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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado in cui è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 613/2025 promossa da:
(c.f. ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARRA (c.f. Parte_2 P.IVA_2
) e dall'avv. MARIANNA CALDIERA (c.f. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Milano, Corso Italia n. 13 in sostituzione della precedente mandataria già Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI (c.f. ) e dall'avv. CodiceFiscale_3
HE OM (c.f. , ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio legale dell'avv. MORENA FARNETI sito a Forlì, via a. Fortis n. 7
CREDITORE-OPPONENTE nei confronti di
(c.f. Controparte_1 P.IVA_3
DEBITIRCE CONVENUTA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
quale cessionaria dei crediti già vantati da Parte_1 Controparte_2
a mezzo della mandataria ha proposto il presente Parte_3
giudizio di opposizione all'esecuzione al fine di far accertare il proprio diritto ad agire in via esecutiva in virtù di tutti i titoli esecutivi azionati nei confronti della debitrice convenuta costituiti da tre contratti di mutuo fondiario e a proseguire la Controparte_1
procedura espropriativa R.G.E. n. 133/2020, avviata con pignoramento notificato il 21/07/2020, inforza di tutti i contratti di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria come di seguito indicati e descritti:
contratto di mutuo data 26/05/2009, a rogito del Notaio dott. Rep. n. 162705 – Persona_1
Racc. n. 57662, registrato a l'08/06/2009 al n. 1053 - serie 1T, e rilasciato in copia munita CP_2
di formula esecutiva in data 22/06/2009, assistito da ipoteca iscritta in data 09/06/2009, art. 10735/2424; contratto di mutuo in data 27/06/2012 a rogito del Notaio dott. Rep. n. 171106 Persona_1
– Racc. n. 63194, registrato a il 12/07/2012 al n. 5279 - serie 1T, e rilasciato in copia CP_2
munita di formula esecutiva in data 28/07/2012, assistito da ipoteca iscritta in data 13/07/2012, art. 10942/1767;
contratto di mutuo in data 05/10/2012, a rogito del Notaio dott. Rep. n. 171691 Persona_1
– Racc. n. 63526, registrato a l'08/10/2012 al n. 7189 - serie 1T, e rilasciato in copia CP_2
munita di formula esecutiva in data 26/10/2012, assistito da ipoteca iscritta in data 09/10/2012, art. 14668/2418.
Ha esposto che con ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. depositato il Parte_1
21/05/2024 in persona del liquidatore aveva Controparte_1 CP_3
chiesto al GE, previa sospensione inaudita altera parte dell' esecuzione e/o revoca della vendita fissata per il giorno 02/07/2024, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva e l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare introdotto ordinando la cancellazione della trascrizione.
2 Revocata l'asta già fissata e disposta la comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/10/2024, con ordinanza del 09/01/2025 il GE ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, concedendo termine fino al 15/03/2025 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito e condannato la debitrice opponente alla rifusione delle spese.
L'odierna opponente ha precisato che con tale ordinanza il GE, nel respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione aveva tuttavia osservato che in tale procedura risultavano caducati
“soltanto due dei tre titoli azionati, di talchè sotto tale aspetto l'opposizione è infondata, non essendo stato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo il contratto di mutuo in data 26.05.2009, a rogito Dott.
[...]
notaio in , repertorio n. 162705, raccolta n. 57662, rilasciato in copia munita di formula Per_1 CP_2
esecutiva in favore di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in data 22.06.2009 di originari € 900.000,00, pure azionato in questa sede” ed aveva concluso l'ordinanza “per la sussistenza del fumus del diritto di
a procedere ad esecuzione forzata (limitatamente al contratto di mutuo sopraindicato), dovendosi Pt_1
rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall'opponente”.
In considerazione del pregiudizio causato da tale provvedimento nella parte in cui limitava il diritto di procedere esecutivamente ad uno solo dei tre contratti di mutuo, e volendo veder accertato il proprio diritto di procedere esecutivamente in forza di tutte e tre i contratti di mutuo, ha spiegato di aver proposto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies in data 24/01/2025, Parte_1
con udienza fissata al 27/03/2025 e di aver altresì proposto, per non incorrere nella decadenza nell'avvio del giudizio di merito, il presente giudizio di opposizione per le finalità sopra indicate.
Nel merito ha evidenziato l'erroneità del provvedimento del GE e l'infondatezza Parte_1
degli assunti della debitrice che aveva invocato, per sospendere l'esecuzione, l'avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1674/2019 in forza della sentenza n. 916/2022 (non definitiva essendo pendente appello) che aveva accolto l'opposizione proposta da uno dei fideiussori, , sebbene il pignoramento fosse stato avviato sulla base di tre contratti CP_3
di mutuo e non di tale titolo giudiziale poi revocato.
Effettuate le verifiche preliminari con decreto del 01/04/2025 è stata dichiarata la contumacia di e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito Controparte_1
semplificato, con assegnazione del termine per integrare gli atti introduttivi e fissazione al
18/06/2025 dell'udienza di comparizione delle parti.
3 A tale udienza, in assenza di costituzione della debitrice opposta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19/11/2025 di cui
è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Medio tempore, con comparsa del 15/09/2025 si è costituita per quale nuova Parte_1
mandataria e in data 17/11/2025 sono state Parte_2
depositate le note di trattazione scritta.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va anzitutto evidenziato che in questo giudizio non si è Controparte_1
costituita e non ha reiterato l'eccezione sollevata davanti al GE relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di , peraltro già disattesa dal GE che, con ordinanza del Parte_1
09/01/2025, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze avanzate da parte opponente.
Le valutazioni del GE vanno senz'altro condivise.
Come già evidenziato in tale ordinanza in merito alla idoneità della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco a provare la titolarità del credito, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. in termini Cass. n. 5617 del 2020), puntualizzando poi che
“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58 comma 1 TUB)” e precisando d'altra parte che "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un
4 credito". Affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (così Cass. n. 2780 del 2019).
Nella situazione già all'esame del GE, è stato correttamente evidenziato che , oltre Parte_1
alla pubblicazione in Gazzetta, aveva altresì depositato dichiarazione riguardante l'avvenuta cessione del credito proveniente dal cessionario e l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione. Ciò, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario, è stato ritenuto “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini dell'accertamento in oggetto. Peraltro, si è evidenziato che nel caso all'esame era stato prodotto anche il contratto di cessione, così dissolvendo qualsiasi ulteriore dubbio sulla titolarità del credito in capo alla procedente.
Acclarata, pertanto, la legittimazione attiva, è incontestabile il fatto che abbia Parte_1
avviato la procedura espropriativa RGE n. 133/2020 nei confronti di sulla base CP_1
di tre contratti di mutuo, tutti a rogito Notaio di in data 26/05/2009 Rep. Per_1 CP_2
162705/Racc. 57662, in data 27/06/2012 Rep. 171106/Racc. 63194 e in data 05/10/2012 Rep.
171691/Racc. 63526.
Con il ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. oltre a contestare la CP_1
legittimazione di , aveva dedotto che i mutui individuati al Rep. 171106/63194 e Parte_1
al Rep. 171691/63256 erano stati azionati in via monitoria, per l'ottenimento - nei confronti degli asseriti garanti di - di decreto ingiuntivo n. 1674/2019, reso in data 25/11/2019 dal Controparte_1
Tribunale di Forlì, avverso al quale era stata proposta opposizione da parte del liquidatore CP_3
aggiungendo che il giudizio di opposizione RG 222/2020 si era concluso con sentenza
[...]
n. 916/2022 del 13/10/2022 di accoglimento dell'opposizione in favore del per la ritenuta CP_3
assenza di “puntuale e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti pretesi nei confronti di CP_1
e conseguentemente nei confronti del fideiussore nell'ambito dell'operazione di
[...] CP_3
cartolarizzazione tra e ” non avendo l'opposta Controparte_2 Parte_1 Parte_1
fornito adeguata prova.
[...]
5 In disparte il fatto che tale sentenza non è definitiva, essendo stata appellata da Parte_1
presso la Corte di Appello di Bologna nel giudizio RG n. 1872/2022, il motivo posto a fondamento dell'opposizione all'esecuzione risulta del tutto inconferente.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che il decreto ingiuntivo n. 1674/2019 è stato richiesto ed emesso nei soli confronti dei garanti di sulla base di due contratti di CP_1
mutuo Rep. 171106/63194 e Rep. 171691/63256 e del saldo debitore di un contratto di apertura di credito in conto corrente n. 28590. L'opposizione proposta da uno dei garanti avverso tale decreto ingiuntivo, accolta con la sentenza sopra richiamata, ha dunque avuto il solo effetto di inibire a di agire in via esecutiva, sulla base di tale titolo caducato, nei confronti Parte_1
di in proprio nella sua qualità di garante della società e non certo di CP_3
impedire la prosecuzione della procedura espropriativa già avviata nei confronti della sola sulla base di un diverso titolo esecutivo, rappresentato dai tre contratti di mutuo CP_1
con garanzia ipotecaria, nei confronti dei quali alcuna contestazione risulta essere stata sollevata dalla Società.
Va dunque accolta l'opposizione proposta da e accertato il diritto della stessa ad Parte_1
agire in sede esecutiva e a proseguire la procedura espropriativa RGE 133/2020 sulla base di tutti e tre i contratti di mutuo sopra già identificati nei confronti di CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della contumacia della convenuta e della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da con citazione Parte_1
notificata il 13/03/2025 nei confronti di accerta e Controparte_1
dichiara il diritto di ad agire in sede esecutiva e a proseguire la procedura Parte_1
espropriativa RGE N. 133/2020 sulla base di tutti e tre i contratti di mutuo a rogito Notaio dott. di in data 26/05/2009 Rep. 162705/Racc. 57662, in data 27/06/2012 Persona_1 CP_2
Rep. 171106/Racc. 63194 e in data 05/10/2012 Rep. 171691/Racc. 63526.
Condanna alla rifusione delle spese legali sostenute da CP_1 Parte_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 1.740 per spese c.u. e in € 10.000,00 per compenso
6 professionale oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svolta ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado in cui è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 613/2025 promossa da:
(c.f. ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARRA (c.f. Parte_2 P.IVA_2
) e dall'avv. MARIANNA CALDIERA (c.f. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Milano, Corso Italia n. 13 in sostituzione della precedente mandataria già Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI (c.f. ) e dall'avv. CodiceFiscale_3
HE OM (c.f. , ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio legale dell'avv. MORENA FARNETI sito a Forlì, via a. Fortis n. 7
CREDITORE-OPPONENTE nei confronti di
(c.f. Controparte_1 P.IVA_3
DEBITIRCE CONVENUTA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
quale cessionaria dei crediti già vantati da Parte_1 Controparte_2
a mezzo della mandataria ha proposto il presente Parte_3
giudizio di opposizione all'esecuzione al fine di far accertare il proprio diritto ad agire in via esecutiva in virtù di tutti i titoli esecutivi azionati nei confronti della debitrice convenuta costituiti da tre contratti di mutuo fondiario e a proseguire la Controparte_1
procedura espropriativa R.G.E. n. 133/2020, avviata con pignoramento notificato il 21/07/2020, inforza di tutti i contratti di mutuo fondiario, con garanzia ipotecaria come di seguito indicati e descritti:
contratto di mutuo data 26/05/2009, a rogito del Notaio dott. Rep. n. 162705 – Persona_1
Racc. n. 57662, registrato a l'08/06/2009 al n. 1053 - serie 1T, e rilasciato in copia munita CP_2
di formula esecutiva in data 22/06/2009, assistito da ipoteca iscritta in data 09/06/2009, art. 10735/2424; contratto di mutuo in data 27/06/2012 a rogito del Notaio dott. Rep. n. 171106 Persona_1
– Racc. n. 63194, registrato a il 12/07/2012 al n. 5279 - serie 1T, e rilasciato in copia CP_2
munita di formula esecutiva in data 28/07/2012, assistito da ipoteca iscritta in data 13/07/2012, art. 10942/1767;
contratto di mutuo in data 05/10/2012, a rogito del Notaio dott. Rep. n. 171691 Persona_1
– Racc. n. 63526, registrato a l'08/10/2012 al n. 7189 - serie 1T, e rilasciato in copia CP_2
munita di formula esecutiva in data 26/10/2012, assistito da ipoteca iscritta in data 09/10/2012, art. 14668/2418.
Ha esposto che con ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. depositato il Parte_1
21/05/2024 in persona del liquidatore aveva Controparte_1 CP_3
chiesto al GE, previa sospensione inaudita altera parte dell' esecuzione e/o revoca della vendita fissata per il giorno 02/07/2024, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva e l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare introdotto ordinando la cancellazione della trascrizione.
2 Revocata l'asta già fissata e disposta la comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/10/2024, con ordinanza del 09/01/2025 il GE ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, concedendo termine fino al 15/03/2025 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito e condannato la debitrice opponente alla rifusione delle spese.
L'odierna opponente ha precisato che con tale ordinanza il GE, nel respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione aveva tuttavia osservato che in tale procedura risultavano caducati
“soltanto due dei tre titoli azionati, di talchè sotto tale aspetto l'opposizione è infondata, non essendo stato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo il contratto di mutuo in data 26.05.2009, a rogito Dott.
[...]
notaio in , repertorio n. 162705, raccolta n. 57662, rilasciato in copia munita di formula Per_1 CP_2
esecutiva in favore di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in data 22.06.2009 di originari € 900.000,00, pure azionato in questa sede” ed aveva concluso l'ordinanza “per la sussistenza del fumus del diritto di
a procedere ad esecuzione forzata (limitatamente al contratto di mutuo sopraindicato), dovendosi Pt_1
rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall'opponente”.
In considerazione del pregiudizio causato da tale provvedimento nella parte in cui limitava il diritto di procedere esecutivamente ad uno solo dei tre contratti di mutuo, e volendo veder accertato il proprio diritto di procedere esecutivamente in forza di tutte e tre i contratti di mutuo, ha spiegato di aver proposto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies in data 24/01/2025, Parte_1
con udienza fissata al 27/03/2025 e di aver altresì proposto, per non incorrere nella decadenza nell'avvio del giudizio di merito, il presente giudizio di opposizione per le finalità sopra indicate.
Nel merito ha evidenziato l'erroneità del provvedimento del GE e l'infondatezza Parte_1
degli assunti della debitrice che aveva invocato, per sospendere l'esecuzione, l'avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1674/2019 in forza della sentenza n. 916/2022 (non definitiva essendo pendente appello) che aveva accolto l'opposizione proposta da uno dei fideiussori, , sebbene il pignoramento fosse stato avviato sulla base di tre contratti CP_3
di mutuo e non di tale titolo giudiziale poi revocato.
Effettuate le verifiche preliminari con decreto del 01/04/2025 è stata dichiarata la contumacia di e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito Controparte_1
semplificato, con assegnazione del termine per integrare gli atti introduttivi e fissazione al
18/06/2025 dell'udienza di comparizione delle parti.
3 A tale udienza, in assenza di costituzione della debitrice opposta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19/11/2025 di cui
è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Medio tempore, con comparsa del 15/09/2025 si è costituita per quale nuova Parte_1
mandataria e in data 17/11/2025 sono state Parte_2
depositate le note di trattazione scritta.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va anzitutto evidenziato che in questo giudizio non si è Controparte_1
costituita e non ha reiterato l'eccezione sollevata davanti al GE relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di , peraltro già disattesa dal GE che, con ordinanza del Parte_1
09/01/2025, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze avanzate da parte opponente.
Le valutazioni del GE vanno senz'altro condivise.
Come già evidenziato in tale ordinanza in merito alla idoneità della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco a provare la titolarità del credito, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. in termini Cass. n. 5617 del 2020), puntualizzando poi che
“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58 comma 1 TUB)” e precisando d'altra parte che "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un
4 credito". Affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (così Cass. n. 2780 del 2019).
Nella situazione già all'esame del GE, è stato correttamente evidenziato che , oltre Parte_1
alla pubblicazione in Gazzetta, aveva altresì depositato dichiarazione riguardante l'avvenuta cessione del credito proveniente dal cessionario e l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione. Ciò, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario, è stato ritenuto “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini dell'accertamento in oggetto. Peraltro, si è evidenziato che nel caso all'esame era stato prodotto anche il contratto di cessione, così dissolvendo qualsiasi ulteriore dubbio sulla titolarità del credito in capo alla procedente.
Acclarata, pertanto, la legittimazione attiva, è incontestabile il fatto che abbia Parte_1
avviato la procedura espropriativa RGE n. 133/2020 nei confronti di sulla base CP_1
di tre contratti di mutuo, tutti a rogito Notaio di in data 26/05/2009 Rep. Per_1 CP_2
162705/Racc. 57662, in data 27/06/2012 Rep. 171106/Racc. 63194 e in data 05/10/2012 Rep.
171691/Racc. 63526.
Con il ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. oltre a contestare la CP_1
legittimazione di , aveva dedotto che i mutui individuati al Rep. 171106/63194 e Parte_1
al Rep. 171691/63256 erano stati azionati in via monitoria, per l'ottenimento - nei confronti degli asseriti garanti di - di decreto ingiuntivo n. 1674/2019, reso in data 25/11/2019 dal Controparte_1
Tribunale di Forlì, avverso al quale era stata proposta opposizione da parte del liquidatore CP_3
aggiungendo che il giudizio di opposizione RG 222/2020 si era concluso con sentenza
[...]
n. 916/2022 del 13/10/2022 di accoglimento dell'opposizione in favore del per la ritenuta CP_3
assenza di “puntuale e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti pretesi nei confronti di CP_1
e conseguentemente nei confronti del fideiussore nell'ambito dell'operazione di
[...] CP_3
cartolarizzazione tra e ” non avendo l'opposta Controparte_2 Parte_1 Parte_1
fornito adeguata prova.
[...]
5 In disparte il fatto che tale sentenza non è definitiva, essendo stata appellata da Parte_1
presso la Corte di Appello di Bologna nel giudizio RG n. 1872/2022, il motivo posto a fondamento dell'opposizione all'esecuzione risulta del tutto inconferente.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che il decreto ingiuntivo n. 1674/2019 è stato richiesto ed emesso nei soli confronti dei garanti di sulla base di due contratti di CP_1
mutuo Rep. 171106/63194 e Rep. 171691/63256 e del saldo debitore di un contratto di apertura di credito in conto corrente n. 28590. L'opposizione proposta da uno dei garanti avverso tale decreto ingiuntivo, accolta con la sentenza sopra richiamata, ha dunque avuto il solo effetto di inibire a di agire in via esecutiva, sulla base di tale titolo caducato, nei confronti Parte_1
di in proprio nella sua qualità di garante della società e non certo di CP_3
impedire la prosecuzione della procedura espropriativa già avviata nei confronti della sola sulla base di un diverso titolo esecutivo, rappresentato dai tre contratti di mutuo CP_1
con garanzia ipotecaria, nei confronti dei quali alcuna contestazione risulta essere stata sollevata dalla Società.
Va dunque accolta l'opposizione proposta da e accertato il diritto della stessa ad Parte_1
agire in sede esecutiva e a proseguire la procedura espropriativa RGE 133/2020 sulla base di tutti e tre i contratti di mutuo sopra già identificati nei confronti di CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della contumacia della convenuta e della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da con citazione Parte_1
notificata il 13/03/2025 nei confronti di accerta e Controparte_1
dichiara il diritto di ad agire in sede esecutiva e a proseguire la procedura Parte_1
espropriativa RGE N. 133/2020 sulla base di tutti e tre i contratti di mutuo a rogito Notaio dott. di in data 26/05/2009 Rep. 162705/Racc. 57662, in data 27/06/2012 Persona_1 CP_2
Rep. 171106/Racc. 63194 e in data 05/10/2012 Rep. 171691/Racc. 63526.
Condanna alla rifusione delle spese legali sostenute da CP_1 Parte_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 1.740 per spese c.u. e in € 10.000,00 per compenso
6 professionale oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svolta ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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