CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GARRETTO e dall'avv. MICHELE GARRETTO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , via Dottor Consoli n. 80, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 244/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9447/2018 R.G., ha accolto la domanda proposta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 01 giugno 2018, dall' Parte_2
di e, per l'effetto, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione avente ad
[...] CP_1 oggetto l'immobile sito in , viale Nitta n. 12, pal. A/5, sc. E, p.7, int. 26, giusta la convenzione CP_1 rep. n. 334, sottoscritta in data 08 ottobre 2017 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il CP_1
25 ottobre 2007, al numero 14259, serie 3, e ha condannato il resistente Controparte_2 all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'immobile per cui è causa, libero da cose e persone.
Ha rigettato, poi, la domanda riconvenzionale del resistente, compensando per intero tra le parti le spese processuali.
Per l'integrale riforma della predetta decisione ha proposto appello con ricorso Controparte_2
depositato il 17 luglio 2023, affidato a cinque motivi.
Costituitosi, l' ha dedotto l'infondatezza dell'appello e ha chiesto il suo rigetto. Controparte_1
All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
****
1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante fa valere, anche in questa sede, il diritto (già dedotto in primo grado) a permanere nell'alloggio, nonostante l'intervenuta decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione ipso iure del rapporto per avvenuta cessazione dal servizio che aveva determinato l'assegnazione medesima.
Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c. (nel testo sostituito ex
D.Lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022 citato), risolvendosi nella mera riproposizione dei fatti in cui si è sviluppata e poi si è consumata la vicenda in esame, senza muovere pagina 2 di 7 alcuna specifica contestazione avverso la ricostruzione dei fatti e le ragioni poste a fondamento della decisione, esposte puntualmente nella sentenza impugnata.
2. – Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale per aver accolto la domanda dell' CP_1
nonostante la carenza di legittimazione attiva dello stesso . CP_1
Rileva infatti l'appellante che l' non è proprietario delle case popolari, ma si occupa solo, per CP_1
conto dei Comuni e delle Province, della gestione e della concessione in godimento delle stesse, sulla base di convenzioni e regolamenti.
Ciò comporta, secondo l'appellane, che l' al fine di poter proporre istanza di sfratto in sede CP_1
giurisdizionale, avrebbe dovuto ricevere dalla Prefettura di Catania una specifica delega a compiere tale operazione nelle veci del suo titolare.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, a differenza della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio e a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata: per tale suo significato, viene definita una condizione della decisione di merito laddove ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia (vedi, per tutte, Cass. n. 2105/2000, specie in motivazione).
Alla stregua di tali principi, l'eccezione sollevata dall'appellante con il motivo in esame involge non una questione effettivamente di legittimazione passiva, ma di merito, poiché con essa si deduce l'estraneità dell' al rapporto controverso, ossia la mancanza di detta titolarità, dal lato attivo, CP_1 affermata invece dall' originario ricorrente. CP_1
Per quanto si tratti dunque, nella specie, non già di questione afferente alla legittimazione processuale attiva, ma alla titolarità del rapporto, comunque, essendo stata la detta mancanza di titolarità tempestivamente eccepita davanti al Tribunale, non può dubitarsi dell'ammissibilità della sua riproposizione in questa sede, da parte dell'odierno appellante.
Sebbene ammissibile, l'eccezione è però infondata, sicché non può, per questo aspetto, procedersi alla riforma della sentenza di risoluzione emessa dal Tribunale.
pagina 3 di 7 Va osservato infatti che, al contrario di quanto eccepito dall'appellante, la detta titolarità del rapporto controverso (a prescindere dalla proprietà dell'alloggio) certamente esiste in capo all' Ciò CP_1
emerge inequivocabilmente dalla convenzione dell'8 ottobre 2017 rep. n. 334, fonte indiscussa del rapporto contrattuale, riconducibile allo schema della locazione, dedotto in giudizio: tale convenzione è intervenuta, appunto, tra le parti processuali ossia tra l' (quale parte concedente/locatrice) e il CP_1
(assegnatario/locatario dell'alloggio de quo). CP_2
3. - Il terzo motivo ripropone la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1 bis, della legge 80/2014, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche a coloro che – come l'appellante - siano stati dispensati dal servizio per malattia in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Va premesso che la predetta norma – per quanto d'interesse - è del seguente tenore: “1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio”.
Ciò posto, tale motivo è infondato.
Invero è del tutto condivisibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, non sussistendo, nella specie, alcuna violazione del principio di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale. Infatti, il decisum emesso dal Tribunale tiene correttamente conto della soggezione della situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio alla legge temporalmente vigente, in forza del principio codificato nell'art. 11 delle preleggi (a norma del quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Giova sul punto ripercorrere i fatti salienti della vicenda in esame, in ispecie non contestati.
Come rilevato pure dalla sentenza del Tribunale, dagli atti di causa infatti emerge che l'
[...]
è ente gestore dell'alloggio di edilizia residenziale Controparte_3
pubblica oggetto di causa, sito in , viale Nitta n. 12, pal. A/5, sc. E, p.7, int. 26. CP_1
Parimenti incontroverso è che l'edificio di cui fa parte l'alloggio sopra indicato è stato realizzato ex art. 18 del D.L. 152/91, convertito con legge n. 203/1991, avente ad oggetto un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, da concedere in locazione o in godimento a pagina 4 di 7 personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, se ed in quanto impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per ragioni di servizio.
Con decreto n. 1018/27.2.O/Ufficio Contratti reso dalla Prefettura di in data 22/10/2009 (v. CP_1 doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'Istituto appellato), la sopra indicata unità immobiliare è stata assegnata in locazione, per uso abitativo, al per le ivi menzionate condizionanti ragioni di CP_2
servizio, da svolgere nella polizia penitenziaria;
in virtù del citato decreto di assegnazione, in data
08/10/2007 veniva stipulata Convenzione di locazione rep. n. 334 tra l' e l'appellato, Controparte_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il 25/10/2007, al numero 14529 – serie 3 (v. doc. 1 CP_1
del citato fascicolo di parte).
In base alla l. n. 203/91 e alla delibera CIPE del 20/12/1991 punto 5), la cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione dell'alloggio comporta, dalla data della cessazione, l'automatica decadenza dell'assegnazione stessa e, per l'effetto, obbliga l'assegnatario a lasciare libero e sgombero l'alloggio entro il termine di novanta giorni;
inoltre, l'art 4, lett. f), della
Convenzione di locazione citata dispone che la risoluzione della convenzione medesima si verifica ipso jure in caso di cessazione dall'incarico di servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione.
Con nota prot. n. 34999 del 04.12.2009, la Direzione della Casa Circondariale in comunicava CP_1
alla Prefettura di che era cessato dal servizio in quanto collocato in congedo;
CP_1 Controparte_2
con provvedimento prot. n. 1112/27.2.O/ Ufficio Contratti del 09/02/2010, versato in atti dall' CP_1
(v. doc. 2 sopra citato), la Prefettura di Catania disponeva quindi la revoca dell'assegnazione in locazione dell'alloggio de quo nei confronti del medesimo.
Sulla base di tali premesse, con la sentenza del Tribunale il contratto di locazione è stato dichiarato risolto ipso iure.
Infondatamente, dunque, l'odierno appellante reitera con l'appello la richiesta di applicazione alla fattispecie dell'art. 3, c. 1 bis, della L. 80/2014, trattandosi, come giustamente ha statuito il primo giudice, di disposizione legislativa (entrata in vigore nel 2014) priva di efficacia retroattiva.
Né è ravvisabile una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, stante che solo con l'entrata in vigore la legge diviene obbligatoria per tutti i soggetti ai quali è indirizzata, i quali si trovano così nella stessa situazione di fronte alla legge medesima, assicurandosi, in tal modo, la parità di trattamento in presenza di situazioni eguali (da un punto di vista pagina 5 di 7 temporale); tanto più che, come emerge dalla sopra esposta ricostruzione di fatto, al momento dell'entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge 23 maggio 2014, n. 80, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 28 marzo 2014, n. 47, il da tempo, era cessato CP_2 dal servizio specifico che aveva costituito titolo per l'assegnazione dell'alloggio, in quanto posto in congedo nel 2009, con conseguente risoluzione ipso iure della convenzione di locazione, come espressamente previsto dall'art. 4, lett. f, della stessa Convenzione, che ricalca il disposto del punto 5 della già menzionata Delibera CIPE del 20/12/1991, ex L. n. 203/1991.
4. - Anche il quarto motivo è infondato e va rigettato.
Con esso l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto la condanna dell'Istituto appellato al rimborso delle spese poste in essere per migliorie e riparazioni nell'immobile concessogli in godimento.
Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale riproposta con l'appello, stante l'assenza di ogni deduzione e prova circa i fatti costitutivi del relativo diritto al rimborso delle spese asseritamente sopportate, da parte dell'appellante.
Né la consulenza tecnica d'ufficio, palesemente esplorativa, può colmare le lacune assertive e probatorie della parte interessata.
5. - È infondato, infine, anche il quinto e ultimo motivo di gravame, atteso che l'asserita “pendenza” dell'istanza di riscatto dell'alloggio, peraltro non documentata, e contestata dall'Istituto appellato, non interferisce in alcun modo con la domanda di risoluzione del rapporto di locazione oggetto della controversia, attesa l'autonomia della questione delle sorti del rapporto obbligatorio di locazione dell'alloggio in discussione, rispetto a quella del trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile medesimo, che riguarda la domanda di riscatto che l'appellante assume essere pendente e che ben può essere accolta dall'ente proprietario (se e quando ne ricorrano le condizioni legittimanti),
a prescindere dall'esito del presente giudizio.
6. - L'appello va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di Controparte_2
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione (€ 1.100,01/€
pagina 6 di 7 5.200,00) di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia, e ai valori minimi della tariffa, in rapporto all'effettivo impegno difensivo richiesto dalla causa e all'assenza di attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 244/2023 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Controparte_2
Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 9447/2018 R.G.), che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'appellato Controparte_2 Controparte_3
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
1.458,00 per compensi di avvocato (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase decisionale) e, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GARRETTO e dall'avv. MICHELE GARRETTO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in , via Dottor Consoli n. 80, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 244/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9447/2018 R.G., ha accolto la domanda proposta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 01 giugno 2018, dall' Parte_2
di e, per l'effetto, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione avente ad
[...] CP_1 oggetto l'immobile sito in , viale Nitta n. 12, pal. A/5, sc. E, p.7, int. 26, giusta la convenzione CP_1 rep. n. 334, sottoscritta in data 08 ottobre 2017 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il CP_1
25 ottobre 2007, al numero 14259, serie 3, e ha condannato il resistente Controparte_2 all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'immobile per cui è causa, libero da cose e persone.
Ha rigettato, poi, la domanda riconvenzionale del resistente, compensando per intero tra le parti le spese processuali.
Per l'integrale riforma della predetta decisione ha proposto appello con ricorso Controparte_2
depositato il 17 luglio 2023, affidato a cinque motivi.
Costituitosi, l' ha dedotto l'infondatezza dell'appello e ha chiesto il suo rigetto. Controparte_1
All'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
****
1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante fa valere, anche in questa sede, il diritto (già dedotto in primo grado) a permanere nell'alloggio, nonostante l'intervenuta decadenza dall'assegnazione e la conseguente risoluzione ipso iure del rapporto per avvenuta cessazione dal servizio che aveva determinato l'assegnazione medesima.
Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c. (nel testo sostituito ex
D.Lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 149/2022 citato), risolvendosi nella mera riproposizione dei fatti in cui si è sviluppata e poi si è consumata la vicenda in esame, senza muovere pagina 2 di 7 alcuna specifica contestazione avverso la ricostruzione dei fatti e le ragioni poste a fondamento della decisione, esposte puntualmente nella sentenza impugnata.
2. – Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale per aver accolto la domanda dell' CP_1
nonostante la carenza di legittimazione attiva dello stesso . CP_1
Rileva infatti l'appellante che l' non è proprietario delle case popolari, ma si occupa solo, per CP_1
conto dei Comuni e delle Province, della gestione e della concessione in godimento delle stesse, sulla base di convenzioni e regolamenti.
Ciò comporta, secondo l'appellane, che l' al fine di poter proporre istanza di sfratto in sede CP_1
giurisdizionale, avrebbe dovuto ricevere dalla Prefettura di Catania una specifica delega a compiere tale operazione nelle veci del suo titolare.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, a differenza della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio e a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata: per tale suo significato, viene definita una condizione della decisione di merito laddove ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia (vedi, per tutte, Cass. n. 2105/2000, specie in motivazione).
Alla stregua di tali principi, l'eccezione sollevata dall'appellante con il motivo in esame involge non una questione effettivamente di legittimazione passiva, ma di merito, poiché con essa si deduce l'estraneità dell' al rapporto controverso, ossia la mancanza di detta titolarità, dal lato attivo, CP_1 affermata invece dall' originario ricorrente. CP_1
Per quanto si tratti dunque, nella specie, non già di questione afferente alla legittimazione processuale attiva, ma alla titolarità del rapporto, comunque, essendo stata la detta mancanza di titolarità tempestivamente eccepita davanti al Tribunale, non può dubitarsi dell'ammissibilità della sua riproposizione in questa sede, da parte dell'odierno appellante.
Sebbene ammissibile, l'eccezione è però infondata, sicché non può, per questo aspetto, procedersi alla riforma della sentenza di risoluzione emessa dal Tribunale.
pagina 3 di 7 Va osservato infatti che, al contrario di quanto eccepito dall'appellante, la detta titolarità del rapporto controverso (a prescindere dalla proprietà dell'alloggio) certamente esiste in capo all' Ciò CP_1
emerge inequivocabilmente dalla convenzione dell'8 ottobre 2017 rep. n. 334, fonte indiscussa del rapporto contrattuale, riconducibile allo schema della locazione, dedotto in giudizio: tale convenzione è intervenuta, appunto, tra le parti processuali ossia tra l' (quale parte concedente/locatrice) e il CP_1
(assegnatario/locatario dell'alloggio de quo). CP_2
3. - Il terzo motivo ripropone la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1 bis, della legge 80/2014, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche a coloro che – come l'appellante - siano stati dispensati dal servizio per malattia in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Va premesso che la predetta norma – per quanto d'interesse - è del seguente tenore: “1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio”.
Ciò posto, tale motivo è infondato.
Invero è del tutto condivisibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, non sussistendo, nella specie, alcuna violazione del principio di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale. Infatti, il decisum emesso dal Tribunale tiene correttamente conto della soggezione della situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio alla legge temporalmente vigente, in forza del principio codificato nell'art. 11 delle preleggi (a norma del quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Giova sul punto ripercorrere i fatti salienti della vicenda in esame, in ispecie non contestati.
Come rilevato pure dalla sentenza del Tribunale, dagli atti di causa infatti emerge che l'
[...]
è ente gestore dell'alloggio di edilizia residenziale Controparte_3
pubblica oggetto di causa, sito in , viale Nitta n. 12, pal. A/5, sc. E, p.7, int. 26. CP_1
Parimenti incontroverso è che l'edificio di cui fa parte l'alloggio sopra indicato è stato realizzato ex art. 18 del D.L. 152/91, convertito con legge n. 203/1991, avente ad oggetto un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, da concedere in locazione o in godimento a pagina 4 di 7 personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, se ed in quanto impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per ragioni di servizio.
Con decreto n. 1018/27.2.O/Ufficio Contratti reso dalla Prefettura di in data 22/10/2009 (v. CP_1 doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'Istituto appellato), la sopra indicata unità immobiliare è stata assegnata in locazione, per uso abitativo, al per le ivi menzionate condizionanti ragioni di CP_2
servizio, da svolgere nella polizia penitenziaria;
in virtù del citato decreto di assegnazione, in data
08/10/2007 veniva stipulata Convenzione di locazione rep. n. 334 tra l' e l'appellato, Controparte_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il 25/10/2007, al numero 14529 – serie 3 (v. doc. 1 CP_1
del citato fascicolo di parte).
In base alla l. n. 203/91 e alla delibera CIPE del 20/12/1991 punto 5), la cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione dell'alloggio comporta, dalla data della cessazione, l'automatica decadenza dell'assegnazione stessa e, per l'effetto, obbliga l'assegnatario a lasciare libero e sgombero l'alloggio entro il termine di novanta giorni;
inoltre, l'art 4, lett. f), della
Convenzione di locazione citata dispone che la risoluzione della convenzione medesima si verifica ipso jure in caso di cessazione dall'incarico di servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione.
Con nota prot. n. 34999 del 04.12.2009, la Direzione della Casa Circondariale in comunicava CP_1
alla Prefettura di che era cessato dal servizio in quanto collocato in congedo;
CP_1 Controparte_2
con provvedimento prot. n. 1112/27.2.O/ Ufficio Contratti del 09/02/2010, versato in atti dall' CP_1
(v. doc. 2 sopra citato), la Prefettura di Catania disponeva quindi la revoca dell'assegnazione in locazione dell'alloggio de quo nei confronti del medesimo.
Sulla base di tali premesse, con la sentenza del Tribunale il contratto di locazione è stato dichiarato risolto ipso iure.
Infondatamente, dunque, l'odierno appellante reitera con l'appello la richiesta di applicazione alla fattispecie dell'art. 3, c. 1 bis, della L. 80/2014, trattandosi, come giustamente ha statuito il primo giudice, di disposizione legislativa (entrata in vigore nel 2014) priva di efficacia retroattiva.
Né è ravvisabile una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, stante che solo con l'entrata in vigore la legge diviene obbligatoria per tutti i soggetti ai quali è indirizzata, i quali si trovano così nella stessa situazione di fronte alla legge medesima, assicurandosi, in tal modo, la parità di trattamento in presenza di situazioni eguali (da un punto di vista pagina 5 di 7 temporale); tanto più che, come emerge dalla sopra esposta ricostruzione di fatto, al momento dell'entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge 23 maggio 2014, n. 80, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 28 marzo 2014, n. 47, il da tempo, era cessato CP_2 dal servizio specifico che aveva costituito titolo per l'assegnazione dell'alloggio, in quanto posto in congedo nel 2009, con conseguente risoluzione ipso iure della convenzione di locazione, come espressamente previsto dall'art. 4, lett. f, della stessa Convenzione, che ricalca il disposto del punto 5 della già menzionata Delibera CIPE del 20/12/1991, ex L. n. 203/1991.
4. - Anche il quarto motivo è infondato e va rigettato.
Con esso l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto la condanna dell'Istituto appellato al rimborso delle spese poste in essere per migliorie e riparazioni nell'immobile concessogli in godimento.
Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale riproposta con l'appello, stante l'assenza di ogni deduzione e prova circa i fatti costitutivi del relativo diritto al rimborso delle spese asseritamente sopportate, da parte dell'appellante.
Né la consulenza tecnica d'ufficio, palesemente esplorativa, può colmare le lacune assertive e probatorie della parte interessata.
5. - È infondato, infine, anche il quinto e ultimo motivo di gravame, atteso che l'asserita “pendenza” dell'istanza di riscatto dell'alloggio, peraltro non documentata, e contestata dall'Istituto appellato, non interferisce in alcun modo con la domanda di risoluzione del rapporto di locazione oggetto della controversia, attesa l'autonomia della questione delle sorti del rapporto obbligatorio di locazione dell'alloggio in discussione, rispetto a quella del trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile medesimo, che riguarda la domanda di riscatto che l'appellante assume essere pendente e che ben può essere accolta dall'ente proprietario (se e quando ne ricorrano le condizioni legittimanti),
a prescindere dall'esito del presente giudizio.
6. - L'appello va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di Controparte_2
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione (€ 1.100,01/€
pagina 6 di 7 5.200,00) di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia, e ai valori minimi della tariffa, in rapporto all'effettivo impegno difensivo richiesto dalla causa e all'assenza di attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 244/2023 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Controparte_2
Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 9447/2018 R.G.), che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'appellato Controparte_2 Controparte_3
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
1.458,00 per compensi di avvocato (€ 268,00 per fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase decisionale) e, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7