Articolo 13 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 12Articolo 14
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5 aprile 2008
Art. 13. (Norma di adeguamento) 1. L'autorita' centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione e' il Ministro della giustizia.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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