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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/10/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conSIlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 928 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Crotone n. 166, presso lo studio dell'Avv. Grazia Scarfone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Dei Conti Ruffo, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Rania che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'11 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni conformi in base all'accordo sottoscritto dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all0'art. 190 c.p.c.
RGAC n. 928/2023 - Pagina 1 di 9 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 25 febbraio 2023, dopo aver premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con celebrato in Controparte_1
Catanzaro il 22 luglio 2001 ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica IA, deduceva che con decreto n. cronol.8268/2019 Persona_1 dell'11 dicembre 2019 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate.
Atteso, dunque, che erano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3, n. 2, Legge
n. 898/1970 e stante la mancata riconciliazione dei coniugi, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2) La IA minore sarà affidata ad entrambi i coniugi secondo il Persona_1 regime dell'affido condiviso, con stabile dimora presso la madre;
il SI. Pt_1 si obbliga a versare, quale assegno di mantenimento a favore della IA
[...] minore, la somma di € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla NO recante IBAN Controparte_1
[...], oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludiche preventivamente concordate e documentate;
quanto al diritto di visita il SI. vedrà la IA compatibilmente con Parte_1 gli orari di lavoro e con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche, previo preavviso e coordinamento con la madre, fermo restando il primario interesse della minore. pernotterà presso il padre a fine settimana alterni dal sabato Persona_1 dopo la scuola fino alla domenica 21:00; per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza; così anche per il periodo estivo fermo riconoscendo il diritto della minore di dimorare presso il padre quindici giorni nel mese di giugno luglio ed agosto.
Per quanto attiene agli assegni familiari a favore della minore , questi Persona_1 saranno divisi al 50 % fra i coniugi avendo costoro scelto l'affido condiviso;
3) Entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.
4) il SI. rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguita dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi che al momento
RGAC n. 928/2023 - Pagina 2 di 9 della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile lo stesso sarà intestato alla IA , consentendo che sullo stesso sia Persona_1 riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO , di libera gestione del CP_1 bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che saranno completamente a suo carico a far data dall'aprile 2018, avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile;
5) La NO rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536 racc. 44451 sul medesimo immobile;
all'uopo si impegna a recarsi Pt_2 dal Notaio prescelto dalla Sig. al fine della sottoscrizione dell'atto di Parte_1 rinuncia all'immobile. Contestualmente l'intero immobile sarà ceduto della SI.ra e dal SI. alla IA . Verrà riconosciuto al SI. CP_1 Pt_1 Persona_1
Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
6) Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora a scadere, senza Pt_1 mai nulla a che pretendere dalla SI.ra , esonerando la stessa da ogni e CP_1 qualunque responsabilità.
7) Voglia altresì l'Ill.mo tribunale adito, nel caso di opposizione, pronunciare sentenza parziale sullo status e per l'effetto ordinare, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
8) Condannare la resistente alle spese di giudizio anche in considerazione della mancata volontà di giungere ad un ricorso congiunto in spregio ai principi di economia processuale”.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 gennaio 2024, la resistente non si opponeva alla Controparte_1 domanda di divorzio ed alle richieste formulate da controparte indicate ai punti n.
1, 4, 5, 6 del ricorso.
Eccepiva, invece, l'infondatezza in fatto ed in diritto dei restanti punti 2, 3, e 8 e, in particolare, contestava l'avversa deduzione con la quale il ricorrente sosteneva che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, asserendo – al contrario
– di non disporre di mezzi che le consentivano di provvedere autonomamente al
RGAC n. 928/2023 - Pagina 3 di 9 proprio sostentamento, in quanto priva di occupazione lavorativa dal mese di ottobre dell'anno 2020.
In ragione di ciò, avanzava domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, quantificato in € 400,00.
Chiedeva, inoltre, la modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza della IA presso il padre e l'aumento (da € 400,00 ad € 600,00 mensili) dell'assegno corrisposto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della minore, sia in ragione delle mutate eSIenze di vita di quest'ultima, sia perché – a fronte di quanto concordato dai coniugi in sede di separazione – la ragazza vedeva il padre per un tempo minore, vale a dire per circa “tre/quattro volte al mese e solo per qualche ora anche in virtù del fatto che la minore, non avendo sin da subito accettato la separazione dei genitori, non è incline a detti incontri”.
Concludeva, dunque, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“in via preliminare confermare le condizioni pronunciate in sede di separazione consensuale per come omologate e riportate nei soli punti 4, 5 e 6 del ricorso che di seguito si riportano:
4) il SI. rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguita dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi che al momento della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile lo stesso sarà intestato alla IA , consentendo che sullo stesso sia Persona_1 riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO , di libera gestione del CP_1 bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che saranno completamente a suo carico a far data dall'aprile 2018, avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile;
5) La NO rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536 racc. 44451 sul medesimo immobile;
all'uopo si impegna a recarsi Pt_2 dal Notaio prescelto dalla Sig. al fine della sottoscrizione dell'atto di Parte_1 rinuncia all'immobile. Contestualmente l'intero immobile sarà ceduto della SI.ra e dal SI. alla IA . Verrà riconosciuto al SI. CP_1 Pt_1 Persona_1
RGAC n. 928/2023 - Pagina 4 di 9 Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
6) Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora a scadere, senza Pt_1 mai nulla a che pretendere dalla SI.ra , esonerando la stessa da ogni e CP_1 qualunque responsabilità. sempre in via preliminare, voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della IA minore per come concordato in sede di separazione pari ad € 400,00 e per l'effetto riconoscere in favore della stessa un assegno pari ad € 600,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, Controparte_1 extrascolastiche, ludiche, nonché tasse universitarie e spese universitarie nel momento in cui la stessa intraprenderà gli studi universitari;
dichiarare e riconoscere in favore della un assegno divorzile pari Controparte_1 ad € 400,00 mensile con rivalutazione ISTAT stante la sperequazione reddituale tra le parti ex art. 5 comma 6 L. 898 del 1970, per i motivi esposti in premessa con riserva di agire per l'ulteriore riconoscimento del TFR pari al 40% che andrà a percepire il , calcolato per i relativi anni di matrimonio come per legge. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 18 gennaio 2024 e confermate, all'esito, le vigenti condizioni della separazione, giusta ordinanza del 16 febbraio 2024, il Presidente fissava per la comparizione delle parti dinnanzi al nominato G.I. l'udienza del 13 giungo 2024.
1.3. Depositate le rispettive memorie, con note scritte depositate per la successiva udienza del 1 ottobre 2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Veniva, pertanto, fissata per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza
– celebrata in modalità cartolare - del 3 dicembre 2024, all'esito della quale la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Emessa sentenza non definitiva n. 71/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti con separata ordinanza, con la quale venivano altresì
RGAC n. 928/2023 - Pagina 5 di 9 concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 13 maggio 2025, le parti depositavano note scritte di trattazione alle quali allegavano l'accordo nelle more raggiunto sulle condizioni di divorzio.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza dell'11 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni conformi e con provvedimento del 25 settembre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia alla concessione degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio osserva che il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status n. 71/2025, pubblicata il
15 gennaio 2025, per la decisione in ordine ai provvedimenti di contenuto economico e di affidamento e mantenimento della prole.
2.1. Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale rileva che le parti hanno, nel corso del giudizio, raggiunto e sottoscritto in data 17 marzo 2025 un accordo sulle condizioni di divorzio che il Collegio ritiene congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Queste, nel dettaglio, prevedono quanto segue:
“- La IA minore sarà affidate ad entrambi i coniugi secondo il Persona_1 regime dell'affido condiviso, con stabile dimora presso la madre;
- il SI. si obbliga a versare, quale assegno di mantenimento a favore Parte_1 della IA minore, la somma di € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla NO recante Controparte_1
IBAN [...];
Il Signor Si impegna altresì a rimborsare alla moglie il 50% delle Parte_1 spese extra assegno di mantenimento sostenute per la IA, così come indicate e disciplinate dal Protocollo N. 1766 del 16.05.2019 adottato dal Tribunale di
Catanzaro, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire purché preventivamente concordate e documentate;
ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IA e sino a quando vivrà con la madre;
RGAC n. 928/2023 - Pagina 6 di 9 - per quanto attiene agli assegni familiari a favore della minore , Persona_1 questi saranno percepiti interamente dalla madre . Controparte_1
Resta inteso tra le parti che, qualora la IA , divenuta maggiorenne, Persona_1 dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor Pt_1
verserà il contributo al mantenimento direttamente alla IA nella misura
[...] sopra indicata di € 400,00 mensili;
- Quanto ha il diritto di visita, il SI. vedrà la IA compatibilmente Parte_1 con gli orari di lavoro e con le eSIenze scolastiche ed extra scolastiche, previo preavviso e coordinamento con la madre, fermo restando il primario interesse della minore.
pernotterà presso il padre a fine settimana alterni, dal sabato dopo la Persona_1 scuola fino alla domenica alle 21:00; per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza; così anche per il periodo estivo fermo riconoscendo il diritto della minore di dimorare presso il padre quindici giorni nel mese di giugno, luglio agosto.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.
La NO rinuncia ad ogni e qualsiasi reddito/introito a Controparte_1 CP_2 più ivi compreso il TFR e/o il trattamento pensionistico del SI.
[...] Pt_1
, non pretendendo dallo stesso alcunché per nessuna azione, diritto e/o
[...] ragione.
Il SI. rinuncia ad ogni diritto, azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguite dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi separati che al momento della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile, lo stesso sarà intestato alla IA;
consentono tuttavia che Persona_1 sullo stesso sia riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO di libera CP_1 gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita
Natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che continueranno ad essere a suo carico avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile e senza pretendere alcunché credito
RGAC n. 928/2023 - Pagina 7 di 9 e/o debito presente, passato e futuro dal SI. per qualunque ragione Parte_1
e/o azione presente, passata e futura.
La NO rinuncia ad ogni diritto, azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536, racc. 44451 sito in Catanzaro, Via Fiume Neto n. 62; all'uopo costei si impegna a recarsi dal notaio prescelto dal SI. al fine della Parte_1 sottoscrizione dell'atto di rinuncia all'immobile in qualunque momento il SI. Pt_1
vorrà o potrà, previa estinzione da parte del del mutuo a
[...] Parte_1 scadere stipulato e contratto con la BNL Congiuntamente alla . I coniugi CP_1 separati, tuttavia, convengono che lo stesso immobile sarà ceduto dalla SI.ra e dal SI. alla IA . Sul medesimo immobile verrà CP_1 Pt_1 Persona_1 riconosciuto al SI. Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita Natural durante.
Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora scadere (scadenza Pt_1
31.01.2041), senza mai nulla a che pretendere dalla SI.ra . CP_1
I SInori e danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i Pt_1 CP_1 beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro.
Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti, provvedendo ciascuno a saldare i propri legali per l'attività esplicata”.
3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti e dell'espressa previsione contenuta nell'accordo in ordine alle spese del presente giudizio, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, a seguito di sentenza non definitiva n. 71/2025 pubblicata il 15 gennaio 2025, nella causa iscritta al n. 928 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 928/2023 - Pagina 8 di 9 1. prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e da essi sottoscritto in data 17 marzo 2025 sulle condizioni di divorzio di cui in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del
29 settembre 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 928/2023 - Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conSIlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 928 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Crotone n. 166, presso lo studio dell'Avv. Grazia Scarfone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Dei Conti Ruffo, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Rania che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'11 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni conformi in base all'accordo sottoscritto dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all0'art. 190 c.p.c.
RGAC n. 928/2023 - Pagina 1 di 9 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 25 febbraio 2023, dopo aver premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con celebrato in Controparte_1
Catanzaro il 22 luglio 2001 ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica IA, deduceva che con decreto n. cronol.8268/2019 Persona_1 dell'11 dicembre 2019 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate.
Atteso, dunque, che erano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3, n. 2, Legge
n. 898/1970 e stante la mancata riconciliazione dei coniugi, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2) La IA minore sarà affidata ad entrambi i coniugi secondo il Persona_1 regime dell'affido condiviso, con stabile dimora presso la madre;
il SI. Pt_1 si obbliga a versare, quale assegno di mantenimento a favore della IA
[...] minore, la somma di € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla NO recante IBAN Controparte_1
[...], oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e ludiche preventivamente concordate e documentate;
quanto al diritto di visita il SI. vedrà la IA compatibilmente con Parte_1 gli orari di lavoro e con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche, previo preavviso e coordinamento con la madre, fermo restando il primario interesse della minore. pernotterà presso il padre a fine settimana alterni dal sabato Persona_1 dopo la scuola fino alla domenica 21:00; per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza; così anche per il periodo estivo fermo riconoscendo il diritto della minore di dimorare presso il padre quindici giorni nel mese di giugno luglio ed agosto.
Per quanto attiene agli assegni familiari a favore della minore , questi Persona_1 saranno divisi al 50 % fra i coniugi avendo costoro scelto l'affido condiviso;
3) Entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.
4) il SI. rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguita dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi che al momento
RGAC n. 928/2023 - Pagina 2 di 9 della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile lo stesso sarà intestato alla IA , consentendo che sullo stesso sia Persona_1 riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO , di libera gestione del CP_1 bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che saranno completamente a suo carico a far data dall'aprile 2018, avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile;
5) La NO rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536 racc. 44451 sul medesimo immobile;
all'uopo si impegna a recarsi Pt_2 dal Notaio prescelto dalla Sig. al fine della sottoscrizione dell'atto di Parte_1 rinuncia all'immobile. Contestualmente l'intero immobile sarà ceduto della SI.ra e dal SI. alla IA . Verrà riconosciuto al SI. CP_1 Pt_1 Persona_1
Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
6) Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora a scadere, senza Pt_1 mai nulla a che pretendere dalla SI.ra , esonerando la stessa da ogni e CP_1 qualunque responsabilità.
7) Voglia altresì l'Ill.mo tribunale adito, nel caso di opposizione, pronunciare sentenza parziale sullo status e per l'effetto ordinare, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
8) Condannare la resistente alle spese di giudizio anche in considerazione della mancata volontà di giungere ad un ricorso congiunto in spregio ai principi di economia processuale”.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 gennaio 2024, la resistente non si opponeva alla Controparte_1 domanda di divorzio ed alle richieste formulate da controparte indicate ai punti n.
1, 4, 5, 6 del ricorso.
Eccepiva, invece, l'infondatezza in fatto ed in diritto dei restanti punti 2, 3, e 8 e, in particolare, contestava l'avversa deduzione con la quale il ricorrente sosteneva che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, asserendo – al contrario
– di non disporre di mezzi che le consentivano di provvedere autonomamente al
RGAC n. 928/2023 - Pagina 3 di 9 proprio sostentamento, in quanto priva di occupazione lavorativa dal mese di ottobre dell'anno 2020.
In ragione di ciò, avanzava domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, quantificato in € 400,00.
Chiedeva, inoltre, la modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza della IA presso il padre e l'aumento (da € 400,00 ad € 600,00 mensili) dell'assegno corrisposto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della minore, sia in ragione delle mutate eSIenze di vita di quest'ultima, sia perché – a fronte di quanto concordato dai coniugi in sede di separazione – la ragazza vedeva il padre per un tempo minore, vale a dire per circa “tre/quattro volte al mese e solo per qualche ora anche in virtù del fatto che la minore, non avendo sin da subito accettato la separazione dei genitori, non è incline a detti incontri”.
Concludeva, dunque, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“in via preliminare confermare le condizioni pronunciate in sede di separazione consensuale per come omologate e riportate nei soli punti 4, 5 e 6 del ricorso che di seguito si riportano:
4) il SI. rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguita dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi che al momento della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile lo stesso sarà intestato alla IA , consentendo che sullo stesso sia Persona_1 riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO , di libera gestione del CP_1 bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che saranno completamente a suo carico a far data dall'aprile 2018, avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile;
5) La NO rinuncia ad ogni diritto azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536 racc. 44451 sul medesimo immobile;
all'uopo si impegna a recarsi Pt_2 dal Notaio prescelto dalla Sig. al fine della sottoscrizione dell'atto di Parte_1 rinuncia all'immobile. Contestualmente l'intero immobile sarà ceduto della SI.ra e dal SI. alla IA . Verrà riconosciuto al SI. CP_1 Pt_1 Persona_1
RGAC n. 928/2023 - Pagina 4 di 9 Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita natural durante.
6) Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora a scadere, senza Pt_1 mai nulla a che pretendere dalla SI.ra , esonerando la stessa da ogni e CP_1 qualunque responsabilità. sempre in via preliminare, voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della IA minore per come concordato in sede di separazione pari ad € 400,00 e per l'effetto riconoscere in favore della stessa un assegno pari ad € 600,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, Controparte_1 extrascolastiche, ludiche, nonché tasse universitarie e spese universitarie nel momento in cui la stessa intraprenderà gli studi universitari;
dichiarare e riconoscere in favore della un assegno divorzile pari Controparte_1 ad € 400,00 mensile con rivalutazione ISTAT stante la sperequazione reddituale tra le parti ex art. 5 comma 6 L. 898 del 1970, per i motivi esposti in premessa con riserva di agire per l'ulteriore riconoscimento del TFR pari al 40% che andrà a percepire il , calcolato per i relativi anni di matrimonio come per legge. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 18 gennaio 2024 e confermate, all'esito, le vigenti condizioni della separazione, giusta ordinanza del 16 febbraio 2024, il Presidente fissava per la comparizione delle parti dinnanzi al nominato G.I. l'udienza del 13 giungo 2024.
1.3. Depositate le rispettive memorie, con note scritte depositate per la successiva udienza del 1 ottobre 2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Veniva, pertanto, fissata per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza
– celebrata in modalità cartolare - del 3 dicembre 2024, all'esito della quale la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Emessa sentenza non definitiva n. 71/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti con separata ordinanza, con la quale venivano altresì
RGAC n. 928/2023 - Pagina 5 di 9 concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 13 maggio 2025, le parti depositavano note scritte di trattazione alle quali allegavano l'accordo nelle more raggiunto sulle condizioni di divorzio.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza dell'11 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni conformi e con provvedimento del 25 settembre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia alla concessione degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio osserva che il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status n. 71/2025, pubblicata il
15 gennaio 2025, per la decisione in ordine ai provvedimenti di contenuto economico e di affidamento e mantenimento della prole.
2.1. Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale rileva che le parti hanno, nel corso del giudizio, raggiunto e sottoscritto in data 17 marzo 2025 un accordo sulle condizioni di divorzio che il Collegio ritiene congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Queste, nel dettaglio, prevedono quanto segue:
“- La IA minore sarà affidate ad entrambi i coniugi secondo il Persona_1 regime dell'affido condiviso, con stabile dimora presso la madre;
- il SI. si obbliga a versare, quale assegno di mantenimento a favore Parte_1 della IA minore, la somma di € 400,00 mensili da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla NO recante Controparte_1
IBAN [...];
Il Signor Si impegna altresì a rimborsare alla moglie il 50% delle Parte_1 spese extra assegno di mantenimento sostenute per la IA, così come indicate e disciplinate dal Protocollo N. 1766 del 16.05.2019 adottato dal Tribunale di
Catanzaro, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire purché preventivamente concordate e documentate;
ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IA e sino a quando vivrà con la madre;
RGAC n. 928/2023 - Pagina 6 di 9 - per quanto attiene agli assegni familiari a favore della minore , Persona_1 questi saranno percepiti interamente dalla madre . Controparte_1
Resta inteso tra le parti che, qualora la IA , divenuta maggiorenne, Persona_1 dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor Pt_1
verserà il contributo al mantenimento direttamente alla IA nella misura
[...] sopra indicata di € 400,00 mensili;
- Quanto ha il diritto di visita, il SI. vedrà la IA compatibilmente Parte_1 con gli orari di lavoro e con le eSIenze scolastiche ed extra scolastiche, previo preavviso e coordinamento con la madre, fermo restando il primario interesse della minore.
pernotterà presso il padre a fine settimana alterni, dal sabato dopo la Persona_1 scuola fino alla domenica alle 21:00; per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni secondo il principio dell'alternanza; così anche per il periodo estivo fermo riconoscendo il diritto della minore di dimorare presso il padre quindici giorni nel mese di giugno, luglio agosto.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.
La NO rinuncia ad ogni e qualsiasi reddito/introito a Controparte_1 CP_2 più ivi compreso il TFR e/o il trattamento pensionistico del SI.
[...] Pt_1
, non pretendendo dallo stesso alcunché per nessuna azione, diritto e/o
[...] ragione.
Il SI. rinuncia ad ogni diritto, azione e/o ragione sulla costruzione Parte_1 eseguite dai coniugi in Via Fiume Neto n. 15, convenendo i coniugi separati che al momento della regolarizzazione (catastale, edilizia, successoria, ecc.) di detto immobile, lo stesso sarà intestato alla IA;
consentono tuttavia che Persona_1 sullo stesso sia riconosciuto diritto di usufrutto in capo alla NO di libera CP_1 gestione del bene e completo ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita
Natural durante.
Relativamente a tale immobile la NO provvederà a regolarizzare le CP_1 imposte che continueranno ad essere a suo carico avendo cura di aggiornare, altresì, la residenza presso questo immobile e senza pretendere alcunché credito
RGAC n. 928/2023 - Pagina 7 di 9 e/o debito presente, passato e futuro dal SI. per qualunque ragione Parte_1
e/o azione presente, passata e futura.
La NO rinuncia ad ogni diritto, azione e/o ragione sulla Controparte_1 propria quota di proprietà dell'immobile acquistato con atto di vendita rep. Num.
151536, racc. 44451 sito in Catanzaro, Via Fiume Neto n. 62; all'uopo costei si impegna a recarsi dal notaio prescelto dal SI. al fine della Parte_1 sottoscrizione dell'atto di rinuncia all'immobile in qualunque momento il SI. Pt_1
vorrà o potrà, previa estinzione da parte del del mutuo a
[...] Parte_1 scadere stipulato e contratto con la BNL Congiuntamente alla . I coniugi CP_1 separati, tuttavia, convengono che lo stesso immobile sarà ceduto dalla SI.ra e dal SI. alla IA . Sul medesimo immobile verrà CP_1 Pt_1 Persona_1 riconosciuto al SI. Levato il diritto di usufrutto, di libera gestione del bene ed incondizionato diritto a percepire i frutti vita Natural durante.
Il SI. si obbliga a corrispondere le rate di mutuo ancora scadere (scadenza Pt_1
31.01.2041), senza mai nulla a che pretendere dalla SI.ra . CP_1
I SInori e danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i Pt_1 CP_1 beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro.
Le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti, provvedendo ciascuno a saldare i propri legali per l'attività esplicata”.
3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti e dell'espressa previsione contenuta nell'accordo in ordine alle spese del presente giudizio, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, a seguito di sentenza non definitiva n. 71/2025 pubblicata il 15 gennaio 2025, nella causa iscritta al n. 928 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 928/2023 - Pagina 8 di 9 1. prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e da essi sottoscritto in data 17 marzo 2025 sulle condizioni di divorzio di cui in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del
29 settembre 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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