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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12809/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIASIBETTI LUISA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. FALCO DENISE in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori:
nato a [...] in data [...] Controparte_2
e nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 21.1.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori e sono nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Con ricorso depositato il 15.07.2024, parte ricorrente, , chiedeva al Tribunale, Parte_1 previa ammissione delle istanze istruttorie, di affidare i figli minori ed ad CP_2 CP_3 entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione;
chiedeva, inoltre, di disporre un calendario di visita padre – minori come rappresentato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva assegnarsi la casa familiare signora chiedeva, infine, disporsi Pt_1 che il signor versasse alla signora una somma non inferiore ad € 800,00/mese (€ CP_1 Pt_1 400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , CP_2 CP_3 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 21.1.2025.
Con memoria di costituzione depositata il 19.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, formulando, a sua volta, istanze istruttorie. Nel merito, chiedeva Controparte_1 disporsi il rientro presso la casa familiare del resistente, con previsione di un contributo economico per la locazione da parte della IG (sul punto, in via di mero subordine, in caso di Pt_1 opposizione da parte della ricorrente, chiedeva assegnarsi la casa familiare alla IG;
Pt_1 chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto all'ordinaria amministrazione;
chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di memoria di costituzione;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento in favore dei minori pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% per ciascun genitore.
All'udienza del 21.1.2025, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo transattivo in sede di udienza;
pertanto, all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità ai termini dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in sede di udienza, atteso che esso appare rispondente all'interesse dei minori e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e CP_2 CP_3 dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordo con l'altro genitore, possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: una settimana, dal giovedì all'uscita-scuola (od orario corrispondente) sino al sabato alle ore 15; la settimana successiva, dal giovedì all'uscita-scuola (od orario corrispondente) sino al lunedì mattino, facendo in modo che il weekend in cui i minori pernottano dal padre di domenica sera coincida con il fine settimana in cui la madre lavora anche di domenica;
e nella quarta settimana fino alla domenica sera alle ore 21:30 (dopo cena ) e così di seguito;
tutti i mercoledì, quando accompagnerà entrambi i figli a scuola;
durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive e, se in accordo con la madre, anche una terza non consecutiva, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche pasquali, il giorno di Pasqua ed il giorno della Pasquetta ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che trascorrerà con i figli la seconda parte delle predette festività, starà con i bambini dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00.
ASSEGNA la casa familiare in Torino, C.so Caio Plinio n. 60, piano terzo, in abitazione alla signora nella quale quest'ultima continuerà ad abitare unitamente ai due figli minori, con l'uso di tutti Pt_1 gli arredi ivi esistenti.
DISPONE che il signor versi alla signora una somma non inferiore ad € CP_1 Pt_1
560,00/mese (€ 280,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 ed , con decorrenza dal mese di febbraio 2025 da corrispondersi tramite bonifico bancario CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2025; dare atto che l'AUU verrà percepito per intero dalla madre dal mese di febbraio 2025;
DISPONE che il signor contribuisca nella misura del 50%, od in quella ritenuta di CP_1 giustizia, al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12809/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIASIBETTI LUISA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. FALCO DENISE in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori:
nato a [...] in data [...] Controparte_2
e nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 21.1.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori e sono nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Con ricorso depositato il 15.07.2024, parte ricorrente, , chiedeva al Tribunale, Parte_1 previa ammissione delle istanze istruttorie, di affidare i figli minori ed ad CP_2 CP_3 entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione;
chiedeva, inoltre, di disporre un calendario di visita padre – minori come rappresentato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva assegnarsi la casa familiare signora chiedeva, infine, disporsi Pt_1 che il signor versasse alla signora una somma non inferiore ad € 800,00/mese (€ CP_1 Pt_1 400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , CP_2 CP_3 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 21.1.2025.
Con memoria di costituzione depositata il 19.12.2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, formulando, a sua volta, istanze istruttorie. Nel merito, chiedeva Controparte_1 disporsi il rientro presso la casa familiare del resistente, con previsione di un contributo economico per la locazione da parte della IG (sul punto, in via di mero subordine, in caso di Pt_1 opposizione da parte della ricorrente, chiedeva assegnarsi la casa familiare alla IG;
Pt_1 chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto all'ordinaria amministrazione;
chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di memoria di costituzione;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento in favore dei minori pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% per ciascun genitore.
All'udienza del 21.1.2025, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo transattivo in sede di udienza;
pertanto, all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità ai termini dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in sede di udienza, atteso che esso appare rispondente all'interesse dei minori e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e CP_2 CP_3 dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordo con l'altro genitore, possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: una settimana, dal giovedì all'uscita-scuola (od orario corrispondente) sino al sabato alle ore 15; la settimana successiva, dal giovedì all'uscita-scuola (od orario corrispondente) sino al lunedì mattino, facendo in modo che il weekend in cui i minori pernottano dal padre di domenica sera coincida con il fine settimana in cui la madre lavora anche di domenica;
e nella quarta settimana fino alla domenica sera alle ore 21:30 (dopo cena ) e così di seguito;
tutti i mercoledì, quando accompagnerà entrambi i figli a scuola;
durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive e, se in accordo con la madre, anche una terza non consecutiva, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche pasquali, il giorno di Pasqua ed il giorno della Pasquetta ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie, o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che trascorrerà con i figli la seconda parte delle predette festività, starà con i bambini dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00.
ASSEGNA la casa familiare in Torino, C.so Caio Plinio n. 60, piano terzo, in abitazione alla signora nella quale quest'ultima continuerà ad abitare unitamente ai due figli minori, con l'uso di tutti Pt_1 gli arredi ivi esistenti.
DISPONE che il signor versi alla signora una somma non inferiore ad € CP_1 Pt_1
560,00/mese (€ 280,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 ed , con decorrenza dal mese di febbraio 2025 da corrispondersi tramite bonifico bancario CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2025; dare atto che l'AUU verrà percepito per intero dalla madre dal mese di febbraio 2025;
DISPONE che il signor contribuisca nella misura del 50%, od in quella ritenuta di CP_1 giustizia, al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.