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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1187/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1187/2024, del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Iervolino e dall'Avv. Francesco Siano.
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nando Rendina.
APPELLATO
OGGETTO: Richiesta differenze retributive – Lavoro straordinario.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 387/2024, pubblicata il 21.02.2024, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento
1 parziale della domanda proposta da , veniva disposta la condanna a carico CP_1 della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.448,03 a titolo di spettanze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 05.12.2018 al 29.06.2019.
L'odierno appellante censurava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
inoltre, in merito al quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure in sentenza, lamentava l'erroneità dei conteggi recepiti dal Tribunale. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale deduceva l'infondatezza dell'avverso gravame, per cui ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che è devoluta innanzi a questa Corte la questione relativa all'accertamento del diritto del lavoratore al riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Parte appellante ha sostanzialmente criticato la sentenza gravata per aver ritenuto provato lo svolgimento di lavoro straordinario dedotto dal lavoratore sulla base di un'istruttoria scarna e lacunosa, in contrasto, tra l'altro, con la recente giurisprudenza di legittimità che impone, invece, una prova rigorosa in materia di lavoro straordinario.
La doglianza non si ritiene fondata.
Infatti, questo Collegio condivide la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure.
Deve rammentarsi che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente – odierno appellato - deduceva di essere stato dipendente della società datrice di lavoro dal 05.12.2018 al 29.06.2019, con mansioni di autista;
sosteneva di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:30 alle ore 20:00. Dunque, denunciava di aver svolto quotidianamente ore di lavoro straordinarie non retribuite.
Tali deduzioni trovavano parziale riscontro nell'istruttoria orale espletata in primo grado.
Infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, assumono particolare rilievo probatorio le dichiarazioni del teste (tra l'altro teste di parte Testimone_1 resistente), così come già evidenziato dal Giudice di prime cure. L'efficacia probatoria delle dichiarazioni del teste si ricava, in primo luogo, Tes_1 dal fatto che lo stesso ha potuto riferire in merito a tutto il periodo oggetto di giudizio, 2 avendo dichiarato di essere stato dipendente dell dal 2016 al Parte_1 novembre del 2022. Inoltre, altro elemento di rilevanza è rappresentato dal ruolo ricoperto in azienda dallo stesso;
egli si occupava, infatti, proprio della logistica dell'azienda datrice di lavoro ed il suo ufficio era ubicato presso il parcheggio degli automezzi dove gli autisti iniziavano la loro giornata lavorativa. Orbene, seppur vero che il teste non ricordava gli orari di lavoro del tuttavia, egli CP_1 dichiarava di essere a conoscenza del fatto che gli autisti partivano intorno alle 5:30 – 6:00 del mattino. Tale dichiarazione coincide perfettamente con quando dedotto in ricorso dal il CP_1 quale affermava che la sua prestazione lavorativa iniziava alle ore 5:30. Deve aggiungersi che quanto dichiarato dal teste in ordine all'inizio della Tes_1 giornata lavorativa degli autisti trovava un parziale riscontro sul piano documentale con riferimento alla posizione del Infatti, in primo grado, il ricorrente depositava CP_1
i rapporti di guida relativi al periodo da aprile 2019 al giugno del 2019 dove si evinceva che l'orario di inizio del turno si aggirava sempre tra le ore 5:30 e le 6:00. Tale documentazione non è stata mai contestata dall'odierno appellante. Si rileva ulteriormente che, questa Corte, aveva onerato parte appellante al deposito dei rapporti di guida completi, vista la parzialità di quelli depositati dal ricorrente. Tuttavia, parte appellante si trincerava dietro al mancato obbligo di conservazione degli stessi oltre l'anno dall'utilizzo. Ebbene, seppur vero che non sussiste tale obbligo di conservazione oltre l'anno dall'utilizzo, è altrettanto vero che parte appellante avrebbe potuto comunque conservarli nell'ottica di un giudizio, atteso che già nell'aprile del 2020 il aveva CP_1 reclamato differenze di natura retributiva.
Del resto, è plausibile ritenere che un'azienda conservi anche oltre il termine imposto dalla legge, documenti o qualsivoglia fonte di prova che permetta di dimostrare l'infondatezza della pretesa di un lavoratore, anche nella prospettiva di un giudizio, soprattutto, nel momento in cui il potenziale contenzioso si è già palesato, come nel caso in esame.
Alla luce di tali considerazioni, il contegno processuale della parte appellante ben può essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, parte appellante contestava il quantum riconosciuto dal Tribunale asserendo l'erroneità dei conteggi recepiti – solo in parte – dal Giudice di primo grado. Nella specie, sosteneva che nell'elaborazione dei conteggi si sarebbero determinati importi al “lordo” detraendo il percepito al
“netto” delle ritenute di legge.
Ebbene, la doglianza oltre che generica è infondata.
Parte appellante non specifica né indica analiticamente gli asseriti importi al netto, non opera, nemmeno a titolo esemplificativo un raffronto con gli importi risultanti dalle
3 buste paga versate in atti, ma si limita a contestare il metodo di calcolo su un asserito confronto tra poste disomogenee tra quanto spettante e quanto percepito.
L'infondatezza della censura si ricava dal confronto tra i dati riportati nel conteggio e gli importi indicati in busta paga.
Infatti, nei conteggi elaborati dalla parte ricorrente, nella sezione “erogato” veniva indicato il valore relativo alla sola retribuzione ordinaria riportato, al lordo, in busta paga e depurato da altre voci del compenso mensile (ad es. festività, bonus ex D.L. 66/2014, indennità di trasferta, ecc.). A solo titolo esemplificativo, relativamente al mese di dicembre del 2018 veniva indicato quale importo erogato la somma di € 1.244,14 corrispondente alla voce della retribuzione ordinaria riportata in busta paga, al lordo delle trattenute di legge. Tale importo, a differenza di quanto sostiene l'appellante non corrispondeva all'importo netto percepito come è agevolmente evincibile dalla lettura della busta paga.
Dunque, nell'elaborazione dei calcoli non si rinviene assolutamente l'asserito raffronto tra poste non omogenee, ovvero tra spettante “al lordo” e percepito al “netto”, bensì, correttamente, si rinviene la differenza tra le voci della retribuzione ordinaria spettanti tutte al lordo delle ritenute di legge.
Per tali ragioni anche tale censura deve ritenersi infondata.
Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida complessivamente in euro 1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).CU come in motivazione.
Napoli, 13/11/2025
4 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1187/2024, del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Iervolino e dall'Avv. Francesco Siano.
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nando Rendina.
APPELLATO
OGGETTO: Richiesta differenze retributive – Lavoro straordinario.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 387/2024, pubblicata il 21.02.2024, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento
1 parziale della domanda proposta da , veniva disposta la condanna a carico CP_1 della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.448,03 a titolo di spettanze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 05.12.2018 al 29.06.2019.
L'odierno appellante censurava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
inoltre, in merito al quantum riconosciuto dal Giudice di prime cure in sentenza, lamentava l'erroneità dei conteggi recepiti dal Tribunale. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale deduceva l'infondatezza dell'avverso gravame, per cui ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che è devoluta innanzi a questa Corte la questione relativa all'accertamento del diritto del lavoratore al riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Parte appellante ha sostanzialmente criticato la sentenza gravata per aver ritenuto provato lo svolgimento di lavoro straordinario dedotto dal lavoratore sulla base di un'istruttoria scarna e lacunosa, in contrasto, tra l'altro, con la recente giurisprudenza di legittimità che impone, invece, una prova rigorosa in materia di lavoro straordinario.
La doglianza non si ritiene fondata.
Infatti, questo Collegio condivide la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure.
Deve rammentarsi che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente – odierno appellato - deduceva di essere stato dipendente della società datrice di lavoro dal 05.12.2018 al 29.06.2019, con mansioni di autista;
sosteneva di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:30 alle ore 20:00. Dunque, denunciava di aver svolto quotidianamente ore di lavoro straordinarie non retribuite.
Tali deduzioni trovavano parziale riscontro nell'istruttoria orale espletata in primo grado.
Infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, assumono particolare rilievo probatorio le dichiarazioni del teste (tra l'altro teste di parte Testimone_1 resistente), così come già evidenziato dal Giudice di prime cure. L'efficacia probatoria delle dichiarazioni del teste si ricava, in primo luogo, Tes_1 dal fatto che lo stesso ha potuto riferire in merito a tutto il periodo oggetto di giudizio, 2 avendo dichiarato di essere stato dipendente dell dal 2016 al Parte_1 novembre del 2022. Inoltre, altro elemento di rilevanza è rappresentato dal ruolo ricoperto in azienda dallo stesso;
egli si occupava, infatti, proprio della logistica dell'azienda datrice di lavoro ed il suo ufficio era ubicato presso il parcheggio degli automezzi dove gli autisti iniziavano la loro giornata lavorativa. Orbene, seppur vero che il teste non ricordava gli orari di lavoro del tuttavia, egli CP_1 dichiarava di essere a conoscenza del fatto che gli autisti partivano intorno alle 5:30 – 6:00 del mattino. Tale dichiarazione coincide perfettamente con quando dedotto in ricorso dal il CP_1 quale affermava che la sua prestazione lavorativa iniziava alle ore 5:30. Deve aggiungersi che quanto dichiarato dal teste in ordine all'inizio della Tes_1 giornata lavorativa degli autisti trovava un parziale riscontro sul piano documentale con riferimento alla posizione del Infatti, in primo grado, il ricorrente depositava CP_1
i rapporti di guida relativi al periodo da aprile 2019 al giugno del 2019 dove si evinceva che l'orario di inizio del turno si aggirava sempre tra le ore 5:30 e le 6:00. Tale documentazione non è stata mai contestata dall'odierno appellante. Si rileva ulteriormente che, questa Corte, aveva onerato parte appellante al deposito dei rapporti di guida completi, vista la parzialità di quelli depositati dal ricorrente. Tuttavia, parte appellante si trincerava dietro al mancato obbligo di conservazione degli stessi oltre l'anno dall'utilizzo. Ebbene, seppur vero che non sussiste tale obbligo di conservazione oltre l'anno dall'utilizzo, è altrettanto vero che parte appellante avrebbe potuto comunque conservarli nell'ottica di un giudizio, atteso che già nell'aprile del 2020 il aveva CP_1 reclamato differenze di natura retributiva.
Del resto, è plausibile ritenere che un'azienda conservi anche oltre il termine imposto dalla legge, documenti o qualsivoglia fonte di prova che permetta di dimostrare l'infondatezza della pretesa di un lavoratore, anche nella prospettiva di un giudizio, soprattutto, nel momento in cui il potenziale contenzioso si è già palesato, come nel caso in esame.
Alla luce di tali considerazioni, il contegno processuale della parte appellante ben può essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, parte appellante contestava il quantum riconosciuto dal Tribunale asserendo l'erroneità dei conteggi recepiti – solo in parte – dal Giudice di primo grado. Nella specie, sosteneva che nell'elaborazione dei conteggi si sarebbero determinati importi al “lordo” detraendo il percepito al
“netto” delle ritenute di legge.
Ebbene, la doglianza oltre che generica è infondata.
Parte appellante non specifica né indica analiticamente gli asseriti importi al netto, non opera, nemmeno a titolo esemplificativo un raffronto con gli importi risultanti dalle
3 buste paga versate in atti, ma si limita a contestare il metodo di calcolo su un asserito confronto tra poste disomogenee tra quanto spettante e quanto percepito.
L'infondatezza della censura si ricava dal confronto tra i dati riportati nel conteggio e gli importi indicati in busta paga.
Infatti, nei conteggi elaborati dalla parte ricorrente, nella sezione “erogato” veniva indicato il valore relativo alla sola retribuzione ordinaria riportato, al lordo, in busta paga e depurato da altre voci del compenso mensile (ad es. festività, bonus ex D.L. 66/2014, indennità di trasferta, ecc.). A solo titolo esemplificativo, relativamente al mese di dicembre del 2018 veniva indicato quale importo erogato la somma di € 1.244,14 corrispondente alla voce della retribuzione ordinaria riportata in busta paga, al lordo delle trattenute di legge. Tale importo, a differenza di quanto sostiene l'appellante non corrispondeva all'importo netto percepito come è agevolmente evincibile dalla lettura della busta paga.
Dunque, nell'elaborazione dei calcoli non si rinviene assolutamente l'asserito raffronto tra poste non omogenee, ovvero tra spettante “al lordo” e percepito al “netto”, bensì, correttamente, si rinviene la differenza tra le voci della retribuzione ordinaria spettanti tutte al lordo delle ritenute di legge.
Per tali ragioni anche tale censura deve ritenersi infondata.
Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida complessivamente in euro 1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).CU come in motivazione.
Napoli, 13/11/2025
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Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
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