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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN ZO, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6648/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Fedeli e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Simone Catozzi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione per la e della comparsa di costituzione a seguito di citazione per chiamata in Parte_2 causa per Parte_1 appellanti e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Stanizzi e Francesco Ferlito, per procura in calce alla comparsa di risposta
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alfonso Colletti e Sonia Ceccarelli, per procura apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di risposta appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5765/2020, rep. n. 5658/2020, pubblicata in data 03.04.2020.
FATTO E DIRITTO § 1. – La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15061/15 – RG n. 34104/15 emesso nei confronti di Parte_3
e , quali garanti, e
[...] Parte_1 Controparte_2 quale debitrice principale, nonché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15749/15 – RG n. 42541/15 emesso nei confronti di
[...]
a seguito della riunione dei due giudizi. Controparte_2
In particolare, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15061/15, provvisoriamente esecutivo, era stata proposta con atto di citazione da , Parte_3 in relazione al pagamento di € 102.094,10 quale somma dovuta in conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria, stipulato in data 13/12/2000 tra Centro Leasing e la Controparte_2
L'opponente deduceva a sostegno la carenza di legittimazione attiva di CP_3
, la prescrizione del credito e, comunque, l'impegno di onorare i debiti della
[...] società assunto da con accordo del 4.4.2014. Parte_1
Con separato atto di citazione introduttivo di un autonomo giudizio, la
[...] aveva proposto opposizione sia avverso il medesimo Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 15061/15 per il pagamento di somme, sia avverso il decreto ingiuntivo n. 15749/15 emesso nei confronti della sola per il rilascio del CP_2 bene mobile oggetto del medesimo contratto di locazione finanziaria. L'opponente deduceva a sostegno il difetto di valida procura al difensore, la parcellizzazione del credito con la richiesta di due separati decreti ingiuntivi in relazione al medesimo rapporto contrattuale, l'invalidità e/o inefficacia del contratto di leasing e delle relative clausole. La decisione di rigetto è motivata dal Tribunale sulla scorta dell'infondatezza delle eccezioni proposte, nonché, quanto all'opposizione svolta da , della Parte_3 natura del contratto di garanzia sottoscritto, quale contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che connota la fideiussione. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che, stante la natura autonoma dell'obbligazione di garanzia, “è inopponibile da parte del garante ogni eccezione relativa al contratto, così come l'accordo intervenuto con l'altro garante cui è rimasto estraneo che neppure ha manifestato alcun assenso alla liberazione del CP_3 debitore”. Quanto all'opposizione svolta dalla afferma Controparte_2 il primo giudice: “Deve ribadirsi come la richiesta di un duplice decreto ingiuntivo riferito al medesimo contratto di locazione finanziaria non abbia determinato alcuna indebita parcellizzazione del credito atteso il diverso oggetto delle ingiunzioni (pagamento l'uno, consegna l'altro) ed anche la diversità dei destinatari (in un caso la sola società utilizzatrice del bene, nell'altro anche i garanti). Neppure emergono elementi tali da consentire di qualificare il contratto in termini di leasing traslativo avuto riguardo peraltro alla tipologia del bene locato, costituito da una macchina da stampa per sua natura soggetto a rapida obsolescenza. In ogni caso, anche a voler qualificare il contratto in termini di leasing traslativo, le parti hanno comunque inteso derogare alla previsione di cui al 1° comma dell'art. 1526 c.c., come pure consentito dal 2° comma del medesimo articolo, prevedendo in caso di risoluzione il diritto della società a trattenere i canoni versati. Neppure ricorrono i motivi di nullità delle condizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle condizioni generali per il dedotto carattere vessatorio, trattandosi di clausole appositamente sottoscritte in calce al contratto ex art. 1341 e 1342 c.c., con richiamo non solo del numero della clausola ma anche del contenuto in forma sintetica e separata. Infine, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riduzione della clausola penale prevista, corrispondente alla differenza tra quanto ancora dovuto per canoni attualizzati e prezzo, rispetto a quanto il concedente abbia ricavato dalla vendita o riutilizzo del bene. La detta previsione infatti è volta ad evitare che la società possa ricavare dalla risoluzione più di quanto gli deriverebbe dalla regolare esecuzione del contratto. La stessa, inoltre, per come regolata, risulta in linea con la previsione di cui all'art. 138 della legge 124/2017, così da doversi escludere ogni invalidità, mentre neppure viene allegata l'eventuale restituzione del bene ed un suo residuo valore di riutilizzo da detrarre da quanto richiesto. Infine non hanno trovato riscontro le generiche doglianze relative alla misura degli importi richiesti, risultando pacifica l'interruzione dei pagamenti così come la stessa utilizzatrice riconosce nella propria comunicazione del 3.5.2007 (allegata ai rispettivi fascicoli monitori) e non avendo l'opponente fornito prova del pagamento delle rate di cui alle fatture azionate né specificamente contestato il conteggio con indicazione delle eventuali diverse somme dovute”. A seguito della chiamata in causa di , il Tribunale ha accolto la Parte_1 domanda di manleva proposta da , condannando a Parte_3 Parte_1 tenere indenne e rimborsare alla stessa le somme dovute. Pt_3
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che “deve rilevarsi che, con accordo del 4.4.2014, non disconosciuto, i due contraenti, ex coniugi, hanno previsto la cessione delle quote della dalla al e l'assunzione da parte CP_2 Pt_3 Pt_1 di quest'ultimo dell'impegno di farsi carico dei debiti pregressi della società, conosciuti e non, “liberando la sig.ra da qualsiasi onere vincolo o pregiudizio Pt_3 societario”. Il credito qui azionato, deriva da una garanzia rilasciata dalla a Pt_3 favore di un debito della detta Tipografia così da doversi ritenere rientrare nei debiti per i quali il ha inteso liberare la Quindi, pur ribadendosi Pt_1 Pt_3
l'inopponibilità del detto accordo alla terza creditrice , deve tuttavia CP_4 accogliersi la domanda della di condanna del a tenerla indenne e Pt_3 Pt_1 rimborsarla di quanto eventualmente pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15061/15 opposto”. Per quel che concerne le spese processuali, il Tribunale ha condannato in solido gli opponenti e al relativo Controparte_2 Controparte_2 Parte_3 pagamento, per l'importo di €10.000,00 a titolo di compensi, oltre maggiorazione del 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge, e, in accoglimento della domanda di manleva della verso il ha condannato quest'ultimo al Pt_3 Pt_1 pagamento delle spese relative alla detta domanda. L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Parte_2
Resistono all'appello (già e Controparte_1 Controparte_5 Parte_3
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per e per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese tutte sopra spiegate, ogni avversa deduzione, eccezione, istanza e conclusione rigettata, accogliere le ragioni tutte poste a fondamento dell'appello proposto e delle azioni spiegate, quindi riformare in toto la sentenza n.5765/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 03/04/2020 nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 61499 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 alla quale è stata riunita R.G. n. 61858/2015, con richiesta e modifica nei termini indicati ed in accoglimento delle domande svolte in prime cure sia dalla sia dal Sig. Parte_2
. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e dato atto che la società è remissiva Controparte_1
a giustizia circa gli aspetti relativi all'accordo intercorso tra la sig.ra
[...]
e il sig. dichiarare inammissibile, improponibile e, Pt_3 Parte_1 comunque, respingere l'appello proposto dalla società e dal Controparte_2 sig. avverso la sentenza n. 5765/20 emessa dal Tribunale di Roma Parte_1 in data 11 marzo - 3 aprile 2020 ed eventualmente, per l'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. nato a [...] il 21 Parte_1 marzo 1962, cod. fisc. , a pagare in favore della società CodiceFiscale_3 già , la somma di € Controparte_1 Controparte_5
102.094,10 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 80.381,57 dal 30 aprile 2015 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, nei termini sopra esposti, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da Sig. avverso la sentenza n. Parte_4
5765/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, pubblicata in data 03/04/2020 a definizione del giudizio RG n. 61499/2015, in relazione ai motivi di gravame che interessano il capo della sentenza, che statuisce l'accoglimento della domanda di manleva a carico del Sig. e in Pt_1 favore della Sig.ra con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese Pt_3 relative alla detta domanda, per tutti i motivi indicati in fatto e diritto. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n.37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari o in subordine, per il caso di soccombenza, di compensarle, in ragione della complessità giuridica della vicenda, nonché degli altri motivi desumibili da quanto esposto in narrativa”.
§ 2. - L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo: “erronea interpretazione dei fatti e degli atti di causa, erronea valutazione delle prove documentali proposte in violazione degli artt.115 e 116 cpc ed erronea e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dell'accordo tra il Sig. e la Sig.ra e sulla qualificazione come contratto Parte_1 Parte_3 autonomo di garanzia”; Secondo motivo: “difetto di logicità e, comunque, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto per omesso esame di documenti decisivi ed omessa valutazione dei mezzi istruttori richiesti”; Terzo motivo: “per l'effetto, riforma capo condannatorio sulle spese di I° grado e favore di quelle di II°grado”.
§ 2.1. - Con il primo motivo, gli appellanti criticano la decisione perché non avrebbe correttamente vagliato le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, sia pregiudiziali e preliminari, sia nel merito. Inoltre, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che
“ , pur risultando tra gli ingiunti del decreto ingiuntivo n. 15061/15, Parte_1 non ha proposto autonoma e tempestiva opposizione avverso il detto decreto, sicché le domande volte alla dichiarazione di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo devono ritenersi inammissibili. Il risulta parte esclusivamente con riferimento Pt_1 alla domanda di manleva svolta dalla nei suoi confronti, così risultando Pt_3 ammissibili esclusivamente le difese e le domande svolte con riferimento alla detta domanda”. Infatti, a detta degli appellanti, il Tribunale non avrebbe considerato che, fino alla notifica dell'atto di chiamata in causa, il Sig. in proprio, quale garante Parte_1 della Tipografia, non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alla domanda di manleva, gli appellanti sostengono che, nell'accordo in deroga del 04.04.2014 tra e , gli stessi concordarono una Parte_3 Parte_1 cessione di quote da a e che, in quel contesto, i debiti da cui Pt_3 Pt_1 Pt_1 liberò la erano esclusivamente i debiti della società, non anche il debito assunto Pt_3 personalmente dalla quale garante della società stessa. Pt_3
Con il secondo motivo, gli appellanti criticano la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la documentazione offerta in prova sia dalla Parte_2 sia dal Sig. per poter meglio valutare le circostanze e le connesse
[...] Parte_1 richieste formulate e criticano altresì la mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato alle spese processuali, e, per l'effetto, chiedono la riforma del capo condannatorio relativo alle spese legali, ponendole a carico dell'appellata unitamente a quelle del giudizio di appello, e, in subordine, la compensazione delle spese, stante la complessità della vicenda e la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
§ 2.2.- L'appello proposto da nei confronti della concedente Parte_1 [...]
(già è inammissibile. Controparte_1 Controparte_5
In tal senso, occorre dare continuità a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata: lo stesso infatti, non ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15061/15, pur essendone tra i destinatari, sicché non può rimettere in discussione in questa sede questioni rispetto alle quali si è già formato un giudicato sostanziale nei suoi confronti, che “copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione" (Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 19113 del 18 luglio 2018; Cass., sez. III, sentenza n. 11360 del 11 maggio 2010; Cass., sez. III, sentenza n. 6628 del 24 marzo 2006). Sul punto, occorre rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il decreto ingiuntivo n. 15061/15 sia stato ritualmente notificato al sig. Parte_1 in data 21 settembre 2015, come si evince dalla relata di notifica in calce al provvedimento monitorio, allegata al fascicolo di parte in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge.
§ 2.3.- L'appello proposto da nei confronti di è Parte_1 Parte_3 infondato. L'assunto dell'appellante tende a svuotare di significato la clausola del contratto di cessione di quote con cui egli si era impegnato a onorare gli eventuali debiti pregressi della società, liberando la cedente da “qualsiasi onere, vincolo o pregiudizio societario”. Infatti la liberazione della socia accomandante, dalla
Pt_3 responsabilità per i debiti societari era l'effetto del trasferimento al della quota Pt_1 di partecipazione societaria. L'espressa assunzione, da parte del cessionario, dell'obbligo di tenere indenne la da “qualsiasi onere, vincolo o pregiudizio
Pt_3 societario” si giustificava proprio in considerazione dell'avere la assunto
Pt_3 personalmente la garanzia dei debiti societari. D'altronde tale garanzia era stata prestata dalla proprio perché socia, come tale interessata alle sorti della società
Pt_3 debitrice principale, ed era del tutto logico che, cedendo la quota, essa volesse essere tenuta indenne anche dalla garanzia prestata.
§ 2.4.- L'appello proposto dalla società utilizzatrice è infondato. Parte_2
Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata Controparte_1 nella comparsa di risposta, adducendo l'intervenuta estinzione della società appellante, occorre rilevare che l'estinzione della società è avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e non è stata dichiarata dal procuratore costituito, munito di procura alla lite conferitagli anche per i gradi successivi. Pertanto trova applicazione il principio giurisprudenziale di ultrattività del mandato, in forza del quale l'omessa dichiarazione o notificazione alla controparte, ad opera del procuratore costituito, della morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (v. , in tal senso, Cass., sez. Un., sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, ripresa, tra le altre, da Cass., sez. Lav., sentenza n. 10062 del 15 aprile 2024).
Per quel che concerne il primo motivo dell'appello, le censure svolte dall'appellante non colgono nel segno. In particolare, con riferimento al lamentato difetto di procura, il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, in quanto la circostanza che la procura ad litem sia stata conferita dal procuratore speciale, e non dal rappresentante legale della società concedente, non inficia la validità della stessa, tenuto anche conto del fatto che, come emerge dal testo della procura speciale, tra i poteri rappresentativi attribuiti, vi è anche quello di “conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito”. Quanto al lamentato abuso del processo, con indebita parcellizzazione del credito, occorre dare continuità al principio secondo cui, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass., Sez. Un., sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025). Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio di diritto, rilevando che non vi è stata alcuna indebita parcellizzazione del credito, atteso che la richiesta di due separati decreti ingiuntivi si è posta in relazione alla diversità dei crediti (in un caso credito pecuniario, nell'altro diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto) e alla diversità dei destinatari (in un caso la sola società utilizzatrice del bene, nell'altro anche i garanti). Con riferimento alle contestazioni nel merito della misura degli importi dovuti, la società odierna appellante si è limitata ad affermare apoditticamente di aver versato tutti gli 84 canoni dovuti, dell'importo di € 3709,76 cadauno, per un totale di € 311.619, 84, senza tuttavia fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate, e con contestazioni del tutto generiche. Sul punto, viene in rilievo il principio secondo cui la contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, specifica, dovendo contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile. Inoltre, a fronte della prova certa del credito, costituita dal contratto di leasing, l'onere della prova del pagamento dei canoni scaduti gravava interamente sull'utilizzatore. Correttamente, dunque, il Tribunale ha rilevato la genericità delle relative doglianze,
“risultando pacifica l'interruzione dei pagamenti così come la stessa utilizzatrice riconosce nella propria comunicazione del 3.5.2007 (allegata ai rispettivi fascicolo monitori) e non avendo l'opponente fornito prova del pagamento delle rate di cui alle fatture azionate né specificamente contestato il conteggio con indicazione delle eventuali diverse somme dovute”. Per quel che riguarda la risoluzione contrattuale e la lamentata omessa valutazione da parte del Tribunale dell'insussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e/o di un termine di preavviso congruo, vi è da rilevare che, nel caso di specie, si è in presenza di una clausola risolutiva espressa. L'art. 13 delle condizioni generali di locazione finanziaria prevede, infatti, la facoltà del concedente di determinare di diritto e quindi con effetto immediato, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva costituzione in mora, “in ogni caso di inadempienza dell'Utilizzatore alle obbligazioni a suo carico derivanti dagli artt. 3-4-7-12”. Trattandosi di clausola risolutiva espressa, essa opera automaticamente e non necessita della valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento: sono, infatti, le parti stesse ad aver valutato ex ante, nel determinare il contenuto della clausola, le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare risoluzione. Non sussiste nemmeno l'asserita nullità degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali di locazione finanziaria per il dedotto carattere vessatorio. La clausola risolutiva espressa e la clausola penale ad essa correlata non sono vessatore ex art.1341 c.c., non essendo riconducibili all'elenco tassativo contenuto nella norma (Cass.n.17603/2018 e Cass.n.18550/2021 tra le molte). Peraltro, il Tribunale, ha accertato la doppia sottoscrizione apposta in calce al contratto, con richiamo del numero della clausola e del contenuto in forma sintetica. Rispetto alla lamentata omessa valutazione da parte del Tribunale dell'illegittimità degli interessi anatocistici e oltre il c.d. tasso soglia, vi è da rilevare che detta censura attiene esclusivamente alla posizione dell'altro appellante , le cui Parte_1 domande sono state correttamente dichiarate inammissibili in primo grado. Motivo per il quale il Tribunale non si è pronunciato nel merito. Per quel che concerne la contestata natura del leasing (traslativo o di godimento), la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi;
è invece configurabile il leasing traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto (Cass., Sez. Un., sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021; Cass., sez. III, sentenza n. 7212 del 27 marzo 2014). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio, valutando la tipologia del bene locato, per sua natura soggetto a rapida obsolescenza e, dunque, inidoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto. In ogni caso, lo stesso Tribunale ha precisato che, quand'anche il contratto fosse qualificabile in termini di leasing traslativo, le parti hanno comunque inteso derogare alla previsione di cui al 1°comma dell'art. 1526 c.c., come pure consentito dal 2°comma del medesimo articolo, prevedendo in caso di risoluzione il diritto della società a trattenere i canoni versati. Infatti, l'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, tra gli effetti della risoluzione, prevede anche la facoltà del concedente di trattenere le somme versate, a compensazione e garanzia di ogni sua ragione creditoria. Da qui la sostanziale irrilevanza, nel caso di specie, della distinzione tra leasing traslativo e di godimento. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la restituzione del bene locato e l'obbligo di pagamento dei canoni scaduti e non versati, in conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, non si pongono tra loro in rapporto di alternatività, ma di concorrenza, per cui è pienamente valida la clausola penale prevista (nel senso della validità di detta clausola penale, si è pronunciata anche la giurisprudenza: v., tra le altre, Cass., sez. III, ordinanza n. 28022 del 14 ottobre 2021; Cass., Sez. Un., sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021). D'altronde, detta clausola penale risulta in linea anche con la previsione di cui all'art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017. Ne consegue che la società concedente ha tenuto una condotta conforme alla legge e al contratto, che non si è posta in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Per quel che concerne, infine, la sussistenza dei presupposti per la riduzione della clausola penale, il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, affermando che non è stata allegata l'eventuale restituzione del bene ed un suo residuo valore di riutilizzo da detrarre. Alla luce dell'infondatezza del primo motivo, il secondo motivo dell'appello è assorbito, in quanto strettamente connesso al primo. Per l'effetto, il terzo motivo dell'appello, sul regolamento delle spese processuali, è infondato, nella misura in cui l'appellante chiede la riforma del capo condannatorio relativo alle spese legali, ponendole a carico dell'appellata unitamente a quelle del giudizio di appello. Inoltre, anche per quel che riguarda la richiesta in via subordinata della compensazione delle spese, vi è da rilevare come essa, sulla base del disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., costituisca una facoltà, e non un obbligo, per il giudice.
§3.-Le spese per compensi seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra €52.001 e €260.000, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in €12.154,00. Per le spese in favore di , stante l'inammissibilità dell'appello proposto Parte_3 da , si applicano i valori minimi per tutte le fasi, per cui i compensi si Parte_1 liquidano in € 7.160,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5765/2020, rep. n. 5658/2020, pubblicata in data 03.04.2020, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna in solido al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in € 12.154,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
-condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_3 processuali che si liquidano in € 7.160,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
-dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente estensore
AN ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN ZO, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6648/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Fedeli e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Simone Catozzi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione per la e della comparsa di costituzione a seguito di citazione per chiamata in Parte_2 causa per Parte_1 appellanti e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Stanizzi e Francesco Ferlito, per procura in calce alla comparsa di risposta
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alfonso Colletti e Sonia Ceccarelli, per procura apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di risposta appellati
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5765/2020, rep. n. 5658/2020, pubblicata in data 03.04.2020.
FATTO E DIRITTO § 1. – La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15061/15 – RG n. 34104/15 emesso nei confronti di Parte_3
e , quali garanti, e
[...] Parte_1 Controparte_2 quale debitrice principale, nonché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15749/15 – RG n. 42541/15 emesso nei confronti di
[...]
a seguito della riunione dei due giudizi. Controparte_2
In particolare, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15061/15, provvisoriamente esecutivo, era stata proposta con atto di citazione da , Parte_3 in relazione al pagamento di € 102.094,10 quale somma dovuta in conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria, stipulato in data 13/12/2000 tra Centro Leasing e la Controparte_2
L'opponente deduceva a sostegno la carenza di legittimazione attiva di CP_3
, la prescrizione del credito e, comunque, l'impegno di onorare i debiti della
[...] società assunto da con accordo del 4.4.2014. Parte_1
Con separato atto di citazione introduttivo di un autonomo giudizio, la
[...] aveva proposto opposizione sia avverso il medesimo Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 15061/15 per il pagamento di somme, sia avverso il decreto ingiuntivo n. 15749/15 emesso nei confronti della sola per il rilascio del CP_2 bene mobile oggetto del medesimo contratto di locazione finanziaria. L'opponente deduceva a sostegno il difetto di valida procura al difensore, la parcellizzazione del credito con la richiesta di due separati decreti ingiuntivi in relazione al medesimo rapporto contrattuale, l'invalidità e/o inefficacia del contratto di leasing e delle relative clausole. La decisione di rigetto è motivata dal Tribunale sulla scorta dell'infondatezza delle eccezioni proposte, nonché, quanto all'opposizione svolta da , della Parte_3 natura del contratto di garanzia sottoscritto, quale contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che connota la fideiussione. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che, stante la natura autonoma dell'obbligazione di garanzia, “è inopponibile da parte del garante ogni eccezione relativa al contratto, così come l'accordo intervenuto con l'altro garante cui è rimasto estraneo che neppure ha manifestato alcun assenso alla liberazione del CP_3 debitore”. Quanto all'opposizione svolta dalla afferma Controparte_2 il primo giudice: “Deve ribadirsi come la richiesta di un duplice decreto ingiuntivo riferito al medesimo contratto di locazione finanziaria non abbia determinato alcuna indebita parcellizzazione del credito atteso il diverso oggetto delle ingiunzioni (pagamento l'uno, consegna l'altro) ed anche la diversità dei destinatari (in un caso la sola società utilizzatrice del bene, nell'altro anche i garanti). Neppure emergono elementi tali da consentire di qualificare il contratto in termini di leasing traslativo avuto riguardo peraltro alla tipologia del bene locato, costituito da una macchina da stampa per sua natura soggetto a rapida obsolescenza. In ogni caso, anche a voler qualificare il contratto in termini di leasing traslativo, le parti hanno comunque inteso derogare alla previsione di cui al 1° comma dell'art. 1526 c.c., come pure consentito dal 2° comma del medesimo articolo, prevedendo in caso di risoluzione il diritto della società a trattenere i canoni versati. Neppure ricorrono i motivi di nullità delle condizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle condizioni generali per il dedotto carattere vessatorio, trattandosi di clausole appositamente sottoscritte in calce al contratto ex art. 1341 e 1342 c.c., con richiamo non solo del numero della clausola ma anche del contenuto in forma sintetica e separata. Infine, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riduzione della clausola penale prevista, corrispondente alla differenza tra quanto ancora dovuto per canoni attualizzati e prezzo, rispetto a quanto il concedente abbia ricavato dalla vendita o riutilizzo del bene. La detta previsione infatti è volta ad evitare che la società possa ricavare dalla risoluzione più di quanto gli deriverebbe dalla regolare esecuzione del contratto. La stessa, inoltre, per come regolata, risulta in linea con la previsione di cui all'art. 138 della legge 124/2017, così da doversi escludere ogni invalidità, mentre neppure viene allegata l'eventuale restituzione del bene ed un suo residuo valore di riutilizzo da detrarre da quanto richiesto. Infine non hanno trovato riscontro le generiche doglianze relative alla misura degli importi richiesti, risultando pacifica l'interruzione dei pagamenti così come la stessa utilizzatrice riconosce nella propria comunicazione del 3.5.2007 (allegata ai rispettivi fascicoli monitori) e non avendo l'opponente fornito prova del pagamento delle rate di cui alle fatture azionate né specificamente contestato il conteggio con indicazione delle eventuali diverse somme dovute”. A seguito della chiamata in causa di , il Tribunale ha accolto la Parte_1 domanda di manleva proposta da , condannando a Parte_3 Parte_1 tenere indenne e rimborsare alla stessa le somme dovute. Pt_3
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che “deve rilevarsi che, con accordo del 4.4.2014, non disconosciuto, i due contraenti, ex coniugi, hanno previsto la cessione delle quote della dalla al e l'assunzione da parte CP_2 Pt_3 Pt_1 di quest'ultimo dell'impegno di farsi carico dei debiti pregressi della società, conosciuti e non, “liberando la sig.ra da qualsiasi onere vincolo o pregiudizio Pt_3 societario”. Il credito qui azionato, deriva da una garanzia rilasciata dalla a Pt_3 favore di un debito della detta Tipografia così da doversi ritenere rientrare nei debiti per i quali il ha inteso liberare la Quindi, pur ribadendosi Pt_1 Pt_3
l'inopponibilità del detto accordo alla terza creditrice , deve tuttavia CP_4 accogliersi la domanda della di condanna del a tenerla indenne e Pt_3 Pt_1 rimborsarla di quanto eventualmente pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15061/15 opposto”. Per quel che concerne le spese processuali, il Tribunale ha condannato in solido gli opponenti e al relativo Controparte_2 Controparte_2 Parte_3 pagamento, per l'importo di €10.000,00 a titolo di compensi, oltre maggiorazione del 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge, e, in accoglimento della domanda di manleva della verso il ha condannato quest'ultimo al Pt_3 Pt_1 pagamento delle spese relative alla detta domanda. L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Parte_2
Resistono all'appello (già e Controparte_1 Controparte_5 Parte_3
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per e per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese tutte sopra spiegate, ogni avversa deduzione, eccezione, istanza e conclusione rigettata, accogliere le ragioni tutte poste a fondamento dell'appello proposto e delle azioni spiegate, quindi riformare in toto la sentenza n.5765/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 03/04/2020 nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 61499 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 alla quale è stata riunita R.G. n. 61858/2015, con richiesta e modifica nei termini indicati ed in accoglimento delle domande svolte in prime cure sia dalla sia dal Sig. Parte_2
. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e dato atto che la società è remissiva Controparte_1
a giustizia circa gli aspetti relativi all'accordo intercorso tra la sig.ra
[...]
e il sig. dichiarare inammissibile, improponibile e, Pt_3 Parte_1 comunque, respingere l'appello proposto dalla società e dal Controparte_2 sig. avverso la sentenza n. 5765/20 emessa dal Tribunale di Roma Parte_1 in data 11 marzo - 3 aprile 2020 ed eventualmente, per l'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. nato a [...] il 21 Parte_1 marzo 1962, cod. fisc. , a pagare in favore della società CodiceFiscale_3 già , la somma di € Controparte_1 Controparte_5
102.094,10 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 80.381,57 dal 30 aprile 2015 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, nei termini sopra esposti, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da Sig. avverso la sentenza n. Parte_4
5765/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, pubblicata in data 03/04/2020 a definizione del giudizio RG n. 61499/2015, in relazione ai motivi di gravame che interessano il capo della sentenza, che statuisce l'accoglimento della domanda di manleva a carico del Sig. e in Pt_1 favore della Sig.ra con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese Pt_3 relative alla detta domanda, per tutti i motivi indicati in fatto e diritto. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n.37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari o in subordine, per il caso di soccombenza, di compensarle, in ragione della complessità giuridica della vicenda, nonché degli altri motivi desumibili da quanto esposto in narrativa”.
§ 2. - L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo: “erronea interpretazione dei fatti e degli atti di causa, erronea valutazione delle prove documentali proposte in violazione degli artt.115 e 116 cpc ed erronea e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dell'accordo tra il Sig. e la Sig.ra e sulla qualificazione come contratto Parte_1 Parte_3 autonomo di garanzia”; Secondo motivo: “difetto di logicità e, comunque, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto per omesso esame di documenti decisivi ed omessa valutazione dei mezzi istruttori richiesti”; Terzo motivo: “per l'effetto, riforma capo condannatorio sulle spese di I° grado e favore di quelle di II°grado”.
§ 2.1. - Con il primo motivo, gli appellanti criticano la decisione perché non avrebbe correttamente vagliato le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, sia pregiudiziali e preliminari, sia nel merito. Inoltre, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che
“ , pur risultando tra gli ingiunti del decreto ingiuntivo n. 15061/15, Parte_1 non ha proposto autonoma e tempestiva opposizione avverso il detto decreto, sicché le domande volte alla dichiarazione di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo devono ritenersi inammissibili. Il risulta parte esclusivamente con riferimento Pt_1 alla domanda di manleva svolta dalla nei suoi confronti, così risultando Pt_3 ammissibili esclusivamente le difese e le domande svolte con riferimento alla detta domanda”. Infatti, a detta degli appellanti, il Tribunale non avrebbe considerato che, fino alla notifica dell'atto di chiamata in causa, il Sig. in proprio, quale garante Parte_1 della Tipografia, non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alla domanda di manleva, gli appellanti sostengono che, nell'accordo in deroga del 04.04.2014 tra e , gli stessi concordarono una Parte_3 Parte_1 cessione di quote da a e che, in quel contesto, i debiti da cui Pt_3 Pt_1 Pt_1 liberò la erano esclusivamente i debiti della società, non anche il debito assunto Pt_3 personalmente dalla quale garante della società stessa. Pt_3
Con il secondo motivo, gli appellanti criticano la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la documentazione offerta in prova sia dalla Parte_2 sia dal Sig. per poter meglio valutare le circostanze e le connesse
[...] Parte_1 richieste formulate e criticano altresì la mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato alle spese processuali, e, per l'effetto, chiedono la riforma del capo condannatorio relativo alle spese legali, ponendole a carico dell'appellata unitamente a quelle del giudizio di appello, e, in subordine, la compensazione delle spese, stante la complessità della vicenda e la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
§ 2.2.- L'appello proposto da nei confronti della concedente Parte_1 [...]
(già è inammissibile. Controparte_1 Controparte_5
In tal senso, occorre dare continuità a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata: lo stesso infatti, non ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15061/15, pur essendone tra i destinatari, sicché non può rimettere in discussione in questa sede questioni rispetto alle quali si è già formato un giudicato sostanziale nei suoi confronti, che “copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione" (Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 19113 del 18 luglio 2018; Cass., sez. III, sentenza n. 11360 del 11 maggio 2010; Cass., sez. III, sentenza n. 6628 del 24 marzo 2006). Sul punto, occorre rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il decreto ingiuntivo n. 15061/15 sia stato ritualmente notificato al sig. Parte_1 in data 21 settembre 2015, come si evince dalla relata di notifica in calce al provvedimento monitorio, allegata al fascicolo di parte in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge.
§ 2.3.- L'appello proposto da nei confronti di è Parte_1 Parte_3 infondato. L'assunto dell'appellante tende a svuotare di significato la clausola del contratto di cessione di quote con cui egli si era impegnato a onorare gli eventuali debiti pregressi della società, liberando la cedente da “qualsiasi onere, vincolo o pregiudizio societario”. Infatti la liberazione della socia accomandante, dalla
Pt_3 responsabilità per i debiti societari era l'effetto del trasferimento al della quota Pt_1 di partecipazione societaria. L'espressa assunzione, da parte del cessionario, dell'obbligo di tenere indenne la da “qualsiasi onere, vincolo o pregiudizio
Pt_3 societario” si giustificava proprio in considerazione dell'avere la assunto
Pt_3 personalmente la garanzia dei debiti societari. D'altronde tale garanzia era stata prestata dalla proprio perché socia, come tale interessata alle sorti della società
Pt_3 debitrice principale, ed era del tutto logico che, cedendo la quota, essa volesse essere tenuta indenne anche dalla garanzia prestata.
§ 2.4.- L'appello proposto dalla società utilizzatrice è infondato. Parte_2
Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata Controparte_1 nella comparsa di risposta, adducendo l'intervenuta estinzione della società appellante, occorre rilevare che l'estinzione della società è avvenuta nel corso del giudizio di primo grado e non è stata dichiarata dal procuratore costituito, munito di procura alla lite conferitagli anche per i gradi successivi. Pertanto trova applicazione il principio giurisprudenziale di ultrattività del mandato, in forza del quale l'omessa dichiarazione o notificazione alla controparte, ad opera del procuratore costituito, della morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (v. , in tal senso, Cass., sez. Un., sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, ripresa, tra le altre, da Cass., sez. Lav., sentenza n. 10062 del 15 aprile 2024).
Per quel che concerne il primo motivo dell'appello, le censure svolte dall'appellante non colgono nel segno. In particolare, con riferimento al lamentato difetto di procura, il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, in quanto la circostanza che la procura ad litem sia stata conferita dal procuratore speciale, e non dal rappresentante legale della società concedente, non inficia la validità della stessa, tenuto anche conto del fatto che, come emerge dal testo della procura speciale, tra i poteri rappresentativi attribuiti, vi è anche quello di “conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito”. Quanto al lamentato abuso del processo, con indebita parcellizzazione del credito, occorre dare continuità al principio secondo cui, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Cass., Sez. Un., sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025). Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio di diritto, rilevando che non vi è stata alcuna indebita parcellizzazione del credito, atteso che la richiesta di due separati decreti ingiuntivi si è posta in relazione alla diversità dei crediti (in un caso credito pecuniario, nell'altro diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto) e alla diversità dei destinatari (in un caso la sola società utilizzatrice del bene, nell'altro anche i garanti). Con riferimento alle contestazioni nel merito della misura degli importi dovuti, la società odierna appellante si è limitata ad affermare apoditticamente di aver versato tutti gli 84 canoni dovuti, dell'importo di € 3709,76 cadauno, per un totale di € 311.619, 84, senza tuttavia fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture azionate, e con contestazioni del tutto generiche. Sul punto, viene in rilievo il principio secondo cui la contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, specifica, dovendo contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile. Inoltre, a fronte della prova certa del credito, costituita dal contratto di leasing, l'onere della prova del pagamento dei canoni scaduti gravava interamente sull'utilizzatore. Correttamente, dunque, il Tribunale ha rilevato la genericità delle relative doglianze,
“risultando pacifica l'interruzione dei pagamenti così come la stessa utilizzatrice riconosce nella propria comunicazione del 3.5.2007 (allegata ai rispettivi fascicolo monitori) e non avendo l'opponente fornito prova del pagamento delle rate di cui alle fatture azionate né specificamente contestato il conteggio con indicazione delle eventuali diverse somme dovute”. Per quel che riguarda la risoluzione contrattuale e la lamentata omessa valutazione da parte del Tribunale dell'insussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e/o di un termine di preavviso congruo, vi è da rilevare che, nel caso di specie, si è in presenza di una clausola risolutiva espressa. L'art. 13 delle condizioni generali di locazione finanziaria prevede, infatti, la facoltà del concedente di determinare di diritto e quindi con effetto immediato, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva costituzione in mora, “in ogni caso di inadempienza dell'Utilizzatore alle obbligazioni a suo carico derivanti dagli artt. 3-4-7-12”. Trattandosi di clausola risolutiva espressa, essa opera automaticamente e non necessita della valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento: sono, infatti, le parti stesse ad aver valutato ex ante, nel determinare il contenuto della clausola, le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare risoluzione. Non sussiste nemmeno l'asserita nullità degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali di locazione finanziaria per il dedotto carattere vessatorio. La clausola risolutiva espressa e la clausola penale ad essa correlata non sono vessatore ex art.1341 c.c., non essendo riconducibili all'elenco tassativo contenuto nella norma (Cass.n.17603/2018 e Cass.n.18550/2021 tra le molte). Peraltro, il Tribunale, ha accertato la doppia sottoscrizione apposta in calce al contratto, con richiamo del numero della clausola e del contenuto in forma sintetica. Rispetto alla lamentata omessa valutazione da parte del Tribunale dell'illegittimità degli interessi anatocistici e oltre il c.d. tasso soglia, vi è da rilevare che detta censura attiene esclusivamente alla posizione dell'altro appellante , le cui Parte_1 domande sono state correttamente dichiarate inammissibili in primo grado. Motivo per il quale il Tribunale non si è pronunciato nel merito. Per quel che concerne la contestata natura del leasing (traslativo o di godimento), la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi;
è invece configurabile il leasing traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto (Cass., Sez. Un., sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021; Cass., sez. III, sentenza n. 7212 del 27 marzo 2014). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio, valutando la tipologia del bene locato, per sua natura soggetto a rapida obsolescenza e, dunque, inidoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto. In ogni caso, lo stesso Tribunale ha precisato che, quand'anche il contratto fosse qualificabile in termini di leasing traslativo, le parti hanno comunque inteso derogare alla previsione di cui al 1°comma dell'art. 1526 c.c., come pure consentito dal 2°comma del medesimo articolo, prevedendo in caso di risoluzione il diritto della società a trattenere i canoni versati. Infatti, l'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, tra gli effetti della risoluzione, prevede anche la facoltà del concedente di trattenere le somme versate, a compensazione e garanzia di ogni sua ragione creditoria. Da qui la sostanziale irrilevanza, nel caso di specie, della distinzione tra leasing traslativo e di godimento. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la restituzione del bene locato e l'obbligo di pagamento dei canoni scaduti e non versati, in conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, non si pongono tra loro in rapporto di alternatività, ma di concorrenza, per cui è pienamente valida la clausola penale prevista (nel senso della validità di detta clausola penale, si è pronunciata anche la giurisprudenza: v., tra le altre, Cass., sez. III, ordinanza n. 28022 del 14 ottobre 2021; Cass., Sez. Un., sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021). D'altronde, detta clausola penale risulta in linea anche con la previsione di cui all'art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017. Ne consegue che la società concedente ha tenuto una condotta conforme alla legge e al contratto, che non si è posta in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Per quel che concerne, infine, la sussistenza dei presupposti per la riduzione della clausola penale, il Tribunale ha correttamente motivato sul punto, affermando che non è stata allegata l'eventuale restituzione del bene ed un suo residuo valore di riutilizzo da detrarre. Alla luce dell'infondatezza del primo motivo, il secondo motivo dell'appello è assorbito, in quanto strettamente connesso al primo. Per l'effetto, il terzo motivo dell'appello, sul regolamento delle spese processuali, è infondato, nella misura in cui l'appellante chiede la riforma del capo condannatorio relativo alle spese legali, ponendole a carico dell'appellata unitamente a quelle del giudizio di appello. Inoltre, anche per quel che riguarda la richiesta in via subordinata della compensazione delle spese, vi è da rilevare come essa, sulla base del disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., costituisca una facoltà, e non un obbligo, per il giudice.
§3.-Le spese per compensi seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra €52.001 e €260.000, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in €12.154,00. Per le spese in favore di , stante l'inammissibilità dell'appello proposto Parte_3 da , si applicano i valori minimi per tutte le fasi, per cui i compensi si Parte_1 liquidano in € 7.160,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5765/2020, rep. n. 5658/2020, pubblicata in data 03.04.2020, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna in solido al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di delle spese processuali che si liquidano Controparte_1 in € 12.154,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
-condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_3 processuali che si liquidano in € 7.160,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
-dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente estensore
AN ZO