Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7045.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte 1
Avv. Paladini
Contro
Controparte_1
Avv. Villani
Parte ricorrente ha adito, in data 22.6.23, questo Tribunale, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.560.23 del 5.6.23 chiedendone la revoca\annullamento, con accertamento della insussistenza del credito azionato ed inefficacia del conseguente precetto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come parte avversa abbia già percepito quanto richiesto considerato che il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma lorda (euro 6361,12) benchè già versate le ritenute per euro 5361,12 (come da attestazione del 13.6.23 e quietanza F24 del 16.1.23); come il residuo credito di euro 1000,00 (euro 6361,12 il credito lordo da cui detrarre euro
5361,12) comunque non spetti non essendo mai stato sottoscritto un contratto di collaborazione né intervenuta delibera dell'assemblea della società afferente l'ipotetico compenso da erogare all'amministratore.
All'uopo espone come i crediti siano stati azionati a lordo della imposizione fiscale non potendo essere a conoscenza dell'avvenuto versamento delle ritenute e che comunque, alla luce di detta prova offerta in sede di opposizione, il credito si riduce ad euro 1000,00 nette;
come temeraria sia la contestazione della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro considerato il tenore della busta paga prodotta in sede monitoria ed il versamento delle ritenute fiscali e contributive da parte dell'opponente.
Preliminarmente si deve osservare come l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione, sicché questi, ove ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione [Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10563 del
22/05/2015].
Ciò detto si deve osservare come sia attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società
e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società [Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13956 del
07/07/2016].
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie [Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023] Nella fattispecie, si deve osservare come il decreto ingiuntivo sia stato emesso in relazione a crediti derivanti da un allegato rapporto di co.co.co intercorso tra le parti siccome sarebbe emerso da un cedolino paga prodotto;
prospettazione di un rapporto recuperabile all'art. 409 cpc con conseguente competenza della sezione lavoro.
Ebbene, l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. [Cass., Sez. U - 20/01/2017, n. 1545;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 345 del 13/01/2020].
Ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro [Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 345 del 13/01/2020].
Nella fattispecie parte opposta, ha prodotto copia di un cedolino intestato alla società opponente in cui l'opposto è sì inquadrato nel settore contributivo dei collaboratori coordinati ma le mansioni assegnate risultano essere quelle di amministratore.
Che è quanto allora, in difetto di prova della istaurazione di un diverso rapporto oltre a quello societario quale amministratore, determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in difetto di prova di un rapporto ex art.409 cpc siccome allegato.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
revoca il decreto ingiuntivo 560.23 Rg per insussistenza del credito azionato.
Spese compensate.
Lecce, 05/02/2025
Lorenzo Bellanova