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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7556/2024 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
OS AD D'Apice, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] ato e difeso dall'avv. Peluso Ilaria, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto: che con ricorso depositato in data 19.04.2022, iscritto al R.G. n.2295/2022, aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità agli invalidi civili, con decorrenza dalla visita di revisione del 09.11.2021; che espletata
1 la consulenza tecnica e depositata la relazione peritale, con decreto del 06.09.2023 emesso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in persona della dott.ssa F. Tritto, accertata la mancanza di contestazioni mosse dalle parti, aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario indicato nella relazione del c.t.u., ossia la riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'89%, con decorrenza dal 09.11.2021; che in virtù del predetto accertamento, il ricorrente, ritenendo di aver diritto a percepire quantomeno l'assegno mensile di assistenza, inoltrava all' richiesta di pagamento della predetta CP_2 prestazione, però, veniva rigettata con la seguente motivazione: “… la ctu ha riconosciuto il richiedente invalido parziale dal 12/21, ed il giudice ha di fatto omologato tale accertamento che si è quindi sostituito al precedente verbale. Tuttavia, col ricorso in atp, si è fatta esclusiva richiesta di pensione di invalidità, e non anche in subordine di assegno di invalidità. Per tale ragione, seppur è stato accertato il requisito sanitario dell'invalidità parziale, non si potrà procedere alla liquidazione dello stesso”; di essere in possesso di tutti i requisiti socioeconomici richiesti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1
l per senti seguenti conclusioni: “1. CP_2
Accertare e dichiarare il diritto del sig a Parte_1 beneficiare dell'assegno mensile di assisten ili parziali e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagament avore del ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71, quale invalido civile parziale (89%), a far data 09.11.2021, come statuito dal CTU, fino al 31.12.2024, e in subordine fino al 31.12.2023, oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo nonché la rivalutazione monetaria.
2. Condannare il convenuto Ente al pagamento di spese, compensi di causa nonché rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
3. Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dalla eventuale
2 condanna alle spese processuali, in considerazione della documentata condizione reddituale”. Si è costituito l' concludendo per la declaratoria della CP_2 carenza di interesse ad agire del ricorrente. In particolare, ha eccepito che il procedimento per ATP incardinato dal sig. si era chiuso con un'omologa Pt_1 negativa in quanto il Giudice dava atto che le risultanze della CTU non riconoscevano la prestazione richiesta (pensione di inabilità). Tale accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, era vincolante nei confronti dell'ente previdenziale limitatamente alla prestazione dedotta in giudizio. All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. Il ricorso va parzialmente accolto per le motivazioni di seguito esposte. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. n.2295/2022 del Tribunale di Torre Annunziata. Con il provvedimento conclusivo del detto procedimento per ATPO, difatti, il Giudice designato aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della espletata consulenza tecnica, che aveva riconosciuto il ricorrente “ con riduzione permanente della Pt_2 capacità lav 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88): 89%, a partire dal 09.11.2021 con revisione novembre 2025”.
Tanto premesso occorre accertare se gli accertamenti svolti dal CTU nel procedimento per ATPO – che aveva ad oggetto la sola richiesta della pensione di inabilità civile e non dell'assegno (prestazione, quest'ultima, revocata dall a seguito di visita CP_2 di revisione) consentano il riconoscimento della prestazione dell'assegno di invalidità civile, atteso che il requisito sanitario era stato riconosciuto dal CTU.
L' invero, aveva negato la liquidazione della prestazione al CP_2 ricorrente proprio in considerazione della mancata proposizione della domanda per il riconoscimento del requisito
3 sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza, per aver il ricorrente richiesto il solo riconoscimento dello stato di totale invalidità civile funzionale al riconoscimento della pensione di inabilità civile. Si tratta, dunque, di stabilire se il giudice investito della domanda volta ad accertare il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile possa riconoscere al richiedente, anche in assenza di espressa richiesta dell'interessato, la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza, in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione. Sul punto, questo Giudicante reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in assenza di esplicita domanda dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistono i necessari requisiti socioeconomici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione (Cass. Civ., n. 3027/2016). Invero, è principio di diritto della Suprema Corte che “nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione.” (Cass. Civ., n. 17452/2014). Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e, tuttavia, l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge, oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, affermi il
4 diritto del richiedente all'assegno mensile di assistenza: “con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (Cass. Civ., n. 11961/2015).
Tanto premesso nel caso di specie con decreto del 06/09/2023, è stato omologato “L'accertamento del requisiti sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (invalidità fino al 99%); accertamento del requisito sanitario: Negativo per l'invalidità totale”. Ne consegue che, seppur negativo rispetto al requisito sanitario dell'invalidità totale, contiene l'accertamento positivo del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 09.11.2021; inoltre è documentata anche la sussistenza del requisito socioeconomica per l'erogazione della prestazione. Invero risulta agli atti di causa che il sig. non Parte_1 ha svolto attività lavorativa dal 09.11.20 (cfr. Estratto Conto Previdenziale del 29.12.2024) e non ha prodotto redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. Dichiarazione sostitutiva di certificazione). Tali allegazioni non sono state contestate dall CP_1 resistente. Non vi è dubbio, dunque, che sussistano tutti i presupposti di legge per riconoscere al sig. la prestazione Parte_1 invocata. Sulla base di quanto precede, deve pertanto affermarsi il diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione del 09.11.2021 e fino al 31.12.2023 e, per l'effetto, l va condannato al pagamento CP_1 dei ratei maturati, oltre i legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Non sussistono, invece, i requisiti socioeconomici richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per l'anno 2024, per assenza di dichiarazioni in ordine ai redditi percepiti
5 e per carenza del requisito della incollocazione al lavoro del ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig. a beneficiare dell'assegno Parte_1 mensile di assistenza dal 09.11.2021 al 31.12.2023 b) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dei CP_2 ratei maturati, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi;
c) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_2 della parte ricorrente delle spese di lite in misura della metà che liquida in complessivi che liquida in complessivi euro 800 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà. Si comunichi
Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7556/2024 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
OS AD D'Apice, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] ato e difeso dall'avv. Peluso Ilaria, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto: che con ricorso depositato in data 19.04.2022, iscritto al R.G. n.2295/2022, aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità agli invalidi civili, con decorrenza dalla visita di revisione del 09.11.2021; che espletata
1 la consulenza tecnica e depositata la relazione peritale, con decreto del 06.09.2023 emesso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in persona della dott.ssa F. Tritto, accertata la mancanza di contestazioni mosse dalle parti, aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario indicato nella relazione del c.t.u., ossia la riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'89%, con decorrenza dal 09.11.2021; che in virtù del predetto accertamento, il ricorrente, ritenendo di aver diritto a percepire quantomeno l'assegno mensile di assistenza, inoltrava all' richiesta di pagamento della predetta CP_2 prestazione, però, veniva rigettata con la seguente motivazione: “… la ctu ha riconosciuto il richiedente invalido parziale dal 12/21, ed il giudice ha di fatto omologato tale accertamento che si è quindi sostituito al precedente verbale. Tuttavia, col ricorso in atp, si è fatta esclusiva richiesta di pensione di invalidità, e non anche in subordine di assegno di invalidità. Per tale ragione, seppur è stato accertato il requisito sanitario dell'invalidità parziale, non si potrà procedere alla liquidazione dello stesso”; di essere in possesso di tutti i requisiti socioeconomici richiesti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1
l per senti seguenti conclusioni: “1. CP_2
Accertare e dichiarare il diritto del sig a Parte_1 beneficiare dell'assegno mensile di assisten ili parziali e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagament avore del ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71, quale invalido civile parziale (89%), a far data 09.11.2021, come statuito dal CTU, fino al 31.12.2024, e in subordine fino al 31.12.2023, oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo nonché la rivalutazione monetaria.
2. Condannare il convenuto Ente al pagamento di spese, compensi di causa nonché rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
3. Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dalla eventuale
2 condanna alle spese processuali, in considerazione della documentata condizione reddituale”. Si è costituito l' concludendo per la declaratoria della CP_2 carenza di interesse ad agire del ricorrente. In particolare, ha eccepito che il procedimento per ATP incardinato dal sig. si era chiuso con un'omologa Pt_1 negativa in quanto il Giudice dava atto che le risultanze della CTU non riconoscevano la prestazione richiesta (pensione di inabilità). Tale accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, era vincolante nei confronti dell'ente previdenziale limitatamente alla prestazione dedotta in giudizio. All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. Il ricorso va parzialmente accolto per le motivazioni di seguito esposte. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. n.2295/2022 del Tribunale di Torre Annunziata. Con il provvedimento conclusivo del detto procedimento per ATPO, difatti, il Giudice designato aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della espletata consulenza tecnica, che aveva riconosciuto il ricorrente “ con riduzione permanente della Pt_2 capacità lav 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88): 89%, a partire dal 09.11.2021 con revisione novembre 2025”.
Tanto premesso occorre accertare se gli accertamenti svolti dal CTU nel procedimento per ATPO – che aveva ad oggetto la sola richiesta della pensione di inabilità civile e non dell'assegno (prestazione, quest'ultima, revocata dall a seguito di visita CP_2 di revisione) consentano il riconoscimento della prestazione dell'assegno di invalidità civile, atteso che il requisito sanitario era stato riconosciuto dal CTU.
L' invero, aveva negato la liquidazione della prestazione al CP_2 ricorrente proprio in considerazione della mancata proposizione della domanda per il riconoscimento del requisito
3 sanitario sotteso all'assegno mensile di assistenza, per aver il ricorrente richiesto il solo riconoscimento dello stato di totale invalidità civile funzionale al riconoscimento della pensione di inabilità civile. Si tratta, dunque, di stabilire se il giudice investito della domanda volta ad accertare il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile possa riconoscere al richiedente, anche in assenza di espressa richiesta dell'interessato, la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza, in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione. Sul punto, questo Giudicante reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in assenza di esplicita domanda dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistono i necessari requisiti socioeconomici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione (Cass. Civ., n. 3027/2016). Invero, è principio di diritto della Suprema Corte che “nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione.” (Cass. Civ., n. 17452/2014). Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e, tuttavia, l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge, oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, affermi il
4 diritto del richiedente all'assegno mensile di assistenza: “con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (Cass. Civ., n. 11961/2015).
Tanto premesso nel caso di specie con decreto del 06/09/2023, è stato omologato “L'accertamento del requisiti sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (invalidità fino al 99%); accertamento del requisito sanitario: Negativo per l'invalidità totale”. Ne consegue che, seppur negativo rispetto al requisito sanitario dell'invalidità totale, contiene l'accertamento positivo del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 09.11.2021; inoltre è documentata anche la sussistenza del requisito socioeconomica per l'erogazione della prestazione. Invero risulta agli atti di causa che il sig. non Parte_1 ha svolto attività lavorativa dal 09.11.20 (cfr. Estratto Conto Previdenziale del 29.12.2024) e non ha prodotto redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. Dichiarazione sostitutiva di certificazione). Tali allegazioni non sono state contestate dall CP_1 resistente. Non vi è dubbio, dunque, che sussistano tutti i presupposti di legge per riconoscere al sig. la prestazione Parte_1 invocata. Sulla base di quanto precede, deve pertanto affermarsi il diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione del 09.11.2021 e fino al 31.12.2023 e, per l'effetto, l va condannato al pagamento CP_1 dei ratei maturati, oltre i legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Non sussistono, invece, i requisiti socioeconomici richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per l'anno 2024, per assenza di dichiarazioni in ordine ai redditi percepiti
5 e per carenza del requisito della incollocazione al lavoro del ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig. a beneficiare dell'assegno Parte_1 mensile di assistenza dal 09.11.2021 al 31.12.2023 b) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dei CP_2 ratei maturati, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi;
c) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_2 della parte ricorrente delle spese di lite in misura della metà che liquida in complessivi che liquida in complessivi euro 800 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà. Si comunichi
Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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