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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5317/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to BERNA PASQUALE, Parte_1
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.09.2023 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere madre della minore , nata Persona_1 dall'unione -terminata nel 2011- con . Rappresentava di Persona_2
essere la collocataria della minore, affidata ad entrambi i genitori, ed in quanto tale legittima beneficiaria degli assegni al nucleo familiare.
Evidenziava di essere venuta a conoscenza, tramite un accesso agli atti effettuato in data 5.09.2019, che l'Istituto aveva riconosciuto gli arretrati degli ANF comunicando già il 22.01.2018 le istruzioni sulle attività da compiere al sig. che, tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, non Per_1
vi provvedeva. Assumeva che gli arretrati venivano richiesti, in data
11.10.2022, all'ex datore di lavoro del sig. il quale negava la Per_1
possibilità di poter procedere al pagamento diretto degli stessi, cosicché, in data 4.11.2022 inoltrava formale comunicazione alla sede di Battipaglia dell' richiedendo il pagamento diretto delle somme autorizzate e non CP_1
corrisposte, ma senza esito.
Per tali ragioni la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ✓ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione degli arretrati ANF anni 2014-2018, così come comunicato dall' con provvedimento del 22.01.2018; ✓ CP_1
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione degli arretrati
ANF anno 2019; ✓ in subordine, in caso di contestazione, qualora lo ritenga necessario, si chiede nominare CTU al fine di accertare la sussistenza del diritto agli arretrati ANF per gli anni dal 2014 al 2019 e il loro preciso ammontare;
✓ per l'effetto, condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti gli arretrati della prestazione di cui innanzi per gli anni dal 2014 al 2018, comprensiva di interessi legali e di rivalutazione monetaria come per legge;
✓ condannare
l al pagamento delle spese e competenze di giudizio per l'attività prestata CP_1
nella presente fase di giudizio, oltre al 15% quale rimborso forfettario per spese generali e CPA”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' ed eccepiva CP_1
l'improponibilità del ricorso ritenendo che parte attrice non avesse mai presentato una valida domanda in via amministrativa stante la irricevibilità di quelle inoltrate via pec. Deduceva altresì l'improcedibilità della domanda per la mancata definizione dell'iter amministrativo e nel merito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
04.04.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente, quale genitore convivente con minore e non titolare di posizione tutelata, chiede il pagamento diretto all' degli assegni al nucleo familiare già autorizzati CP_1 dall'Ente con provvedimento del 4.11.2022.
Con tale atto, l'Ente accoglieva la domanda di autorizzazione agli assegni al nucleo familiare per gli anni 2013 e 2018 presentata da , Persona_2
padre della minore, quale genitore non convivente ma titolare di posizione tutelata. In data 11.10.2022 la ricorrente chiedeva le somme relative agli arretrati degli ANF all'ex datore di lavoro del sign. , che Per_1
riscontrava negativamente la richiesta, precisando comunque di aver corrisposto gli ANF direttamente alla ricorrente sino ad agosto 2014. Con pec del 4.11.2022 la ricorrente presentava via pec domanda all di CP_1
pagamento diretto delle somme ANF già autorizzate con il precedente provvedimento del 4.11.2018.
Ciò premesso, occorre esaminare la preliminare eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' , la quale sostiene la CP_1
irricevibilità della domanda via pec inoltrata dalla ricorrente, avendo previsto, in attuazione dell'art. 38, co. 5 del d.l. 78/2010, che l'unica modalità di invio telematico delle domande è quella attraverso l'accesso
WEB, il Contact Center o attraverso gli intermediari.
Ebbene, l'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dalla l. n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), nè dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, n.25804).
Sulla questione oggetto di esame si è di recente pronunciata la Corte regolatrice con sentenza n. 17159 del 2024 – le cui argomentazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c.
e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ai sensi dell'art. 20, CP_1
comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009), enunciando il seguente principio “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda giudiziale CP_1
- che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del
1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti”.
L'art. 38, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, accorda, tra l'altro, agli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi la facoltà di "definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni".
Nel caso di specie, non è controverso che l'odierna ricorrente abbia trasmesso via PEC la domanda volta al pagamento diretto degli ANF e che non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall' con la CP_1
Determinazione Presidenziale n. 75 del 2010, al fine d'imporre la trasmissione per i canali telematici, via Web tramite impiego del PIN, il
Contact center integrato e gli intermediari dell'Istituto.
Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha richiamato principi già enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, e secondo cui nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del
2009, "l' non può introdurre nuove cause di improponibilità CP_1
della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale" e ha escluso che
"il certificato medico "negativo" - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall' , possa condizionare la CP_1
stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto" (fra le molte,
Cass. , sez. VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass. , sez. lav. , 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass. , sez. lav. , 14 ottobre 2019, n. 25804, e 4 ottobre 2019, n. 24896, e Cass. , sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n. 74, e 22 luglio 2019,
n. 19724).
In tali pronunce è stato affermato che non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali CP_1
al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24896 del 04/10/2019 cit.). “Deve poi sottolinearsi che l'art 111 , I comma, Cost stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di "giusto processo" indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art. 443 cpc possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e , dunque, l' , stante la riserva assoluta di legge, CP_1
non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato ,o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale”.
In conclusione , pertanto, è stato affermato che l' non può incidere, con CP_1
la predisposizione di particolari moduli , sulla procedibilità della domanda o sulla sua proponibilità.
Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, che investe il connesso profilo della trasmissione dell'istanza.
Come detto, la Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore il compito di regolare il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.). In tale contesto, la legge può introdurre eventuali condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, nel rispetto dei principi dettati dalla Carta fondamentale.
Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto
1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa.
La Suprema Corte ha precisato come alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell' . CP_2
Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost. , ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso.
La legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.
Ne consegue, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte, che la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza amministrativa, per inosservanza delle modalità che l' è abilitato a stabilire, non determina CP_1
l'improponibilità della domanda giudiziale, quando l'istanza pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto e si riveli idonea a raggiungere lo scopo di esternare una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa in cui, si ripete, in seguito all'accoglimento della domanda di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare del genitore non convivente, la ricorrente presentava domanda di pagamento diretto da parte dell' di siffatta prestazione già autorizzata CP_1
precedentemente, l , come visto, ha contestato esclusivamente la CP_1
modalità di trasmissione della domanda (perché inoltrata via pec).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche, ad avviso dello scrivente, siffatta domanda del 4.11.2022 consente di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa potesse svolgersi regolarmente, ossia il pagamento diretto delle somme ANF da ottobre 2014 al 31.12.2018, somme già autorizzate dallo stesso Ente con provvedimento allegato del 22.01.2018 e non corrisposte.
E la chiara individuazione della prestazione richiesta ben può evincersi dalla stessa relazione amministrativa riportata nella memoria difensiva dell'Ente.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda. Rileva evidenziare che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, ma solo di procedibilità.
Inoltre, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2003, n.9150).
Nella fattispecie che ci occupa, alla data della prima udienza cartolare era ormai decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo con conseguente prevalenza dell'azione giudiziaria.
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione dei ratei sollevata dalla resistente.
Nel caso che ci occupa, abbiamo la domanda di autorizzazione agli assegni familiari del 27.12.2017 presentata dal genitore non convivente con il minore ma titolare della posizione tutelata, il provvedimento dell' del CP_1
22.01.2018 di accoglimento della domanda, l'istanza via pec della ricorrente del 5.09.2019 e la richiesta di pagamento diretto dell'ANF per il periodo autorizzato del 4.11.2022.
Pertanto, alcuna prescrizione è maturata.
Ciò premesso, il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Come detto, la ricorrente, quale genitore naturale convivente con la prole minore riconosciuta da entrambi i genitori e non titolare di posizione tutelata
– circostanza in alcun modo contestata dall'Ente - ha fatto domanda di pagamento diretto degli ANF che l'ente aveva già autorizzato con riferimento alla posizione lavorativa del genitore naturale non convivente. La disciplina comune sostanziale che regolamenta la fattispecie è costituita dalla . Vi sono poi le circolari n. 36/2008 e n.104/2012. CP_1
Segnatamente ai sensi dell'art. 211 L. 151/75 (recante Riforma del diritto di famiglia) “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”.
Come confermato dallo stesso Ente, dunque, il coniuge affidatario può fare valere il diritto agli assegni familiari sulla prestazione lavorativa svolta dall'altro coniuge solo se non presti attività lavorativa, ovvero non sia disoccupato o pensionato, perché ove ricorressero tali ipotesi, egli avrebbe una posizione tutelata che gli permetterebbe di chiedere in via diretta gli assegni familiari, rispettivamente al proprio datore di lavoro ovvero all' CP_1
(se disoccupato o pensionato).
Con la circolare 36/2008, poi, l' ha fatto ulteriore chiarezza con CP_1
riferimento alla posizione dei genitori non coniugati di figli naturali riconosciuti da entrambi, a cui già da tempo era estesa l'applicazione del citato art. 211.
La circolare in particolare ha chiarito che il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di posizione tutelata, può usufruire dell'ANF in relazione al rapporto lavorativo dell'altro genitore naturale, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione è quello del genitore convivente: proceduralmente in tale caso – prosegue la circolare - sarà il genitore naturale non convivente e dipendente ad avere titolo a presentare al proprio datore di lavoro la richiesta di ANF e la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.
Con la circolare 104/2012 l' ha confermato i principi generali CP_1
dell'interpretazione della normativa di riferimento e segnatamente: 1) che il principale criterio per l'attribuzione dell'ANF, in caso di genitori naturali di figli riconosciuti da entrambi, è quello della convivenza con la prole;
2) che a tale prestazione può accedere sia il genitore naturale convivente con la prole e dipendente, sia il genitore naturale convivente con la prole e non dipendente in relazione alla posizione lavorativa dell'altro genitore, a condizione che non sia titolare di una posizione tutelata;
3) che il genitore naturale convivente con la prole e non dipendente non è titolare di un autonomo diritto, ma esercita un diritto (previdenziale) che fa capo al genitore naturale non convivente dipendente.
In sintesi, la normativa in materia di ANF, nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, prevede che l'assegno al nucleo familiare spetta al genitore convivente con il figlio, circostanza documentata oltre che non contestata, e nel caso in cui il genitore convivente non sia titolare di una propria posizione tutelata (come nel caso in questione), la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal genitore naturale titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ma la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, non può essere posto in dubbio che la ricorrente ha documentato il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare con riferimento al periodo in cui era stata accolta la domanda di autorizzazione del coniuge non convivente e non vi è stata corresponsione degli assegni da parte dello stesso datore di lavoro del richiedente non convivente.
E' incontestato che la ricorrente vive insieme al figlio minore come da provvedimento del Tribunale dei Minorenni (all.1 ricorrente), che non è titolare di una posizione tutelata. E' documentato l'accoglimento della domanda del genitore non convivente titolare di posizione tutelata di autorizzazione per gli assegni familiari dal 01.01.2013 al 31.12.2018. E' altresì incontestata la mancata corresponsione degli assegni al nucleo familiare da parte del datore del coniuge non convivente da ottobre 2014.
In atti vi è anche documentazione attestante il reddito della ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Pertanto, limitatamente agli anni per i quali vi è l'accoglimento della domanda del genitore titolare della posizione tutelata di autorizzazione agli assegni familiari e manca la corresponsione diretta da parte dello stesso datore di lavoro, dunque da ottobre 2014 a dicembre 2018, il ricorso è fondato. Va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione degli ANF dal mese di ottobre 2014 a dicembre 2018 con condanna dell' al relativo CP_1
pagamento.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione relativa alla proponibilità o meno del ricorso in caso di preventiva domanda amministrativa inoltrata via pec, rispetto alla quale recente è l'intervento della Suprema Corte, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
Provvede alla liquidazione delle spese in favore del procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio in seguito ad istanza dello stesso.
PQM
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione degli ANF dal mese di ottobre
2014 a dicembre 2018 con condanna dell' al relativo pagamento;
CP_1
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino