Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/02/2026, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14355 del 2025, proposto da
Associazione Ortofrutticoltori Agro Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Brunetti, Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Per l’esecuzione del giudicato
costituito dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 5199/2025 del 04.04.2025, rep. 3993, resa nel giudizio 3831/2024, con la quale l’Amministrazione resistente è stata condannata “al pagamento – in favore dell’associazione ortofrutticoltori Agro S.C.R.L - degli interessi quantificati nella misura legale, sulla somma complessiva di € 201.536,34, dalla data meglio precisata in parte motiva”, vale a dire “dalla data della (illegittima) trattenuta del 19.12.2007 (per € 177.417,49) e del 05.10.2009 per il residuo (per € 24.118,85)”, “sino all’effettivo soddisfo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Sentenza n. 5199/2025 del 04.04.2025, il Tribunale di Roma, Seconda Sezione civile, ha condannato l’Amministrazione resistente “al pagamento – in favore dell’associazione ortofrutticoltori Agro S.C.R.L - degli interessi quantificati nella misura legale, sulla somma complessiva di € 201.536,34, dalla data meglio precisata in parte motiva”, vale a dire “dalla data della (illegittima) trattenuta del 19.12.2007 (per € 177.417,49) e del 05.10.2009 per il residuo (per € 24.118,85)”, “sino all’effettivo soddisfo”.
2. Questa Sentenza, come emerge dagli atti allegati, è stata notificata ad AGEA, in copia conforme, presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 04.06.2025; e in forma esecutiva, con pedissequo atto di precetto, presso la sede dell’Agenzia, in data 07.04.2025.
La medesima decisione, inoltre, è passata in giudicato, come attestato dal Certificato del 07.11.2025, depositato agli atti. Trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica ex art. 14 del D.L. 669/1996, la Sentenza è rimasta priva della doverosa esecuzione da parte dell’Amministrazione soccombente, che non ha mai pagato la somma così come liquidata dal Tribunale di Roma: la condanna, conseguentemente, è suscettibile di ottemperanza ex art. 112 c.p.a..
4. Parte ricorrente chiede, infine, anche la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 del cpa, secondo il quale, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, il Giudice “fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio,
4. Alla camera di consiglio del giorno 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Tribunale civile di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
IA LA, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO