Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4546 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/02/2025 e vertente
TRA
(già – già Parte_1 Parte_2 [...]
- (c.f. ) in persona del legale rappresentante pt Parte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Giampaolo Miotto in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Paolo Garau in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 145;
APPELLANTE
E
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Bonsera e Stefania Stazzi in virtù di procura generale alle liti per Notaio
di Roma, rep. n. 54368 e racc. n. 15494 registrato a Roma in data Persona_1
11.09.2020 n. 8841allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari Legali della Società in Roma, viale
Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1769/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 29/01/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: GIÀ Parte_2 [...]
a citato in giudizio chiedendo Parte_3 Controparte_1
di accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: accertata la responsabilità di
[...]
per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a Controparte_1
persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a
[...]
condannarsi la stessa al risarcimento del danno Parte_2 Controparte_1
recato e quindi al pagamento in favore di della somma Parte_2
di € 6.500,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario. Si costituiva
[...] contestando la domanda avversa e chiedendo: in via principale, nel Controparte_1
merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della
[...]
siccome infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nell'ipotesi in Controparte_1
cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente in capo all'attrice. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c ed invitate le parti a tentare la conciliazione della lite, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione orale.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1769/2021 così statuiva: << accoglie parzialmente la domanda attrice per quanto in motivazione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 750,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< si deve preliminarmente rilevare che la domanda di parte attrice è stata ridotta ad euro 1.500,00 con riferimento al secondo assegno essendo stato verificato che quello di euro 5.000,00 sia stato riaccreditato. Nel merito, va evidenziato che incombe sulla banca negoziatrice l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, primo fra tutti la legittimazione del presentatore dell'assegno. L'art. 43 comma 2° del R.D. n. 1736/1933 nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore, o al banchiere giratario per l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore non figurando nominativamente come beneficiario dell'assegno, ma non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, né al principio per cui in materia di responsabilità contrattuale non sussistono ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo di responsabilità per inadempimento doloso, o colposo. Trovano applicazione in tale ipotesi anche alla banca negoziatrice le disposizioni dell'art. 1176 comma 2° cod. civ. e dell'art. 1992 cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito a favore di soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base all'indicazione risultante dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da considerarsi secondo il parametro della diligenza professionale. Nel caso di specie parte convenuta non ha provato di avere diligentemente adempiuto all'obbligo di identificazione (cfr. Tribunale di Roma n.
18153/18) essendo peraltro il soggetto beneficiario dell'assegno sconosciuto all'istituto ed essendo fatto ormai notorio le modalità con cui vengono perpetrate truffe come quelle oggetto di causa parte convenuta avrebbe dovuto accertarsi dell'identità attraverso modalità più efficaci e le cautele indicate anche dalle circolari ABI. Inoltre, considerato che è incontestato che l'assegno sia stato inviato tramite posta ordinaria alla luce dei recenti principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni
Unite n. 9769/2020 in base al quale "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore", deve riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e parte convenuta condannata, in ragione del concorso di colpa con il danneggiato al pagamento della somma di euro 750,00 oltre interessi. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello ora Parte_2 Parte_1
formulando cinque motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< accertata la responsabilità di per il pagamento Controparte_1
dell'assegno bancario non trasferibile per cui è causa a persona diversa dal prenditore ed altresì il danno conseguitone ad condannarsi la Parte_2
stessa al risarcimento del danno recato e quindi al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 1.500,00 o di quella Parte_2
diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda al saldo;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.>>
§ 4. 1– Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_1
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti di Controparte_1
siccome infondate in fatto e diritto. Vittoria di spese e onorari di causa.>>
[...]
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 17 dicembre 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 –Con il primo motivo titolato: << sulla mancanza di prova in ordine al fatto generatore della responsabilità concorsuale attribuita ad ex art. 1227, comma Pt_2
primo c.c. >> censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto incontestato che la spedizione dei titoli di credito fosse avvenuta per posta ordinaria quando, invece, non aveva affatto allegato che essa avesse CP_1 Pt_2
spedito il titolo per posta ordinaria avendo anzi allegato che fosse stato spedito per posta raccomandata. Con ulteriore profilo evidenziava che sarebbe stato comunque onere di dimostrare che l'assegno era stato spedito con posta ordinaria in quanto CP_1
era la convenuta che aveva eccepito il concorso di colpa ed era perciò onerata dal provare il fatto parzialmente impeditivo del diritto all'integrale risarcimento del danno azionato da essa nei suoi confronti. Pt_2
I restanti motivi, tranne il quinto, sono svolti in via subordinata:
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: << sull'irrilevanza causale del fatto ipoteticamente attribuito ad ai fini di una sua responsabilità concorsuale ex Pt_2
art. 1227, comma primo c.c.>> critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito all'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 9769/2020) e critica il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. Afferma che era contrattualmente CP_1
obbligata, ex artt. 1678 ss. c.c., all'obbligo di eseguire l'inoltro della corrispondenza al destinatario, nonché all'obbligo di custodia dei plichi che si era obbligata a trasportare e consegnare, configurandosi una responsabilità ex art. 1693 c.c.; inoltre, essendo lecito l'invio di assegni di traenza non trasferibili a mezzo di posta ordinaria non poteva configurarsi un concorso di colpa di essa mittente in quanto finirebbe per esonerare il debitore inadempiente ( ) dalle conseguenze dannose della propria responsabilità CP_1
per trasferirle sul creditore della prestazione rimasta inadempiuta.
§ 5.3 –Con il terzo motivo titolato: << sulle ulteriori ragioni dell'irrilevanza causale del fatto ipoteticamente attribuito ad ai fini di una sua responsabilità Pt_2
concorsuale ex art. 1227, comma primo c.c.>> sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale << ha ritenuto che la modalità di spedizione di un assegno possa costituire un “antecedente” causalmente rilevante ai fini dell'evento dannoso costituito dal suo indebito pagamento a persona diversa dal prenditore >>.
Afferma che, trattandosi di responsabilità contrattuale da contatto sociale, il mittente è estraneo al rapporto contrattuale c.d. “di protezione” che intercorre tra la banca negoziatrice e il mittente << nella diversa veste di traente dell'assegno sottratto>>, essendo, in tal caso, terzo rispetto al rapporto contrattuale. In secondo luogo, sostiene che la sentenza delle Sezioni Unite, nell'affermare che si configura concorso colposo per aver il mittente assunto un rischio superiore a quello normale, confonde il requisito della colpa del danneggiato con quello dell'antigiuridicità della sua condotta. Inoltre, sempre censurando la pronuncia delle Sezioni Unite, sostiene che manchi il nesso di causalità tra la spedizione dell'assegno e la sua negligente negoziazione, in quanto il traente-mittente non partecipa in alcun modo a tale ultima attività e in quanto essa si pone come antecedente idoneo a causare, di per sé solo, l'evento. Sostiene, altresì, che non può condividersi l'assunto secondo il quale il mittente che si avvalga della posta ordinaria si esponga volontariamente ad un rischio eccedente la soglia di normalità.
Ciò in quanto neanche gli altri mezzi di spedizione o pagamento assicurano che non si verifichino sottrazioni di corrispondenza o frodi informatiche e che, comunque, tali mezzi presuppongono la collaborazione del creditore, rendendo più gravoso l'adempimento. Conclusivamente sostiene che in forza del principio enunciato dalle
Sezioni Unite essa appellante sarebbe chiamata a rispondere non del proprio, ma dell'altrui inadempimento. Sostiene, poi, l'erroneità l'argomentazione secondo la quale l'impiego della posta ordinaria aumenterebbe il rischio della Banca negoziatrice derivante dall'obbligo di identificazione del presentatore, posto che in tale ragionamento le Sezioni Unite confondono la contraffazione dei moduli di assegno con la falsificazione dei documenti di identità che i malfattori esibiscono alla banca negoziatrice per farsi identificare.
§ 5.4 –Con il quarto motivo titolato: << sulla percentuale di concorso di colpa (50%) attribuita ad >> censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_2
Tribunale ha ritenuto un concorso di colpa pari al 50% tra l'appellante e l'appellata.
Sostiene che esso debba essere ridotto, in quanto: il documento presentato da R_
(patente di guida) era facilmente identificabile come falso, posto che mancava la
[...]
firma del titolare;
non si era attenuta alla circolare ABI del 7 maggio 2001 che CP_1
prescrive di richiedere due documenti muniti di fotografia;
ha consentito alla CP_1
sedicente di incassare il suddetto assegno su un libretto di risparmio acceso Persona_2
lo stesso giorno;
l'assegno è stato incassato fuori piazza, in luogo diverso e molto distante da quello di emissione;
avrebbe dovuto evitare la perdita del plico CP_1
postale, che si configura come fattore causale antecedente dell'evento dannoso del quale il primo giudice avrebbe dovuto tener conto nel momento in cui quantificava la percentuale di responsabilità da attribuirsi a . CP_1
§ 5.5 –Con il quinto motivo titolato: << quinto motivo d'appello: sulla compensazione delle spese di lite >>, impugna il capo della sentenza che ha compensato le spese di lite. Ciò in quanto il primo Giudice non ha esplicitato i particolari motivi che giustificassero tale compensazione e, pertanto, la decisione sarebbe nulla ex artt. 92, comma 2, e 132 c.p.c. Inoltre, la statuizione sarebbe erronea poiché non sussistevano i
<> in quanto è ad aver dato causa all'instaurazione del CP_1
processo e in quanto il risultato pratico è quello di una condanna alle spese pari al triplo della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è fondato e comporta l'assorbimento del secondo, del terzo e del quarto.
È trascorso in giudicato l'accertamento della responsabilità di CP_1
nell'identificazione del soggetto che ha presentato all'incasso l'assegno n. 403278560-
09 di € 1.500,00 emesso in favore di . Persona_2
Nel presente grado è devoluto l'accertamento del concorso di colpa, che il primo giudice ha attribuito alle parti in egual misura, ponendo a fondamento della decisione il principio di non contestazione circa la spedizione dell'assegno con posta ordinaria. contesta al Tribunale di aver fatto erronea applicazione di suddetto principio Pt_2
rappresentando di non avere alcun onere di contestare la modalità di spedizione allegata solo genericamente da controparte ed incombendo invece su l'onere della prova CP_1
di dimostrare le modalità di spedizione, dal momento che era essa che invocava il concorso di colpa di essa appellante per non aver spedito il titolo con posta assicurata.
Così riassunte le ragioni del contendere si osserva che in primo grado si è limitata CP_1
a contestare ad di aver posto in essere un comportamento negligente nella Pt_2
spedizione dell'assegno e lo ha fatto illustrando in via di massima i profili negligenza ravvisabili nella spedizione a mezzo posta ordinaria (o massiva) e/o a mezzo raccomandata, così argomentando : < le dovute cautele imposte dalla normativa vigente, ossia mediante posta assicurata, secondo quanto prescritto non solo, dall'art. 83 del D.P.R. del 29 marzo 1973 n 156 che fa espresso divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate, denaro e oggetti preziosi, ma anche come ribadito dalla Carta della Qualità dei servizi postali all'epoca vigente, emanata con decreto del Ministro delle Comunicazioni del
26 febbraio 2004 pubblicato in G.U. n 74 del 29 marzo 2004 (...) E' infatti, evidente a chiunque come le modalità di spedizione facciano la differenza in merito alle garanzie che accompagnano lo stesso invio. Infatti, la Posta ordinaria (oggi nomenclata massiva dal D.M. Ministro delle comunicazioni del 12.5.06, G.U. 115 del 19.5.06)- non è soggetta ad alcuna tracciatura (registrazione) presso dal momento CP_1
dell'impostazione alla consegna. Da qui il bassissimo costo del servizio. Ed infatti gli utenti, come noto, utilizzano questo tipo di invio per le cartoline, le lettere di comunicazioni etc. Appare, pertanto, evidente che se un utente utilizza questo tipo di invio per trasmettere titoli, lo fa a proprio rischio e pericolo atteso che mancando qualsiasi tracciatura non è rilevabile neanche un eventuale smarrimento dell'invio stesso. Mentre le raccomandate hanno lo scopo di certificare al mittente semplicemente il momento della impostazione dell'invio e non certo quello di garantirne il contenuto
(connesso esclusivamente al servizio di posta assicurata). Appare, dunque, evidente che la spedizione degli assegni con una delle due sopra richiamate modalità e non mediante posta assicurata denota, sicuramente, una negligenza del mittente e, pertanto, comporta la responsabilità dell'attrice nel caso di negoziazione illegittima dei titoli dovuta all'eventuale trafugamento del medesimo. >>
Coglie dunque nel segno la censura in quanto dall'esame del contenuto della comparsa sopra trascritto non si evince l'indicazione di elementi concreti e specifici da cui trarre la conclusione che l'invio dell'assegno fosse avvenuto con posta ordinaria e, in sintesi, deve concludersi che si sia limitata ad osservare, pur con ricca argomentazione, CP_1 che non avesse osservato le dovute cautele nella spedizione del titolo non Pt_2
essendosi servita della posta assicurata.
Si osserva, in proposito, che nella memoria ex art 183 co. 6 primo termine Pt_2
al paragrafo 8 ha preso posizione su detto rilievo, contestandolo ed eccependo, a sua volta, che l'onere della prova incombeva su . Il contenuto della contestazione è il CP_1
seguente, trascritto per la parte di interesse: <<
8. Per contro, è privo di fondamento l'assunto secondo il quale la “modalità di trasmissione dei titoli doveva essere effettuata con l'adozione di specifiche cautele e precauzioni (...). La controparte, in particolare, avrebbe dovuto adottare la modalità della posta assicurata”, o addirittura il pagamento a mezzo bonifico, con conseguente applicabilità di quanto disposto dell'art. 1227 c.c.. Premesso che sarà semmai onere della convenuta provare una siffatta negligenza, che formalmente e specificamente si contesta, l'eccezione così sollevata è comunque priva di fondamento. Come ha recentissimamente osservato la
Cassazione con ordinanza n. 1049/2019 (…)>>
Questa Corte si è recentemente espressa in identica fattispecie con la pronuncia n.
2503/2024 del 5 aprile 2024, allegata dall'appellante alle note conclusive ed alla quale può farsi integrale riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. :<< Ne consegue che la contestazione, ricomprendendo tutto lo spettro delle censure di , CP_1
non onerava della necessità di contestare di non aver spedito gli assegni per Pt_2
posta ordinaria. In altri termini, non era esigibile la contestazione specifica di non aver spedito gli assegni per posta ordinaria, per non avere espressamente assunta detta CP_1
specifica circostanza a fondamento della propria eccezione di condotta concorrente nel danno. Non prova la spedizione con posta ordinaria neppure il rilievo del Tribunale per cui una delle due missive reca la dicitura “RACCOMANDATA”, perché ogni spedizione assicurata è una modalità ulteriore della posta raccomandata, sicché è ben possibile che le indicazioni proprie della spedizione assicurata fossero riportate sulla busta. Peraltro, anche la sola spedizione raccomandata proverebbe la scelta di modalità di spedizione, trasmissione e consegna della posta che la nota pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass. 9769/2020) contrappone all'uso della posta ordinaria per la maggiore cautela con cui viene spedito un assegno. Resta, dunque, una contestazione di che impedisce di ritenere non contestata la circostanza, neppure allegata, per Pt_2
cui avrebbe spedito gli assegni per posta ordinaria, con l'effetto che residua la regola di giudizio che onera di tale dimostrazione. Se, infatti, il creditore – danneggiato CP_1
ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, il suo concorso colposo nella causazione del danno costituisce un'eccezione formulabile dal debitore
– danneggiante, che ha l'onere di dimostrare gli speculari elementi costitutivi. Dunque, nel momento in cui ha eccepito il concorso colposo di la spedizione CP_1 Pt_2
con posta ordinaria che determina il fatto colposo è circostanza che ha l'onere di CP_1
dimostrare, tanto più che, in quanto essa stessa investita delle incombenze proprie della spedizione postale, non avrebbe neppure da dolersi che un simile riparto non rispetterebbe il principio di vicinanza della prova. In conclusione, in mancanza di prova della spedizione con posta ordinaria, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha diminuito l'entità risarcitoria a misura del concorrente concorso colposo del creditore nella causazione del danno, restando dovuto l'intero importo degli assegni spediti, trafugati e indebitamente incassati.>>
In riforma dell'impugnata sentenza va condannata al pagamento dell'intero CP_1
importo dell'assegno, pari ad € 1.500,00 in luogo della metà – pari ad € 750,00 - liquidata dal primo giudice in ragione del riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50% ciascuno.
Va osservato che il tribunale sull'importo per il quale ha emesso condanna ha così liquidato gli accessori: << oltre interessi dalla domanda al saldo>>. Trattasi di capo che non risulta attinto da motivo di impugnazione e sul quale la Corte non può più pronunciarsi.
§ 6.2 – Il quinto motivo rimane assorbito dalla riforma della sentenza che comporta la rimodulazione delle spese di lite all'esito della soccombenza finale del doppio grado di giudizio. § 7. – Le spese di lite del doppio grado vanno compensate nella misura di 1/3 tra le parti in quanto ha agito in giudizio chiedendo la condanna di al Pt_2 CP_1
risarcimento del danno per l'illegittima negoziazione di due assegni e segnatamente l'assegno n. 0404887162 di importo pari a € 5.000,00, emesso in favore di Per_3
e l'assegno n. 403278560-09 di € 1.500,00 emesso in favore di .
[...] Persona_2
ha contestato il primo assegno rilevando di averlo riaccreditato prima della CP_1
proposizione della domanda giudiziale ed ha riconosciuto la circostanza e Pt_2
ridotto la domanda al solo secondo assegno. In relazione a quest'ultimo la soccombenza di all'esito del secondo grado di giudizio risulta integrale sicché va CP_1
condannata al pagamento dei restanti 2/3 di dette spese essendo comunque prevalente la sua soccombenza. Esse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore corrispondete all'importo accolto (fino € 5.200,00) nei valori medi dimidiati in ragione e dell'approssimarsi dell'importo accolto al limite minimo dello scaglione, con distrazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, ora nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 1769/2021 pubblicata in data 29/01/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna al pagamento Controparte_1
Parte_ in favore di - già – Parte_2 Parte_2
dell'importo di € 1.500,00 in luogo di € 750,00;
2. compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
- già dei restanti due terzi di dette spese di
[...] Parte_2
lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado, per l'intero in € 1.278,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 1.458,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e che distrae, per entrambi i gradi, in favore dell'avv.to Giampaolo Miotto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo