Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Francesca
Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f.-P.IVA , in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), con sede legale in Teramo – Fraz.ne Viola n.4, elettivamente domiciliata in C.F._1
Martinsicuro (TE) alla Via Roma n.626, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Attrice -opponente
CONTRO
, (c.f. P.I. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 P.IVA_2 con studio in Teramo, via Principio Fabricj, n. 1 e , (c.f. Controparte_2
, P.I. ), nato a [...], il [...], con studio in Teramo alla C.F._3 P.IVA_3 via IV Novembre, n. 11, ed elettivamente domiciliati in Teramo al Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Garrubba dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
Convenuti - opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.04.2022, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2022 del 01.03.2022, notificato a mezzo
[...]
p.e.c. in data 01.03.2022, con il quale il Tribunale Ordinario di Teramo, Dott.ssa Maria Laura Pasca, le aveva ingiunto il pagamento in favore dell'ing. e dell'arch. CP_1 CP_2 [...]
, della somma di euro 11.171,34, per compenso professionale oltre accessori. CP_2
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che la società era proprietaria di un fabbricato condominiale, sito in Teramo Parte_1 alla fraz.ne Villa Viola n.4, sviluppantesi su quattro piani fuori terra oltre al seminterrato, adibito ad autorimessa;
b) che nell'ottobre del 2021, a seguito di acquisizione di quote societarie, era Parte_2 divenuto amministratore della società Parte_1
c) che il nuovo amministratore della società, appreso della precedente determinazione societaria di procedere ad interventi di restauro e risanamento conservativo con riqualificazione energetica ex art.3, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001, avvalendosi del contributo previsto dagli artt.119 e 121 D.L.
n.34/2020, convertito in legge n.77/2020, così come integrata con legge n.120/2020, (c.d. superbonus), per il tramite di un proprio tecnico, ing. , in data 05.10.2021 ed in data 11.10.2021, Controparte_3 aveva eseguito appositi sopralluoghi sulle unità immobiliari di detto fabbricato al fine di verificare la fattibilità del progetto;
d) che in data 14.11.2021 si era tenuto un incontro tra l'attuale amministratore unico della società e l'Arch. incaricato unitamente all'Ing. con lettera di Controparte_2 CP_1 conferimento di incarico del 26.11.2020 e nell'occasione, il neoamministratore della società Parte_1 aveva richiesto all'Arch. la riconsegna della documentazione tecnica e degli elaborati
[...] CP_2 progettuali in possesso dei progettisti già incaricati;
e) che a fronte di tale richiesta l'Arch. aveva riferito di aver svolto l'attività CP_2 professionale convenuta con il precedente amministratore, rilevando di aver già emesso apposita fattura in attesa di pagamento;
f) che, a seguito delle insistenze del , l'Arch. aveva provveduto a consegnare Pt_2 CP_2 alcuni documenti e libretti di impianto, garantendo l'inoltro della restante e dirimente documentazione, tecnica e progettuale, a successivi invii per via telematica;
g) che in effetti la società, odierna opponente, aveva ricevuto due allegati: ALLEGATO 1 –
Ricevuta di trasmissione telematica di documentazione tecnica datata 08.03.2021, destinata a e ALLEGATO – 2 – Offerta per fornitura di servizi tecnici per un Email_1 importo di euro 11.171,34, datata 26.11.2020, firmata per accettazione dal precedente amministratore della società Parte_1
h) che, malgrado le suddette ricevute, l'inoltro della documentazione tecnica in data 08.03.2021 non risultava negli archivi e nella cronologia telematica della società opponente;
i) che, con successiva mail del 03.11.2021 l'Arch. aveva inviato alla società opponente i CP_2 seguenti allegati: ALLEGATO 1 – Calcolo parcella;
ALLEGATO 2 – Computo metrico estimativo;
ALLEGATO 3 - Relazione tecnica di fattibilità dell'intervento;
j) che con nota e-mail del 05.11.2021, l'Ing. aveva preso atto della Controparte_3 documentazione inviata in data 03.11.2021, significando all'Ing. che era volontà della società CP_2 onorare la parcella prevista dall'incarico da egli ricevuto in data 26.11.2020 e che si sarebbe provveduto in tal senso nelle modalità previste, appena detto incarico poteva ritenersi compiuto, ovvero, appena fossero stati prodotti lo studio di fattibilità completa, sottoscritto ed asseverato con verifica dei requisiti di accesso, la determinazione quantitativa del miglioramento energetico secondo quanto previsto dalla normativa e l'identificazione dei relativi interventi necessari, valutazione dei massimali fruibili, valutazione di dettaglio attraverso computo del costo dell'intervento;
k) che era pervenuta alla società opponente una missiva e-mail dell'11.11.2021 dell'Ing. CP_1
il quale, sostenendo che le prestazioni professionali espletate erano consistite in uno studio di
[...]
“Massima” dell'edificio e ritenendo, nel contempo, l'avvenuto assolvimento dell'incarico professionale avendo rimesso la relazione di prefattibilità”, aveva precisato, che le prestazioni professionali “non erano andate oltre il mero studio di fattibilità dell'intervento, in quanto la precedente proprietà ci aveva reso noto che essendo in corso una trattativa di cessione dell'immobile, per cui non ha ritenuto di impegnarsi oltre i termini dell'incarico”;
l) che l'incarico professionale conferito ai professionisti opposti aveva riguardato principalmente le prestazioni professionali “propedeutiche alla valutazione di applicabilità degli incentivi di cui alla legge n.77/2020” e segnatamente “la quantificazione preliminare degli interventi applicabili e dei conseguenti importi agevolabili al 100%, con il rilievo e la restituzione grafica dello stato di fatto di ogni unità immobiliare, e l'acquisizione della documentazione catastale ed urbanistica e di tutto quanto necessario per completare le attività preliminari e propedeutiche alla progettazione definitiva”;
m) che il mandato professionale a suo tempo conferito ai professionisti opposti aveva avuto ad oggetto la verifica soggettiva e oggettiva della ammissibilità ai benefici delle detrazioni previsti dall'art.119, commi a) e b) e dall'art.121, D.L. n.34/2020, convertito in legge n.77/2020, con particolare riferimento allo “studio di fattibilità” tecnica ed economica dell'intervento edilizio prospettato;
n) che, di contro, i professionisti incaricati, come dagli stessi riconosciuto nella missiva e-mail dell'11.11.2021, si erano limitati a redigere uno studio di “prefattibiltà”, peraltro speditivo, senza procedere, come previsto nell'incarico professionale, alla ricognizione e rilievo dello stato di fatto delle singole unità immobiliari, redigendo un progetto di “massima” sull'«involucro edilizio» esistente;
o) che lo “studio di fattibilità”, senza dubbio preliminare alla progettazione definitiva, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni e agli incentivi di riqualificazione energetica del plesso edilizio, avrebbe comportato, in ogni caso, la necessità di produrre un'analisi dello stato di fatto dell'edificio, una stima di fattibilità tecnica-economica energetica basata su una conoscenza diretta dell'immobile, risultante da sopralluoghi, misure e rilievi in loco, relativamente all'«involucro edilizio» esistente e a ciascuna delle unità immobiliari costituenti l'involucro medesimo, finalizzata alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni essenziali per beneficiare di detti incentivi e/o agevolazioni;
p) che il predetto studio di fattibilità, al fine di consentire alla società opponente l'accesso a detti benefici, avrebbe dovuto essere sottoscritto dai professionisti incaricati e finanche asseverato, nonché da questi tempestivamente consegnato alla società committente unitamente alla relativa documentazione tecnica;
consegna che i predetti professionisti assumevano essere stata eseguita con comunicazione e-mail dell'8.03.2021, mai pervenuta alla società opponente se non in data 03.11.2021 a seguito di plurimi solleciti scritti da parte della stessa società opponente;
q) che si profilava la responsabilità contrattuale a carico dei professionisti incaricati, atteso peraltro che le agevolazioni normative di cui agli artt.119, comma 1, e 121 legge n.77/2020, vigenti al momento del conferimento dell'incarico (26.11.2020) sarebbero scadute in data 31.12.2021, essendo state prorogate al 30.06.2022 solo con successiva legge n.178 del 30.12.2020;
r) che l'inadempimento contrattuale dei professionisti incaricati risultava altresì all'evidenza dalla circostanza che gli stessi, nella verifica di fattibilità soggettiva (beneficiari) relativa all'ammissibilità dei benefici e/o agevolazioni previste dalla legge 77/2020 per il prospettato intervento di riqualificazione energetica, non si erano avveduti che la società di capitali, quale l'odierna società opponente, non avrebbe potuto accedere ai benefici medesimi, essendo questi rivolti solo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, proprietaria di beni immobili non utilizzati come beni strumentali, né come beni patrimoniali e né come beni merce nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione;
s) che il credito professionale fatto valere in sede monitoria, pur essendo assistito da prova scritta relativa al contratto professionale del 26.11.2020 (art. 633, comma 1, n.3 c.p.c.), allo stato delle prestazioni professionali espletate dai professionisti, non si configurava né certo né, tantomeno, esigibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.633, comma 1, c.p.c., ragion per cui la domanda monitoria difettava comunque delle condizioni di ammissibilità normativamente previste.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: «IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inammissibile la domanda monitoria per ingiunzione di pagamento proposta dai professionisti convenuti mediante ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato al n.625/2022, per difetto delle condizioni di ammissibilità della stessa ex art.633, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.238/2022 emesso dal
Giudice del Tribunale Civile di Teramo in data 28.02.2022, pubblicato in data 01.03.2022, notificato in pari data;
NEL MERITO - accertare e dichiarare il grave e persistente inadempimento contrattuale dei professionisti convenuti rispetto al contratto di conferimento di incarico professionale del 26.11.2020 per i motivi suesposti, ritenendo risolto il contratto medesimo ex art.1453 cod.civ. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare i professionisti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
Si sono costituiti in giudizio l'ing. e l'arch. , i quali hanno CP_1 Controparte_2 eccepito, in sintesi e per quanto di ragione:
1) che essi avevano provveduto a redigere lo studio di fattibilità dell'opera attenendosi a quanto contenuto nella lettera di conferimento di incarico, sicché le contestazioni mosse da parte opposta, in ordine all'asserito e non dimostrato inadempimento contrattuale, dovevano ritenersi destituite di fondamento;
2) che lo studio di fattibilità era la prima operazione per valutare la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) o messa in sicurezza sismica (sismabonus), anche nella versione potenziata del Superbonus, ed era finalizzato a verificare che sussistessero le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa per poter accedere agli incentivi fiscali dei bonus edilizi nonché per aprire linee di credito utili a finanziare i lavori;
3) che la fase dello studio di fattibilità, comprendente verifiche di conformità, diagnosi energetiche e stima di massima delle opere, era tanto essenziale, quanto propedeutica al conferimento dell'incarico vero e proprio finalizzato alla Progettazione, Direzione Lavori, esecuzione degli interventi (trainanti e trainati) e asseverazione delle opere di efficientamento energetico e miglioramento sismico;
4) che per sottoporre un immobile ad interventi di ristrutturazione edilizia (anche tramite demolizione e ricostruzione), riqualificazione energetica o messa in sicurezza sismica (anche con cambio di destinazione d'uso) e beneficiare delle agevolazioni fiscali sotto forma di ecobonus, sismabonus, Superbonus, occorreva preliminarmente procedere ad uno studio di fattibilità (o prefattibilità), finalizzato a verificare la possibilità di poter realizzare l'intervento in accordo alle regole per l'accesso agli incentivi dei bonus edilizi;
5) che essi, con riferimento all'immobile sito in Teramo alla frazione Villa Viola, n. 4, avevano sottoposto alla società l'offerta per le attività professionali propedeutiche alla Parte_1 valutazione dell'applicabilità degli incentivi di cui alla Legge n. 77/20220 e nello specifico, come dettagliatamente indicato nella lettera di conferimento di incarico, si sarebbe proceduto alla quantificazione preliminare degli interventi applicabili, e dei conseguenti importi agevolabili al 110%, con il rilievo e la restituzione grafica dello stato di fatto di ogni unità immobiliare, l'acquisizione della documentazione catastale ed urbanistica, e di tutto quanto necessario per completare le attività preliminari e propedeutiche alla progettazione definitiva;
6) che essi professionisti incaricati, come rappresentato dall'Ing. nel documento n. CP_1
4 prodotto da parte opponente, avevano provveduto a verificare la presenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici di legge dell'ecobonus e precisamente: “a) regolarità edilizia ed urbanistica (verifica della legittimità dei titoli edilizi e riscontro con lo stato dei fatti); b) diagnosi energetica dell'involucro edilizio (rilievo della consistenza di fatto dell'involucro edilizio esistente); c) individuazione di massima delle opere atte a garantire il miglioramento energetico dell'edificio previsto dal superbonus
(valutazione della possibilità di ottenere il salto di due classi con intervento da ridefinirsi in sede di progettazione)”; d) stima dei costi dell'intervento con restituzione della tavola riassuntiva delle spese ammissibili in agevolazione, distinta per unità immobiliari”;
7) che essi avevano portato a termine l'attività professionale indicata nella lettera di incarico con l'invio alla società della documentazione allegata a supporto della richiesta del Parte_1 decreto ingiuntivo e di conseguenza doveva essere corrisposta agli stessi la somma pattuita a titolo di compenso così come risultante dal decreto ingiuntivo opposto;
8) che la documentazione redatta dagli opponenti era stata inviata alla società in Parte_1 data 08.03.2021 per il tramite della Dott.ssa commercialista della predetta società; Persona_1
9) che inoltre , legale rappresentante della società Entity Parte_2 Parte_3 proprietaria per intero delle quote della società era a conoscenza che i deducenti Pt_1 Parte_1 professionisti avevano già da tempo completato la loro prestazione professionale, come si evinceva dalla scrittura preliminare di cessione delle quote della società stipulata in data Parte_1
22.07.2021 tra il promissario acquirente, società Entity Holding srl, il cui legale rappresentante era ed i promittenti venditori;
Parte_2
10) che la documentazione tecnica oggetto del conferimento d'incarico agli opposti era stata da essi inviata in data 08.03.2021 - mentre parte opponente sosteneva di averla ricevuta solo in data
03.11.2021- come dimostrato dalla circostanza che nel contratto preliminare, al punto contrassegnato con il numero 6, si faceva espresso riferimento al fatto che i deducenti professionisti vantavano un credito nei confronti della società pari a € 11.161,34 per la prestata attività professionale Parte_1
(studio di fattibilità) svolta in favore della società Parte_1
11) che (legale rappresentante della società Entity Holding srl, promissario Parte_2 acquirente) aveva dichiarato di conoscere la voce di debito per consulenze tecniche e di voler acquisire ai propri fini il risultato dell'attività professionale svolta dai deducenti professionisti, appena detto incarico poteva ritenersi compiuto, ovvero, appena fossero stati prodotti lo studio di fattibilità completa, sottoscritto ed asseverato con verifica dei requisiti di accesso, la determinazione quantitativa del miglioramento energetico secondo quanto previsto dalla normativa e l'identificazione dei relativi interventi necessari, valutazione dei massimali fruibili, valutazione di dettaglio attraverso computo del costo dell'intervento;
12) che poiché la predetta scrittura preliminare di cessione di quote era stata sottoscritta in data
22.07.2021, era evidente che , nella spiegata qualità, fosse certamente a conoscenza Parte_2 dell'attività svolta dai deducenti professionisti in data antecedente alla data della predetta sottoscrizione;
13) che l'attuale rappresentante legale della società , aveva Parte_1 Parte_2 assunto la carica di amministratore unico della predetta società solo il 03.10.2021, in Parte_1 data successiva all'espletamento del mandato conferito ai deducenti professionisti e di conseguenza non poteva essere a conoscenza delle attività professionali svolte da quest'ultimi;
14) che in ordine all'eccezione sostenuta ex adverso secondo la quale i deducenti non si erano accorti che la società in qualità di società, non poteva accedere ai benefici del 110%, Parte_1 si faceva rilevare che tale circostanza era pacifica tra le parti fin dal conferimento dell'incarico: infatti, le agevolazioni previste dagli artt. 119 e 121 della legge 77/2020 erano dirette solo alle persone fisiche
(proprietari, comproprietari o affittuari (condomini)); che anche gli inquilini in affitto, titolari di un contratto di locazione, di leasing o comodato, potevano usufruire del bonus 110% a condizione che il proprietario dell'immobile approvasse i lavori;
15) che gli appartamenti facenti parte dell'immobile di proprietà della società Parte_1 erano stati concessi in locazione a persone fisiche;
pertanto, la predetta società aveva Parte_1 incaricato i deducenti professionisti di predisporre lo studio di fattibilità al fine di verificare se l'immobile di proprietà della società avesse i requisiti per accedere ai benefici previsti Parte_1 dalla legge per la riqualificazione energetica;
16) che verificata la fattibilità di tale operazione da parte dei tecnici incaricati, i singoli condomini, persone fisiche facenti parte dell'immobile in questione, avrebbero dovuto richiedere le agevolazioni previste dalla legge, previa stipula del contratto di conferimento di incarico della progettazione definitiva;
in tale caso la società avrebbe tratto beneficio dalla ristrutturazione Parte_1 dell'immobile di sua proprietà senza oneri a suo carico;
17) che i deducenti però, dopo aver redatto lo studio di fattibilità, non erano stati incaricati né dalla società opponente né dai singoli condomini della redazione della progettazione definitiva e di conseguenza alcuna responsabilità poteva essere mossa a loro carico per non aver portato a termine l'operazione in quanto il lavoro dei tecnici incaricati, come da conferimento di incarico, si era limitato solamente alla redazione dello studio di fattibilità propedeutico alla richiesta dei benefici previsti dalla legge per la riqualificazione energetica.
Tanto eccepito, i convenuti opposti hanno chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo: “IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di facile e pronta soluzione. NEL MERITO A- rigettare integralmente l'opposizione per l'infondatezza dei motivi posti a base della domanda e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. B- con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compenso di giudizio di giudizio sia della fase monitoria che della presente causa. C- con condanna della parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. IN VIA
SUBORDINATA A- Accertare e dichiarare che i professionisti incaricati: Ing. e Arch. CP_1 vantano un credito di € 11.171,34 nei confronti della società Controparte_2 Parte_1 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto oppure quella somma maggiore e/o
[...] minore che risulterà di giustizia per i motivi sopra indicati e conseguentemente condannare la società opponente al pagamento della suddetta somma oppure di quella che risulterà di giustizia. B- Con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, respinta dal Giudice all'udienza del 19.10.2022 l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali;
quindi, all'esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione proposta non appare fondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad illustrare.
È prioritario, anche perché funzionale alla corretta delibazione della controversia, ricostruire i fatti di causa, per come emersi dalle allegazioni difensive e dalle produzioni documentali delle parti. In data
25.11.2020, veniva redatta dall'ing. e dall'arch. un'offerta CP_1 Controparte_2 per servizi di ingegneria inerenti lavori di restauro ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) DPR
380/2001, con risanamento conservativo e riqualificazione energetica del fabbricato sito in Teramo alla per un importo complessivo di €11.171,34. L'offerta, accettata in data 26.11.2020 Parte_1 dall'allora amministratore di proprietaria del fabbricato condominiale, assumeva Parte_1 dunque forza contrattuale tra le parti. Nell'ottobre del 2021, a seguito di acquisizione di quote societarie, diveniva amministratore della società il quale prendeva Parte_4 atto della precedente determinazione societaria di procedere ad interventi di restauro e risanamento conservativo con riqualificazione energetica ex art.3, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001, avvalendosi del contributo previsto dagli artt.119 e 121 D.L. n.34/2020, convertito in legge n.77/2020, così come integrata con legge n.120/2020, (c.d. superbonus). Il osservava che l'incarico professionale Pt_2 conferito ai professionisti opposti aveva riguardato principalmente le prestazioni professionali
“propedeutiche alla valutazione di applicabilità degli incentivi di cui alla legge n.77/2020” e segnatamente “la quantificazione preliminare degli interventi applicabili e dei conseguenti importi agevolabili al 100%, con il rilievo e la restituzione grafica dello stato di fatto di ogni unità immobiliare”, cioè uno studio di fattibilità completo, mentre i professionisti incaricati, come dagli stessi riconosciuto nella missiva e-mail dell'11.11.2021, si erano limitati a redigere uno studio di
“prefattibiltà”, senza procedere, come previsto nell'incarico professionale, alla ricognizione e rilievo dello stato di fatto delle singole unità immobiliari, redigendo un progetto di “massima” sull'«involucro edilizio» esistente. Sollecitati i professionisti incaricati alla consegna degli elaborati tecnici oggetto della prestazione, essi sostenevano aver provveduto all'inoltro del computo metrico estimativo e della relazione tecnica di fattibilità dell'intervento già a far data dall'08.03.2021, con invio alla società
[...] per il tramite della Dott.ssa commercialista della stessa opponente. Parte_1 Persona_1
, legale rappresentante della società Entity Holding S.r.l., proprietaria per intero delle Parte_2 quote della società era peraltro a conoscenza che i deducenti professionisti avevano Parte_1 già da tempo completato la loro prestazione professionale: lo si evinceva dalla scrittura preliminare di cessione delle quote della società stipulata in data 22.07.2021 tra il promissario Parte_1 acquirente, società Entity Holding srl, ed i promittenti venditori, in cui si dava espressamente atto che la nuova compagine sociale si sarebbe fatta carico dell'obbligazione assunta dalla precedente nei confronti dei professionisti opposti per il compenso pattuito in data 26.11.2020.
Chiarita la vicenda in punto di fatto, osserva il Tribunale innanzitutto che, in punto di diritto, va accertato il contenuto degli accordi tra le parti e la condotta tenuta dalle stesse per valutarne l'eventuale inadempimento, soprattutto con riferimento al comportamento dei creditori opposti, che, se contrario alle obbligazioni assunte, giustificherebbe la proposta opposizione e l'accoglimento della domanda dell'attrice.
Lamenta la società opponente che, a fronte delle obbligazioni assunte con la scrittura del 26.11.2020, i professionisti non avrebbero adempiuto alla redazione del progetto di fattibilità indispensabile alla valutazione dell'ammissibilità del fabbricato sito in Teramo alla frazione ai benefici e/o Pt_1 agevolazioni previste dalla legge 77/2020 per il prospettato intervento di riqualificazione energetica.
La documentazione offerta in produzione dalle parti e le risultanze dell'istruttoria orale non hanno però consentito di raggiungere la prova in ordine al sostenuto inadempimento degli opposti.
Certo è, poiché documentale e non oggetto di contestazione, il conferimento dell'incarico professionale in data 26.11.2020 tra e l'ing. e l'arch. Parte_1 CP_1 CP_2
Depone poi in favore dell'assunzione dell'obbligazione da parte del nuovo amministratore della società, , a seguito dell'acquisizione delle quote societarie, la scrittura preliminare di Parte_2 cessione di quote del 22.07.2021 laddove al numero 6) si fa espresso riferimento al fatto che i deducenti professionisti vantavano un credito nei confronti della società pari a € 11.161,34 Parte_1 per la prestata attività professionale (studio di fattibilità) svolta in favore della società Parte_1
e che (legale rappresentante della società Entity Holding S.r.l., promissario Parte_2 acquirente) dichiarava di ben conoscere la voce di debito per consulenze tecniche, volendo acquisire ai propri fini il risultato dell'attività professionale svolta dai professionisti.
Quanto all'effettivo espletamento delle obbligazioni assunte, la documentazione prodotta dai creditori opposti in atti consente di affermare che i professionisti incaricati le hanno svolte in conformità all'incarico ricevuto. All'esito dei rilievi e dei sopralluoghi, è stato infatti redatto sia il computo metrico estimativo, sia la relazione tecnica generale dell'intervento (rispettivamente doc. 4 e 2 della fase monitoria). Gli elaborati tecnici sono stati quindi inviati dai professionisti, in data 8.03.2021 all'amministrazione della società opponente (doc. n.5 fase monitoria).
L'istruttoria orale ha poi offerto un contributo in merito alla ricostruzione della vicenda ed al ruolo effettivamente svolto dalle parti in ordine agli episodi riferiti.
All'udienza del 23.09.2023, la teste , da sempre commercialista della Testimone_1 Parte_1
ha confermato di essere stata autorizzata da legale rappresentante della società
[...] CP_4 prima della cessione di quote avvenuta nel settembre 2021, a ricevere la posta elettronica da parte dei professionisti ing. e arch. Ha confermato altresì la teste che lei da sempre CP_1 CP_2 riceveva le mail inviate dai terzi alla società cliente, anche non contabili, e che poi provvedeva a girarle e che gli amministratori ne erano sempre a conoscenza. La teste asserisce infine di aver girato la mail inviatale dai professionisti opposti in data 8.03.2021, comprensiva degli allegati, all'indirizzo di posta elettronica della Parte_5
Alla medesima udienza del 23.09.2023 il teste , socio al 45% di fino a quando Tes_2 Parte_1 non ha ceduto le quote a , nel settembre 2021, ha riferito che anche in delibera Parte_2 avevano deciso di affidare le comunicazioni di scambio commerciale alla dott.ssa in quanto Persona_1 commercialista della società. Il teste riferisce sia vera la circostanza che la dott.ssa Tes_2 Tes_1
avesse consegnato i documenti indicati nella predetta e-mail al legale rappresentante della
[...] [...]
e precisa altresì che nel preliminare di cessione di quote che gli era stato mandato, c'era Parte_1 inserito lo studio di fattibilità degli architetti e CP_2 CP_1
Ora, anche a fronte del contenuto delle dichiarazioni testimoniali raccolte, il mancato pagamento dei compensi ai professionisti per le prestazioni di cui al conferimento d'incarico del 26.11.2020, non appare sorretto da alcuna giustificazione.
Parte attrice, si è sottratta al pagamento sul presupposto che i tecnici opposti avessero tenuto una condotta contraria all'adempimento, presupposto tuttavia superato dalla prova fornita dalla convenuta, quale attrice sostanziale, della bontà e correttezza della propria pretesa.
Ora, in punto di diritto, è certamente noto che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Nel caso di specie, difettano i presupposti dettati dalla norma.
Infatti, nessun inadempimento è stato mai posto in essere dagli opposti atteso che risulta documentalmente ed è stato confermato dai testi, che la committente abbia ricevuto dai professionisti gli elaborati tecnici necessari alla valutazione di ammissibilità – in ordine agli interventi per l'efficientamento energetico dell'immobile di sua proprietà sito in Teramo – ai benefici delle detrazioni previsti dall'art.119, commi a) e b) e dall'art.121, D.L. n.34/2020, convertito in legge n.77/2020. La consegna della relazione tecnica generale dell'intervento e del computo metrico estimativo, mediante l'invio via mail alla commercialista della società, Dott.ssa – da sempre preposta Testimone_1 all'accettazione degli atti in nome e per conto dell'opponente – costituiscono elementi idonei a comprovare l'avvenuto espletamento da parte dei creditori opposti delle prestazioni di cui chiedono il compenso. Dall'esame degli stessi elaborati si ravvisano gli estremi del contenuto dello studio di fattibilità “di massima” richiesto all'ing. ed all'arch. con il contratto del 26.11.2021. CP_1 CP_2
Alla luce di quanto finora esposto, il rifiuto di pagare il compenso dovuto agli opponenti appare del tutto illegittimo e l'opposizione va rigettata.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dei convenuti in €
5.077,00 per compensi oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo il 9.6.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Bellomo