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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale ConSIliere dott.ssa Francesca Sicilia ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3352.2021
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, ivi residente a[...] –rappresentata e C.F._1 difesa, dall'avvocato Flavio Drugmira Di Casola, C.F. - con CodiceFiscale_2 lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio in Trecase (Na) alla Via Carlo
Cattaneo n° 17 ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera prot. n.
3662/2021 del 07 luglio 2021 del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura civica in persona degli avvocati Alessandro
Liuzzi (cod. fisc. ; pec e C.F._3 Email_1
Adriano_Licenziati (cod. fisc. pec C.F._4
, con domicilio presso Avvocatura civica Email_2 CP_1
p/o Ex complesso La Salle- via Generale Carlo Alberto Dalla
[...] CP_1
Chiesa, n.1 - 80059 Torre del Greco (Na); pagina 1 di 16 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 158 pubblicata in data 20 gennaio 2021, non notificata.
Conclusioni: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.1.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il in persona Controparte_1 del sindaco p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
e/o del rapp.te legale p.t., nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 114.476,30 (centoquattordicimilaquattrocentosettantasei/30 euro), o in quell'importo, anche maggiore o minore che verrà ritenuto equo determinarsi anche in virtù dell'eventuale espletamento di apposita CTU medico–legale, che si richiede, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% sugli onorari riconosciuti, ed oltre IVA e CPA come per legge”.
Esponeva l'attore che il giorno 4.9.2016, alle ore 9.00 circa, nel mentre percorreva in il tratto di marciapiede destro di Via Fontana, con direzione Corso Controparte_1
Camillo SO di VO (cd. “complesso Cento fontane”) – e precisamente nel tratto ricompreso tra i civici n.76 e n.78 – a causa della pavimentazione sconnessa e divelta in più punti, inciampava e rovinava al suolo dopo aver sbattuto violentemente, con la spalla ed il braccio destro, contro un palo reggente la cartellonistica stradale ivi presente (cartello segnalante la fermata dello scuolabus); che la sconnessione era determinata da diversi “rattoppi” effettuati nel corso degli anni, che avevano creato un dislivello tra la struttura originaria del marciapiedi e il livello dei rattoppi fatti “alla buona” dall'Ente custode della strada;
che per effetto della caduta, la SI.ra riportava lesioni al braccio ed alla spalla destra, Parte_1
pagina 2 di 16 meglio descritte dal CTP Dott. nella perizia medico-legale allegata Persona_1 agli atti di causa, e quantificate in ben 23 punti percentuali di danno biologico permanente, oltre ad una invalidità parziale al 50% per ulteriori 45 giorni.
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t., Controparte_1 aveva contestato la fondatezza dell'avversa citazione, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da , giacché assolutamente Parte_1 infondata con la conseguente condanna al pagamento delle spese da attribuirsi in favore del difensore antistatario.
Assegnati alle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., senza espletamento di prova orale, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 158 pubblicata in data 20 gennaio 202, non notificata, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello , con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC in data 16.7.2021 al Controparte_1 con cui ha convenuto l' odierno appellato dinanzi a questa Corte, rassegando le seguenti conclusioni: “1)riformare in toto la sentenza n. 158 del 20.1.2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, non notificata;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
p.t. e/o del rapp.te legale p.t., nella causazione del sinistro de quo e, per CP_2
l'effetto, condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni in Controparte_3 favore della SI.ra nella misura di € 114.476,30 Parte_1
(centoquattordicimilaquattrocentosettantasei/30 euro), o in quell'importo, anche maggiore o minore che verrà ritenuto equo determinarsi anche in virtù dell'eventuale espletamento di apposita CTU medico–legale, che si richiede, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% sugli onorari riconosciuti, ed oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 16 L'appellante ha sostanzialmente proposto un unico motivo di appello censurando la sentenza impugnata in quanto affetta da “ erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c. ed erronea ripartizione dell'onere della prova connesso a tale tipologia di azione” e da
“ erronea valutazione della condotta della danneggiata in relazione all'art. 1227 c.c.”, espressamente reiterando la propria richiesta di ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di fatto e con i testimoni analiticamente indicati nel corso del giudizio di primo grado e ritenuta inammissibile o superflua dal giudice di prime cure.
L'appellante ha riportato testualmente il seguente capo della sentenza impugnata:
“la domanda proposta da non può trovare accoglimento in quanto Parte_1 non è risultato che il sinistro de quo sia avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ed invero, parte Controparte_1 istante, nell'atto introduttivo del 30.11.2017, ha dedotto che il giorno 4.9.2016 alle ore
9:00 circa, nel mentre percorreva in il tratto di marciapiede destro di Controparte_1
Via Fontana, con direzione Corso Camillo SO di VO (cd complesso cento fontane) – e precisamente nel tratto ricompreso tra i civici 76 e 78 – sarebbe caduta al suolo a causa della pavimentazione sconnessa divelta in più punti. Nei medesimi termini l'attrice ha articolato, nella memoria ex art. 183 VI comma, secondo termine,
c.p.c . la prova testimoniale. Tuttavia, si rileva in primo luogo il fatto che il sinistro si sarebbe verificato in orario diurno (ore 9:00) di una giornata estiva, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte attrice, il che sta a SInificare che le condizioni di illuminazione erano tali da assicurare una buona visibilità. In secondo luogo, dalla documentazione fotografica prodotta dall'istante, risulta che le sconnessioni per cui è causa erano di dimensioni tali da renderle facilmente avvistabili dai pedoni ed al contempo evitabili;
inoltre, si collocano in un contesto caratterizzato dal dissesto dell'intero marciapiedi in questione, come peraltro evidenziato dalla stessa parte attrice, che avrebbe dovuto indurre il pedone ad una maggior attenzione nel percorrere la detta strada”.
Secondo parte appellante le argomentazioni del giudice di prime cure sono in contrasto con il dominante orientamento giurisprudenziale per cui, una volta dedotta e (come nel caso di specie) ritenuta ammissibile la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'attore ha l'esclusivo onere probatorio di dimostrare pagina 4 di 16 l'evento dannoso ed il nesso eziologico che lega tale evento con il danno da quest'ultimo riportato. Nel caso di specie, basandosi sulle mere allegazioni delle parti, e non consentendo l'espletamento di alcuna attività istruttoria, il giudice di prime cure ha apoditticamente ritenuto ed affermato che una maggiore attenzione dell'appellante nel percorrere il marciapiedi – tenuto conto della visibilità, delle dimensioni dei dissesti e della loro diffusione lungo tutto il tratto di marciapiedi ove
è avvenuta la caduta – avrebbe sicuramente evitato il verificarsi del sinistro. Ne consegue che, nella valutazione del nesso causale e del caso fortuito, il giudice di primo grado, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla condotta della danneggiata, ha completamente omesso di prendere in considerazione il legame oggettivamente esistente fra il danno (caduta) ed il bene in custodia (un luogo espressamente deputato al transito pedonale, che presentava oggettive sconnessioni che hanno favorito il verificarsi del sinistro). Anche la valutazione della condotta della danneggiata appare quanto meno superficiale secondo l'appellante, oltre a considerare che, anche la eventuale sussistenza di una condotta imprudente o negligente della SI.ra , come prospettata dal giudice di prime cure Parte_1
(pur in assenza di attività istruttoria), non avrebbe determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'evento ed il danno, ma, tutt'al più, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. comma I, una diminuzione dell'entità del risarcimento dei danni da riconoscersi in favore della odierna appellante.
********
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 in persona del e legale rapp.te p.t., deducendo la palese infondatezza CP_2 dell'appello avendo il giudice di prime cure, correttamente rilevato l'insussistenza di elementi utili ad affermare una responsabilità del convenuto in ordine alla CP_1 produzione dei danni lamentati, rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n 158 del 20 Parte_1 gennaio 2021; b) in subordine, nella denegatissima e non concessa ipotesi di accoglimento delle pretese di parte avversa, contenere l'eventuale condanna al risarcimento del danno nel minimo”.
pagina 5 di 16 Con ordinanza del 15.12.2021 è la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.7.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
28.1.2025.
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 28.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note (da parte appellante in data 7.1.2025 e da parte appellata in data 31.12.2024 per la parte appellata il 14.1.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di gravame, va rilevato, in primo luogo, che non sussiste il lamentato vizio di motivazione, posto che il Tribunale di Torre Annunziata, ha spiegato sia pure in maniera succinta le ragioni per cui è addivenuto alla decisione di rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice e, cioè, reputando che il sinistro de quo del 4.9.2016, alle ore 9.00 circa non è risultato sia avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 quanto piuttosto che lo stesso sia imputabile esclusivamente ad una disattenzione dell'istante, nel mentre percorreva in il tratto di marciapiede destro di Controparte_1
Via Fontana, con direzione Corso Camillo SO di VO (cd. “complesso cento fontane”) – e precisamente nel tratto ricompreso tra i civici 76 e 78, essendo lo stesso avvenuto in orario diurno (ore 9:00) di una giornata estiva il che stava a SInificare che le condizioni di illuminazione erano tali da assicurare una buona visibilità e risultando dalla documentazione fotografica prodotta dall'istante, che le sconnessioni per cui è causa erano di dimensioni tali da renderle facilmente avvistabili ed evitabili dai
pagina 6 di 16 pedoni, collocandosi in un contesto caratterizzato dal dissesto dell'intero tratto del marciapiedi in questione, che avrebbe dovuto indurre il pedone ad una maggior attenzione nel percorrere la detta strada.
Al riguardo va, infatti, detto che gli estremi della doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) sono integrati nell'ipotesi di assenza della motivazione, quando cioè non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
E ciò non è configurabile nel caso di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce “la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019).
Tanto premesso, nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attore abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada
(cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011;
Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3,
Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
pagina 7 di 16 Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la
pagina 8 di 16 dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di
pagina 9 di 16 causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
pagina 10 di 16 In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o pagina 11 di 16 concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
pagina 12 di 16 c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, sia pure con motivazione da integrare in questa sede (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI –
2, Ord., 17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n.
8392).
Premessi tali principi, la Corte ritiene, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, in considerazione della sconnessione lieve del manto stradale, come si evince chiaramente dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado, e della piena visibilità della predetta sconnessione in relazione allo stato dei luoghi, all'orario del sinistro (ore 9.00) e al periodo estivo, nonché del dissesto dell'intero tratto di strada in questione e della presumibile conoscenza da parte dell'appellante della via percorsa, che la vittima avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nel percorrere la detta strada, essendo corretta la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda attorea, attesa la ragionevole prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso da parte di . Parte_1
Ed invero, il lieve dislivello del fondo stradale, la buona visibilità data dalla presenza di illuminazione diurna estiva, il dissesto dell'intero tratto in questione, la pagina 13 di 16 presumibile conoscenza della strada percorsa da parte dell'appellante, rendevano la situazione di possibile danno, ad avviso della Corte, ragionevolmente suscettibile di essere prevista e superata dall'attrice/appellata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Ragion per cui, anche in base a tale aspetto - ossia alla conoscenza, quantomeno sommaria, da parte della danneggiata, dello stato dei luoghi- era eSIibile un comportamento, da parte sua, maggiormente diligente, onde evitare l'evento dannoso
(cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/09/2017, n. 22419), apparendo corretta la decisione del giudice di prime cure anche sotto il profilo della irrilevanza ai fini della decisione di qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio richiesto da parte attrice in primo grado e reiterata in sede di appello.
Può, dunque, sostenersi che la condotta non diligente dell'appellante che in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di visibilità, non ha adottato le cautele richieste dal caso concreto per cogliere le eventuali anomalie della strada sul suo percorso, ha avuto un efficienza causale nel dinamismo causale del danno, tale interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non potendo qualificarsi il comportamento della vittima un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui pagina 14 di 16 al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d.doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato inziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali- di natura processuale- è costituito dall'aver il giudice adottato una pronunzia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario- consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
pagina 15 di 16 L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ, sezione V, ord. 17/12/2024 n. 34607; Cass. civ sez. I, ord 10/1/2024 n. 31785; Cass. civ, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024 ;
Cass. civ sez I, ord. 10/12/2024 n. 31784; Cass. civ., Sezioni Unite, 20/02/2020 n.
4315; Cass. civ., sez I, ord. 16/02/2025 n. 3955; Cass. Sezioni Unite, 22/01/2025
n. 1603; Cass. civ. sez II, ord. 20/1/2025 n. 1400).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , nei confronti di Parte_1
, in persona del avverso la sentenza del Controparte_1 CP_4
Tribunale di Torre Annunziata n. 158 pubblicata in data 20 gennaio 2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. delle spese Controparte_1 del giudizio secondo grado, che liquida in € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 23.4.2025
Il ConSIliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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