TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11059/22 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Mariano come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato sin dal 1980 alle dipendenze di varie aziende con mansioni di meccanico addetto alla riparazione di attrezzature stradal;
di aver svolto con continuità attività comportanti la movimentazione, anche manuale, di carichi, l'uso del muletto e l'esposizione a vibrazioni;
di aver contratto le patologie indicate in atti
(ernia discale lombare), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 24.04.2024).
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da Persona_1 spondiloartrosi con discopatie multiple, riconoscendo la natura professionale di tale patologia ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura dell'8% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente;
accertarsi che egli ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari all'8%; condannarsi l' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da spondiloartrosi con discopatie multiple, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica
2 nella misura dell'8%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11059/22 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Mariano come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato sin dal 1980 alle dipendenze di varie aziende con mansioni di meccanico addetto alla riparazione di attrezzature stradal;
di aver svolto con continuità attività comportanti la movimentazione, anche manuale, di carichi, l'uso del muletto e l'esposizione a vibrazioni;
di aver contratto le patologie indicate in atti
(ernia discale lombare), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 24.04.2024).
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da Persona_1 spondiloartrosi con discopatie multiple, riconoscendo la natura professionale di tale patologia ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura dell'8% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente;
accertarsi che egli ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari all'8%; condannarsi l' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da spondiloartrosi con discopatie multiple, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica
2 nella misura dell'8%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3