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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1752/2023
Oggi 27.03.2025 , alle ore 09,55, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per , l'avv. CRETI' CATERINA;
Parte_1
l'avv. CAPPELLINI STEFANO Parte_2
L'avv. Cretì si riporta agli atti di causa ed insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Cappellini si riporta agli atti di causa ed insiste per il rigetto dell'appello.
Al termine della discussione orale le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle 14,33 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1752/2023 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Cretì ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, piazzale D'Annunzio n. 1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cappellini ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Corso del Popolo n. 161
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2023 (RG 3507/2023) del Giudice di Pace di Rovigo.
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 53/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 30.01.2023 e depositata in data
06.02.2023, e per l'effetto confermare il verbale n. H5467/2022 elevato ex art. 126 bis cds il
04.04.2022. Conseguentemente condannare controparte alle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 8 In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, convalidare la sanzione opposta nel minimo edittale o comunque nella misura ritenuta congrua, avendone l'ill.mo
Sig. Giudice adito facoltà ai sensi dell'art. 23, comma 10, L. 689/81 e concedendo ex novo i termini previsti dal Codice della Strada per l'eventuale comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art.126-bis del Cd.S..
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, stante la possibilità della polizia locale di di procedere con l'archiviazione in autotutela del Parte_1
verbale opposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 5.09.2023, il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 53 depositata in data 6.02.2023 con la quale è stato accolto il ricorso promosso da avverso il verbale di contestazione n. H- Parte_2
5467/2022 elevato ex art. 126 bis comma 2 Cds perché, “senza giustificato e documentato motivo, non ottemperava a quanto richiesto nel verbale n.r.g. n. S-5105 notificato 31.12.2021 e regolarmente definito, di fornire all'organo di Polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica e quindi entro il 1.03.2022 i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, o comunque comunicava dati incompleti o non sufficienti all'applicazione dei disposti previsti in materia di patente a punti”.
Nel giudizio di primo grado nell'opporsi alla sanzione comminata, aveva dedotto che Pt_2
l'autovettura ripresa dall'autovelox non era la propria, essendo talune componenti dell'auto ritratta nelle immagini dell'autovelox diverse da quelle della propria auto;
che l'unica spiegazione possibile era che la targa fosse stata clonata e che aveva presentato denuncia avanti i Carabinieri di Arquà
Polesine; che, per lo stesso motivo, aveva proposto opposizione avverso il verbale di violazione del codice della strada per l'eccesso di velocità e che detto giudizio era tutt'ora pendente avanti il Giudice di Pace di Rovigo avv. Prando al n. RG 307/2022.
Rilevava comunque che, nel presentare al Comune l'istanza di archiviazione in autotutela unitamente alla denuncia di clonazione, aveva sostanzialmente prestato la collaborazione richiesta dall'art. 126 bis cds di talché alcuna violazione gli doveva essere contestata.
pagina 3 di 8 In corso di causa è stata prodotta la CTU disposta nel parallelo giudizio di opposizione (RG n.
307/2022 - GdP avv Prando) al fine di stabilire se vi fosse incompatibilità strutturale assoluta del veicolo del con quello ripreso dall'autovelox. Pt_2
La perizia aveva escluso che l'auto ripresa dall'autovelox fosse quella del e quindi il Giudice di Pt_2
Pace avv. Bresciani, senza però attendere l'esito di quel giudizio, ha accolto il ricorso ritenendo
“assorbente .. non solo l'avvenuta rituale presentazione di querela avanti i carabinieri di Arquà
Polesine con la quale il ricorrente, ricevuta la contestazione ex art. 142 cds, prontamente denunciava di essere stato vittima di clonazione di targa per diversità della propria vettura da quella ritratta nella documentazione fotografica prodotta dall'impianto di rilevazione elettronica della velocità, ma anche,
e soprattutto, l'esito peritale espletato nel procedimento parallelo RG 307/2022 prodotto in questo giudizio” (sentenza 53/2023 avv. Bresciani).
Il ha tempestivamente impugnato detta sentenza, articolando un unico Parte_1
sostanziale motivo di appello.
Secondo l'appellante, l'accoglimento del ricorso del si fonderebbe essenzialmente sull'esito di Pt_2
una CTU non espletata nella causa conclusa con la sentenza impugnata, bensì in quella diversa n.
307/2022 svoltasi avanti il Giudice di Pace avv. Prando la quale, tuttavia, dopo aver sentito il CTU a chiarimenti, ha rigettato l'opposizione ritenendo che “al di là delle conclusioni formali contenute nell'elaborato…deve rilevarsi che lo stesso consulente ha dichiarato sussistere delle compatibilità delle caratteristiche delle vetture” e pertanto concludendo che “non vi è prova della presenza di qualsivoglia elemento differenziante l'auto del ricorrente da quella della foto dell'autovelox, che non presenta alcuna caratteristica di un modello e di una serie diversi” (sentenza n. 44/2023 GdP avv.
Prando).
Questa sentenza è stata appellata da ma con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 231/2024 del Pt_2
6.03.2025 l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Evidenziando la contraddittorietà delle due pronunce di primo grado e rilevando che il verbale per eccesso di velocità è prodromico all'emissione del successivo verbale ex art. 126 bis Cds, il
[...]
ha chiesto la riforma della sentenza n. 53/2023 del Giudice di Pace avv. Bresciani e Parte_1 quindi il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio il conducente ribadendo la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Pt_2
CTU, imputando ad un fraintendimento (tra la serie e il modello dell'auto) la diversa decisione del
Giudice di Pace avv. Prando, e insistendo quindi per la conferma della statuizione impugnata.
pagina 4 di 8 Tenutasi in data 16.11.2023 la prima udienza, le parti, dopo il deposito delle note conclusionali, hanno discusso la causa all'odierna udienza del 27.03.2025, al cui esito è stata pronunciata la presente sentenza.
***
L'appello è infondato e va respinto, seppur per le diverse motivazioni che seguono.
Oggetto del giudizio di primo grado è stata la legittimità e la fondatezza del verbale elevato nei confronti del per la violazione dell'art. 126 bis Cds, secondo comma, per non aver fornito Pt_2 all'organo di polizia, entro sessanta giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Sebbene siano indiscusse tanto la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata dall'art. 126 bis Cds quanto la natura pubblicistica della tutela perseguita da tale disposizione (Cass. 15542/2015), è oramai consolidato il nuovo orientamento giurisprudenziale che attribuisce un rilievo primario alla correlazione tra il procedimento di opposizione avverso il verbale relativo alla violazione presupposta e l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione dei dati imposto dallo stesso art. 126-bis C.d.S., comma 2 (tra le tante, Cass. 24012/2022).
È infatti noto che, la giurisprudenza di legittimità ha preso definitiva posizione circa l'obbligo di comunicare i dati personali e della patente di guida, previsto dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico del conducente, affermando che esso “è sospeso fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all'infrazione presupposta. Solo in caso di esito sfavorevole per il ricorrente di tali procedimenti, l'amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono sessanta giorni per adempiere all'obbligo previsto dalla norma. In caso di esito favorevole, l'obbligo viene meno per mancanza del presupposto della violazione” (Cass.
26553/2024).
Il Giudice di primo grado, pertanto, avrebbe potuto sospendere il giudizio in attesa venisse definita l'opposizione avverso la sanzione inflitta al per l'eccesso di velocità, dato che la Polizia Locale Pt_2
di non aveva fatto altrettanto prima di notificare il verbale per mancata comunicazione dei Parte_1
dati nonostante la sentenza della Corte Cost. 27/2005 abbia chiaramente affermato che il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i dati richiesti prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.
Non è stata questa però la scelta compiuta dal Giudice di Pace, che invece ha valutato autonomamente, seppur sulla scorta della consulenza depositata nel parallelo giudizio di opposizione, se la dedotta pagina 5 di 8 clonazione della targa fosse verosimile, pronunciando così una sentenza con il medesimo oggetto di quella emessa dal Giudice avv. Prando, ma con esiti diametralmente opposti.
Ritiene invece questo Giudice che, dopo aver atteso l'esito, sfavorevole al conducente, del giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa (va da sé che nel caso di esito favorevole al conducente, la seconda violazione sarebbe decaduta) l'ambito entro cui avrebbe dovuto essere valutata la violazione contestata ai sensi dell'art. 126 bis, secondo comma, fosse circoscritto all'esame della fondatezza e legittimità in sé della sanzione comminata.
Ed è quindi questo l'unico profilo che può e deve essere scrutinato in tale sede.
L'art. 126 bis Cds - specie dopo gli interventi legislativi resi necessari dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 27 del 2005) – laddove prevede che “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido …, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166”, ha inteso sanzionare un'autonoma infrazione e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale.
Riguardo all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in ordine all'inosservanza di tale obbligo di comunicazione e alla sua conseguente sanzione, merita osservare come, dopo un iniziale atteggiamento di rigore, la Suprema Corte ha assunto criteri più morbidi di valutazione, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 165 del 2008, giungendo ad affermare la necessità di "… distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità" (Cass. 9555/2018).
Successivamente è stato ulteriormente circoscritto l'ambito della scriminante in discorso, affermando che: "… ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere che conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida" (Cass. 30939/2018).
pagina 6 di 8 Tornando al caso che ci occupa, il ha addotto, quale motivo per la mancata comunicazione del Pt_2
nominativo del conducente del veicolo al momento della commissione della violazione, la circostanza che la propria targa era stata clonata.
Egli quindi, non ha omesso di fornire collaborazione all'autorità che ha elevato la sanzione, ma anzi, ricevuta in data 31.12.2021 la notifica del verbale con cui gli si contestava la violazione di cui all'art. 142, comma 9 Cds, ha provveduto: i) il 3.01.2022, a presentare denuncia-querela per la clonazione della targa ai Carabinieri di Arquà Polesine (doc. 4 – fascicolo 1 grado); ii) il 7.01.2022, a presentare una prima richiesta di archiviazione al -allegando copia della Controparte_1
denuncia (doc. 6 – fascicolo 1 grado); iii) il 20.01.2022, a presentare una seconda istanza di archiviazione in autotutela, riallegando la denuncia oltre alla dichiarazione della moglie, secondo cui la sera della contestata violazione l'automobile sarebbe stata sempre parcheggiata davanti casa (docc. 5 e
7 – fascicolo 1 grado).
La condotta assunta dal è stata quindi di indubbia collaborazione, dovendo intendersi le reiterate Pt_2
istanze di archiviazione rivolte al come evidenziato dallo stesso sia in primo grado che Pt_1 Pt_2 in questo giudizio, un sostanziale adempimento all'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 126 bis, condividendo con questa la finalità di rendere edotta l'autorità della sua estraneità alla commissione dell'infrazione.
A parte l'intuitivo accostamento dell'ipotesi della clonazione della targa a quella del furto dell'auto richiamata dalla massima giurisprudenziale da ultimo citata (Cass. 30939/2018), si ritiene che la ratio della norma anche in questo caso sia stata soddisfatta non potendo razionalmente considerarsi esigibili condotte ulteriori e diverse, o addirittura in palese contraddizione con l'evento denunciato, come sarebbe stato il comunicare di essere stato alla guida del mezzo.
Ne consegue che il verbale n. H-5467/2022 (Prot. 220144/2022) del 04.04.2022 per violazione dell'art. 126 bis. comma 2 cds doveva essere comunque annullato, atteso che il verbale di contestazione era stato impugnato e la condotta assunta dal è stata certamente collaborativa. Pt_2
Per i predetti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado dovrà essere integrata e corretta con le motivazioni sopra svolte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Il va dunque condannato alla rifusione, in favore di parte appellata, Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, secondo i valori minimi (ritenuti applicabili in ragione della non complessità delle questioni trattate)per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo), nella misura indicata in dispositivo.
pagina 7 di 8 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello del avverso la sentenza n. 53/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Rovigo;
2) Condanna il a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Parte_2
giudizio d'appello che si liquidano in Euro 232,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co.
1- quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1752/2023
Oggi 27.03.2025 , alle ore 09,55, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per , l'avv. CRETI' CATERINA;
Parte_1
l'avv. CAPPELLINI STEFANO Parte_2
L'avv. Cretì si riporta agli atti di causa ed insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'avv. Cappellini si riporta agli atti di causa ed insiste per il rigetto dell'appello.
Al termine della discussione orale le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle 14,33 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1752/2023 R.G.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Cretì ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, piazzale D'Annunzio n. 1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cappellini ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Corso del Popolo n. 161
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2023 (RG 3507/2023) del Giudice di Pace di Rovigo.
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 53/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 30.01.2023 e depositata in data
06.02.2023, e per l'effetto confermare il verbale n. H5467/2022 elevato ex art. 126 bis cds il
04.04.2022. Conseguentemente condannare controparte alle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 8 In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, convalidare la sanzione opposta nel minimo edittale o comunque nella misura ritenuta congrua, avendone l'ill.mo
Sig. Giudice adito facoltà ai sensi dell'art. 23, comma 10, L. 689/81 e concedendo ex novo i termini previsti dal Codice della Strada per l'eventuale comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art.126-bis del Cd.S..
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, stante la possibilità della polizia locale di di procedere con l'archiviazione in autotutela del Parte_1
verbale opposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 5.09.2023, il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 53 depositata in data 6.02.2023 con la quale è stato accolto il ricorso promosso da avverso il verbale di contestazione n. H- Parte_2
5467/2022 elevato ex art. 126 bis comma 2 Cds perché, “senza giustificato e documentato motivo, non ottemperava a quanto richiesto nel verbale n.r.g. n. S-5105 notificato 31.12.2021 e regolarmente definito, di fornire all'organo di Polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica e quindi entro il 1.03.2022 i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, o comunque comunicava dati incompleti o non sufficienti all'applicazione dei disposti previsti in materia di patente a punti”.
Nel giudizio di primo grado nell'opporsi alla sanzione comminata, aveva dedotto che Pt_2
l'autovettura ripresa dall'autovelox non era la propria, essendo talune componenti dell'auto ritratta nelle immagini dell'autovelox diverse da quelle della propria auto;
che l'unica spiegazione possibile era che la targa fosse stata clonata e che aveva presentato denuncia avanti i Carabinieri di Arquà
Polesine; che, per lo stesso motivo, aveva proposto opposizione avverso il verbale di violazione del codice della strada per l'eccesso di velocità e che detto giudizio era tutt'ora pendente avanti il Giudice di Pace di Rovigo avv. Prando al n. RG 307/2022.
Rilevava comunque che, nel presentare al Comune l'istanza di archiviazione in autotutela unitamente alla denuncia di clonazione, aveva sostanzialmente prestato la collaborazione richiesta dall'art. 126 bis cds di talché alcuna violazione gli doveva essere contestata.
pagina 3 di 8 In corso di causa è stata prodotta la CTU disposta nel parallelo giudizio di opposizione (RG n.
307/2022 - GdP avv Prando) al fine di stabilire se vi fosse incompatibilità strutturale assoluta del veicolo del con quello ripreso dall'autovelox. Pt_2
La perizia aveva escluso che l'auto ripresa dall'autovelox fosse quella del e quindi il Giudice di Pt_2
Pace avv. Bresciani, senza però attendere l'esito di quel giudizio, ha accolto il ricorso ritenendo
“assorbente .. non solo l'avvenuta rituale presentazione di querela avanti i carabinieri di Arquà
Polesine con la quale il ricorrente, ricevuta la contestazione ex art. 142 cds, prontamente denunciava di essere stato vittima di clonazione di targa per diversità della propria vettura da quella ritratta nella documentazione fotografica prodotta dall'impianto di rilevazione elettronica della velocità, ma anche,
e soprattutto, l'esito peritale espletato nel procedimento parallelo RG 307/2022 prodotto in questo giudizio” (sentenza 53/2023 avv. Bresciani).
Il ha tempestivamente impugnato detta sentenza, articolando un unico Parte_1
sostanziale motivo di appello.
Secondo l'appellante, l'accoglimento del ricorso del si fonderebbe essenzialmente sull'esito di Pt_2
una CTU non espletata nella causa conclusa con la sentenza impugnata, bensì in quella diversa n.
307/2022 svoltasi avanti il Giudice di Pace avv. Prando la quale, tuttavia, dopo aver sentito il CTU a chiarimenti, ha rigettato l'opposizione ritenendo che “al di là delle conclusioni formali contenute nell'elaborato…deve rilevarsi che lo stesso consulente ha dichiarato sussistere delle compatibilità delle caratteristiche delle vetture” e pertanto concludendo che “non vi è prova della presenza di qualsivoglia elemento differenziante l'auto del ricorrente da quella della foto dell'autovelox, che non presenta alcuna caratteristica di un modello e di una serie diversi” (sentenza n. 44/2023 GdP avv.
Prando).
Questa sentenza è stata appellata da ma con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 231/2024 del Pt_2
6.03.2025 l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Evidenziando la contraddittorietà delle due pronunce di primo grado e rilevando che il verbale per eccesso di velocità è prodromico all'emissione del successivo verbale ex art. 126 bis Cds, il
[...]
ha chiesto la riforma della sentenza n. 53/2023 del Giudice di Pace avv. Bresciani e Parte_1 quindi il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio il conducente ribadendo la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Pt_2
CTU, imputando ad un fraintendimento (tra la serie e il modello dell'auto) la diversa decisione del
Giudice di Pace avv. Prando, e insistendo quindi per la conferma della statuizione impugnata.
pagina 4 di 8 Tenutasi in data 16.11.2023 la prima udienza, le parti, dopo il deposito delle note conclusionali, hanno discusso la causa all'odierna udienza del 27.03.2025, al cui esito è stata pronunciata la presente sentenza.
***
L'appello è infondato e va respinto, seppur per le diverse motivazioni che seguono.
Oggetto del giudizio di primo grado è stata la legittimità e la fondatezza del verbale elevato nei confronti del per la violazione dell'art. 126 bis Cds, secondo comma, per non aver fornito Pt_2 all'organo di polizia, entro sessanta giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Sebbene siano indiscusse tanto la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata dall'art. 126 bis Cds quanto la natura pubblicistica della tutela perseguita da tale disposizione (Cass. 15542/2015), è oramai consolidato il nuovo orientamento giurisprudenziale che attribuisce un rilievo primario alla correlazione tra il procedimento di opposizione avverso il verbale relativo alla violazione presupposta e l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione dei dati imposto dallo stesso art. 126-bis C.d.S., comma 2 (tra le tante, Cass. 24012/2022).
È infatti noto che, la giurisprudenza di legittimità ha preso definitiva posizione circa l'obbligo di comunicare i dati personali e della patente di guida, previsto dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico del conducente, affermando che esso “è sospeso fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all'infrazione presupposta. Solo in caso di esito sfavorevole per il ricorrente di tali procedimenti, l'amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono sessanta giorni per adempiere all'obbligo previsto dalla norma. In caso di esito favorevole, l'obbligo viene meno per mancanza del presupposto della violazione” (Cass.
26553/2024).
Il Giudice di primo grado, pertanto, avrebbe potuto sospendere il giudizio in attesa venisse definita l'opposizione avverso la sanzione inflitta al per l'eccesso di velocità, dato che la Polizia Locale Pt_2
di non aveva fatto altrettanto prima di notificare il verbale per mancata comunicazione dei Parte_1
dati nonostante la sentenza della Corte Cost. 27/2005 abbia chiaramente affermato che il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i dati richiesti prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.
Non è stata questa però la scelta compiuta dal Giudice di Pace, che invece ha valutato autonomamente, seppur sulla scorta della consulenza depositata nel parallelo giudizio di opposizione, se la dedotta pagina 5 di 8 clonazione della targa fosse verosimile, pronunciando così una sentenza con il medesimo oggetto di quella emessa dal Giudice avv. Prando, ma con esiti diametralmente opposti.
Ritiene invece questo Giudice che, dopo aver atteso l'esito, sfavorevole al conducente, del giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa (va da sé che nel caso di esito favorevole al conducente, la seconda violazione sarebbe decaduta) l'ambito entro cui avrebbe dovuto essere valutata la violazione contestata ai sensi dell'art. 126 bis, secondo comma, fosse circoscritto all'esame della fondatezza e legittimità in sé della sanzione comminata.
Ed è quindi questo l'unico profilo che può e deve essere scrutinato in tale sede.
L'art. 126 bis Cds - specie dopo gli interventi legislativi resi necessari dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 27 del 2005) – laddove prevede che “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido …, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166”, ha inteso sanzionare un'autonoma infrazione e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale.
Riguardo all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in ordine all'inosservanza di tale obbligo di comunicazione e alla sua conseguente sanzione, merita osservare come, dopo un iniziale atteggiamento di rigore, la Suprema Corte ha assunto criteri più morbidi di valutazione, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 165 del 2008, giungendo ad affermare la necessità di "… distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità" (Cass. 9555/2018).
Successivamente è stato ulteriormente circoscritto l'ambito della scriminante in discorso, affermando che: "… ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere che conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida" (Cass. 30939/2018).
pagina 6 di 8 Tornando al caso che ci occupa, il ha addotto, quale motivo per la mancata comunicazione del Pt_2
nominativo del conducente del veicolo al momento della commissione della violazione, la circostanza che la propria targa era stata clonata.
Egli quindi, non ha omesso di fornire collaborazione all'autorità che ha elevato la sanzione, ma anzi, ricevuta in data 31.12.2021 la notifica del verbale con cui gli si contestava la violazione di cui all'art. 142, comma 9 Cds, ha provveduto: i) il 3.01.2022, a presentare denuncia-querela per la clonazione della targa ai Carabinieri di Arquà Polesine (doc. 4 – fascicolo 1 grado); ii) il 7.01.2022, a presentare una prima richiesta di archiviazione al -allegando copia della Controparte_1
denuncia (doc. 6 – fascicolo 1 grado); iii) il 20.01.2022, a presentare una seconda istanza di archiviazione in autotutela, riallegando la denuncia oltre alla dichiarazione della moglie, secondo cui la sera della contestata violazione l'automobile sarebbe stata sempre parcheggiata davanti casa (docc. 5 e
7 – fascicolo 1 grado).
La condotta assunta dal è stata quindi di indubbia collaborazione, dovendo intendersi le reiterate Pt_2
istanze di archiviazione rivolte al come evidenziato dallo stesso sia in primo grado che Pt_1 Pt_2 in questo giudizio, un sostanziale adempimento all'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 126 bis, condividendo con questa la finalità di rendere edotta l'autorità della sua estraneità alla commissione dell'infrazione.
A parte l'intuitivo accostamento dell'ipotesi della clonazione della targa a quella del furto dell'auto richiamata dalla massima giurisprudenziale da ultimo citata (Cass. 30939/2018), si ritiene che la ratio della norma anche in questo caso sia stata soddisfatta non potendo razionalmente considerarsi esigibili condotte ulteriori e diverse, o addirittura in palese contraddizione con l'evento denunciato, come sarebbe stato il comunicare di essere stato alla guida del mezzo.
Ne consegue che il verbale n. H-5467/2022 (Prot. 220144/2022) del 04.04.2022 per violazione dell'art. 126 bis. comma 2 cds doveva essere comunque annullato, atteso che il verbale di contestazione era stato impugnato e la condotta assunta dal è stata certamente collaborativa. Pt_2
Per i predetti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado dovrà essere integrata e corretta con le motivazioni sopra svolte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Il va dunque condannato alla rifusione, in favore di parte appellata, Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, secondo i valori minimi (ritenuti applicabili in ragione della non complessità delle questioni trattate)per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo), nella misura indicata in dispositivo.
pagina 7 di 8 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello del avverso la sentenza n. 53/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Rovigo;
2) Condanna il a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Parte_2
giudizio d'appello che si liquidano in Euro 232,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co.
1- quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
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