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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1914/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTEGRAZIONECUT n. U9120240003995828 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in data 20.12.2024, depositato in Corte il 13.1.2025, il Signor Ricorrente_1 (CF CF_1), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Atto n. U91 2024 000399582 8, notificato con PEC il 8 novembre 2024, contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di € 278,75 comprensivo di spese per la notifica, quale richiesta di integrazione di C.U.T. relativamente al ricorso RGN. 15651/2024, promosso dal Signor Ricorrente_1 contro un'intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la nullità dell'atto impugnato che aveva raddoppiato l'imposizione cut, calcolandolo non solo sull'intimazione ma anche sul valore delle cartelle sottostanti, ritenendo che in caso di ricorso avverso una intimazione di pagamento, per vizi propri, volto a conseguire l'annullamento dell'atto gravato, il Contributo Unificato Tributario va parametrato al valore della stessa, a nulla rilevando il valore delle singole cartelle esattoriali sottese, come già rilevato dalla stessa Corte di Giustizia tributaria di
I grado di Roma, sezione 17, con la sentenza n. 13959/2022 depositata in data 9/12/2022.
Si è costituita in giudizio il 7.2.2025 l' Ufficio resistente contestando il gravame proposto di cui chiedeva il rigetto. Rilevava che pacificamente il cut si calcola in relazione a ciascun atto impugnato e che nella spesei con l'originario ricorso di merito il ricorrente aveva rivolto tutte le sue doglianze sia avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249020516014000, sia avverso le 8 cartelle sottese, come da copia che allegava.
Evidenziava che la giurisprudenza tributaria in ipotesi di ricorso cumulativo, riteneva necessario ai fini del contributo unificato, prendere in riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e, quindi, il valore dei singoli atti impugnati.
Con memoria depositata il 8.1.2026 il ricorrente insisteva nel ricorso richiamando ulteriore decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 137 del 7 ottobre 2024.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve inconseguenza essere disatteso.
Deve prwmettersi che pacificamente l'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021).
Ne consegue che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.
L'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede testualmente che “nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. In base alla richiamata disposizione risulta evidente che il valore della lite, ai fini della determinazione del contributo Unificato, deve essere stabilito sulla base di ciascun atto impugnato dal ricorrente (in termini v.
Cass. n. 25607 del 2024).
Nell'ipotesi in esame, l'atto che è stato direttamente impugnato è costituito da una intimazione di pagamento: si tratta come è noto, di un atto derivato, costituito da un mero sollecito di pagamento e messa in mora, il quale va posto in relazione con gli atti precedentemente ricevuti dal contribuente (tra cui, soprattutto, le cartelle esattoriali ritualmente notificate). È, dunque, evidente che l'impugnazione di tale atto si estende di norma a quelli prodromici o presupposti, anche a prescindere dalle indicazioni rese dal contribuente nel ricorso. Peraltro nella specie come si evince dalla copia prodotta le doglianze vengono mosse specificatamente anche in relazione agli atti sottostanti l'intimazione.
Si verte pertanto in ipotesi di ricorso cumulativo, atteso che il contribuente ha dedotto non solo l'illegittimità dell'atto di intimazione, ma anche vizi degli atti presupposti e/o l'intervenuta prescrizione degli atti presupposti, con conseguente richiesta di annullamento dell'intimazione e contemporaneamente delle cartelle di pagamento.
Pertanto, essendo pacifica la contestazione sia dell'intimazione che delle cartelle presupposte, e rientrando di conseguenza il ricorso nella fattispecie di “ricorso cumulativo”, deve ritenersi essere stato correttamente richiesto il contributo unificato in base al valore di ogni singolo atto, come preteso dalla Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria. Invero, in base all'autonomia delle questioni poste e alla oggettiva diversità degli atti impugnati, non poteva che conseguire la pluralità della debenza del contributo unificato, dato che quest'ultimo, in caso di impugnativa di più atti, va versato in relazione a ciascun atto impugnato e non all'importo complessivo delle somme dovute dal debitore (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021,
Rv. 661602; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022, Rv. 667620).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ufficio resistente delle spese processuali che si liquida in euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026
il giudice
RI NT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTEGRAZIONECUT n. U9120240003995828 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in data 20.12.2024, depositato in Corte il 13.1.2025, il Signor Ricorrente_1 (CF CF_1), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Atto n. U91 2024 000399582 8, notificato con PEC il 8 novembre 2024, contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di € 278,75 comprensivo di spese per la notifica, quale richiesta di integrazione di C.U.T. relativamente al ricorso RGN. 15651/2024, promosso dal Signor Ricorrente_1 contro un'intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la nullità dell'atto impugnato che aveva raddoppiato l'imposizione cut, calcolandolo non solo sull'intimazione ma anche sul valore delle cartelle sottostanti, ritenendo che in caso di ricorso avverso una intimazione di pagamento, per vizi propri, volto a conseguire l'annullamento dell'atto gravato, il Contributo Unificato Tributario va parametrato al valore della stessa, a nulla rilevando il valore delle singole cartelle esattoriali sottese, come già rilevato dalla stessa Corte di Giustizia tributaria di
I grado di Roma, sezione 17, con la sentenza n. 13959/2022 depositata in data 9/12/2022.
Si è costituita in giudizio il 7.2.2025 l' Ufficio resistente contestando il gravame proposto di cui chiedeva il rigetto. Rilevava che pacificamente il cut si calcola in relazione a ciascun atto impugnato e che nella spesei con l'originario ricorso di merito il ricorrente aveva rivolto tutte le sue doglianze sia avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249020516014000, sia avverso le 8 cartelle sottese, come da copia che allegava.
Evidenziava che la giurisprudenza tributaria in ipotesi di ricorso cumulativo, riteneva necessario ai fini del contributo unificato, prendere in riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e, quindi, il valore dei singoli atti impugnati.
Con memoria depositata il 8.1.2026 il ricorrente insisteva nel ricorso richiamando ulteriore decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 137 del 7 ottobre 2024.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve inconseguenza essere disatteso.
Deve prwmettersi che pacificamente l'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021).
Ne consegue che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.
L'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede testualmente che “nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. In base alla richiamata disposizione risulta evidente che il valore della lite, ai fini della determinazione del contributo Unificato, deve essere stabilito sulla base di ciascun atto impugnato dal ricorrente (in termini v.
Cass. n. 25607 del 2024).
Nell'ipotesi in esame, l'atto che è stato direttamente impugnato è costituito da una intimazione di pagamento: si tratta come è noto, di un atto derivato, costituito da un mero sollecito di pagamento e messa in mora, il quale va posto in relazione con gli atti precedentemente ricevuti dal contribuente (tra cui, soprattutto, le cartelle esattoriali ritualmente notificate). È, dunque, evidente che l'impugnazione di tale atto si estende di norma a quelli prodromici o presupposti, anche a prescindere dalle indicazioni rese dal contribuente nel ricorso. Peraltro nella specie come si evince dalla copia prodotta le doglianze vengono mosse specificatamente anche in relazione agli atti sottostanti l'intimazione.
Si verte pertanto in ipotesi di ricorso cumulativo, atteso che il contribuente ha dedotto non solo l'illegittimità dell'atto di intimazione, ma anche vizi degli atti presupposti e/o l'intervenuta prescrizione degli atti presupposti, con conseguente richiesta di annullamento dell'intimazione e contemporaneamente delle cartelle di pagamento.
Pertanto, essendo pacifica la contestazione sia dell'intimazione che delle cartelle presupposte, e rientrando di conseguenza il ricorso nella fattispecie di “ricorso cumulativo”, deve ritenersi essere stato correttamente richiesto il contributo unificato in base al valore di ogni singolo atto, come preteso dalla Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria. Invero, in base all'autonomia delle questioni poste e alla oggettiva diversità degli atti impugnati, non poteva che conseguire la pluralità della debenza del contributo unificato, dato che quest'ultimo, in caso di impugnativa di più atti, va versato in relazione a ciascun atto impugnato e non all'importo complessivo delle somme dovute dal debitore (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021,
Rv. 661602; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022, Rv. 667620).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ufficio resistente delle spese processuali che si liquida in euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026
il giudice
RI NT