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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXCOC300806 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1229/2022 emessa dalla CTP di Messina con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l' atto di irrogazione di sanzione n.TYXCOC300806, per l'anno d'imposta 2012, in conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione per il 2012, di redditi per € 1.106,00. Con l'interposto gravame l'appellante lamentava la erroneità della decisione in punto di an e di quantum della irrogata sanzione, scaturita da una errata interpretazione normativa .
In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il contenzioso è scaturito dalla comunicazione fatta al contribuente dall'Ufficio circa una errata indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2013 per l'anno d'imposta 2012 e precisamente della mancata indicazione di redditi per un importo pari ad euro 1.106,00.
In tale occasione l'Ufficio ha invitato il contribuente a verificare se tale scostamento fosse effettivo e, in caso di esito positivo, lo invitava a correggere l'eventuale errore tramite “ravvedimento operoso” ex art. 13
d. lgs. n. 472/1997, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle maggiori imposte dovute unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta. Successivamente a tale comunicazione, l'odierno appellante presentava dichiarazione integrativa dalla quale risultava il maggior reddito pari ad euro 1.016,00 ed una corrispondente maggiore imposta ammontante ad euro
477,00 e contestualmente alla dichiarazione integrativa procedeva al versamento della maggiore imposta con i relativi interessi e sanzioni nella misura di euro 23,85 , corrispondente a 1/6 del 30% della maggiore imposta.
L'Ufficio ha notificato l'atto di contestazione impugnato ritenendo che la sanzione da versare in concomitanza alla dichiarazione integrativa ammontasse al maggiore importo di euro 47,70, per cui irrogava la sanzione nella misura di euro 286,20.
Il Giudice di prime ha confermato la legittimità della pretesa, statuendo che “…avendo il contribuente, in sede di ravvedimento operoso , versato un importo inferiore (€ 23,85 ) rispetto a quello dovuto (€47,70 ) è decaduto dalla possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997; correttamente l'Agenzia ha irrogato la sanzione in misura pari ad € 286,20 e cioè il 60% della maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa…”.
Le puntuali argomentazioni spese dimostrano l'infondatezza della eccezione di difetto di motivazione e/o di motivazione apparente della sentenza.
Quanto alle censure concernenti l'an ed il quantum della irrogata sanzione , ne ritiene la Corte la infondatezza. L'art. 1 c. 2 del Dlgs 471/97 sancisce l'irrogazione della sanzione amministrativa dal 90% al
180% della maggiore imposta dovuta , mitigata dal comma 4 che prevede la riduzione di un terzo delle sanzioni quando la maggiore imposta dovuta è inferiore al 3% dell'imposta dichiarata e complessivamente inferiore ad € 30.000,00 ( “ Fuori dei casi di cui al comma 3 , la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000). L'art. 13 del Dlgs 472/1997 prevede la riduzione delle sanzioni purchè la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, e dispone alla lett. b-ter) che la riduzione sia pari: “…ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione…”: tale articolo va letto in combinato disposto con l'art. 1 c. 4 del Dlgs 471/1997 prima richiamato.
Nello specifico la differenza tra l'imposta lorda dichiarata originariamente nell'Unico 2013 (euro
16.956,00) e quella indicata nella dichiarazione integrativa (17.389,00 euro) ammonta ad euro 433,00 , sicchè non risultano superati i limiti del 3% dell'imposta (nel caso specifico pari ad euro 521,67) e dell'ammontare massimo di euro 30.000,00. Ciò comporta l'applicazione dell'art. 13 Dlgs 472/97 e dell'ulteriore riduzione prevista dall'art. 1 Comma 4 Dlgs 471/97. Poiché la maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ammontava a €.477,00, la sanzione minima edittale risultava pari a €.286,20 : per usufruire della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso il contribuente avrebbe quindi dovuto versare a titolo di sanzioni l'importo di €.47,70, pari a un sesto di €.286,20. Invece il contribuente , in sede di ravvedimento operoso ha versato un importo inferiore
(€ 23,85 ) rispetto a quello dovuto (€ 47,70 ), per cui deve ritenersi decaduto dalla possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. Conseguentemente la sanzione irrogata dall'Ufficio in misura pari ad € 286,20 – corrispondente al 60% della maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa- deve ritenersi legittima e correttamente determinata.
Anche la statuizione sulle spese va ritenuta legittimamente adottata in conseguenza della soccombenza.
L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 950,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa M P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXCOC300806 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1229/2022 emessa dalla CTP di Messina con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l' atto di irrogazione di sanzione n.TYXCOC300806, per l'anno d'imposta 2012, in conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione per il 2012, di redditi per € 1.106,00. Con l'interposto gravame l'appellante lamentava la erroneità della decisione in punto di an e di quantum della irrogata sanzione, scaturita da una errata interpretazione normativa .
In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il contenzioso è scaturito dalla comunicazione fatta al contribuente dall'Ufficio circa una errata indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2013 per l'anno d'imposta 2012 e precisamente della mancata indicazione di redditi per un importo pari ad euro 1.106,00.
In tale occasione l'Ufficio ha invitato il contribuente a verificare se tale scostamento fosse effettivo e, in caso di esito positivo, lo invitava a correggere l'eventuale errore tramite “ravvedimento operoso” ex art. 13
d. lgs. n. 472/1997, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle maggiori imposte dovute unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta. Successivamente a tale comunicazione, l'odierno appellante presentava dichiarazione integrativa dalla quale risultava il maggior reddito pari ad euro 1.016,00 ed una corrispondente maggiore imposta ammontante ad euro
477,00 e contestualmente alla dichiarazione integrativa procedeva al versamento della maggiore imposta con i relativi interessi e sanzioni nella misura di euro 23,85 , corrispondente a 1/6 del 30% della maggiore imposta.
L'Ufficio ha notificato l'atto di contestazione impugnato ritenendo che la sanzione da versare in concomitanza alla dichiarazione integrativa ammontasse al maggiore importo di euro 47,70, per cui irrogava la sanzione nella misura di euro 286,20.
Il Giudice di prime ha confermato la legittimità della pretesa, statuendo che “…avendo il contribuente, in sede di ravvedimento operoso , versato un importo inferiore (€ 23,85 ) rispetto a quello dovuto (€47,70 ) è decaduto dalla possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n.
472/1997; correttamente l'Agenzia ha irrogato la sanzione in misura pari ad € 286,20 e cioè il 60% della maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa…”.
Le puntuali argomentazioni spese dimostrano l'infondatezza della eccezione di difetto di motivazione e/o di motivazione apparente della sentenza.
Quanto alle censure concernenti l'an ed il quantum della irrogata sanzione , ne ritiene la Corte la infondatezza. L'art. 1 c. 2 del Dlgs 471/97 sancisce l'irrogazione della sanzione amministrativa dal 90% al
180% della maggiore imposta dovuta , mitigata dal comma 4 che prevede la riduzione di un terzo delle sanzioni quando la maggiore imposta dovuta è inferiore al 3% dell'imposta dichiarata e complessivamente inferiore ad € 30.000,00 ( “ Fuori dei casi di cui al comma 3 , la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000). L'art. 13 del Dlgs 472/1997 prevede la riduzione delle sanzioni purchè la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, e dispone alla lett. b-ter) che la riduzione sia pari: “…ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione…”: tale articolo va letto in combinato disposto con l'art. 1 c. 4 del Dlgs 471/1997 prima richiamato.
Nello specifico la differenza tra l'imposta lorda dichiarata originariamente nell'Unico 2013 (euro
16.956,00) e quella indicata nella dichiarazione integrativa (17.389,00 euro) ammonta ad euro 433,00 , sicchè non risultano superati i limiti del 3% dell'imposta (nel caso specifico pari ad euro 521,67) e dell'ammontare massimo di euro 30.000,00. Ciò comporta l'applicazione dell'art. 13 Dlgs 472/97 e dell'ulteriore riduzione prevista dall'art. 1 Comma 4 Dlgs 471/97. Poiché la maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ammontava a €.477,00, la sanzione minima edittale risultava pari a €.286,20 : per usufruire della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso il contribuente avrebbe quindi dovuto versare a titolo di sanzioni l'importo di €.47,70, pari a un sesto di €.286,20. Invece il contribuente , in sede di ravvedimento operoso ha versato un importo inferiore
(€ 23,85 ) rispetto a quello dovuto (€ 47,70 ), per cui deve ritenersi decaduto dalla possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997. Conseguentemente la sanzione irrogata dall'Ufficio in misura pari ad € 286,20 – corrispondente al 60% della maggiore imposta risultante dalla Dichiarazione integrativa- deve ritenersi legittima e correttamente determinata.
Anche la statuizione sulle spese va ritenuta legittimamente adottata in conseguenza della soccombenza.
L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 950,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa M P. LAZZARA