Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1914
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per raddoppio dell'imposizione del C.U.T.

    Il giudice ha ritenuto che il valore della lite, ai fini del C.U.T., deve essere stabilito sulla base di ciascun atto impugnato, anche in caso di ricorso cumulativo contro intimazione e cartelle sottostanti. Il C.U.T. va calcolato con riguardo a ciascun atto impugnato e sommato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1914
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1914
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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