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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5450/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Zingale
-ATTRICE-
E
nata a [...] il [...], residente a [...]
VI n. 1, e , nato a [...] il [...], residente a [...]
Moioli n. 13, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
1
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La BA attrice ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'accordo di mediazione in data 18 aprile
2024 con il quale ha venduto a (il quale ha “deviato gli effetti” del CP_1 Controparte_2
contratto, ai sensi dell'art. 1411 c.c., a favore di ) la proprietà esclusiva, gravata da Persona_1
diritto di abitazione in favore della venditrice, dei beni immobili ivi descritti.
1 Le circostanze rilevanti per la decisione, comprovate dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, sono le seguenti:
la parte attrice è creditrice di della somma di euro 64.816,09 Controparte_3
(doc. 5) in forza del contratto di mutuo stipulato in data 16 aprile 2021 (doc. 4);
le obbligazioni di detta società sono garantite da fideiussione prestata dalla convenuta (doc. 6), CP_1
peraltro socia della medesima società (doc. 7);
il 4 settembre 2023 la BA ha comunicato alla società mutuataria la risoluzione del mutuo per inadempimento chiedendo il pagamento della citata somma (doc. 9) e in data 18 ottobre 2023 ha intimato il pagamento dello stesso importo alla convenuta (doc. 10); CP_1
in data 10 aprile 2024 è stato emesso nei confronti di quest'ultima decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 64.816,09 (doc. 11), notificato alla convenuta il 26 aprile 2024;
in data 18 aprile 2024 è stato stipulato il citato accordo di mediazione, avente quale oggetto la cessione dei beni della convenuta , che prevede quale corrispettivo l'accollo da parte di CP_1 Controparte_2
del debito di euro 116.572,82 (indicato dalle parti quale prezzo dei beni ceduti) derivante dal mutuo stipulato dalla cedente, garantito da ipoteca iscritta sulle unità immobiliari cedute.
Tanto premesso, e rilevato altresì che i convenuti sono rimasti contumaci, si osserva che la suddetta cessione, benché qualificata dalle parti come vendita, è in realtà un atto a titolo gratuito.
Invero, “la donazione non perde il suo carattere di liberalità se viene donato un bene gravato da ipoteca, non potendo l'accollo del debito da parte del donatario essere visto come un corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale” (Cass. 19 aprile 1968 n. 1186).
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata.
L'azione revocatoria ordinaria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
(rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore: art. 2740 c.c.), diretto a ricostituire detta garanzia, qualora la stessa venga pregiudicata da un atto di disposizione compiuto dal debitore,
accertandone l'inefficacia nei confronti del creditore.
2 Presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, previsti dall'art. 2901 c.c., sono l'esistenza di una ragione di credito, anche eventuale e non accertata giudizialmente (quale il credito condizionato, espressamente menzionato dalla norma citata), la diminuzione (quanto meno potenziale) della garanzia patrimoniale a seguito del compimento di un atto che comporti una riduzione quantitativa o una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (conseguente alla conversione di un cespite in beni facilmente occultabili, come il denaro) tale da rendere incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva delle ragioni creditorie e la consapevolezza da parte del debitore nonché (nel caso di atto oneroso) del terzo del pregiudizio che l'atto arreca al creditore o (nel caso di atto anteriore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione (da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso) al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
Tali presupposti risultano pienamente provati.
Premesso che l'esistenza del credito della parte attrice è ampiamente comprovata per tabulas, è
evidente che la cessione dei beni immobili attuata con il citato accordo di mediazione ha ridotto la consistenza del patrimonio della debitrice (la convenuta ) e che quest'ultima conosceva sia il CP_1
proprio debito nei confronti dell'attrice, sorto in epoca precedente all'atto dispositivo, sia il pregiudizio arrecato alle ragioni della BA (consilium fraudis). Trattandosi di atto a titolo gratuito non ha alcuna rilevanza la consapevolezza di detto pregiudizio da parte dell'altro contraente.
La cessione per cui è causa deve quindi essere dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice ed essere revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari medi in riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza dei convenuti.
La comunanza di interessi nella lite giustifica la condanna solidale dei soccombenti ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
3 1) dichiara inefficace nei confronti di Controparte_4
l'accordo di mediazione in data 18 aprile 2024 (con firme autenticate dal notaio
[...] [...]
rep. 4132 racc. 3037, trascritto presso la Conservatoria di Bergamo in data 6/05/2024 Reg. Per_2
Generale 23700 Reg. Particolare 17133) con il quale ha ceduto a la CP_1 Controparte_2
proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Comune di Calcinate (BG), in via Papa Paolo VI n.
1:
- porzione di fabbricato ad uso abitazione, ai piani terra e primo, con circostante area esclusiva;
- autorimessa, a piano terra, di pertinenza dell'abitazione;
- due terreni, della superficie catastale di complessivi mq. 25 (venticinque), di pertinenza dell'abitazione;
censite nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune, con il foglio 13, mappali:
- 6749, subalterno 703, via Papa Paolo Vi 1, piano T-1-2, categoria A3, classe 2, vani 9, R.C. Euro
455,52;
- 3846, subalterno 27, via Zerra SNC, p. S1, categoria C6, classe 3, mq 34, R.C. Euro 77,26;
e nel Catasto Terreni con il foglio 9, mappali:
- 3735, semin irrig, di centiare 10, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,07;
- 3752, semin irrig, di centiare 15, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,10;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla annotazione della presente sentenza allorquando sarà passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5450/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Zingale
-ATTRICE-
E
nata a [...] il [...], residente a [...]
VI n. 1, e , nato a [...] il [...], residente a [...]
Moioli n. 13, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
1
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La BA attrice ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'accordo di mediazione in data 18 aprile
2024 con il quale ha venduto a (il quale ha “deviato gli effetti” del CP_1 Controparte_2
contratto, ai sensi dell'art. 1411 c.c., a favore di ) la proprietà esclusiva, gravata da Persona_1
diritto di abitazione in favore della venditrice, dei beni immobili ivi descritti.
1 Le circostanze rilevanti per la decisione, comprovate dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, sono le seguenti:
la parte attrice è creditrice di della somma di euro 64.816,09 Controparte_3
(doc. 5) in forza del contratto di mutuo stipulato in data 16 aprile 2021 (doc. 4);
le obbligazioni di detta società sono garantite da fideiussione prestata dalla convenuta (doc. 6), CP_1
peraltro socia della medesima società (doc. 7);
il 4 settembre 2023 la BA ha comunicato alla società mutuataria la risoluzione del mutuo per inadempimento chiedendo il pagamento della citata somma (doc. 9) e in data 18 ottobre 2023 ha intimato il pagamento dello stesso importo alla convenuta (doc. 10); CP_1
in data 10 aprile 2024 è stato emesso nei confronti di quest'ultima decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 64.816,09 (doc. 11), notificato alla convenuta il 26 aprile 2024;
in data 18 aprile 2024 è stato stipulato il citato accordo di mediazione, avente quale oggetto la cessione dei beni della convenuta , che prevede quale corrispettivo l'accollo da parte di CP_1 Controparte_2
del debito di euro 116.572,82 (indicato dalle parti quale prezzo dei beni ceduti) derivante dal mutuo stipulato dalla cedente, garantito da ipoteca iscritta sulle unità immobiliari cedute.
Tanto premesso, e rilevato altresì che i convenuti sono rimasti contumaci, si osserva che la suddetta cessione, benché qualificata dalle parti come vendita, è in realtà un atto a titolo gratuito.
Invero, “la donazione non perde il suo carattere di liberalità se viene donato un bene gravato da ipoteca, non potendo l'accollo del debito da parte del donatario essere visto come un corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale” (Cass. 19 aprile 1968 n. 1186).
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata.
L'azione revocatoria ordinaria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
(rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore: art. 2740 c.c.), diretto a ricostituire detta garanzia, qualora la stessa venga pregiudicata da un atto di disposizione compiuto dal debitore,
accertandone l'inefficacia nei confronti del creditore.
2 Presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, previsti dall'art. 2901 c.c., sono l'esistenza di una ragione di credito, anche eventuale e non accertata giudizialmente (quale il credito condizionato, espressamente menzionato dalla norma citata), la diminuzione (quanto meno potenziale) della garanzia patrimoniale a seguito del compimento di un atto che comporti una riduzione quantitativa o una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (conseguente alla conversione di un cespite in beni facilmente occultabili, come il denaro) tale da rendere incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva delle ragioni creditorie e la consapevolezza da parte del debitore nonché (nel caso di atto oneroso) del terzo del pregiudizio che l'atto arreca al creditore o (nel caso di atto anteriore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione (da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso) al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
Tali presupposti risultano pienamente provati.
Premesso che l'esistenza del credito della parte attrice è ampiamente comprovata per tabulas, è
evidente che la cessione dei beni immobili attuata con il citato accordo di mediazione ha ridotto la consistenza del patrimonio della debitrice (la convenuta ) e che quest'ultima conosceva sia il CP_1
proprio debito nei confronti dell'attrice, sorto in epoca precedente all'atto dispositivo, sia il pregiudizio arrecato alle ragioni della BA (consilium fraudis). Trattandosi di atto a titolo gratuito non ha alcuna rilevanza la consapevolezza di detto pregiudizio da parte dell'altro contraente.
La cessione per cui è causa deve quindi essere dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice ed essere revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari medi in riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza dei convenuti.
La comunanza di interessi nella lite giustifica la condanna solidale dei soccombenti ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
3 1) dichiara inefficace nei confronti di Controparte_4
l'accordo di mediazione in data 18 aprile 2024 (con firme autenticate dal notaio
[...] [...]
rep. 4132 racc. 3037, trascritto presso la Conservatoria di Bergamo in data 6/05/2024 Reg. Per_2
Generale 23700 Reg. Particolare 17133) con il quale ha ceduto a la CP_1 Controparte_2
proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Comune di Calcinate (BG), in via Papa Paolo VI n.
1:
- porzione di fabbricato ad uso abitazione, ai piani terra e primo, con circostante area esclusiva;
- autorimessa, a piano terra, di pertinenza dell'abitazione;
- due terreni, della superficie catastale di complessivi mq. 25 (venticinque), di pertinenza dell'abitazione;
censite nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune, con il foglio 13, mappali:
- 6749, subalterno 703, via Papa Paolo Vi 1, piano T-1-2, categoria A3, classe 2, vani 9, R.C. Euro
455,52;
- 3846, subalterno 27, via Zerra SNC, p. S1, categoria C6, classe 3, mq 34, R.C. Euro 77,26;
e nel Catasto Terreni con il foglio 9, mappali:
- 3735, semin irrig, di centiare 10, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,07;
- 3752, semin irrig, di centiare 15, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,10;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla annotazione della presente sentenza allorquando sarà passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 6 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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