Articolo 66 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 60Articolo 67
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9 ottobre 2010
Art. 66. Attribuzioni del presidente e del vice presidente 1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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