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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 21.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1041/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensori: avv.ti Marcello Borghetto e Paolo Canepa
Domicilio eletto: Genova via I. Frugoni 15/3 presso lo studio dell'avv. Borghetto
E
CP
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. HE Ispodamia
Domicilio eletto: Genova via XX aprile 14/10 presso il difensore
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
la ricorrente: come da note scritte depositate il 12.11.2024 il resistente: come da note scritte depositate in data 11.11.2024
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 23.9.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o Parte_1 la madre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in Genova, in data 23.6.2017, con CP
- Che già dall'anno 2012 i futuri coniugi coabitavano all'interno dell'abitazione sita in Genova via Val Trebbia 40 in comune acquistata e ristrutturata
- Che le nozze avrebbero già dovuto essere celebrate in data 26.8.2016 ma non lo furono perché, pochi mesi prima della celebrazione, il le aveva CP comunicato di essersi infatuato di altra donna
- Che, tuttavia, la coppia si era riconciliata ed aveva poi effettivamente contratto matrimonio in data 23.6.2017
- Che dall'unione in data 20.5.2018 era nato il figlio HE
- Che al momento della presentazione del ricorso la ricorrente era nuovamente in stato di gravidanza
- Che “ dopo un periodo di felicità per l'auspicata notizia, l'odierna ricorrente constatava nel marito un comportamento alquanto nervoso e poco premuroso che la stessa imputava esclusivamente alle legittime preoccupazioni per l'arrivo di un nuovo figlio “
- “ che fatto rientro a Genova e preso atto del continuo nervosismo del marito, di alcune improvvise accese discussioni nate da solo ipotizzate richieste della moglie di controllare i suoi orari lavorativi o il suo tempo libero, l'esponente si determinava a
2 controllare l'account amazon in uso ai coniugi dal quale emergeva che lo stesso stava da oltre un mese visitando diversi siti internet per la ricerca di prodotti per l'aumento del desiderio sessuale, per l'affitto di un monolocale a Genova, per gestire la relazione con più partners e altro ancora “;
- Che richiesto di spiegazioni, il marito le confessava di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti e di volersi allontanare dalla casa coniugale, ciò che comportava la necessità di accesso al pronto soccorso del'Ospedale Gaslini per proteggere il nascituro dalle conseguenze dello stress subito.
- Che il marito è agente di polizia e percepisce uno stipendio di circa euro
2200, 00 mensili.
Su tali premesse chiedeva:
- Pronuncia sullo stato con addebito della separazione al marito
- Affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso la madre
- “ porre a carico del sig. dalla data della domanda un assegno mensile di CP mantenimento in favo sig.ra ed el figlio minore Parte_1 HE d'importo non inferiore ad euro 1000, 00 – anche in relazione alla nascita del secondo figlio…”
- Ripartizione delle spese straordinarie relative ai fini nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Con vittoria delle spese.
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva in CP vista dell'udienza presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava che la crisi della coppia sarebbe derivata da incomprensioni caratteriali dovute dall'ossessiva gelosia della moglie ( tra l'altro adusa e fin dall'inizio del rapporto adusa a controllare i suoi contatti social ) e dalla eccessiva invadenza della suocera;
- Che nell'ultimo periodo, a cagione della situazione, le liti della coppia erano all'ordine del giorno e sarebbe stata la stessa moglie a chiedergli di allontanarsi dalla casa coniugale
- Di essere dipendente della polizia di stato e di percepire circa euro 1800, 00 mensili
- Di corrispondere 500, 00 euro a titolo di locazione e di pagare, al 50% con la moglie, la rata del mutuo contratto dalla coppia per l'acquisto della casa coniugale ( quota pari ad euro 260, 00 mensili )
- Che la moglie dal gennaio 2022 ha ripreso a lavorare e dovrebbe percepire l'importo mensile di euro 1600, 00
- Di essere favorevole alla percezione da parte della moglie dell'assegno
3 unico in misura integrale
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- Il rigetto della richiesta di addebito della separazione ( non opponendosi alla pronuncia sullo stato )
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni
- L'assegnazione alla moglie della casa coniugale
- La previsione di un contributo di mantenimento ordinario da porre a carico del padre nella misura di euro 250, 00 per figlio ( euro 500, 00 nel complesso ).
- La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti la madre confermava di lavorare con percezione di uno stipendio di circa euro 1700, 00/1800, 00 mensili e dichiarava di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento in proprio favore;
chiedeva un contributo di almeno euro 900, 00 per entrambi i figli;
il padre offriva invece la disponibilità a corrispondere l'importo di euro 350, 00 a figlio comprensivo delle spese straordinarie, confermava la propria disponibilità a rinunciare alla propria quota di assegno unico e a dividere con la moglie l'importo di euro 800, 00 annui percepito dal datore di lavoro per l'asilo nido.
l
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 1.8.2022, così provvedeva in via provvisoria e urgente:
- Affidamento condiviso e prevalente collocazione dei figli presso la madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale
- Regolamentazione delle frequentazioni come specificamente indicato
- Previsione di un contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 350, 00 per figlio
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
In sede di memorie integrative la ricorrente contestava quanto allegato dal marito in ordine alla propria ossessiva gelosia e all'invadenza della propria madre nel rapporto di coppia, confermava che la crisi matrimoniale sarebbe conseguenza della violazione da parte del marito ai doveri matrimoniali e, in primo luogo al dovere di fedeltà, confermava nella sostanze le conclusioni di cui al ricorso
4 introduttivo, non riproponendo, però, la domanda di liquidazione di assegno di mantenimento a proprio favore e riducendo ad euro 900, 00 la misura del contributo di mantenimento in favore dei figli;
anche il resistente confermava nella sostanza le conclusioni già rassegnate in occasione della costituzione in vista dell'udienza presidenziale.
All'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto cpc
Il difensore della ricorrente, in sede di prima memoria, confermava le conclusioni di cui alla memoria integrativa;
il difensore del resistente non depositava la prima memoria, con ciò implicitamente anch'egli confermando le conclusioni già in precedenza rassegnate.
La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi
Si riepilogano gli esisti dell'attività istruttoria
L'interrogatorio formale del resistente non portava al riconoscimento delle circostanze capitolate se non nei seguenti limiti: veniva confermata ( capitolo 4 ) la cena in compagnia della del 21.11.2021 con la precisazione però che alla _2 stessa sarebbero stati presenti altri due colleghi;
il dichiarante precisava inoltre di essere tornato a casa per le 24.00; veniva confermato ( capitolo 6 ) che in data
30.1.2022 il resistente dopo il servizio aveva mangiato una pizza assieme alla in compagnia però anche del collega;
veniva confermato ( capo 8 _2 Per_1
) di essersi recato in data 17.2.2022 assieme alla nell'appartamento sito in _2
Genova via Lungobisagno Istria 7 assieme alla , con la precisazione però _2 che assieme a loro era presente anche il collega;
sul capitolo 13 il Per_1 resistente confermava di essersi intrattenuto in data 9.7.2022 tra le ore 3,30 e le ore 4, 30 del mattino presso l'abitazione della;
sul capitolo 18 confermava di _2 avere lasciato la casa familiare in data 4.3.2022 precisando, però, di averlo fatto in accordo con la moglie.
, in sede di esame testimoniale, sul capitolo 3 dichiarava di non Controparte_3 ricordare le circostanze capitolate;
sul capitolo 4 confermava la circostanza precisando che alla cena avevano preso parte anche i colleghi e Per_1 CP_4 assieme ai quali ella si era intrattenuta dopo che verso le 24.00 era tornato CP
a casa;
sul capo 5 dichiarava di non ricordare la specifica circostanza precisando però che l'unico motivo per cui quella sera avrebbe potuto intrattenersi col CP sarebbe da ricondurre a ragioni professionali;
sul capo 6 dichiarava di non
5 ricordare la circostanza;
sul capo 7 dichiarava di non ricordare la circostanza;
sul capo 8 dichiarava che, pur non rammentando la data, in una occasione assieme al collega avevano accompagnato a sistemare l'appartamento, già Per_1 CP in uso ad un loro collega, in prospettiva di una sua possibile futura separazione;
sul capo 9 dichiarava di non ricordare le circostanze capitolate;
sul capo 10 negava la circostanza precisando che all'epoca, fino al marzo 2022, aveva una precedente relazione e di avere iniziato la relazione col nell'ottobre 2022; sul capitolo CP 13 confermava di essersi intrattenuta col all'interno del proprio CP appartamento nella notte sul 9.7.2022 precisando però che i due sarebbero stati in compagnia per pochi minuti perché lei aveva bisogno di un consulto;
sul capitolo
14 confermava di avere riferito alla su richiesta della donna, di intrattenere Pt_1 una relazione col precisandole però che essa era iniziata nell'ottobre 2022, CP
dirigente alle cui dipendenze si trovavano sia che Testimone_1 _5 CP
, conferma che, di norma, operava in pattuglia assieme a e _2 CP _2
; che in data 22.11.2021 il servizio avrebbe dovuto terminare alle 19, 08 Per_1 mentre si era protratto fino alle 1, 38 del giorno successivo;
che il 30.1.2022 CP era rimasto in servizio fino alle 1, 08; che il 24.2.2022 era rimasto in servizio CP fino alle 01, 38; che il 13.2.2022 il turno del avrebbe dovuto concludersi alle CP ore 24.00 ma l'uomo era rimasto in servizio fino alle 1, 08 del giorno successivo.
sentito in controprova sul capitolo 4 di parte ricorrente Controparte_6 confermava che alla cena presso il ristorante erano presenti, oltre a Parte_2
e , anche lo stesso dichiarante e altro collega di nome , CP _2 CP_4 precisando che, terminata la cena, era tornato a casa, mentre lui assieme CP agli altri due colleghi si erano locati in altro locale;
confermava il fatto che in data 30.1.2022, dopo l'orario di servizio, aveva mangiato una pizza assieme a e CP
; confermava che in data 17.2.2022, assieme a , avevano _2 _2 accompagnato presso appartamento sito in Lungobisagno Istria 7, che il CP collega aveva affittato per aiutarlo nella tinteggiatura.
, già compagno della , precisava di avere convissuto Persona_2 _2 assieme alla donna fino al marzo 2022, quando la relazione si era conclusa;
sul capitolo 3 di parte ricorrente dichiarava di non essere in grado di rispondere precisando però che in quel periodo la era solita non rientrare _2 immediatamente al termine del servizio;
sul capitolo 4 dichiarava che le _2 aveva riferito di una cena al con e altro collega al termine della Parte_2 CP quale la donna sarebbe tornata a casa ubriaca;
precisava che in altre occasioni era tornata a casa ubriaca dicendo di essersi intrattenuta a bere con _2 CP
e altro collega;
sul capitolo 5 dichiarava di non essere in grado di rispondere;
sul capitolo 10 precisava di essere stato messo a conoscenza della relazione tra e dalla stessa e da altra collega, quest'ultima sulla base di CP _2 _2 voci circolanti tra i colleghi, dopo il marzo 2022. Precisava di non conoscere
6 quando la relazione aveva avuto inizio.
, padre della ricorrente, dichiarava di essere stata messa al corrente Persona_3 dalla figlia del fatto che a inizio marzo 2022, era andato via di casa;
CP dichiarava di essere al corrente del fatto, riferitogli dalla figlia, che il genero aveva già da tempo trasferito una casa dove andare a stare.
, madre delle ricorrente, dichiarava che la notte sul 14.2.2022 la figlia, Persona_4 tramite messaggio, l'aveva informata del ritardo del marito nel rientrare dal lavoro;
sul capitolo 8 dichiarava che in data 17.2.2022, su insistenza della figlia che aveva captato una conversazione tra e la tramite le telecamere installate CP _2 nella casa coniugale, si erano recate in via Lungobisagno Istria 7 dove avevano trovato in compagnia del;
quest'ultimo aveva detto loro che CP Per_1
si era allontanata da poco. Sul capitolo 18 dichiarava di essere al corrente _2 del fatto che era andato via da casa il 6.3.2022 contro la volontà della figlia CP che, in stato di gravidanza, era contraria alla interruzione della relazione.
All'udienza del 21.3.2024 le parti davano atto che l'assegno unico ammonta ad euro 400, 00 mensili e del mancato raggiungimento di accordo;
il difensore del resistente chiedeva ed otteneva di verbalizzare la proposta di conciliazione rifiutata dalla Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Pt_1
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.11.2024 richiamando foglio di precisazioni depositato ( la ricorrente riduceva la richiesta dell'importo di mantenimento ad euro 350, 00 a figlio ) e quindi la causa era rimessa in decisione.
O S S E R V A
Deve essere in primo luogo accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal 2022 e da quell'anno il marito ha intrapreso nuova relazione affettiva;
sussiste inoltre ancora una accesa conflittualità tra i coniugi che, a distanza di quasi tre anni dalla interruzione della convivenza, ancora si contestano reciproche responsabilità nella causazione della crisi matrimoniale e non sono ancora riusciti a risolvere i problemi concreti conseguenti all'esercizio della responsabilità genitoriale;
è pertanto evidente che la prosecuzione della convivenza matrimoniale sarebbe intollerabile per entrambi.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
7 La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà.
Come noto, l'art. 151 comma secondo c.c. prevede che il giudice, laddove richiesto, debba addebitare la separazione al coniuge che abbia causato la crisi matrimoniale in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali. L'art. 143 comma secondo c.c. prevede che dal matrimonio derivi l'obbligo reciproco alla fedeltà.
Secondo orientamento giurisprudenziale da ritenersi consolidato il coniuge richiedente l'addebito deve provare sia la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge sia l'incidenza causale di tale violazione rispetto alla separazione;
con riferimento al dovere di fedeltà, però, si aggiunge che, in considerazione della particolare gravità della condotta, può tendenzialmente ritenersi dimostrata l'incidenza causale “ a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale “ ( cfr. Cass. Civ. n. 11394/2024; Cass. Civ. n. 22291/2024 ).
Nel caso specifico è pacifico che la convivenza si è interrotta ad inizio 2022 ( il ricorso per separazione è stato depositato in data 11.2.2022 ) dopo che la Pt_1 che aveva contestato al le risultanze del traffico internet presenti nella CP memoria del cellulare del marito, aveva appreso che l'uomo riteneva di non provare più sentimenti per la moglie ed espresso il desiderio di separarsi;
è altrettanto pacifico che, quanto meno a partire dall'ottobre 2022, dopo che già i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale in data
1.8.2022, aveva intrapreso relazione sentimentale con la collega di lavoro CP
( cfr. relazione investigativa doc. 10 di parte ricorrente e dichiarazioni _2 testimoniali rese da ). Controparte_3
E' di tutta evidenza che per potere affermare che la relazione con la _2 costituisca violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio e sia stata la causa della separazione occorre verificare se essa già fosse iniziata prima dell'allontanamento del dalla casa familiare;
solo laddove sia raggiunta la CP prova positiva di ciò occorrerà verificare se, come eccepito da parte del la CP relazione di coppia fosse già compromessa.
Ritiene il Collegio che non possa ritenersi raggiunta la prova della anteriorità della relazione alla effettiva interruzione della convivenza coniugale e che, pertanto, la domanda di addebito debba essere rigettata.
E' pacifico che la fosse collega di pattuglia di e perciò non sorprende _2 CP che, in alcune occasioni, e sempre in compagnia di altri colleghi, i due si fossero intrattenuti dopo la conclusione dell'orario di servizio. E' solo in data 9.7.2022, trascorsi circa 5 mesi dalla interruzione della convivenza matrimoniale e a procedimento di separazione già in essere, che è stato dimostrato un incontro
8 notturno tra e , all'interno dell'abitazione della donna, che CP _2 difficilmente può giustificarsi con le motivazioni addotte dal resistente e dalla stessa in sede di testimonianza ( i due si sarebbero incontrati per parlare ). _2
Peraltro, anche a volere ritenere dimostrato che la relazione fosse già iniziata nel mese di luglio 2022, questo non sarebbe sufficiente a dimostrarne la efficienza causale rispetto alla separazione atteso che la interruzione della convivenza coniugale era risalente a circa cinque mesi prima ed a quell'epoca era già stato radicato dalla il procedimento di separazione. Pt_1
Né il fatto che, prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, avesse CP preso in locazione immobile dove trasferirsi è significativo della preesistenza della relazione, atteso che la volontà di separarsi ben potrebbe essere derivata da motivazioni estranee rispetto al rapporto con la . Va, infatti, ricordato che già _2 prima del matrimonio, come allegato dalla stessa ricorrente, aveva CP espresso perplessità in merito al matrimonio con la tant'è che la Pt_1 celebrazione, di cui era già stata fissata la data, era stata rinviata di oltre un anno.
Non può escludersi, pertanto, che i presupposti della crisi matrimoniale fossero stati addirittura preesistenti alla celebrazione del matrimonio.
Se le dichiarazioni testimoniali rese dalla , che ha collocato l'inizio della _2 relazione a ottobre 2022, possono ritenersi non del tutto attendibili in quanto provenienti da persona sentimentalmente vicina al resistente, elementi di dubbio in merito alla preesistenza della relazione rispetto all'allontanamento del dalla CP casa coniugale, possono trarsi dalle dichiarazioni rese da , Persona_2 anch'egli appartenente alla Polizia di Stato e convivente della , fino al marzo _2 2022; egli infatti ha dichiarato che nell'ultimo periodo della loro convivenza la era solita rientrare a casa ubriaca ciò che, con tutte le riserve del caso, può _2 portare a pensare ad una condizione di insoddisfazione della donna rispetto alla propria vita affettiva. In ogni caso soggetto che non può certo ritenersi Per_2 nutrire simpatie rispetto a a prescindere dalle voci raccolte, non è stato in CP grado di collocare l'inizio della relazione tra e la . CP _2
La ricorrente ha poi prodotto la cronologia della memoria del cellulare in uso al marito con la indicazione dei collegamenti internet effettuati nei mesi immediatamente precedenti l'allontanamento del marito dalla casa coniugale;
non ha contestato la provenienza della schermata dal proprio cellulare ma CP ha allegato, circostanza del tutto inverosimile ( dato che i primi risalgono a circa tre mesi prima della rottura della relazione ), che potrebbero essere stati realizzati dalla moglie in previsione della causa di separazione.
E' evidente che tali collegamenti, per il numero e la frequenza, non possono ricondursi a semplice curiosità ma, soprattutto se letti alla luce delle successive vicende, appaiono significativi di una profonda insoddisfazione per la propria vita sentimentale e sessuale: l'uomo, infatti, oltre a ricercare appartamenti da prendere in locazione, ricerca informazioni su medicinali idonei ad aumentare il desiderio e le prestazioni sessuali, su siti che sembrano fornire informazioni in merito alla gestione di relazioni clandestine nonchè su siti che sembrano fornire informazioni sui collegamenti tra crisi della coppia e nascita di un secondo figlio: è chiaro che
9 tali collegamenti rivelano che il stesse concretamente esplorando la CP prospettiva della separazione e che, con ogni probabilità, stesse anche pensando ad una nuova relazione;
è impossibile però affermare, alla luce degli scarni dati a disposizione, se tale relazione fosse già in essere o se l'uomo semplicemente stesse interrogandosi su cosa fare: separarsi, gestire la solo ipotizzata relazione in maniera clandestina, cercare di rivitalizzare il proprio desiderio nei confronti della moglie per provare ad andare avanti col matrimonio. Non è forse un caso che, mentre i collegamenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2021 hanno ad oggetto principalmente gli aspetti attinenti alla sessualità e la crisi della coppia, i collegamenti del gennaio 2022 sono invece indirizzati al reperimento di un appartamento da locare, come se il resistente, che nell'arco di pochi giorni avrebbe manifestato alla moglie la volontà di separarsi, avesse finalmente deciso la strada da percorrere.
In ogni caso, giova ribadirlo, i presupposti per la crisi matrimoniale erano probabilmente antecedenti alla stessa celebrazione del matrimonio che, come allegato dalla ricorrente, era stata spostata di circa un anno proprio perché nell'imminenza della già programmata celebrazione erano sorti dubbi al riguardo.
Non solo quindi, non è stata dimostrata la preesistenza della relazione con la all'allontanamento del dalla casa coniugale, ma, a prescindere, _2 CP quand'anche tale relazione fosse stata antecedente, non potrebbe ritenersi dimostrata la efficienza causale in relazione alla fine di un matrimonio che probabilmente non avrebbe neppure dovuto essere celebrato.
Quanto al regime di affidamento e alla collocazione dei figli le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso e la prevalente collocazione degli stessi presso la madre.
Ritiene il collegio che tali condivise richieste debbano essere accolte;
per quanto concerne l'affidamento, infatti, la norma dell'art. 337 ter comma secondo c.c. prevede che il giudice debba prioritariamente valutare la possibilità di affidamento condiviso e possa optare per una soluzione diversa solo quando emergano concreti elementi, nel caso specifico insussistenti, che portino a ritenere come contrario all'interesse dei minori l'affidamento all'uno o all'altro tra i genitori;
quanto alla prevalente collocazione presso la madre essa si giustifica con la tenera età dei figli della coppia e con la opportunità di non modificare le abitudini di vita dei bambini, radicate fin dalla data dell'allontanamento del dalla casa coniugale CP
e addirittura dalla nascita con riferimento al secondogenito.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione alla madre della casa coniugale;
anche su tale aspetto, peraltro, non vi è contrasto tra le parti.
Con riferimento alle frequentazioni padre – figli si osserva che la ricorrente ha chiesto la conferma delle modalità concordate tra le parti all'udienza del 29.3.2023 con l'aggiunta di alcune variazioni asseritamente necessarie per superare difficoltà
10 di gestione derivanti da condotte ostruzionistiche del padre;
il resistente, invece, ha chiesto la conferma delle modalità stabilite con l'ordinanza presidenziale dell'1.8.2022.
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le modalità di frequentazione concordate tra le parti all'udienza del 29.3.2023 e così recepite nell'ordinanza con cui il giudice istruttore ha modificato l'ordinanza presidenziale: tali modalità, infatti, che appaiono adeguate alla salvaguardia degli interessi dei figli minori della coppia, rappresentano il frutto di un accordo raggiunto in considerazione delle esigenze professionali di entrambi e, dunque, non vi è necessità di modifica, né in considerazione di ipotetici screzi verificatisi in corso di esecuzione per indimostrata responsabilità del padre, né, tanto meno, per fare rivivere le superate modalità stabilite in sede di ordinanza presidenziale.
In mancanza di diverso accordo e di richieste specifiche sul punto le modalità di cui all'ordinanza presidenziale 1.8.2022 vanno invece confermate per quanto concerne la regolamentazione delle frequenze in occasione delle festività e del periodo estivo.
Per quanto concerne gli aspetti economici va dato atto del fatto che la in Pt_1 quanto occupata, ha rinunciato alla domanda di liquidazione di assegno di mantenimento a proprio favore. Si tratta allora solo di stabilire la misura del contributo ordinario al mantenimento dei figli da porre a carico del CP
Per stabilire la misura del contributo esaminiamo la condizione reddituale dei coniugi nell'ultimo triennio ( arrotondano senza i decimali per semplicità )
CP
CU 2024: reddito imponibile euro 38. 754, 00 – imposta netta euro 9.487, 00 – addizionale regionale euro 665, 00 – imposta comunale euro 288, 00 = reddito annuale netto euro 28.314, 00
CU 2023: euro 35.876, 00 – euro 8.181, 00 – euro 601, 00 – euro 287, 00 = euro 26.807, 00
CU 2022: euro 33.089, 00 – euro 6728, 00 – euro 573, 00 – euro 188, 00 = euro 25.600, 00
Il reddito medio annuale nel triennio è perciò pari ad euro 28.314, 00 – euro 26.807, 00 + euro 25.600, 00 : 3 = euro 26.907, 00
Il reddito netto mensile su base triennale per dodici mensilità è quindi Pt_3 pari ad euro 2.242, 00.
Per stabilire la quota di reddito da destinare al mantenimento dei figli, secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale, occorre ulteriormente dedurre l'importo di euro 517, 00 ( cessione del quinto dello stipendio effettuata ai fini dell'acquisto di casa di proprietà ) nonché la metà dell'importo del mutuo contratto per l'acquisto
11 della casa coniugale ( circa euro 222, 00 ) nonché le somme necessarie per il proprio mantenimento ( euro 300, 00 circa ) e per le ulteriori spese necessarie, comprese quelle inerenti l'abitazione - bollette ecc. – euro 400, 00
Residuo mensile disponibile: euro 2.242, 00 – euro 517, 00 – euro 222, 00 – euro 300, 00 – euro 400, 00 = euro 803, 25
: Parte_1
CU 2024: reddito imponibile euro 41.047, 00 + euro 2.317, 00 = euro 43.364, 00; da cui sottrarre per imposta netta euro 10.491, 00 + euro 523, 00 = euro 11.014,
00; per addizionale irpef euro 718, 00 + euro 28, 00= euro 746, 00; per imposta comunale euro 423 + euro 28, 00; e così reddito netto annuale = euro 31.153, 00
CU 2023: euro 33.164, 00 – euro 6848, 00 – euro 539, 00 – euro 223, 00 = euro 25.554, 00
CU 2022: euro 26.233, 00 – euro 5006, 00 – euro 387, 00 – euro 149, 00 = euro 20.691, 00
Il reddito medio annuale nel triennio è perciò pari ad euro 77.398, 00: 3 = euro
25.799, 00
Il reddito netto mensile su base triennale spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 2.150, 00
Per stabilire la quota di reddito da destinare al mantenimento dei figli, secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale, occorre ulteriormente dedurre la metà dell'importo del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ( circa euro 222, 00 ) nonché le somme necessarie per il proprio mantenimento ( euro 300, 00 circa ) e per le ulteriori spese necessarie, comprese quelle inerenti l'abitazione - bollette ecc. – euro 400, 00
Residuo mensile disponibile: euro 2.150 1, 00 – euro 222, 00 – euro 300, 00 – euro 400, 00 = euro 1228, 00
Il complesso da destinarsi al mantenimento dei due figli è perciò pari ad euro 803,
00 + euro 1228, 00 = euro 2.031, 00
Trattandosi di due figli ed applicando una percentuale del 45% l'importo complessivo del reddito dei genitori da destinare al loro mantenimento è pari ad euro 914, 00
Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, però, deve naturalmente tenersi conto del fatto che il genitore collocatario anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore ( art. 337 ter comma quarto nn. 3 e 5 .c.c. ) ciò che giustifica un aumento del contributo a carico del genitore non collocatario, in quanto meno esposto nelle attività materiale di cura dei figli;
ciò che, però, è almeno in gran parte compensato da fatto che il padre contribuisce indirettamente
12 al mantenimento dei figli ponendo a loro disposizione, senza goderne, la casa coniugale di cui risulta comproprietario.
Tutto quanto sopra considerato appare equa la misura di un contributo di mantenimento pari ad euro 250, 00 a figlio. Con decorrenza dal marzo 2024, quando la ha rifiutato proposta conciliativa per importi sostanzialmente Pt_1 corrispondenti
L'assegno unico dovrà essere ripartito come per legge
Le spese straordinarie dovranno essere ripartire tra i coniugi nella misura percentuale del 50% ciascuno.
Poiché la decisione della causa sostanzialmente coincide con la proposta di conciliazione formulata dalla difesa del resistente all'udienza del 21.3.2024 la in virtù della prevalente soccombenza, dovrà essere condannata al Pt_1 pagamento della metà delle spese di lite, con compensazione della residua metà.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e , legati Parte_1 CP da matrimonio celebrato a Genova il 23.6.2017 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n. 127 P. II serie A anno 2017 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione
AFFIDA i minori e in forma condivisa a entrambi i Persona_5 Per_6 genitori disponendo la loro prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
a la casa coniugale sita a Genova via Val Trebbia 40 Pt_4 Parte_1
[...]
tenga con sé i figli secondo le modalità stabilite con la ordinanza CP_7
29.3.2023 del giudice istruttore che in questa sede si conferma e recepisce.
DISPONE che i figli in occasione delle festività di fine anno trascorrano il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro e ciò alternandosi ogni anno;
dispone altresì che i figli, alternandosi ogni anno, trascorrano con un genitore il periodo 27.12/1 gennaio e con l'altro il periodo 1/6 gennaio.
DISPONE che i figli trascorrano la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternandosi ogni anno
DISPONE che durante il periodo estivo ciascun genitore trascorra con i figli un periodo anche non consecutivo di quindici giorni;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive esigenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre il secondo quella del padre e così via alternativamente.
13 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a CP Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500, 00 ( euro 250, 00 a figlio ) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dal marzo 2024 ( per il pregresso resta ferma la misura stabilita con ordinanza presidenziale ).
ASSEGNO UNICO come per legge
DISPONE che le spese straordinarie individuate ai sensi di quanto stabilito con la riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di
Genova siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
CONDANNA a rifondere a la metà delle spese Parte_1 CP del presente procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida per l'intero in euro 5000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere euro 2500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta e cpa ).
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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