Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN SE TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Merla che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giorgio Maria Bosio che la rappresenta e difende per mandato in atti
OGGETTO : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza di Cassazione
23530/2018 emessa nel procedimento 5728/2014- indennizzo ex art. 936 c.c. –
1
Con atto di citazione notificato il ventidue marzo 2002 e iscritto a ruolo ( r.g. /2002 )
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma ( anche in qualità di erede del Parte_2 marito , deceduto nel 1995 ), ed . Persona_1 Parte_1 Controparte_1
Esponeva parte attrice di aver edificato abusivamente insieme a un fabbricato Persona_1 su un terreno sito in Roma, Via della Tenuta di Santa Cecilia intestato a terzi ( Persona_2
, e ).
[...] Persona_3 Controparte_2
Questi ultimi avevano venduto il terreno con il sovrastante fabbricato con rogito notaio prot. 23946 del diciassette dicembre 1987 a ed Persona_4 Parte_1 [...]
rispettivamente figlio e, all'epoca, nuora dell'attrice. CP_1
Chiedeva la condanna dei convenuti, considerando la quota ereditaria a seguito del decesso di , al pagamento del 75% dell'indennizzo ex art. 936 comma secondo c.c.. Persona_1
Si costituiva solo eccependo la prescrizione del diritto e sostenendo Controparte_1
l'infondatezza delle richieste attoree.
Sulla base della documentazione prodotta il Tribunale con sentenza 6611/2005 accoglieva l'eccezione di prescrizione e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello. si costituiva e ne sosteneva Parte_2 Controparte_1
l'infondatezza.
Con sentenza 106 del 2013 l'impugnazione era respinta e le spese dell'appello interamente compensate.
Con ordinanza 23538/2018 la Corte di Cassazione annullava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione .
Medio tempore, in data dieci aprile 2015, era deceduta . Parte_2
in qualità di erede riassumeva il giudizio chiedendo la condanna di Parte_1 [...]
a pagare € 281.210.,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di primo CP_1 grado ( ventidue marzo 2002 ) al saldo.
2 Si costituiva che rilevava l'intervenuta estinzione del diritto alla metà Controparte_1 dell'importo richiesto dalla madre in quanto originario condebitore in parti uguali, succeduto ad come unico erede. Parte_2
Sosteneva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto o in subordine chiedeva che la condanna fosse limitata al 50% dell'importo spettante.
Con ordinanza depositata il trentuno luglio 2024 era disposta ctu che veniva espletata.
All'esito dell'udienza del venti gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024, il collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza di Cassazione ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, accolta dal Tribunale e confermata in appello per cui l'oggetto della presente vertenza riguarda l'an e il quantum del diritto all'indennizzo.
Per quanto riguarda l'an vi è prova sufficiente che abbia eseguito opere prima Persona_1 del rogito notarile mentre, verificati ai fini della presente decisione tutti i documenti in atti, non vi è prova sufficiente che anche lo abbia fatto: sono stati depositati Parte_2
l'atto notarile di trasferimento del bene riguardante solo il terreno nonché gli atti relativi alla pratica di condono che attestano come nel 1986 ossia ben un anno prima del rogito solo
( non la moglie ) aveva richiesto la concessione in sanatoria Persona_1 Parte_2 sulla base della legge 47 del 1985, in relazione a fabbricato di tre piani fuori terra in cemento armato antecedente alla legge stessa per una volume di 454,36 mc;
detta concessione, con cui è attestata la correttezza di quanto dichiarato in sede di istanza è stata poi rilasciata nel
2001 agli allora nuovi proprietari ed . In buona sostanza è Parte_1 Controparte_1 provato che al momento del rogito il fabbricato per cui aveva chiesto la sanatoria Persona_1 esisteva anche se è stato oggetto di ulteriori lavori successivamente;
rispetto a queste ultime opere peraltro è stato provato il pagamento solo in minima parte.
Per quanto riguarda il quantum è stata espletata ctu che risulta articolatamente motivata e basata su criteri condivisibili;
le osservazioni della difesa di sono state Controparte_1
3 articolatamente ed efficacemente smentite dal CTU ( che ha utilizzato dati tecnici di una perizia allegata alla pratica di condono che, solo cinque mesi dopo il rogito, descrive compiutamente le opere ) e sul punto non vi è ulteriore attività difensiva.
I risultati sono stati i seguenti :
a) Il valore del 100% delle opere alla data del rogito ( diciassette dicembre 1987 ) era pari a € 96.792,00;
b) Il valore del 100% dell'aumento di valore del fondo alla data del rogito era pari a
€17.605,00;
c) Il valore del 100% di ulteriori opere alla data della fatturazione ossia il ventisei ottobre
1994 era pari a € 478,34.
Dette somme ( per complessivi € 114.785,34 ) devono essere rivalutate fino alla data della presente sentenza trattandosi di debito di valore come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza ( Cass. 8657/2006 e 6973/2017 ).
I singoli importi rivalutati alla data della presente decisione sono pari :
a) € 254.175,79
b) € 46.230,73
c) € 881,10.
Il totale è quindi € 301.287,62 oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Nulla per interessi compensativi in quanto non provati.
La somma deve essere decurtata al 50% tale essendo la quota dell'unica attrice in primo grado , ottenuta in via ereditaria rispetto a ( il residuo Parte_2 Persona_1
50% è infatti passato in via ereditaria nel 1995 a per cui il diritto si era Parte_1 estinto per confusione ); non vi è infatti prova come già visto, sulla base della documentazione prodotta, che la suddetta abbia eseguito i lavori in proprio.
La somma così decurtata è pari a € 150.643,81.
Detta somma deve essere ulteriormente ridotta della metà in quanto:
a) due sono stati gli acquirenti del terreno ( ed ); Parte_1 Controparte_1
4 b) il decesso di con la successione dell'unico figlio nonché convenuto Parte_2 ha sciolto il vincolo di solidarietà e ha estinto la quota del suddetto per confusione tra debitore e creditore;
c) di conseguenza deve essere considerata unicamente la quota a carico di
[...] pari a € 75.321,90. CP_1
Sono dovuti i successivi interessi legali fino al saldo.
Per quanto riguarda le spese dei precedenti gradi le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate anche per i gradi in cui era costituita la de cuius, in quanto nel presente giudizio ha agito come erede, sulla base dello scaglione relativo Parte_1 all'importo riconosciuto in linea capitale (un quarto di € 114.785,34 pari a € 28.696,33) nei valori minimi attesa la ridotta complessità delle questioni trattate. Per il grado di appello non è dovuta la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
condanna a pagare a per i titoli di cui in motivazione Controparte_1 Parte_1
€75.321,90, compresa la rivalutazione;
condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
gli interessi legali su detto importo dalla pubblicazione della presente sentenza al
[...] saldo.
Condanna a pagare a le spese del primo grado liquidate Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese del grado di appello Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese del giudizio di Cassazione Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 2.757,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a le spese del giudizio di rinvio Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
5 Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, in solido fra le parti Controparte_1 in favore di quest'ultimo, liquidate come da separato decreto.
Roma, camera di consiglio del tre febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN SE TH de Courtelary
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