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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1217/2024, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione per la riforma del decreto di liquidazione depositato in data 24 luglio 2024 e notificato via p.e.c. in data 28 agosto 2024 dalla Corte D'Appello di Bari / 3^ Sezione Penale, pronunciato a seguito dell'istanza di liquidazione spese proposta in data 21 luglio 2024 per spese e competenze maturate nella difesa di fiducia nell'interesse della costituita parte civile nel procedimento penale n. 174/2017 r.g.n.r. – mod.21 (n. 526/2023 r.g. C.A.), di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 12.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'Avv. Salvatore Sante ALTAVILLA ha dedotto quanto segue:
✓ Di aver ricevuto incarico nella difesa di fiducia di , parte civile costituita Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n° 174/2017 r.g.n.r. in quanto persona offesa del reato nonché parte danneggiata per il reato di cui all'art.612 bis c.p., commesso in Alberobello fra il 21 ottobre 2016 al 18 dicembre 2026, la cui procedura si è definita in via irrevocabile con
Sentenza n.1020/2024 emessa dalla Corte di Appello di Bari / 3^ Sezione Penale;
✓ la era stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con Decreto emesso dal G.I.P. Pt_1 del Tribunale di Bari il 7 maggio 2018.
✓ innanzi alla Corte di Appello di Bari, l'istante nell'interesse della propria assistita, proponeva appello avverso la Sentenza emessa nella precedente fase del giudizio n° 4440/2022 reg. emessa dal Tribunale di Bari con cui l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art.62 c.p., era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno patito dalla stessa costituita parte civile, determinato in via equitativa in € 500,00;
✓ la stessa sentenza era stata anche tempestivamente impugnata dalla difesa dell'imputato.
✓ la Corte d'Appello così decideva: “
P.Q.M.
letto l'art.605 c.p.p., in riforma della sentenza n.
4440/2022 resa in data 18.09.2022 dal Tribunale di Bari appellata da Parte_2
e dalla parte civile liquida in € 3.000,00 il danno patito dalla costituita parte Parte_1 civile confermando nel resto l'impugnata sentenza. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio nonché alla rifusione di quelle sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile che liquida in € 1.255,34 oltre spese forfettarie pari al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dello Stato anticipatario…omissis…”. ✓ Che in ragione, quindi, della definizione di tale fase di giudizio, l'istante riteneva di aver maturato competenze per la fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale del citato procedimento di appello a suo giudizio, sia per l'impugnazione proposta nell'interesse della costituita parte civile e sia per l'impugnazione a sua volta anche proposta da altro difensore nell'interesse dell'imputato;
✓ Che ha depositato in data 21 luglio 2024 istanza di liquidazione del detto compenso allegando la correlata nota spese secondo i riferimenti tabellari ex artt.1, 3 e 12 del D.M. n°
55 / 2014 e nella misura dei relativi valori medi, chiedendo il riconoscimento del complessivo importo di € 6.614,12,00, oltre accessori di Legge anche con richiesta di riconoscimento dell'aumento almeno del 30% dei compensi per la particolare complessità o gravità, pregio dell'opera prestata e risultati ottenuti, ai sensi dell'art.12, comma 1°, D.M. n.55/2014.
✓ Che pronunciandosi su tale istanza di liquidazione, l'adita Corte D'Appello, con decreto depositato in data 24 luglio 2024 e comunicato via p.e.c. in data 28 agosto 2024 ha liquidato in favore dell'avv. Salvatore Sante ALTAVILLA i compensi nella qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura della complessiva somma di € 600,00
(euro seicento/00c).
✓ che, nella motivazione di tale decreto di liquidazione, la Corte ha motivato testualmente che
“…omissis…ritenuto che, a norma del predetto art.9, il compenso deve essere liquidato in base al regolamento emanato con D.M. Giustizia n.55/2014 e s.m.i.; ritenuto che la liquidazione va effettuata in base ai criteri di cui all'art.12 ed alla allegata tabella, considerato che nel caso in esame il processo non abbia comportato la trattazione di questioni complesse e non abbia richiesto per l'esecuzione del mandato uno specifico particolare impegno, diverso ed ulteriore da quello imposto dalla comune dovuta ordinaria diligenza professionale;
ritenuto, in definitiva, che gli onorari vadano determinati per tutte le fasi in misura coincidente con il valore medio di liquidazione ridotto del 50% e che su di esso vada operata la riduzione di 1/3 stabilita dall'art.106 bis, T.U. sulle spese di giustizia;
ritenuto che
pertanto il compenso va determinato come segue: fase di studio € 450,00, ridotti del 50% ad € 225,00; fase decisoria € 1.350,00, ridotti del 50% ad € 675,00; e dunque, in totale €
900,00 ridotta di 1/3 ex art.106 bis cit. ad € 600,00.
P.Q.M.
Visti gli art.82, D.P.R. n. 115 /
2002 e 1 e s. D.M. n.55 / 2014 e s.m.i.; liquida in favore dell'avv. Salvatore ALTAVILLA, la somma di € 600,00, oltre accessori come per legge…omissis…”.
✓ Che l'importo liquidato con tale provvedimento non si ritiene congruo né aderente alle prescrizioni di cui all'art.82 del D.P.R. n. 115 / 2002 e ai parametri di cui agli artt.1, 3, 12 e 17 del D.M. n° 55/2014 e merita di essere riformato
Il , ritualmente citato presso l'Avvocatura dello Stato Distrettuale in Sede si CP_1 Parte_3
è costituito opponendosi dall'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
.
Con l'opposizione l'avv. ALTAVILLA ha eccepito la non conformità dell'importo liquidato alle prescrizioni di cui all'art.82 del D.P.R. n. 115 / 2002 e ai parametri di cui agli artt.1, 3, 12 e 17 del
D.M. n° 55/2014; ha contestato altresì, la violazione del diritto ad un equo processo sancito nel contesto internazionale ed europeo;
la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;
la violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo nel diritto italiano.
Ha altresì censurato, oltre all'omesso calcolo degli onorari rispetto al doppia profilo dell'appello in proprio e della difesa rispetto all'appello proposto dall'imputato, anche il mancato calcolo della fase introduttiva e l'entità della liquidazione al di sotto dei valori medi.
La censura è fondata limitatamente alla mancata liquidazione della fase introduttiva.
Rileva preliminarmente questo giudice che si ritiene completamente destituita di fondamento la pretesa dell'istante di vedersi liquidare nell'ambito dello stesso procedimento e per la difesa della medesima parte due liquidazioni stante la doppia veste di appellante e appellato, in considerazione dell'unicità del giudizio e della identità delle difese svolte.
Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786
- 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati
"osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
L'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nella specie, risulta evidente che, nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza oggettiva di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
Va invece integrata la liquidazione dei compensi con l'aggiunta dell'onorario per la fase introduttiva.
Il decreto impugnato va, pertanto emendato, ma il radicale ridimensionamento delle pretese dell'istante costituisce giusta causa per l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione per quanto di ragione e dispone l'integrazione del provvedimento di liquidazione impugnato con il compenso per la fase introduttiva per l'importo di € 315,00 (€ 473,00 ridotti di 1/3) cosicché l'intero ammontare della liquidazione sarà pari a € 915,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate
Così deciso in Bari, 14.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1217/2024, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione per la riforma del decreto di liquidazione depositato in data 24 luglio 2024 e notificato via p.e.c. in data 28 agosto 2024 dalla Corte D'Appello di Bari / 3^ Sezione Penale, pronunciato a seguito dell'istanza di liquidazione spese proposta in data 21 luglio 2024 per spese e competenze maturate nella difesa di fiducia nell'interesse della costituita parte civile nel procedimento penale n. 174/2017 r.g.n.r. – mod.21 (n. 526/2023 r.g. C.A.), di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 12.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'Avv. Salvatore Sante ALTAVILLA ha dedotto quanto segue:
✓ Di aver ricevuto incarico nella difesa di fiducia di , parte civile costituita Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n° 174/2017 r.g.n.r. in quanto persona offesa del reato nonché parte danneggiata per il reato di cui all'art.612 bis c.p., commesso in Alberobello fra il 21 ottobre 2016 al 18 dicembre 2026, la cui procedura si è definita in via irrevocabile con
Sentenza n.1020/2024 emessa dalla Corte di Appello di Bari / 3^ Sezione Penale;
✓ la era stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con Decreto emesso dal G.I.P. Pt_1 del Tribunale di Bari il 7 maggio 2018.
✓ innanzi alla Corte di Appello di Bari, l'istante nell'interesse della propria assistita, proponeva appello avverso la Sentenza emessa nella precedente fase del giudizio n° 4440/2022 reg. emessa dal Tribunale di Bari con cui l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art.62 c.p., era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno patito dalla stessa costituita parte civile, determinato in via equitativa in € 500,00;
✓ la stessa sentenza era stata anche tempestivamente impugnata dalla difesa dell'imputato.
✓ la Corte d'Appello così decideva: “
P.Q.M.
letto l'art.605 c.p.p., in riforma della sentenza n.
4440/2022 resa in data 18.09.2022 dal Tribunale di Bari appellata da Parte_2
e dalla parte civile liquida in € 3.000,00 il danno patito dalla costituita parte Parte_1 civile confermando nel resto l'impugnata sentenza. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio nonché alla rifusione di quelle sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile che liquida in € 1.255,34 oltre spese forfettarie pari al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dello Stato anticipatario…omissis…”. ✓ Che in ragione, quindi, della definizione di tale fase di giudizio, l'istante riteneva di aver maturato competenze per la fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale del citato procedimento di appello a suo giudizio, sia per l'impugnazione proposta nell'interesse della costituita parte civile e sia per l'impugnazione a sua volta anche proposta da altro difensore nell'interesse dell'imputato;
✓ Che ha depositato in data 21 luglio 2024 istanza di liquidazione del detto compenso allegando la correlata nota spese secondo i riferimenti tabellari ex artt.1, 3 e 12 del D.M. n°
55 / 2014 e nella misura dei relativi valori medi, chiedendo il riconoscimento del complessivo importo di € 6.614,12,00, oltre accessori di Legge anche con richiesta di riconoscimento dell'aumento almeno del 30% dei compensi per la particolare complessità o gravità, pregio dell'opera prestata e risultati ottenuti, ai sensi dell'art.12, comma 1°, D.M. n.55/2014.
✓ Che pronunciandosi su tale istanza di liquidazione, l'adita Corte D'Appello, con decreto depositato in data 24 luglio 2024 e comunicato via p.e.c. in data 28 agosto 2024 ha liquidato in favore dell'avv. Salvatore Sante ALTAVILLA i compensi nella qualità di difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura della complessiva somma di € 600,00
(euro seicento/00c).
✓ che, nella motivazione di tale decreto di liquidazione, la Corte ha motivato testualmente che
“…omissis…ritenuto che, a norma del predetto art.9, il compenso deve essere liquidato in base al regolamento emanato con D.M. Giustizia n.55/2014 e s.m.i.; ritenuto che la liquidazione va effettuata in base ai criteri di cui all'art.12 ed alla allegata tabella, considerato che nel caso in esame il processo non abbia comportato la trattazione di questioni complesse e non abbia richiesto per l'esecuzione del mandato uno specifico particolare impegno, diverso ed ulteriore da quello imposto dalla comune dovuta ordinaria diligenza professionale;
ritenuto, in definitiva, che gli onorari vadano determinati per tutte le fasi in misura coincidente con il valore medio di liquidazione ridotto del 50% e che su di esso vada operata la riduzione di 1/3 stabilita dall'art.106 bis, T.U. sulle spese di giustizia;
ritenuto che
pertanto il compenso va determinato come segue: fase di studio € 450,00, ridotti del 50% ad € 225,00; fase decisoria € 1.350,00, ridotti del 50% ad € 675,00; e dunque, in totale €
900,00 ridotta di 1/3 ex art.106 bis cit. ad € 600,00.
P.Q.M.
Visti gli art.82, D.P.R. n. 115 /
2002 e 1 e s. D.M. n.55 / 2014 e s.m.i.; liquida in favore dell'avv. Salvatore ALTAVILLA, la somma di € 600,00, oltre accessori come per legge…omissis…”.
✓ Che l'importo liquidato con tale provvedimento non si ritiene congruo né aderente alle prescrizioni di cui all'art.82 del D.P.R. n. 115 / 2002 e ai parametri di cui agli artt.1, 3, 12 e 17 del D.M. n° 55/2014 e merita di essere riformato
Il , ritualmente citato presso l'Avvocatura dello Stato Distrettuale in Sede si CP_1 Parte_3
è costituito opponendosi dall'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
.
Con l'opposizione l'avv. ALTAVILLA ha eccepito la non conformità dell'importo liquidato alle prescrizioni di cui all'art.82 del D.P.R. n. 115 / 2002 e ai parametri di cui agli artt.1, 3, 12 e 17 del
D.M. n° 55/2014; ha contestato altresì, la violazione del diritto ad un equo processo sancito nel contesto internazionale ed europeo;
la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;
la violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo nel diritto italiano.
Ha altresì censurato, oltre all'omesso calcolo degli onorari rispetto al doppia profilo dell'appello in proprio e della difesa rispetto all'appello proposto dall'imputato, anche il mancato calcolo della fase introduttiva e l'entità della liquidazione al di sotto dei valori medi.
La censura è fondata limitatamente alla mancata liquidazione della fase introduttiva.
Rileva preliminarmente questo giudice che si ritiene completamente destituita di fondamento la pretesa dell'istante di vedersi liquidare nell'ambito dello stesso procedimento e per la difesa della medesima parte due liquidazioni stante la doppia veste di appellante e appellato, in considerazione dell'unicità del giudizio e della identità delle difese svolte.
Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786
- 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati
"osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
L'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nella specie, risulta evidente che, nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza oggettiva di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
Va invece integrata la liquidazione dei compensi con l'aggiunta dell'onorario per la fase introduttiva.
Il decreto impugnato va, pertanto emendato, ma il radicale ridimensionamento delle pretese dell'istante costituisce giusta causa per l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione per quanto di ragione e dispone l'integrazione del provvedimento di liquidazione impugnato con il compenso per la fase introduttiva per l'importo di € 315,00 (€ 473,00 ridotti di 1/3) cosicché l'intero ammontare della liquidazione sarà pari a € 915,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate
Così deciso in Bari, 14.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola