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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di IS, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 52/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/09/2024 e promossa in questo grado
Da
nato il [...] a [...] e ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a San Cataldo presso lo studio dell'Avv. Mario C.F._1
Lupica, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede a Milano (c.f. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in cava dei tirreni, rappresentata e difesa dagli Avvocati A. Toffoletto, C. Romeo, L. Cipolla, F. Lettenmayer e Simona
Daminelli del Foro di Milano come da procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Cuda Francesco): “voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza per i motivi spiegati in narrativa e alla luce della giurisprudenza citata, previa rinnovazione della CTU o richiamo del precedente consulente tecnico, accogliere le domande tutte rassegnate nel giudizio di primo grado e quindi: condannare la banca in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 10.250,09 o di Parte_1
quella diversa ritenuta dovuta, comunque maggiorata di interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. e di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente in data 29 marzo 2006 e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento per ATP iscritto al R.G. n. 1802/06 del Tribunale di IS e della precedente fase di mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Quindi, si chiede di voler concedere alle parti termini ex art. 190 c.p.c.”
( : “la AN, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, verbali di udienza e Controparte_1 note scritte ritualmente depositati, chiede, ancora una volta, all'Ill.mo Giudicante di rigettare le avverse domande, in quanto in toto infondate in fatto ed in diritto.
In ultimo, si precisa le conclusioni come in calce al presente atto, chiedendo
l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava la dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di IS e, premettendo di avere intrattenuto con il NC di SI – successivamente un rapporto di conto corrente (n. 410054768) acceso in Controparte_1 data 30 giugno 1998 ed estinto il 29 marzo 2006, lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, di commissioni di massimo scoperto etc., nonché
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
Richiamando gli esiti di una propria perizia di parte e quelli di una consulenza resa nell'ambito di un precedente giudizio promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedeva
“la ripetizione” delle somme illegittimamente versate alla banca, che quantificava in €
10.250,09.
Nel giudizio così promosso si costituiva regolarmente la convenuta la quale contestava funditus tutte le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio promosso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., e, all'esito, il Tribunale emetteva l'ordinanza del 03.02.2021 con la quale disponeva il rigetto del ricorso e compensava le spese processuali tra le parti in ragione “della particolarità delle questioni giuridiche trattate”. Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 05.03.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la contestando le doglianze addotte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
Con ordinanza del 28.01.2021, la Corte ha disatteso la richiesta, avanzata dalla parte appellante, di un “supplemento di consulenza a mezzo del c.t.u. nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.” e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo che sorregge la proposta impugnazione l'impugnante censura l'operato del giudice di prime cure per avere “ritenuto di dover centrare la propria attenzione solo su una parte delle conclusioni del CTU”, e per avere “rigettato il ricorso sulla base di una lettura dichiaratamente parziale e acritica, oltre che palesemente pro- banca, della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando espressamente ed erroneamente in sentenza un orientamento (assai discutibile) di alcune Corti di merito”, ovverosia quello per il quale ogni valutazione in punto di usura deve essere svolta sulla scorta dei criteri individuati nelle Istruzioni di AN d'LI in quanto norme tecniche autorizzate (pag. 4 atto di appello).
A suo dire, invece, “il Tribunale di IS avrebbe dovuto attenersi al disposto dell'art. 644, quarto comma, c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), senza invece riferirsi alle contrarie interpretazioni del sistema bancario, con in testa la AN d'LI, a cui certamente non si è inteso delegare alcunché stante la disarmante chiarezza della menzionata norma”.
E così, sulla scorta di tali premesse, ha chiesto che, in riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza, venissero accolte “le domande tutte rassegnate nel giudizio di primo grado e quindi: condannare la banca in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
10.250,09 o di quella diversa ritenuta dovuta”. La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente e con rifermento al richiamo dell'elaborato peritale di parte, si rileva che, per consolidata giurisprudenza, la consulenza di parte va considerata alla stregua di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva come tale di un autonomo valore probatorio al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica.
Sul punto è appena il caso di richiamare (ex multis) un recente arresto del giudice di legittimità per il quale: “La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova” (Cassazione civile, sez. II,
28/08/2024 n. 23254).
Tanto precisato, va in ogni caso osservato che la metodologia di calcolo utilizzata dal consulente di parte non può condividersi affatto, dal momento che si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia e con i consolidati principi che sono stati enucleati dalla giurisprudenza.
Appare anzitutto opportuno prendere le mosse dalle conclusioni assunte dallo stesso c.t.u. nominato ai fini dell'accertamento tecnico preventivo con funzione di conciliazione, Il quale, all'esito della propria articolata indagine, ha affermato che (pag. 17): “Le considerazioni espresse dalla e fatte proprie dal correntista sig. _2 [...]
, sono formalmente corrette se si vuole aderire ai criteri sopra decritti, che, Parte_1
naturalmente non concordano con quelli adottati dal sistema bancario in generale.
Qualora invece l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse giusti i criteri adottati dal sistema bancario in generale con in testa la AN d'LI ..…….. il NC di SI avrebbe agito correttamente nella gestione del rapporto di conto corrente con il sig. in Parte_1
quanto il TEG non ha mai superato il tasso sogli anti-usura”.
Ebbene, se queste sono le conclusioni assunte dall'ausiliare, appare evidente come il giudice a quo, ai fini della determinazione del Teg, non potesse affatto discostarsi da quello che costituisce ormai il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni AN d'LI pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”.
(Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024 n. 29794).
Sebbene perciò il giudice non sia vincolato al rispetto delle “Istruzioni della AN d'LI” quali fonti del diritto, tuttavia tali istruzioni hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, talché un eventuale calcolo del tasso effettivo globale (TEG) applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Deve infatti essere ricordato che le mentovate “istruzioni” sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, sia perché l'art. 4 TUE prevede in via generale che la
AN d'LI, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari, sia perché l'art. 644, comma 3 c.p., prevede che è la legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e che demanda al Ministero del tesoro, sentita la AN D'LI, la rilevazione trimestrale del tasso globale medio per ciascuna tipologia di operazioni, attraverso la pubblicazione nella G.U. dei vari d.m. trimestrali, i quali, a partire dal primo d.m, del 22/3/1997, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nette Istruzioni emanate dalla AN d'LI.
Se così è, non si ravvisano nel caso di specie gli estremi per disattendere o disapplicare le dette istruzioni per come pretenderebbe la parte appellante e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli che, come quelli eseguiti dal consulente di parte, disattendono espressamente tali istruzioni.
Le allegazioni di parte attrice perciò risultano palesemente infondate, di modo che non vi è motivo alcuno per disporre il richiamo della dr.ssa atteso che l'esperimento di Parte_2 una nuova indagine, che dovrebbe disattendere le istruzioni della AN d'LI, si rivelerebbe del tutto inutile.
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e l'ordinanza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza del 03.02.2021 emessa dal
Tribunale di IS ed impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 3.400,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1800,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in IS, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di IS, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 52/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/09/2024 e promossa in questo grado
Da
nato il [...] a [...] e ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a San Cataldo presso lo studio dell'Avv. Mario C.F._1
Lupica, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede a Milano (c.f. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in cava dei tirreni, rappresentata e difesa dagli Avvocati A. Toffoletto, C. Romeo, L. Cipolla, F. Lettenmayer e Simona
Daminelli del Foro di Milano come da procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Cuda Francesco): “voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza per i motivi spiegati in narrativa e alla luce della giurisprudenza citata, previa rinnovazione della CTU o richiamo del precedente consulente tecnico, accogliere le domande tutte rassegnate nel giudizio di primo grado e quindi: condannare la banca in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 10.250,09 o di Parte_1
quella diversa ritenuta dovuta, comunque maggiorata di interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. e di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla chiusura del conto corrente in data 29 marzo 2006 e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento per ATP iscritto al R.G. n. 1802/06 del Tribunale di IS e della precedente fase di mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Quindi, si chiede di voler concedere alle parti termini ex art. 190 c.p.c.”
( : “la AN, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, verbali di udienza e Controparte_1 note scritte ritualmente depositati, chiede, ancora una volta, all'Ill.mo Giudicante di rigettare le avverse domande, in quanto in toto infondate in fatto ed in diritto.
In ultimo, si precisa le conclusioni come in calce al presente atto, chiedendo
l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava la dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di IS e, premettendo di avere intrattenuto con il NC di SI – successivamente un rapporto di conto corrente (n. 410054768) acceso in Controparte_1 data 30 giugno 1998 ed estinto il 29 marzo 2006, lamentava l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, di commissioni di massimo scoperto etc., nonché
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito.
Richiamando gli esiti di una propria perizia di parte e quelli di una consulenza resa nell'ambito di un precedente giudizio promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedeva
“la ripetizione” delle somme illegittimamente versate alla banca, che quantificava in €
10.250,09.
Nel giudizio così promosso si costituiva regolarmente la convenuta la quale contestava funditus tutte le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio promosso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., e, all'esito, il Tribunale emetteva l'ordinanza del 03.02.2021 con la quale disponeva il rigetto del ricorso e compensava le spese processuali tra le parti in ragione “della particolarità delle questioni giuridiche trattate”. Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 05.03.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la contestando le doglianze addotte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
Con ordinanza del 28.01.2021, la Corte ha disatteso la richiesta, avanzata dalla parte appellante, di un “supplemento di consulenza a mezzo del c.t.u. nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.” e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo che sorregge la proposta impugnazione l'impugnante censura l'operato del giudice di prime cure per avere “ritenuto di dover centrare la propria attenzione solo su una parte delle conclusioni del CTU”, e per avere “rigettato il ricorso sulla base di una lettura dichiaratamente parziale e acritica, oltre che palesemente pro- banca, della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando espressamente ed erroneamente in sentenza un orientamento (assai discutibile) di alcune Corti di merito”, ovverosia quello per il quale ogni valutazione in punto di usura deve essere svolta sulla scorta dei criteri individuati nelle Istruzioni di AN d'LI in quanto norme tecniche autorizzate (pag. 4 atto di appello).
A suo dire, invece, “il Tribunale di IS avrebbe dovuto attenersi al disposto dell'art. 644, quarto comma, c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), senza invece riferirsi alle contrarie interpretazioni del sistema bancario, con in testa la AN d'LI, a cui certamente non si è inteso delegare alcunché stante la disarmante chiarezza della menzionata norma”.
E così, sulla scorta di tali premesse, ha chiesto che, in riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza, venissero accolte “le domande tutte rassegnate nel giudizio di primo grado e quindi: condannare la banca in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
10.250,09 o di quella diversa ritenuta dovuta”. La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente e con rifermento al richiamo dell'elaborato peritale di parte, si rileva che, per consolidata giurisprudenza, la consulenza di parte va considerata alla stregua di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva come tale di un autonomo valore probatorio al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica.
Sul punto è appena il caso di richiamare (ex multis) un recente arresto del giudice di legittimità per il quale: “La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova” (Cassazione civile, sez. II,
28/08/2024 n. 23254).
Tanto precisato, va in ogni caso osservato che la metodologia di calcolo utilizzata dal consulente di parte non può condividersi affatto, dal momento che si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia e con i consolidati principi che sono stati enucleati dalla giurisprudenza.
Appare anzitutto opportuno prendere le mosse dalle conclusioni assunte dallo stesso c.t.u. nominato ai fini dell'accertamento tecnico preventivo con funzione di conciliazione, Il quale, all'esito della propria articolata indagine, ha affermato che (pag. 17): “Le considerazioni espresse dalla e fatte proprie dal correntista sig. _2 [...]
, sono formalmente corrette se si vuole aderire ai criteri sopra decritti, che, Parte_1
naturalmente non concordano con quelli adottati dal sistema bancario in generale.
Qualora invece l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse giusti i criteri adottati dal sistema bancario in generale con in testa la AN d'LI ..…….. il NC di SI avrebbe agito correttamente nella gestione del rapporto di conto corrente con il sig. in Parte_1
quanto il TEG non ha mai superato il tasso sogli anti-usura”.
Ebbene, se queste sono le conclusioni assunte dall'ausiliare, appare evidente come il giudice a quo, ai fini della determinazione del Teg, non potesse affatto discostarsi da quello che costituisce ormai il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni AN d'LI pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”.
(Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024 n. 29794).
Sebbene perciò il giudice non sia vincolato al rispetto delle “Istruzioni della AN d'LI” quali fonti del diritto, tuttavia tali istruzioni hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, talché un eventuale calcolo del tasso effettivo globale (TEG) applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Deve infatti essere ricordato che le mentovate “istruzioni” sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, sia perché l'art. 4 TUE prevede in via generale che la
AN d'LI, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari, sia perché l'art. 644, comma 3 c.p., prevede che è la legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e che demanda al Ministero del tesoro, sentita la AN D'LI, la rilevazione trimestrale del tasso globale medio per ciascuna tipologia di operazioni, attraverso la pubblicazione nella G.U. dei vari d.m. trimestrali, i quali, a partire dal primo d.m, del 22/3/1997, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nette Istruzioni emanate dalla AN d'LI.
Se così è, non si ravvisano nel caso di specie gli estremi per disattendere o disapplicare le dette istruzioni per come pretenderebbe la parte appellante e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli che, come quelli eseguiti dal consulente di parte, disattendono espressamente tali istruzioni.
Le allegazioni di parte attrice perciò risultano palesemente infondate, di modo che non vi è motivo alcuno per disporre il richiamo della dr.ssa atteso che l'esperimento di Parte_2 una nuova indagine, che dovrebbe disattendere le istruzioni della AN d'LI, si rivelerebbe del tutto inutile.
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e l'ordinanza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza del 03.02.2021 emessa dal
Tribunale di IS ed impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 3.400,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1800,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in IS, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
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