Ordinanza cautelare 12 luglio 2012
Sentenza 23 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 12/07/2012, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02995/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2995 del 2012, proposto da:
Istituto Professionale Servizi Per L'Agricoltura e Lo Sviluppo Rurale, BO AR, SA ND, LO LV, LO RI, LA RR NC, De SA RU, ZI AN, RO ME, AN IT, AN NO, TR CO, TR ES, D'AN GI, D'AN IL, MA DO, MA CR, CC RI, CA ANmaria, AN LA, RD EO, TA FR, AP IL, TA NZ, RU ER, RU NI, AP IL, LI TU, TU CO, LO TO, LO NE, AR RO, NO ND, AN NT, NE GI, De MA RI, De MA NN, GA IA, OL RI, CO ZI, AR RI, EN RI, NO AR, NN LL, AI LU, LL AN, SP RI NT, IV NE, AM AN, Di ER NT, LL OD, Di ER ANmaria, D'NZ CI, SO CA, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'MO CO, domiciliata in Napoli, via S.Lucia,81; Provincia di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Tosini, con domicilio eletto presso Marina Tosini in Napoli, p.zza EOtti 1 c/o Avv.Prov.Na;
Liceo Scientifico Piranesi di Capaccio Paestum; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
e con l'intervento di
ad opponendum:
PO NO, GL FR, ZO AT, TI PI, IS RI GI, RO UR, CI RA, IU AE, AR OL, TE RI, ER di Stasi, Concilio RA, MA AN, QU RI SAria, EN ND, AN NI, RO DA LL, RO RI ER, EL TA, ZA RO, D'AN RO, ZA AN, D'AN IA, rappresentati e difesi dall'avv. NI NI Stasio, con domicilio eletto presso NI NI Stasio in Napoli, Segreteria Tar Campania;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.162 DEL 04/04/2012 CON CUI È STATO DISPOSTO L'ACCORPAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DELL'ISTITUTO AGRARIO RICORRENTE AL LICEO SCIENTIFICO "G.B. PIRANESI" SITI NEL COMUNE DI CAPACCIO - RICORSO PERVENUTO DAL TAR CAMPANIA SALERNO CON ORD. N. 1208/2012 RG N. 822/2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Provincia di Salerno e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che, impregiudicata ogni decisione in sede di merito sui dedotti profili di mancanza di jus postulandi del procuratore di parte ricorrente in favore dell’Istituto agrario statale interessato, l’ammissibilità del ricorso pare prima facie assicurata dalla circostanza per cui il medesimo procuratore risulta avere ricevuto il mandato difensivo a margine del ricorso anche da numerose persone fisiche, che spiegano la loro qualità (allo stato incontestata) di iscritti o di legali rappresentanti di iscritti all’Istituto in questione, in astratto dotati di interesse al mantenimento dello status quo, specie sotto il profilo di mantenimento delle sedi e dell’offerta formativa precedenti ai provvedimenti impugnati;
- che, ancora, il dirigente è titolare di una posizione differenziata e qualificata alla tutela della prerogativa di autonomia dell’istituto scolastico, con riguardo alle possibili ricadute negative di una riorganizzazione della rete di erogazione del servizio difforme dal modulo legale di riferimento;
- che, parimenti, la mancata notifica del ricorso all’Ufficio scolastico regionale non sembra inficiarne l’ammissibilità, stante che l’impugnazione verte su atti emanati dalla Regione Campania, che ha proceduto ad effettuare il ridimensionamento della rete scolastica sul suo territorio;
- che l’istanza cautelare appare fondata, posto che sembrano meritevoli di favorevole apprezzamento le censure che riportano alla evidente disomogeneità tra gli Istituti scolastici accorpati (Istituto professionale per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e Liceo Scientifico), in violazione delle Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012\2013 che la stessa Regione Campania ha ritenuto di dettare, per cui l’offerta formativa degli Istituti di istruzione superiore deve sostanziarsi in “competenze e saperi congruenti”;
Ritenuto di fissare per la trattazione del merito la pubblica udienza del 19 dicembre 2012;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie ai fini del riesame l’istanza cautelare in epigrafe, e fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 19 dicembre 2012, ore di regolamento.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
LU NI Nappi, Presidente
AN Pappalardo, Consigliere
Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO