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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d:
nata in [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Camilla DI LEO, presso C.F._1 il cui studio in Molinella (BO), Corso Mazzini n. 359, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato in [...] il 1° settembre 1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 febbraio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Adito, ai sensi dell'art. 473-bis 14 c.p.c.,
1) Dichiarare che sia affidato in via esclusiva alla madre, ovvero, laddove accertata la maggior Per_1 opportunità nell'esclusivo interesse del minore, dichiarare l'affido super esclusivo alla madre con collocazione prevalente presso la stessa;
2) Disporre a carico del sig. la corresponsione nei confronti della sig.ra entro CP_1 Parte_1 e non oltre il 15 di ogni mese del contributo al mantenimento ordinario di nella maggior somma Per_1 di € 400,00, in base a quanto argomentato nella narrativa del presente ricorso, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al diritto a percepire l'Assegno Unico al 100% in favore della ricorrente quanto meno fintanto che il resistente si trovi all'estero, atteso che questi fruisce di un beneficio economico erogato dallo Stato Italiano stando tuttavia all'estero;
pagina 1 di 8 3) Confermare a carico delle parti il 50 % ciascuno delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Bologna, a cui si rimanda per l'elencazione di dette spese, ivi comprendendo tuttavia anche una spesa di massimo € 400,00 all'anno per acquisto di abbigliamento per il figlio nei cambi stagione.
4) In via subordinata, porre a carico e disporre la restituzione delle spese straordinarie che verranno quantificate in corso di causa nella misura del 50% a carico del resistente, segnatamente come da doc. 8 e 9 nel ricorso introduttivo, e. non contestate dal resistente in quanto contumace.
5) Si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia condannare il genitore inadempiente ex art. 473 bis n. 39 lett. C).
6) In via di ulteriore subordine Voglia il Giudice adito, laddove ne ravvisi la fondatezza in base all'istruttoria espletanda, autorizzare il sequestro di beni intestati al resistente presenti sul Territorio italiano e/o all'estero. Con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ucraina il 16 marzo 2007. Dall'unione è nato, il 10 febbraio 2009, Per_1
I coniugi si sono separati alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 23 ottobre 2019, omologate con decreto depositato il 7 novembre 2019. In particolare, in quella sede è stato stabilito che fosse affidato ai genitori in forma condivisa e Per_1 collocato presso la madre con ampio diritto di visita del padre, nonché che quest'ultimo pagasse l'importo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2019 dal Tribunale Rionale di Kirovskyi della città di Kirovohrad (Ucraina) e passata in giudicato il 9 gennaio 2020 è stato dichiarato il divorzio tra le parti. Tuttavia, avendo tale pronuncia disposto solo sul vincolo, i signori Parte_1 hanno radicato un procedimento di modifica delle condizioni del divorzio conclusosi con decreto n. 14935 del 27 dicembre 2022, che ha stabilito che:
- fosse affidato a entrambi i genitori;
Per_1
- inizialmente fosse collocato presso la madre con ampio diritto di visita del padre e a partire da giugno 2023 stesse con i genitori a settimane alterne dal lunedì;
- a decorrere dal gennaio 2023 i signori provvedessero al Parte_1 mantenimento del figlio in forma diretta e si facessero carico delle spese straordinarie a metà per ciascuno.
2. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2024 ha Parte_1 lamentato l'inottemperanza del resistente alle condizioni di cui al provvedimento da ultimo menzionato e ha chiesto che:
- le sia affidato in via esclusiva rafforzata;
Per_1
- il minore sia collocato presso di lei;
- sia previsto che il padre le versi l'importo mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio;
pagina 2 di 8 - sia stabilito che le parti si facciano carico a metà per ciascuna delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
- l'assegno unico le sia integralmente attribuito. In via subordinata ha domandato che sia disposta “la restituzione delle spese straordinarie che verranno quantificate in corso di causa nella misura del 50% a carico del resistente” e che il genitore inadempiente sia condannato ai sensi dell'art. 473 bis.39, lett. c, c.p.c.. In ulteriore subordine ha chiesto che sia autorizzato il sequestro dei beni del resistente in Italia e all'estero. Il resistente, pur se regolarmente citato, è rimasto contumace. Nell'udienza del 10 dicembre 2024 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato e puntualizzato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 12 dicembre 2024, a parziale modifica della vigente regolamentazione, la Giudice designata ha disposto che:
- sia affidato in forma esclusiva rafforzata ad , con Per_1 Persona_2 facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
- il figlio sia collocato presso la madre;
- qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i rapporti con Parte_1 il figlio, i loro incontri siano regolamentati dai servizi sociali -previa valutazione delle sue capacità genitoriali e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del ragazzino e della rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e con cadenza quindicinale, salva la possibilità di modificare le modalità esecutive delle visite e la loro frequenza e durata, nonché quella di sospenderle se disturbanti per il minore;
-il signor versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro mensili. Il 28 febbraio 2025 è stato sentito il figlio minorenne delle parti, Per_1
Nell'udienza del 4 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio. pagina 3 di 8 3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Parte_1 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, non vede il figlio dal luglio 2023, ha smesso di sentirlo telefonicamente dal marzo 2024 e ha cessato di pagare alcunchè per il suo mantenimento dal settembre
2023. Con tale condotta ha dimostrato di essere un genitore incurante del benessere di e inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di Per_1 genitore comporta. Egli, infatti, da quasi un anno e mezzo è assente dalla vita del minore e non ha cercato alcun contatto con la ex compagna per chiedere informazioni sul ragazzo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, come emerge dalla relazione dei servizi sociali datata 29 novembre
2024, la ricorrente si è dimostrata adeguata a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico di tutti i suoi bisogni affettivi e materiali. pagina 4 di 8 Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio). 3b. Deve essere stabilito il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 sistemazione, in essere da quasi un anno e mezzo nella totale assenza del padre, non appare pregiudizievole per il medesimo. Data la lunga assenza del padre dalla vita del figlio e l'incertezza sulla data del suo ritorno, non vi sono le condizioni per la calendarizzazione delle visite. Tenuto conto dell'età del ragazzo (nato nel 2009) va pertanto previsto che, qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i rapporti con il figlio, possa Parte_1 incontrarlo liberamente, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, dei desideri e della volontà del ragazzo, oltre che dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. 3c. La ricorrente ha domandato che il contributo in capo al padre per il mantenimento ordinario del figlio sia aumentato a 400,00 euro mensili, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. La signora : Parte_1
- abita in un appartamento in locazione per il quale paga un canone mensile di 200,00 euro;
- ha dichiarato che dal 2021 lavora con un contratto a tempo determinato presso la casa famiglia “Il Cenacolo” guadagnando circa 900,00 euro mensili, oltre alla tredicesima;
il rapporto cesserà il 31 dicembre 2024, ma verrà rinnovato;
- dalle CU per il 2022 dell emerge che in quell'anno di imposta ha ricevuto CP_2 dall'Istituto l'importo netto di 1.495,00 euro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, oltre a un reddito esente di 2.535,00 euro;
dal Modello 730 prodotto in atti si evince che per il 2023 ha denunciato redditi netti di 8.243,00 euro (687,00 mensili); dalla CU per il 2024 si desume infine che in quell'esercizio ha avuto redditi netti di 11.413,00 (951,00 mensili);
- sta rifondendo, in rate rispettivamente di 265,00 e di 140,00 euro, due prestiti stipulati l'uno per l'acquisto della sua precedente autovettura (che ha venduto) e l'altro per comprare quella che ha attualmente in uso;
- percepisce (e continuerà a ricevere) 225,00 euro di assegno familiare, pari al suo intero ammontare. Non sono conosciute le attuali condizioni abitative, lavorative e reddituali del resistente, attualmente domiciliato in Ucraina. Dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate emerge che:
- non è titolare di beni immobili
- per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 21.783,00 euro (1.815,00 mensili), di 24.410,00 euro (2.034,00
pagina 5 di 8 mensili) e di 15.482,00 euro (1.290,00 mensili); non sono presenti dichiarazioni reddituali per il 2024 a causa del trasferimento in Ucraina. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, e in attesa di compiere i necessari accertamenti di carattere patrimoniale, appare congruo prevedere a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di Parte_1
Per_1
Quanto alle spese straordinarie va confermata la divisione a metà tra i genitori, con previsione di un importo massimo di 400,00 euro per l'acquisto di abbigliamento per
Per_1
3d. All'affido esclusivo del minore alla madre consegue che a questa spetta per intero l'assegno unico universale. 3e. All'accoglimento delle domande principali consegue il rigetto di quelle avanzate in via subordinata.
4. Le spese di lite debbono essere poste integralmente a carico della parte soccombente. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima, la terza e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1.490/20 del 26 ottobre 2020:
1) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre , la Per_1 Persona_2 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il figlio presso la madre;
3) dispone che, qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i Parte_1 rapporti con il figlio, possa incontrarlo liberamente, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, dei desideri e della volontà del ragazzo, oltre che dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 6 di 8 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, con inclusione in tale importo di una spesa massimo di 400,00 euro annui per l'acquisto di abbigliamento per nei cambi stagione, e in particolare: Per_1 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 7 di 8 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico, come per legge;
7) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 settembre 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d:
nata in [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Camilla DI LEO, presso C.F._1 il cui studio in Molinella (BO), Corso Mazzini n. 359, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato in [...] il 1° settembre 1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 febbraio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Adito, ai sensi dell'art. 473-bis 14 c.p.c.,
1) Dichiarare che sia affidato in via esclusiva alla madre, ovvero, laddove accertata la maggior Per_1 opportunità nell'esclusivo interesse del minore, dichiarare l'affido super esclusivo alla madre con collocazione prevalente presso la stessa;
2) Disporre a carico del sig. la corresponsione nei confronti della sig.ra entro CP_1 Parte_1 e non oltre il 15 di ogni mese del contributo al mantenimento ordinario di nella maggior somma Per_1 di € 400,00, in base a quanto argomentato nella narrativa del presente ricorso, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al diritto a percepire l'Assegno Unico al 100% in favore della ricorrente quanto meno fintanto che il resistente si trovi all'estero, atteso che questi fruisce di un beneficio economico erogato dallo Stato Italiano stando tuttavia all'estero;
pagina 1 di 8 3) Confermare a carico delle parti il 50 % ciascuno delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Bologna, a cui si rimanda per l'elencazione di dette spese, ivi comprendendo tuttavia anche una spesa di massimo € 400,00 all'anno per acquisto di abbigliamento per il figlio nei cambi stagione.
4) In via subordinata, porre a carico e disporre la restituzione delle spese straordinarie che verranno quantificate in corso di causa nella misura del 50% a carico del resistente, segnatamente come da doc. 8 e 9 nel ricorso introduttivo, e. non contestate dal resistente in quanto contumace.
5) Si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia condannare il genitore inadempiente ex art. 473 bis n. 39 lett. C).
6) In via di ulteriore subordine Voglia il Giudice adito, laddove ne ravvisi la fondatezza in base all'istruttoria espletanda, autorizzare il sequestro di beni intestati al resistente presenti sul Territorio italiano e/o all'estero. Con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Ucraina il 16 marzo 2007. Dall'unione è nato, il 10 febbraio 2009, Per_1
I coniugi si sono separati alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 23 ottobre 2019, omologate con decreto depositato il 7 novembre 2019. In particolare, in quella sede è stato stabilito che fosse affidato ai genitori in forma condivisa e Per_1 collocato presso la madre con ampio diritto di visita del padre, nonché che quest'ultimo pagasse l'importo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2019 dal Tribunale Rionale di Kirovskyi della città di Kirovohrad (Ucraina) e passata in giudicato il 9 gennaio 2020 è stato dichiarato il divorzio tra le parti. Tuttavia, avendo tale pronuncia disposto solo sul vincolo, i signori Parte_1 hanno radicato un procedimento di modifica delle condizioni del divorzio conclusosi con decreto n. 14935 del 27 dicembre 2022, che ha stabilito che:
- fosse affidato a entrambi i genitori;
Per_1
- inizialmente fosse collocato presso la madre con ampio diritto di visita del padre e a partire da giugno 2023 stesse con i genitori a settimane alterne dal lunedì;
- a decorrere dal gennaio 2023 i signori provvedessero al Parte_1 mantenimento del figlio in forma diretta e si facessero carico delle spese straordinarie a metà per ciascuno.
2. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2024 ha Parte_1 lamentato l'inottemperanza del resistente alle condizioni di cui al provvedimento da ultimo menzionato e ha chiesto che:
- le sia affidato in via esclusiva rafforzata;
Per_1
- il minore sia collocato presso di lei;
- sia previsto che il padre le versi l'importo mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio;
pagina 2 di 8 - sia stabilito che le parti si facciano carico a metà per ciascuna delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
- l'assegno unico le sia integralmente attribuito. In via subordinata ha domandato che sia disposta “la restituzione delle spese straordinarie che verranno quantificate in corso di causa nella misura del 50% a carico del resistente” e che il genitore inadempiente sia condannato ai sensi dell'art. 473 bis.39, lett. c, c.p.c.. In ulteriore subordine ha chiesto che sia autorizzato il sequestro dei beni del resistente in Italia e all'estero. Il resistente, pur se regolarmente citato, è rimasto contumace. Nell'udienza del 10 dicembre 2024 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato e puntualizzato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 12 dicembre 2024, a parziale modifica della vigente regolamentazione, la Giudice designata ha disposto che:
- sia affidato in forma esclusiva rafforzata ad , con Per_1 Persona_2 facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
- il figlio sia collocato presso la madre;
- qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i rapporti con Parte_1 il figlio, i loro incontri siano regolamentati dai servizi sociali -previa valutazione delle sue capacità genitoriali e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del ragazzino e della rispondenza degli incontri ai suoi interessi- inizialmente in forma protetta e con cadenza quindicinale, salva la possibilità di modificare le modalità esecutive delle visite e la loro frequenza e durata, nonché quella di sospenderle se disturbanti per il minore;
-il signor versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro mensili. Il 28 febbraio 2025 è stato sentito il figlio minorenne delle parti, Per_1
Nell'udienza del 4 settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio. pagina 3 di 8 3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Parte_1 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, non vede il figlio dal luglio 2023, ha smesso di sentirlo telefonicamente dal marzo 2024 e ha cessato di pagare alcunchè per il suo mantenimento dal settembre
2023. Con tale condotta ha dimostrato di essere un genitore incurante del benessere di e inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di Per_1 genitore comporta. Egli, infatti, da quasi un anno e mezzo è assente dalla vita del minore e non ha cercato alcun contatto con la ex compagna per chiedere informazioni sul ragazzo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, come emerge dalla relazione dei servizi sociali datata 29 novembre
2024, la ricorrente si è dimostrata adeguata a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico di tutti i suoi bisogni affettivi e materiali. pagina 4 di 8 Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio). 3b. Deve essere stabilito il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 sistemazione, in essere da quasi un anno e mezzo nella totale assenza del padre, non appare pregiudizievole per il medesimo. Data la lunga assenza del padre dalla vita del figlio e l'incertezza sulla data del suo ritorno, non vi sono le condizioni per la calendarizzazione delle visite. Tenuto conto dell'età del ragazzo (nato nel 2009) va pertanto previsto che, qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i rapporti con il figlio, possa Parte_1 incontrarlo liberamente, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, dei desideri e della volontà del ragazzo, oltre che dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. 3c. La ricorrente ha domandato che il contributo in capo al padre per il mantenimento ordinario del figlio sia aumentato a 400,00 euro mensili, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. La signora : Parte_1
- abita in un appartamento in locazione per il quale paga un canone mensile di 200,00 euro;
- ha dichiarato che dal 2021 lavora con un contratto a tempo determinato presso la casa famiglia “Il Cenacolo” guadagnando circa 900,00 euro mensili, oltre alla tredicesima;
il rapporto cesserà il 31 dicembre 2024, ma verrà rinnovato;
- dalle CU per il 2022 dell emerge che in quell'anno di imposta ha ricevuto CP_2 dall'Istituto l'importo netto di 1.495,00 euro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, oltre a un reddito esente di 2.535,00 euro;
dal Modello 730 prodotto in atti si evince che per il 2023 ha denunciato redditi netti di 8.243,00 euro (687,00 mensili); dalla CU per il 2024 si desume infine che in quell'esercizio ha avuto redditi netti di 11.413,00 (951,00 mensili);
- sta rifondendo, in rate rispettivamente di 265,00 e di 140,00 euro, due prestiti stipulati l'uno per l'acquisto della sua precedente autovettura (che ha venduto) e l'altro per comprare quella che ha attualmente in uso;
- percepisce (e continuerà a ricevere) 225,00 euro di assegno familiare, pari al suo intero ammontare. Non sono conosciute le attuali condizioni abitative, lavorative e reddituali del resistente, attualmente domiciliato in Ucraina. Dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate emerge che:
- non è titolare di beni immobili
- per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 21.783,00 euro (1.815,00 mensili), di 24.410,00 euro (2.034,00
pagina 5 di 8 mensili) e di 15.482,00 euro (1.290,00 mensili); non sono presenti dichiarazioni reddituali per il 2024 a causa del trasferimento in Ucraina. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, e in attesa di compiere i necessari accertamenti di carattere patrimoniale, appare congruo prevedere a carico del signor un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di Parte_1
Per_1
Quanto alle spese straordinarie va confermata la divisione a metà tra i genitori, con previsione di un importo massimo di 400,00 euro per l'acquisto di abbigliamento per
Per_1
3d. All'affido esclusivo del minore alla madre consegue che a questa spetta per intero l'assegno unico universale. 3e. All'accoglimento delle domande principali consegue il rigetto di quelle avanzate in via subordinata.
4. Le spese di lite debbono essere poste integralmente a carico della parte soccombente. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima, la terza e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1.490/20 del 26 ottobre 2020:
1) affida in forma esclusiva rafforzata alla madre , la Per_1 Persona_2 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il figlio presso la madre;
3) dispone che, qualora il signor rientri in Italia e intenda riprendere i Parte_1 rapporti con il figlio, possa incontrarlo liberamente, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, dei desideri e della volontà del ragazzo, oltre che dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 300,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 6 di 8 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, con inclusione in tale importo di una spesa massimo di 400,00 euro annui per l'acquisto di abbigliamento per nei cambi stagione, e in particolare: Per_1 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 7 di 8 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico, come per legge;
7) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 settembre 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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