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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE EL Presidente dr.ssa GE Lo PI Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8315 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. INGRASSIA Parte_1
MARIA SERENA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 28/06/2024
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
16/05/2024, notificato all'interessato in data 03/06/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 14/07/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 16/06/2008; CP_1
di avere ottenuto un permesso di soggiorno per “protezione umanitaria” nel 2014; di avere intrapreso un percorso di emancipazione personale ed integrazione socio culturale;
di avere appreso la lingua italiana;
di avere svolto e di star tutt'ora svolgendo attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo;
di avere reperito una soluzione abitativa stabile (cfr. ricorso)
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. In vista dell'udienza del 06/10/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, la quale ha preso il posto della previgente protezione umanitaria.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma
3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente, pur trovandosi in Italia da circa diciassette anni, non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale, non avendo prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale. La mera presentazione di una lettera di disponibilità all'assunzione o altra documentazione risalente non può, di per sé, ritenersi sufficiente a tal fine.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• rigetta il ricorso;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
GE Lo PI CE EL
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE EL Presidente dr.ssa GE Lo PI Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8315 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. INGRASSIA Parte_1
MARIA SERENA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 28/06/2024
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
16/05/2024, notificato all'interessato in data 03/06/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 14/07/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 16/06/2008; CP_1
di avere ottenuto un permesso di soggiorno per “protezione umanitaria” nel 2014; di avere intrapreso un percorso di emancipazione personale ed integrazione socio culturale;
di avere appreso la lingua italiana;
di avere svolto e di star tutt'ora svolgendo attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo;
di avere reperito una soluzione abitativa stabile (cfr. ricorso)
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. In vista dell'udienza del 06/10/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, la quale ha preso il posto della previgente protezione umanitaria.
In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma
3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente, pur trovandosi in Italia da circa diciassette anni, non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale, non avendo prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale. La mera presentazione di una lettera di disponibilità all'assunzione o altra documentazione risalente non può, di per sé, ritenersi sufficiente a tal fine.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• rigetta il ricorso;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
GE Lo PI CE EL
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.