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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 29.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 643/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Angelo Canarezza contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Massimo Autieri, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2024 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 23.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 23.7.2024 il Tribunale di Siena ha respinto il ricorso, proposto da contro l' , con il Parte_1 CP_1 quale la parte privata aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a decorrere dal 7.6.2018 (o in ipotesi dal 1.7.2019), come già richiesto con esito negativo, in sede amministrativa, nel giugno 2023. 2. Davanti al Tribunale l'odierno appellante aveva allegato di svolgere regolarmente attività lavorativa in Italia dall'ottobre del 1997, di essere titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo, di avere contratto matrimonio in Senegal il 12 agosto 2007 con la signora nata in [...] CP_2
l'8.1.1988, da cui aveva avuto i figli , nato Persona_1 in Senegal il 12.12.2009, , nato in [...] il Persona_2
21.12.2007 e , nato in [...] il [...], Persona_3 di essere inoltre padre dei minori, nati al di fuori del matrimonio, nato in [...] il Persona_4
1°.11.2007, nata in [...] l'[...] e Per_5 [...]
nata in [...] il [...]. Aveva dedotto anche Per_6 che tutti i suoi familiari (la moglie e i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio) fossero fiscalmente a suo carico, non avendo essi mai percepito redditi imponibili superiori a €
2.840,51.
3. L'assicurato aveva allegato anche di avere presentato, in sede amministrativa, il 6 giugno 2023, domanda di riconoscimento dell'ANF per il periodo successivo al 7.6.2018. Domanda che era stata tuttavia respinta, in quanto, secondo l' , non CP_1 sufficientemente documentata. Analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
4. In giudizio aveva prodotto, a sostegno delle sue ragioni, Pt_1 la seguente documentazione: a) certificato di matrimonio legalizzato in prefettura;
b) certificati di nascita dei figli, rilasciati dal consolato senegalese in Italia;
d) attestato consolare, legalizzato in prefettura, relativo all'assenza di reddito della moglie nel paese di origine, negli anni compresi tra il 2018 e il 2022; e) certificato di vita collettiva legalizzato in prefettura nel maggio 2023, attestante l'esistenza in vita della moglie e dei figli, l'inesistenza di loro redditi e la
2 circostanza che fossero a carico del padre;
e) Parte_1 estratto contributivo dal quale avrebbe dovuto dedursi, CP_1 oltre alla condizione di lavoratore agricolo del ricorrente, la provenienza del reddito del nucleo, per oltre al 70%, da lavoro dipendente;
g) modelli 730 relativi agli anni 2016-2021.
5. L' si era costituito per resistere e chiedere il rigetto del CP_1 ricorso, assumendo, come già in sede amministrativa,
l'insufficienza della documentazione prodotta dalla controparte a dare prova dei fatti costitutivi della pretesa agita, sulla base delle previsioni della propria circolare n.
95/2022. A suo dire, infatti, i documenti prodotti non sarebbero stati idonei a provare i legami di maternità e paternità dei minori, né l'inclusione, nel nucleo familiare dell'attore, di tutti i suoi congiunti nel periodo di causa (2018-
2022). In particolare: i certificati dei nascita dei minori non sarebbero stati legalizzati, come invece necessario per accertare paternità e maternità, dato il regime di poligamia dell'assicurato; lo stato di famiglia non avrebbe fatto riferimento all'intero periodo oggetto di causa, ma al solo anno
2023, così che non vi sarebbe stata alcuna prova della data di inclusione nel nucleo dei figli nati fuori dal matrimonio;
la certificazione relativa all'assenza di redditi del coniuge sarebbe stata riferibile solo ad alcune delle annualità per le quali la prestazione era pretesa.
6. Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso questa prospettazione e ha quindi respinto il ricorso, sul presupposto che, seppure letta la documentazione prodotta nel suo complesso, essa fosse comunque insufficiente a provare i fatti costitutivi della pretesa, anche ove, come richiesto in ipotesi, limitata alle annualità 2019-2022. In particolare, sarebbe mancata ogni prova dei redditi riferibili alla moglie dell'attore
3 negli anni 2016-2017, non sarebbe stato dimostrato, se non dal 2023, l'inserimento, nel nucleo familiare dell'istante, dei figli nati fuori dal matrimonio, né vi sarebbe stata alcuna prova dell'assenza di redditi in capo ai figli di per il Pt_1 periodo antecedente il 2023 (cui risaliva il certificato di vita collettiva prodotto in atti). Il primo giudice ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
7. impugna la decisione davanti a questa Corte e ne Pt_2 chiede la riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, articolando le proprie difese in due motivi. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia erroneamente apprezzato la documentazione prodotta, che sarebbe, a suo dire, idonea a dare prova, per l'intero periodo oggetto di causa, di tutti i fatti costitutivi della pretesa, come previsti dalla legge. Chiede comunque di essere autorizzato, ex art. 437 c.p.c., a produrre ulteriore documentazione, che varrebbe, secondo la sua tesi, a confermare il contenuto di quella già in atti e che avrebbe potuto acquisire solo nel corso del giudizio, data la difficoltà di reperirla nel proprio paese di origine. Più specificamente chiede di produrre certificati di nascita dei figli, rilasciati dal consolato senegalese in Italia e legalizzati, certificato di non imposizione della moglie, relativo agli anni 2017-2021, certificato di vita collettiva del settembre
2024, attestante l'esistenza in vita della moglie e di tutti i figli e la loro vivenza a carico dell'attore in tutto il periodo compreso tra il 2017 e il 2021.
8. Con il secondo motivo poi la parte privata censura il capo della decisione relativo al regolamento delle spese, assumendo che il Tribunale non abbia fatto applicazione della previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante la natura della
4 controversia e pur avendo egli documentato redditi utili al riconoscimento di tale agevolazione.
9. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1 avversaria ed opponendosi a ogni integrazione documentale.
10. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto rammentarsi come la prestazione di cui si discute fosse, all'epoca dei fatti, prevista dall'art. 2 del
D.L. 69/1988, convertito nella L. 153/1988, che attribuiva ai cittadini italiani l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a prescindere dalla convivenza con i familiari ivi elencati (il coniuge non legalmente separato, i figli minori o anche maggiorenni che “si trovino, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” e altri soggetti ad essi equiparati) e dalla loro residenza sul territorio nazionale, mentre, nei confronti degli stranieri residenti in Italia, il comma 6 bis dello stesso art. 2 escludeva dal nucleo familiare i figli ed equiparati non residenti sul territorio, salvo che lo Stato di cui lo straniero era cittadino non riservasse un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero fosse stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Condizioni le ultime due pacificamente escluse nel caso del Senegal, paese di cui l'odierno appellante è cittadino. Contr 11. E' poi noto come l' sia stato oggetto di una complessa vicenda giudiziaria, segnata dall'intervento: a) della
Corte di Giustizia, che, con le decisioni rese il 25.11.2020 nelle cause C-302/2019 e C-303/2019, ha affermato la contrarietà dell'art. 2 comma 6 bis del D.L. 69/1988, convertito nella L.
153/1988, rispettivamente all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico e all'art. 11,
5 paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che qui specificamente interessa;
b) della Corte di Cassazione, che, con due ordinanze, ha rimesso al Giudice delle leggi di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 6 bis per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, della
Costituzione in relazione, in un caso, agli articoli 2, par. 1, lettere a), b) ed e), e 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109
(ordinanza 9378/21), e, nell'altro, agli articoli 3, par. 1, lettere b) e c), e 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98 (ordinanza
9379/21); c) infine della Corte Costituzionale, che con la sentenza 67/2022 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte di Cassazione, ritenendo tenuto il giudice nazionale a disapplicare le norme interne censurate, in quanto confliggenti con norme di diritto dell'Unione aventi effetto diretto nell'ordinamento nazionale.
12. E' quindi fuori discussione (e non ne dubitano infatti le parti) che la disposizione dell'art. 2 comma 6 bis del D.L.
69/1988, convertito nella L. 153/1988, vada disapplicata, in quanto contraria al principio di parità di trattamento tra cittadini e, per quanto qui rileva, stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo, anche in materia di prestazioni di sicurezza sociale, quale è quella di causa, principio affermato dalla direttiva 2003/109/CE. Ne deriva che, ai fini che interessano, devono intendersi componenti della famiglia del ricorrente, per quanto residenti all'estero, i congiunti a lui legati dai vincoli di parentela previsti dal comma 6 dell'art. 2 (secondo cui, come sopra si è fatto cenno,
“il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
6 Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”).
13. La questione di cui si controverte attiene quindi integralmente alla prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato. In proposito merita innanzi tutto ribadire che, affermato dal diritto dell'Unione un divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e a fortiori dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, tutte le istituzioni degli Stati membri siano chiamate ad assicurare l'effettività del divieto.
14. Ora, pare alla Corte che una tale effettività dipenda, in misura non modesta, anche dall'esistenza di una reale parità quanto alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesta a cittadini e stranieri. E' infatti di una certa evidenza che l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva.
7 15. Assunto questo dato, è poi un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della
L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R.
445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Lo stesso l'articolo 46 poi, alle lettere e) ed f) consente di attestare con le medesime modalità il proprio stato civile e lo stato di famiglia. Ed è documentato dalle circolari prodotte CP_1 dall'istituto (circolari n. 12 del 12.1.1990 e e n. 95 del
2.8.2022) che a tale previsione l'ente si attenga quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari, anche con la circolare 2.8.2022,
l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del
D.P.R. 445/2000 secondo cui “le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
8
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
16. E' quindi un dato che, per i lavoratori stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (cui quindi, secondo le fonti superprimarie di diritto dell'Unione, deve riconoscersi parità di trattamento, rispetto ai cittadini, nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale), la prova dei requisiti per il riconoscimento del diritto, per quanto interessa, all'ANF sia assai più gravosa di quanto accada ai cittadini, ove, come nella specie, non vi siano convenzioni nella materia di causa tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia. Che la prova sia molto più gravosa è evidente, non solo in quanto questi lavoratori sono costretti a richiedere vari documenti a varie pubbliche amministrazioni,
a fronte della possibilità per i cittadini di fornire all'ente di previdenza, quanto all'attestazione del reddito familiare, ma anche della composizione della famiglia, una “dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione”, come previsto dall'art. 2 comma 9 della L. 153/2008. Ma soprattutto
9 è più gravosa in relazione alla distanza dai paesi di nazionalità, alle differenze degli ordinamenti giuridici e dell'organizzazione amministrativa in quei paesi rispetto all'Italia, quasi sempre alla difficile condizione in cui versano gli apparati amministrativi in molti dei luoghi di provenienza delle persone straniere legalmente soggiornanti in Italia, ciò per ragioni varie.
17. Per converso una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcun modo dalla nazionalità del dichiarante. Ciò, non soltanto quanto alla composizione della famiglia, ma anche quanto ai redditi, ove si consideri che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di residenza anagrafica in Italia e che, secondo l'art. 3 del TUIR sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedano, indipendentemente dalla nazionalità
e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero (comunitario o extracomunitario) è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza: tutti infatti, cittadini e stranieri residenti, sono soggetti alla medesima disciplina fiscale e su tutti l'amministrazione finanziaria è in grado di raccogliere le
10 medesime informazioni a mezzo degli stessi riscontri sui dati formalizzati. Ne deriva che, quanto ai redditi del lavoratore dichiarante, che richieda l'accesso alla prestazione dell'ANF,
l'amministrazione finanziaria è in grado di verificare i dati contenuti nell'autocertificazione, almeno quanto alla corrispondenza tra tale dichiarazione e il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni ufficialmente riferibili al richiedente giacenti presso gli archivi amministrativi (le dichiarazioni dei redditi, le informazioni reperibili dall'Agenzia delle entrate a mezzo dell'anagrafe tributaria sui rapporti e le operazioni finanziarie, le risultanze dei pubblici registri automobilistici e quelle dei sistemi informativi degli enti previdenziali), indipendentemente dalla nazionalità del richiedente stesso. Per contro, quanto ai redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti non residenti (i familiari del lavoratore), una simile verifica di conformità formale non è possibile, sia che si tratti di familiari residenti all'estero di cittadini italiani sia che siano lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia ad avere familiari residenti all'estero. Resta fermo in ogni caso, e in tutte le ipotesi richiamate, che l'accertamento di difformità tra i redditi e i beni dichiarati e quelli effettivamente nella disponibilità dei dichiaranti e dei loro familiari è rimesso alle attività di istituto della Guardia di Finanza, esse certamente complesse in molti casi quando si tratti di redditi prodotti all'estero, anche in tal caso tuttavia per ragioni che non dipendono in effetti dalla nazionalità degli interessati. Anzi, per vero, diverse convenzioni con Stati di provenienza dei migranti prevedono espressamente uno scambio di informazioni, idoneo ad agevolare gli eventuali successivi controlli, per esempio, sulle dichiarazioni di “impossidenza” rese dagli interessati (così ad
11 esempio le Convenzioni con la Costa d'OR del 30 luglio
1982, ratificata in Italia il 27 maggio 1985 con legge n. 293 o proprio con il Senegal, firmata a Roma il 20 luglio 1998 e ratificata con legge n. 417 il 20 dicembre 2000).
18. Deve allora concludersi che la disposizione regolamentare dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, applicata dall' quanto alle richieste di ANF provenienti da lavoratori CP_1 stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche dopo la sentenza costituzionale 67/2022, in quanto preclude a tali lavoratori di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità (nella specie il reddito proprio e dei propri familiari, la composizione della propria famiglia) rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e debba essere di conseguenza disapplicata.
19. Assunto questo dato, è di una certa evidenza che, ove fosse stato applicato nella specie il principio di parità di trattamento, non solo quanto all'astratta titolarità del beneficio (come poi accaduto con la disapplicazione della disposizione dell'art. 2 comma 6 bis della L. 153/1988), ma anche quanto alle modalità di prova dei relativi fatti costitutivi,
l'istituto avrebbe dovuto accogliere la domanda in sede amministrativa, almeno in relazione alla moglie del ricorrente a partire dall'anno 2019 (periodo per il quale vi era attestazione di non imposizione;
cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado dell'appellante) e, per tutto il periodo oggetto di causa, ai figli nati nel matrimonio, tutti minori di età compresa tra 16 e 7 anni alla data della domanda amministrativa del
2023, privi di redditi in tale data (come attestato nel certificato
12 di vita collettiva risalente a quell'anno, doc. 18 sempre del fascicolo di primo grado dell'appellante) e quindi del tutto verosimilmente privi di reddito anche negli anni precedenti
(nel 2018 il più grande aveva 11 anni). In relazione a queste posizioni l'assicurato aveva infatti prodotto documentazione ben eccedente quella richiesta, in sede amministrativa, a un cittadino italiano.
20. Ma anche a prescindere da ogni raffronto con il trattamento riservato in sede amministrativa a un richiedente cittadino italiano, quanto alla posizione della moglie a partire dal 2019 e ai figli nati nel matrimonio per tutto il periodo, i documenti prodotti dall'assicurato già in primo grado erano senz'altro sufficienti a dare prova dei presupposti della prestazione richiesta. Risultavano infatti documentati il rapporto di coniugio dell'appellante con (doc. 3 del CP_2 fascicolo di primo grado dell'attore), l'impossidenza e di difetto di titolarità di ogni reddito in capo a almeno dal 2018 CP_2
(doc. 17 dell'appellante), il legame di paternità dell'attore rispetto ai minori nati nel matrimonio (cfr. il certificato di vita collettiva doc. 18 sempre del fascicolo dell'appellante, oltre ai certificati di nascita, della cui autenticità non vi era motivo di dubitare), la condizione di vivenza a carico, nel 2023, dei figli minori nati nel matrimonio (ancora il certificato di vita collettiva doc. 18, da cui, come si è detto sopra, doveva necessariamente desumersi che essi lo fossero stati anche negli anni precedenti, considerata la loro età, dato che all'inizio del periodo considerato, nel 2018, il più grande dei figli dell'assicurato aveva 11 anni, il secondo 9 e il terzo 2).
21. Sulla base della documentazione originariamente depositata, poteva dubitarsi invece dell'impossidenza della moglie di nel periodo anteriore al 2018, come pure Pt_1
13 dell'epoca di ingresso nel nucleo familiare dell'istante dei figli nati fuori del matrimonio (che nel 2023 facevano parte della sua famiglia ed erano a suo carico, come attestato dal certificato di vita collettiva).
22. Sul punto l'appellante ha chiesto, con il suo atto introduttivo in questo grado, di produrre ulteriore documentazione (come indicato sopra, si tratta dei certificati di nascita dei figli, rilasciati dal consolato senegalese in Italia
e legalizzati, del certificato di non imposizione della moglie, relativo agli anni 2017-2021, del certificato di vita collettiva del settembre 2024, attestante l'esistenza in vita della moglie e di tutti i figli e la loro vivenza a carico dell'attore in tutto il periodo compreso tra il 2017 e il 2021).
23. Il collegio ha autorizzato la produzione ex art. 437 c.p.c., ritenendo che vi fossero elementi sufficienti a consentire l'esercizio del potere d'ufficio, considerata la difficoltà obiettiva
(da considerarsi notoria) dei cittadini provenienti da molti paesi africani di reperire tempestivamente documenti relativi a status e condizioni personali e rilevata l'esistenza di elementi di fatto indizianti della fondatezza della prospettazione attrice.
Quanto alla posizione della moglie, infatti, il certificato di matrimonio (del 2007) attestava come la stessa fosse, all'epoca, casalinga, mentre il certificato di non imposizione già citato (doc. 17 dell'appellante) provava come non CP_2 avesse avuto redditi almeno dal 2018, così che appariva quanto meno verosimile che ella potesse essere stata anche medio tempore a carico del marito. Quanto ai figli nati fuori del matrimonio, essi nati rispettivamente nel 2007, 2013 e
2015, erano senz'altro a carico del padre nel 2023 (secondo il certificato di vita collettiva prodotto già in primo grado), così che era quanto meno probabile che lo fossero stati (in tutto o
14 almeno in parte) anche negli precedenti, considerata la loro età.
24. Autorizzata quindi la produzione, dai documenti versati in atti sono risultati senz'altro provati sia l'impossidenza e l'assenza di redditi di anche nel periodo anteriore al CP_2
2018 e la vivenza a carico dell'appellante di tutti i suoi figli, in tutto il periodo di causa.
25. Non essendovi questione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ad attestare l'origine dei redditi dell'appellante, deve senz'altro ritenersi il suo diritto alla prestazione di cui è causa in tutto il periodo in contestazione.
26. Pertanto, in totale riforma della decisione impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello (assorbito il secondo), deve dichiararsi il diritto dell'appellante
[...] all'assegno per il nucleo familiare per le annualità Parte_1 domandate in tesi in ricorso (e quindi a decorrere dal
7.6.2018, correggendosi nei seguenti termini il dispositivo, che per mero errore materiale fa riferimento a una domanda del
7.6.2018).
27. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, acquisita ex art. 437 c.p.c. la documentazione di cui oggi è richiesta la produzione, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno per il nucleo familiare Parte_1 per le annualità domandate in tesi in ricorso (e quindi a decorrere dalla domanda del 7.6.2018). Condanna l'istituto alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come
15 per legge per il primo grado e in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
16