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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Fabrizio
Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4196 del registro generali delle cause civili dell'anno 2024, riservata all'udienza del 14/03/2024, promossa:
[...]
, n. a MESSINA il 31/07/1961, ed elett.te dom.ta a BARCELLONA Parte_1
POZZO DI GOTTO VIA DANTE ALIGHIERI 31, BARCELLONA P.G. (ME), presso l'AVV. MIRAGLIA MARCO che la rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE Email_1
[...]
, n. a ROMA (RM) l'08/05/1951, Controparte_1
, , n. a PALERMO (PA) il C.F._1 Controparte_2
09/11/1970, , e , n. a LOSANNA (CH) il C.F._2 Controparte_3
23/05/1975, , elett.te dom.ti a PALERMO, VIA TURRISI COLONNA C.F._3
GIUSEPPINA, n.47/53, 90141 PALERMO (PA), presso l'AVV. LUNA ALESSANDRO che li rappresenta e difende per mandato in atti ( Email_2
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia
Conclusioni delle parti: come in atti
Il Tribunale
Alle ore 20,30, sentite le parti, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la sentenza che segue, mediante deposito in Cancelleria del dispositivo e delle brevi ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando:
Parzialmente accogliendo le domande proposte da: con atto di citazione Parte_1 notificata in data 2/04/2024, a mezzo posta elettronica certificata:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 806 concesso da questo Tribunale, (altro magistrato) sotto le date
27-28/02/2024, e condanna l'opponente al pagamento in favore dei resistenti della somma di euro 2.100,00 (duemilacento) oltre interessi di legge dal 18/04/2023 al soddisfo.
Condanna l'opponente a rifondere i resistenti di due terzi delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 2552,00 per compensi difensivi di questa fase del giudizio, oltre ad euro 400,00 per onorario di mediazione, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
La proposta opposizione, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 806 reso Parte_1 da altro magistrato dell'adito Tribunale il 27 febbraio 2024 e notificato alla ingiunta a mezzo p.e.c. il 5 marzo 2024 per il pagamento della somma di euro 2800,00 oltre accessori di legge, appare parzialmente fondata, sia pure in misura minima, di guisa che l'esito della presente lite non può che avere le seguenti conclusioni in fatto e diritto.
Emerge, infatti, dall'esame della documentazione versata in giudizio dai resistenti CP_1 [...]
e , che in data 18 aprile 2023 tra le odierne parti litigiose intervenne CP_2 Controparte_3 un accordo transattivo e solutorio del contratto di locazione del 17 dicembre 2014, con cui aveva ceduto a in locazione l'unità immobiliare abitativa sito a P_ Parte_1
Palermo, via Bonanno n. 61, piano primo, censito in NCEU al Foglio 31, particella 201 sub 4, accordo con cui le stesse parti regolarono i loro pendenti rapporti e le reciproche poste di dare ed avere.
Con tale accordo la conduttrice sia pure mediante il suo incaricato Parte_1 _1
, coniuge, rilasciò in favore dei legittimi proprietari, eredi della propria madre
[...] P_
, l'unità abitativa oggetto del calendato contratto di locazione.
[...] In quella sede la stessa conduttrice ammise la maturazione del suo debito sino allora maturato per il periodo contrattuale novembre 2022 – marzo 2023 ed anche degli oneri accessori condominiali.
Tale dichiarazione, di natura confessoria, non è stata né smentita né modificata da circostanze differenti appalesate nel giudizio di che trattasi.
Ne segue che non v'è ragione per modificare il contenuto del decreto monitorio civile adottato in data 27/02/2024, atteso che la somma di euro 2800,00 è esattamente quella che discende da calcolo di mesi cinque da novembre 2022 al mese di marzo 2023 (700,00 x 5= 3500,00).
Somma, tuttavia, da cui detrarre l'importo del deposito cauzionale di € 700,00 versato dalla conduttrice in sede di stipula del contratto locatizio in precedenza indicato, con l'evidente resto di euro 2800,00.
Parte resistente, ancora, ha poi ammesso di aver ricevuto la somma di euro 700,00 quale canone del mese di novembre, sicché il credito per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sopra specificato ammonta oggi ai soli 2.100,00 euro, non avendo parte resistente qui preteso altre somme a diverso titolo.
Pertanto: il decreto va revocato e condannata l'attrice al pagamento in favore dei resistenti della somma di euro duemila cento, oltre agli interessi al tasso di legge, maturato dalla data della transazione al soddisfo sul precisato capitale.
Le spese seguono il principio della soccombenza parziale di cui all'art. 91 e 92 c.p.c. e si valuta equo indicare in complessivi euro 2952,00 di cui € 2552,00 per compensi di avvocato per il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed euro 400,00 quale onorario di mediazione, oltre spese forfetarie del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Valuta questo decidente dover equamente compensare fra le parti un terzo di tali spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso a Palermo il 14/03/2025 e chiuso il verbale alle ore 20,30.
Il Giudice
Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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