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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2022 promossa da:
Procedura di liquidazione giudiziale Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo PANETTA, come da procura allegata al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via S. Ferrari 65 – La Spezia
attrice in riassunzione
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare BALDINI e Massimiliano MORI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via N. Ricciardi 21 – La Spezia convenuta
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare BALDINI e Massimiliano MORI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via N. Ricciardi 21 – La Spezia convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 luglio 2024:
1 per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
I. ACCERTARE e DICHIARARE che , nata a [...]_1 il 24.04.1953, Cod. Fisc. , residente a [...]
Partigiane, 245, essendo nel possesso dei beni morendo relitti dal defunto marito
, deceduto in data 12.01.2015, e non avendo provveduto ad accettare Persona_1 detta eredità con beneficio di inventario né a rinunziarvi nel termine perentorio di tre mesi prescritto dal combinato disposto dell'art. 485 e 519 c.c. deve considerarsi erede pura e semplice del predetto defunto per la quota della metà del Persona_1 patrimonio morendo relitto dal defunto, come indicato nella dichiarazione di successione presentata il 23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data
29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248;
II. ACCERTARE E DICHIARARE che, pertanto, i convenuti e Controparte_1
sono coeredi, ciascuno per la quota della metà dell'intero, del Controparte_2 defunto , deceduto il 12.01.2015; Persona_1
III. accertato che il IG. ha alienato a terzi per il prezzo dichiarato di Controparte_2
€ 11.000,00 (diconsi Euro undicimila/00), i beni elencati ai numeri 7), 9) 10), 11), e 15) della dichiarazione di successione di e del punto VI della narrativa Persona_1 del presente atto, DICHIARARE che la IG.ra , quale Controparte_1 coerede di per la quota della metà dell'intero, ha diritto ad ottenere Persona_1 da la restituzione della quota della metà del prezzo medesimo;
Controparte_2
IV. in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice quale Parte_1 creditrice della IG.ra , ha diritto di soddisfare i propri Controparte_1 crediti procedendo esecutivamente, limitatamente alla quota della metà spettante per delazione ereditaria ai sensi dell'art. 581 c.c. alla rinunziante CP_1
sui seguenti diritti su beni immobili facenti parte del patrimonio relitto dal
[...] IG. , oggi intestati a in forza della nota di Persona_1 Controparte_2 trascrizione nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen.
n. 7038 e Reg. Part. n. 5248, e non ancora alienati a terzi di buona fede: • quota di comproprietà per 1/2 su terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 19, Particella 1507, qualità seminativo arborato di classe 1, superficie metri quadrati 224; • quota di comproprietà per 1/2 su unità ad uso garage sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 19,
Particella 1331, Subalterno 1, Categoria C/6, Classe 1, della consistenza di mq. 23, superficie mq. 27, indirizzo Via Brigate Partigiane snc piano T;
• quota di comproprietà per 1/2 su unità ad uso deposito sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 19, Particella 1331, Subalterno 2, • proprietà per l'intero su unità ad uso deposito sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati al Foglio 13,
Particella 312, Categoria C/2, classe 1, della consistenza di 169 mq e della superficie di 164 mq, indirizzo Via Brigate Partigiane n. 247, piano S1-T; • proprietà per l'intero su unità ad uso abitazione di tipo economico sita in Follo (SP), censita al NCEU al Foglio
19, Particella 994, Categoria A/3, Classe 4, della consistenza di vani 5,5, superficie catastale mq.154, Via Brigate Partigiane n. 187, piano T-1; • proprietà per l'intero di
2 unità ad uso deposito sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al Foglio 13, Particella 319, Categoria C/2, Classe 1, della consistenza di mq. 15 e della superficie di mq. 23, indirizzo Via Brigate Partigiane piano T;
• proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP) censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 260, della qualità bosco ceduo di classe 1, della superficie di mq.
140; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 466 della qualità uliveto vigneto di classe 3 della superficie di mq. 1370; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 468 della qualità di bosco misto di classe 2 della superficie di mq. 1040; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13,
Particella 475 della qualità seminativo arborato di classe 3 della superficie di mq. 1000;
• proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 19, Particella 239 della qualità seminativo arborato di classe
1 e della superficie di mq. 270; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 66 della qualità seminativo irriguo di classe 2 e della superficie di mq. 900; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio
20, Particella 67 della qualità pascolo cespugliato di classe U e della superficie di mq. 550; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 80 della qualità seminativo irriguo di classe
2 e della superficie di mq. 1030; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 81 della qualità pascolo cespugliato e della superficie di mq. 1.170; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio
20, Particella 812 della qualità seminativo irriguo di classe 1 e della superficie di mq. 1300; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 653 della qualità seminativo arborato di classe 3 e della superficie di mq. 1752; • proprietà per l'intero di abitazione popolare sita in Follo (SP), censita al N.C.E.U. al Foglio 13, Particella 314, Subalterno 3 e Particella
654, Categoria A/4, Classe 1, della consistenza di vani 5,5 e della superficie di 129 mq
(115 mq escluse aree scoperte, indirizzo Via Brigate Partigiane n. 247, Piano S1-T;
V. in ogni caso, parimenti, ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice Parte_1
quale creditrice della rinunziante IG.ra , ha diritto di
[...] Controparte_1 soddisfare i propri crediti procedendo esecutivamente, limitatamente alla quota della metà spettante per delazione ereditaria ai sensi dell'art. 581 c.c. alla rinunziante
, sui seguenti diritti su beni mobili facenti parte del Controparte_1 patrimonio relitto dal IG. , ove non ancora alienati a terzi di buona Persona_1 fede, ovvero, nell'ipotesi contraria, su quanto ricavato in denaro da transazioni di qualsiasi genere sui seguenti beni elencati ai numeri da 24) a 46) della dichiarazione di successione di : 1) credito, censo o rendita per un valore di € Persona_1
25.276,04; 2) credito, censo o rendita per un valore di € 58.684,17; 3) credito, censo o rendita per un valore di € 3.052,80; 4) credito, censo o rendita per un valore di € 18.441,09; 5) credito, censo o rendita per un valore di € 3.642,23; 6) azioni, obbligazioni
3 per un valore di € 14.412,50; 7) azioni, obbligazioni per un valore di € 28.782,50; 8) azioni, obbligazioni per un valore di € 8.199,27; 9) azioni, obbligazioni per un valore di
€ 35.461,09; 10) azioni, obbligazioni per un valore di € 15.002,50; 11) azioni, obbligazioni per un valore di € 4.962,37; 12) azioni, obbligazioni per un valore di € 4.989,50; 13) azioni, obbligazioni per un valore di € 5.010,51; 14) azioni, obbligazioni per un valore di € 9.996,50; 15) azioni, obbligazioni per un valore di € 6.571,25; 16) azioni, obbligazioni per un valore di € 1.599,00; 17) azioni, obbligazioni per un valore di
€ 13.200,22; 18) azioni, obbligazioni per un valore di € 20.041,98; 19) azioni, obbligazioni per un valore di € 20.689,79; 20) azioni, obbligazioni per un valore di € 11.998,56; 21) azioni, obbligazioni per un valore di € 5.170,10; 22) azioni, obbligazioni per un valore di € 30.045,60; 23) azioni, obbligazioni per un valore di € 8.959,08; VI. ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla convenuta , atteso che la prescrizione Controparte_1 quinquennale è prevista con riferimento alla domanda, non proposta, ai sensi dell'art. 524 c.c., che concerne l'impugnazione di una rinunzia valida ed efficace;
VII. DICHIARARE altresì INAMMISSIBILE per tardività la medesima eccezione sollevata dal convenuto in quanto formulata oltre i termini decadenziali dell'art. Persona_1
167 c.p.c.;
VIII. DICHIARARE INAMMISSIBILE per difetto dei presupposti dell'art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , atteso che non Controparte_1 ricorrono le ipotesi di cui agli artt. 31-35 c.p.c., che detta domanda non dipende dai titoli dedotti in giudizio dall'attore né da quelli introdotti dalla convenuta come mezzo di eccezione, e che non sussiste alcun obiettivo collegamento con l'oggetto del giudizio introdotto dall'attore che ne giustifichi la trattazione in simultaneo processo;
in ogni caso, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. CP_3
IX. DICHIARARE COMUNQUE INAMMISSIBILE E/O IMPROCEDIBILE, ai sensi dell'art.
151 del Codice della Crisi di Impresa, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla convenuta , stante l'intervenuta liquidazione Controparte_1 giudiziale della società attrice essendo proponibile l'azione solo Parte_1 con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.
X. In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Per la convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adversis reiectis:
• IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione di impugnativa della rinuncia all'eredità del de cuius Sig. da parte della Sig.ra Persona_1 Controparte_1 instaurata col presente procedimento dall'asserito creditore come esaustivamente Parte_1 dedotto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte della comparsa di costituzione
e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
2. IN VIA RICOVENZIONALE
4 a) CONDANNARE la l risarcimento di tutti i danni patiti e patendi cagionati Parte_1 alla Sig.ra per lite temeraria ex art.96, commi I e II c.p.c., di cui si fa espressa Controparte_1 istanza di applicazione;
b) CONDANNARE la al risarcimento dei danni biologico, morale ed Parte_1 esistenziale alla Sig.ra pari ad € 31.617,02, come esaustivamente dedotto Controparte_1 nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
Con riserva di precisare le domande, integrare le produzioni documentali e formulare compiutamente istanze istruttorie ai sensi e nei termini del codice di rito anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto AV PE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adversis reiectis:
• IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione di impugnativa della rinuncia all'eredità del de cuius Sig. da parte della Sig.ra Persona_1 Controparte_1 instaurata col presente procedimento dall'asserito creditore come esaustivamente Parte_1 dedotto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto;
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto;
• CONDANNARE la al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi cagionati Parte_1 al Sig. per lite temeraria ex art.96, commi I e II c.p.c., di cui si fa espressa istanza Controparte_2 di applicazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 settembre 2022 Parte_1 esponeva di essere creditrice nei confronti di della somma Controparte_1 complessiva di euro 80.000 circa, dovuta in forza di titoli ormai irrevocabili. Aveva quindi promosso espropriazione immobiliare nei confronti della predetta, sugli unici beni costituenti la garanzia patrimoniale della debitrice. Con l'esecuzione delle ispezioni ipotecarie, l'attrice si era però avveduta del fatto che CP_1 in data 7 maggio 2015, aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del marito,
[...] deceduto il 12 gennaio 2015. Tale rinuncia aveva prodotto danno alle ragioni dell'attrice, dal momento che il patrimonio della debitrice era insufficiente a garantire l'adempimento delle sue obbligazioni, mentre la massa ereditaria morendo relitta da (che Persona_1 aveva lasciato la moglie ed un figlio, odierni convenuti) era costituita da una cospicua quantità di somme di denaro, oltre a svariati beni immobili.
5 A seguito della rinuncia all'eredità da parte della coniuge del de cuius, il figlio
[...] ra diventato erede per l'intero del padre. CP_2
Ciò posto, l'attrice evidenziava come alcuni cespiti, al momento dell'apertura della successione, fossero già da decenni nella comproprietà e nel compossesso tra il defunto e la moglie con le conseguenze di cui all'art. 485 c.c.. Controparte_1
Inoltre, la convenuta aveva mantenuto una relazione di disponibilità anche su altri beni, originariamente di proprietà esclusiva del defunto. In particolare, era CP_1 rimasta nel possesso dell'unità immobiliare collegata con la casa familiare, tanto che, unitamente al figlio aveva commissionato interventi di ristrutturazione CP_2 dell'immobile ad dai quali erano originati i crediti vantati Parte_1 dall'attrice. Nell'opporsi al relativo decreto ingiuntivo, la convenuta non aveva mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi anzi affermata proprietaria insieme al figlio dell'intero fabbricato, nel quale intendevano avviare un'attività ricettiva. Ancora, la convenuta, alla morte del marito, era nel possesso di un immobile ad uso deposito e del fondo sul quale insiste la strada privata carrozzabile che costituisce l'unico accesso alla sua abitazione, nonché di altri fondi che doveva attraversare per raggiungere i locali di cui è comproprietaria. osservava quindi come la convenuta, pur essendo nel possesso dei Parte_1 beni morendo relitti dal marito, avesse lasciato trascorrere il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. senza provvedere, come prescritto, né ad accettare con beneficio di inventario, né a rinunciare all'eredità. La rinuncia era stata infatti espressa, ormai inefficacemente, soltanto in data 7 maggio 2015, con la conseguenza che
[...]
chiamata per la quota di metà in concorso con il figlio, dev'essere Controparte_1 considerata erede pura e semplice del marito, per la predetta quota della metà del patrimonio ereditario. In ogni caso, la convenuta aveva revocato per facta concludentia la rinuncia all'eredità del marito, avendo deciso di realizzare un'attività di Bed & Breakfast in un immobile ereditario del quale si affermava proprietaria ed avendo conferito incarichi per la progettazione ed esecuzione delle relative opere. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi che
[...] era divenuta erede della metà del patrimonio morendo relitto da Controparte_1
essendo nel possesso dei beni ereditari e non avendo provveduto Persona_1 ad accettare con beneficio d'inventario né a rinunciare entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., con conseguente inefficacia della rinuncia tardiva. Chiedeva quindi accertarsi la titolarità in capo alla convenuta dei diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio relitto dal de cuius, nonché sui beni mobili ereditari (crediti, azioni ed obbligazioni). In subordine, chiedeva l'accertamento della tacita revoca della rinuncia all'eredità e, in ogni caso, la declaratoria del diritto di soddisfare i propri crediti procedendo esecutivamente sui beni immobili e mobili ereditati dalla convenuta. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, nonché la prescrizione e decadenza dell'azione instaurata da che aveva impugnato la sua Parte_1
6 rinuncia all'eredità dopo 7 anni dalla stessa, dunque oltre lo scadere del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 524 c.c.. Nel merito, la convenuta richiamava il disposto dell'art. 540 c.c., che riserva al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che lo corredano, se di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione. Negava quindi di avere avuto il possesso dei beni ereditari, avendo la disponibilità degli stessi non quale chiamata all'eredità, bensì in quanto titolare del diritto di abitazione sui beni di esclusiva proprietà del marito premorto. Negava inoltre sia di avere rinunciato all'eredità del marito per sottrarre beni ai propri creditori (non avendo ella alcun debito al momento della rinuncia), sia di avere posto in essere atti dispositivi del patrimonio ereditario (affermando di essere compossessore, piuttosto che possessore, con conseguente diritto di servirsi della cosa comune ex art. 1102 c.c..).
La convenuta passava successivamente ad esporre le richieste risarcitorie avanzate verso l'odierna attrice in altri procedimenti, nei quali mai la controparte aveva eccepito la carenza di legittimazione di evidenziando altresì il grave stato di CP_1 decozione di Parte_1
Contestava inoltre l'illegittima introduzione, da parte dell'odierna attrice, di una raffica di procedimenti esecutivi nei suoi confronti, con condotta integrante abuso del processo, che aveva causato (oltre alla lievitazione dei costi delle procedure) un grave stato di ansia e depressione nella convenuta, con conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Anche si costituiva in giudizio, spendendo difese Controparte_2 sostanzialmente analoghe a quelle della madre. In corso di causa interveniva sentenza di apertura di liquidazione giudiziale della società attrice, con conseguente interruzione del processo ex art. 143 comma 3 d.lgs. n. 14/2019. La causa veniva quindi riassunta dalla procedura di liquidazione giudiziale di che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni attoree. Parte_1
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Anzitutto, va respinta l'eccezione di prescrizione, sollevata dai resistenti sulla base del disposto dell'art. 524 c.c.. La norma in questione stabilisce che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”. È pacifico che la domanda dell'attrice è stata avanzata oltre il quinquennio dal momento della rinuncia all'eredità da parte della convenuta. Nondimeno, la disposizione invocata da quest'ultima non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, il meccanismo di cui all'art. 524 c.c. riguarda l'ipotesi in cui il creditore impugni una rinunzia valida, efficace e tempestiva, facendosi autorizzare ad accettare, in luogo del rinunziante, l'eredità al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari. 7 Diversamente, nella presente fattispecie parte attrice ha dedotto l'invalidità della rinuncia all'eredità effettuata da siccome operata dal Controparte_1 chiamato nel possesso dei beni ereditari allorché erano già decorsi i tre mesi dall'apertura della successione previsti dall'art. 485 c.c.. Essendo stato richiesto l'accertamento dell'invalidità della rinuncia (e non la diversa autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante), ne discende l'inoperatività del termine di prescrizione quinquennale invocato dai convenuti, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame, trovando applicazione il maggiore termine di prescrizione decennale del diritto di accettazione del chiamato. Deve inoltre essere confermata la legittimazione attiva dell'attrice, creditrice della chiamata all'eredità in forza di titoli divenuti definitivi, atteso che “Il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo
a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 01/03/2019). Nel merito, è pacifico e documentato che il de cuius è Persona_1 deceduto in data 12 gennaio 2015, mentre la coniuge superstite CP_1 ha rinunciato all'eredità con dichiarazione rilasciata il 7 maggio 2015,
[...] dunque oltre il termine di tre mesi dall'apertura della successione, richiamato dall'art. 485 c.c.. La disposizione in questione stabilisce che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”. Pacifico essendo che l'odierna convenuta non ha dato corso all'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, al fine di verificare la validità della successiva rinuncia è determinante accertare se la coniuge chiamata all'eredità fosse o meno nel possesso dei beni ereditari, atteso che, in caso positivo, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice e tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (v. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). A tale proposito, parte attrice sostiene che, al momento della morte del de cuius, fossero nella comproprietà e nel compossesso tra il defunto e la moglie alcuni cespiti (indicati nella dichiarazione di successione con i numeri da 1 a 3), che non costituivano 8 l'abitazione adibita a residenza familiare;
sostiene inoltre che la Parte_1 convenuta era nel possesso dell'unità (già di proprietà esclusiva del de cuius) indicata al numero 23) della dichiarazione di successione, per la cui ristrutturazione ella (unitamente al figlio) aveva conferito incarico ai tecnici ed alla stessa attrice, appaltatrice degli interventi di manutenzione straordinaria;
infine, sempre secondo la ricostruzione attorea, la chiamata sarebbe stata nel possesso di ulteriori beni ereditari, ossia un deposito indicato al n. 4) della denuncia di successione, un terreno (indicato al n. 22) sul quale insiste l'unica strada di accesso all'abitazione di residenza ed altri fondi (indicati ai nn. 5 e 16) che la predetta doveva necessariamente attraversare per raggiungere i cespiti in sua comproprietà. A fronte di dette specifiche allegazioni attoree, i convenuti si sono limitati ad affermare che non era in possesso dei beni ereditari quale chiamata CP_1 all'eredità, essendo piuttosto nella disponibilità dei medesimi beni quale titolare di diritto di abitazione, in quanto coniuge del proprietario premorto;
la resistente negava inoltre di avere posto in essere atti dispositivi delle proprietà del marito, delle quali godeva quale mero compossessore. Tali generiche contestazioni non appaiono idonee a smentire (ed anzi, in parte confermano) che la chiamata fosse nel possesso dei beni (o Controparte_1 quantomeno di alcuni tra i beni) morendo relitti dal coniuge Persona_1
In particolare:
- Quanto agli immobili (terreno, garage e deposito) censiti al catasto del Comune di Follo al foglio 19, part. 1507 e part. 1331, sub. 1 e sub. 2, di cui la convenuta era comproprietaria unitamente al marito, ella – come visto – ha allegato di essere rimasta nel compossesso degli stessi in forza del diritto dominicale vantato sulla propria quota. Senonché, la pacifica qualità di compossessore dei predetti beni in capo alla convenuta non esclude (ma anzi integra) la nozione di possesso rilevante ai fini di cui all'art. 485 c.c., nella quale è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, incluso il compossesso (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 01/03/2019; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 04/05/1983, per cui “La ricorrenza di un'accettazione presunta dell'eredità, secondo la previsione dell'art. 485 cod. civ., da parte del chiamato che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari, e non compia l'inventario o non emetta la dichiarazione di accettare
o rinunciare nel termine all'uopo stabilito, va riscontrata anche nel caso di compossesso del patrimonio ereditario indiviso, pure se non esercitato materialmente su tutti i singoli beni che lo compongono”).
- Quanto alla porzione di fabbricato di civile abitazione censita al Foglio 13, Particella 314, Subalterno 3, e Particella 654, già in piena proprietà del defunto in quanto caduta nella successione del di lui padre la Persona_2 convenuta non ha contestato di avere la disponibilità (espressamente allegata dall'attrice e comunque emergente dalla documentazione in atti) del predetto immobile, della cui ristrutturazione si era occupata unitamente al figlio e del
9 quale si era più volte affermata comproprietaria negli atti dei separati procedimenti introdotti contro Parte_1
Con riferimento all'immobile in questione, non può ritenersi che il possesso in capo alla convenuta discendesse dal diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., che ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale;
nella presente fattispecie, la casa adibita a residenza familiare dei coniugi era solamente quella (collegata con l'immobile in esame) censita con il subalterno 2, sulla quale la convenuta vantava e vanta un diritto di usufrutto, mentre la porzione censita al subalterno 3 era stata da poco ereditata dal de cuius a seguito del decesso del di lui padre, che l'aveva sino ad allora autonomamente abitata (a conferma della diversa precedente utilizzazione dei due appartamenti, si veda il computo metrico redatto dal geom. , in all. 41 att., nel quale gli CP_4 interventi vengono distinti tra “casa mamma” e “casa nonno”). Ad ogni buon conto, vertendosi in tema di successione ab intestato, vi è un'altra autonoma ragione che esclude l'estensione del diritto di abitazione della convenuta all'immobile collegato di cui al sub. 2 (quand'anche esso fosse considerato parte dell'originaria residenza familiare) e che conferma la sussistenza, con riferimento a detto cespite, di un possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., considerato che “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi
i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
- Infine, deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. (siccome specificamente allegato dall'attrice e non contestato con altrettanta specificità dai convenuti) anche il possesso, in capo a dei beni immobili indicati al Controparte_1 punto IX, lett. B), C), D) ed E) dell'atto di citazione (pagg. 23-25). Parte attrice ha quindi adempiuto all'onere di provare la verificazione di tutti gli elementi costitutivi dell'accettazione dell'eredità ope legis ai sensi dell'art. 485 c.c., ossia la delazione ereditaria, il possesso dei beni in capo alla chiamata e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. D'altronde, in assenza di redazione dell'inventario nei termini di legge, per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice sarebbe stato sufficiente provare il possesso di un solo bene ereditario, non dovendo tale relazione intercorrere necessariamente con l'intera eredità (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994). 10 Né possono assumere rilievo alcuno, al fine di escludere l'accettazione ex lege dell'eredità da parte della convenuta, questioni attinenti alla dedotta assenza di intenti frodatori dei creditori alla base della rinuncia, ovvero alla mancata esecuzione di atti dispositivi del patrimonio ereditario, atteso che, come visto, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della qualità di erede ex art. 485 c.c. è unicamente il possesso di almeno un bene ereditario e la mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi, a prescindere dalle ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa dei resistenti. In conclusione, l'accertato possesso di beni ereditari da parte di CP_1
l'infruttuoso decorso del termine per il compimento dell'inventario fanno
[...] acquistare ipso jure la qualita di erede puro e semplice in capo alla predetta, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà in tal senso, con conseguente inefficacia nei confronti dei creditori (tra cui l'odierna attrice) della rinuncia fatta in epoca successiva. Accertato dunque che è erede ex art. 581 c.c. Controparte_1 unitamente al figlio del patrimonio mobiliare ed immobiliare Controparte_2 morendo relitto da la predetta convenuta viene dichiarata titolare Persona_1 dei diritti di proprietà sulla quota della metà degli immobili e crediti indicati nella dichiarazione di successione presentata il 23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248, ovvero sul ricavato di beni eventualmente alienati a terzi di buona fede. A seguito della presente pronuncia, i beni di cui alla quota ereditaria spettante alla coniuge del de cuius entrano a far parte della garanzia patrimoniale della debitrice ex art. 2740 c.c., senza necessità di ulteriori statuizioni relative alle modalità di soddisfacimento del credito dell'attrice (e per essa della procedura di liquidazione costituitasi dopo l'interruzione del giudizio), non essendo questa la sede per disquisire circa il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento della domanda attorea determina il rigetto della domanda, svolta dai convenuti, di condanna dell'attrice al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Quanto infine alla domanda risarcitoria riconvenzionale, essa, nella parte in cui si lamenta l'insorgenza di un danno non patrimoniale derivante da un preteso abuso del processo per l'introduzione di plurimi procedimenti esecutivi nei confronti dell'odierna convenuta, dovrebbe dichiararsi inammissibile in questa sede, difettando la necessaria relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio da parte attrice, richiesta dall'art. 36 c.p.c., e non sussistendo un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea della domanda risarcitoria con l'azione di accertamento della qualità di erede proposta da
Parte_1
Ad ogni buon conto, la domanda in esame è divenuta improcedibile a seguito della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale di avendo l'art. Parte_1
151 CCII dato continuità al principio, già dettato nel sistema delineato dal previgente art. 52 l.fall., per cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito dev'essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11 17035 del 05/08/2011; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, per cui “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio”). Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (scaglione sino ad euro 260.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'inefficacia della rinuncia all'eredità di Persona_1 espressa in data 7 maggio 2015 da nata a [...] Controparte_1
(RC) il 24.04.1953, Cod. Fisc. , residente a [...] in C.F._1
Via Brigate Partigiane 245, essendo la predetta convenuta nel possesso dei beni morendo relitti dal defunto marito deceduto in data Persona_1
12.01.2015, e non avendo provveduto ad accettare detta eredità con beneficio di inventario né a rinunziarvi nel termine perentorio di tre mesi prescritto dall'art. 485 c.c.;
- per l'effetto, accerta e dichiara che i conventi e Controparte_1 sono coeredi puri e semplici, ciascuno per la quota della Controparte_2 metà dell'intero, ex art. 581 c.c., del patrimonio ereditario relitto da
[...] come indicato nella dichiarazione di successione presentata il PE
23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248;
- dichiara improcedibile la domanda risarcitoria riconvenzionale formulata dalla convenuta Controparte_1
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 812,41 per esborsi ed euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, IVA
e CPA;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari della
Spezia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. La Spezia, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2022 promossa da:
Procedura di liquidazione giudiziale Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo PANETTA, come da procura allegata al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via S. Ferrari 65 – La Spezia
attrice in riassunzione
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare BALDINI e Massimiliano MORI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via N. Ricciardi 21 – La Spezia convenuta
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare BALDINI e Massimiliano MORI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via N. Ricciardi 21 – La Spezia convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 luglio 2024:
1 per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
I. ACCERTARE e DICHIARARE che , nata a [...]_1 il 24.04.1953, Cod. Fisc. , residente a [...]
Partigiane, 245, essendo nel possesso dei beni morendo relitti dal defunto marito
, deceduto in data 12.01.2015, e non avendo provveduto ad accettare Persona_1 detta eredità con beneficio di inventario né a rinunziarvi nel termine perentorio di tre mesi prescritto dal combinato disposto dell'art. 485 e 519 c.c. deve considerarsi erede pura e semplice del predetto defunto per la quota della metà del Persona_1 patrimonio morendo relitto dal defunto, come indicato nella dichiarazione di successione presentata il 23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data
29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248;
II. ACCERTARE E DICHIARARE che, pertanto, i convenuti e Controparte_1
sono coeredi, ciascuno per la quota della metà dell'intero, del Controparte_2 defunto , deceduto il 12.01.2015; Persona_1
III. accertato che il IG. ha alienato a terzi per il prezzo dichiarato di Controparte_2
€ 11.000,00 (diconsi Euro undicimila/00), i beni elencati ai numeri 7), 9) 10), 11), e 15) della dichiarazione di successione di e del punto VI della narrativa Persona_1 del presente atto, DICHIARARE che la IG.ra , quale Controparte_1 coerede di per la quota della metà dell'intero, ha diritto ad ottenere Persona_1 da la restituzione della quota della metà del prezzo medesimo;
Controparte_2
IV. in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice quale Parte_1 creditrice della IG.ra , ha diritto di soddisfare i propri Controparte_1 crediti procedendo esecutivamente, limitatamente alla quota della metà spettante per delazione ereditaria ai sensi dell'art. 581 c.c. alla rinunziante CP_1
sui seguenti diritti su beni immobili facenti parte del patrimonio relitto dal
[...] IG. , oggi intestati a in forza della nota di Persona_1 Controparte_2 trascrizione nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen.
n. 7038 e Reg. Part. n. 5248, e non ancora alienati a terzi di buona fede: • quota di comproprietà per 1/2 su terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 19, Particella 1507, qualità seminativo arborato di classe 1, superficie metri quadrati 224; • quota di comproprietà per 1/2 su unità ad uso garage sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 19,
Particella 1331, Subalterno 1, Categoria C/6, Classe 1, della consistenza di mq. 23, superficie mq. 27, indirizzo Via Brigate Partigiane snc piano T;
• quota di comproprietà per 1/2 su unità ad uso deposito sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al Foglio 19, Particella 1331, Subalterno 2, • proprietà per l'intero su unità ad uso deposito sita in Follo (SP), censita al Catasto dei Fabbricati al Foglio 13,
Particella 312, Categoria C/2, classe 1, della consistenza di 169 mq e della superficie di 164 mq, indirizzo Via Brigate Partigiane n. 247, piano S1-T; • proprietà per l'intero su unità ad uso abitazione di tipo economico sita in Follo (SP), censita al NCEU al Foglio
19, Particella 994, Categoria A/3, Classe 4, della consistenza di vani 5,5, superficie catastale mq.154, Via Brigate Partigiane n. 187, piano T-1; • proprietà per l'intero di
2 unità ad uso deposito sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al Foglio 13, Particella 319, Categoria C/2, Classe 1, della consistenza di mq. 15 e della superficie di mq. 23, indirizzo Via Brigate Partigiane piano T;
• proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP) censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 260, della qualità bosco ceduo di classe 1, della superficie di mq.
140; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 466 della qualità uliveto vigneto di classe 3 della superficie di mq. 1370; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 468 della qualità di bosco misto di classe 2 della superficie di mq. 1040; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13,
Particella 475 della qualità seminativo arborato di classe 3 della superficie di mq. 1000;
• proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 19, Particella 239 della qualità seminativo arborato di classe
1 e della superficie di mq. 270; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 66 della qualità seminativo irriguo di classe 2 e della superficie di mq. 900; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio
20, Particella 67 della qualità pascolo cespugliato di classe U e della superficie di mq. 550; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 80 della qualità seminativo irriguo di classe
2 e della superficie di mq. 1030; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 20, Particella 81 della qualità pascolo cespugliato e della superficie di mq. 1.170; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio
20, Particella 812 della qualità seminativo irriguo di classe 1 e della superficie di mq. 1300; • proprietà per l'intero di terreno sito in Follo (SP), censito al Catasto dei Terreni del predetto Comune al Foglio 13, Particella 653 della qualità seminativo arborato di classe 3 e della superficie di mq. 1752; • proprietà per l'intero di abitazione popolare sita in Follo (SP), censita al N.C.E.U. al Foglio 13, Particella 314, Subalterno 3 e Particella
654, Categoria A/4, Classe 1, della consistenza di vani 5,5 e della superficie di 129 mq
(115 mq escluse aree scoperte, indirizzo Via Brigate Partigiane n. 247, Piano S1-T;
V. in ogni caso, parimenti, ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice Parte_1
quale creditrice della rinunziante IG.ra , ha diritto di
[...] Controparte_1 soddisfare i propri crediti procedendo esecutivamente, limitatamente alla quota della metà spettante per delazione ereditaria ai sensi dell'art. 581 c.c. alla rinunziante
, sui seguenti diritti su beni mobili facenti parte del Controparte_1 patrimonio relitto dal IG. , ove non ancora alienati a terzi di buona Persona_1 fede, ovvero, nell'ipotesi contraria, su quanto ricavato in denaro da transazioni di qualsiasi genere sui seguenti beni elencati ai numeri da 24) a 46) della dichiarazione di successione di : 1) credito, censo o rendita per un valore di € Persona_1
25.276,04; 2) credito, censo o rendita per un valore di € 58.684,17; 3) credito, censo o rendita per un valore di € 3.052,80; 4) credito, censo o rendita per un valore di € 18.441,09; 5) credito, censo o rendita per un valore di € 3.642,23; 6) azioni, obbligazioni
3 per un valore di € 14.412,50; 7) azioni, obbligazioni per un valore di € 28.782,50; 8) azioni, obbligazioni per un valore di € 8.199,27; 9) azioni, obbligazioni per un valore di
€ 35.461,09; 10) azioni, obbligazioni per un valore di € 15.002,50; 11) azioni, obbligazioni per un valore di € 4.962,37; 12) azioni, obbligazioni per un valore di € 4.989,50; 13) azioni, obbligazioni per un valore di € 5.010,51; 14) azioni, obbligazioni per un valore di € 9.996,50; 15) azioni, obbligazioni per un valore di € 6.571,25; 16) azioni, obbligazioni per un valore di € 1.599,00; 17) azioni, obbligazioni per un valore di
€ 13.200,22; 18) azioni, obbligazioni per un valore di € 20.041,98; 19) azioni, obbligazioni per un valore di € 20.689,79; 20) azioni, obbligazioni per un valore di € 11.998,56; 21) azioni, obbligazioni per un valore di € 5.170,10; 22) azioni, obbligazioni per un valore di € 30.045,60; 23) azioni, obbligazioni per un valore di € 8.959,08; VI. ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla convenuta , atteso che la prescrizione Controparte_1 quinquennale è prevista con riferimento alla domanda, non proposta, ai sensi dell'art. 524 c.c., che concerne l'impugnazione di una rinunzia valida ed efficace;
VII. DICHIARARE altresì INAMMISSIBILE per tardività la medesima eccezione sollevata dal convenuto in quanto formulata oltre i termini decadenziali dell'art. Persona_1
167 c.p.c.;
VIII. DICHIARARE INAMMISSIBILE per difetto dei presupposti dell'art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , atteso che non Controparte_1 ricorrono le ipotesi di cui agli artt. 31-35 c.p.c., che detta domanda non dipende dai titoli dedotti in giudizio dall'attore né da quelli introdotti dalla convenuta come mezzo di eccezione, e che non sussiste alcun obiettivo collegamento con l'oggetto del giudizio introdotto dall'attore che ne giustifichi la trattazione in simultaneo processo;
in ogni caso, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. CP_3
IX. DICHIARARE COMUNQUE INAMMISSIBILE E/O IMPROCEDIBILE, ai sensi dell'art.
151 del Codice della Crisi di Impresa, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla convenuta , stante l'intervenuta liquidazione Controparte_1 giudiziale della società attrice essendo proponibile l'azione solo Parte_1 con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.
X. In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Per la convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adversis reiectis:
• IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione di impugnativa della rinuncia all'eredità del de cuius Sig. da parte della Sig.ra Persona_1 Controparte_1 instaurata col presente procedimento dall'asserito creditore come esaustivamente Parte_1 dedotto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte della comparsa di costituzione
e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
2. IN VIA RICOVENZIONALE
4 a) CONDANNARE la l risarcimento di tutti i danni patiti e patendi cagionati Parte_1 alla Sig.ra per lite temeraria ex art.96, commi I e II c.p.c., di cui si fa espressa Controparte_1 istanza di applicazione;
b) CONDANNARE la al risarcimento dei danni biologico, morale ed Parte_1 esistenziale alla Sig.ra pari ad € 31.617,02, come esaustivamente dedotto Controparte_1 nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nel presente atto;
Con riserva di precisare le domande, integrare le produzioni documentali e formulare compiutamente istanze istruttorie ai sensi e nei termini del codice di rito anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto AV PE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adversis reiectis:
• IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione di impugnativa della rinuncia all'eredità del de cuius Sig. da parte della Sig.ra Persona_1 Controparte_1 instaurata col presente procedimento dall'asserito creditore come esaustivamente Parte_1 dedotto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto;
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto;
• CONDANNARE la al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi cagionati Parte_1 al Sig. per lite temeraria ex art.96, commi I e II c.p.c., di cui si fa espressa istanza Controparte_2 di applicazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2 settembre 2022 Parte_1 esponeva di essere creditrice nei confronti di della somma Controparte_1 complessiva di euro 80.000 circa, dovuta in forza di titoli ormai irrevocabili. Aveva quindi promosso espropriazione immobiliare nei confronti della predetta, sugli unici beni costituenti la garanzia patrimoniale della debitrice. Con l'esecuzione delle ispezioni ipotecarie, l'attrice si era però avveduta del fatto che CP_1 in data 7 maggio 2015, aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del marito,
[...] deceduto il 12 gennaio 2015. Tale rinuncia aveva prodotto danno alle ragioni dell'attrice, dal momento che il patrimonio della debitrice era insufficiente a garantire l'adempimento delle sue obbligazioni, mentre la massa ereditaria morendo relitta da (che Persona_1 aveva lasciato la moglie ed un figlio, odierni convenuti) era costituita da una cospicua quantità di somme di denaro, oltre a svariati beni immobili.
5 A seguito della rinuncia all'eredità da parte della coniuge del de cuius, il figlio
[...] ra diventato erede per l'intero del padre. CP_2
Ciò posto, l'attrice evidenziava come alcuni cespiti, al momento dell'apertura della successione, fossero già da decenni nella comproprietà e nel compossesso tra il defunto e la moglie con le conseguenze di cui all'art. 485 c.c.. Controparte_1
Inoltre, la convenuta aveva mantenuto una relazione di disponibilità anche su altri beni, originariamente di proprietà esclusiva del defunto. In particolare, era CP_1 rimasta nel possesso dell'unità immobiliare collegata con la casa familiare, tanto che, unitamente al figlio aveva commissionato interventi di ristrutturazione CP_2 dell'immobile ad dai quali erano originati i crediti vantati Parte_1 dall'attrice. Nell'opporsi al relativo decreto ingiuntivo, la convenuta non aveva mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi anzi affermata proprietaria insieme al figlio dell'intero fabbricato, nel quale intendevano avviare un'attività ricettiva. Ancora, la convenuta, alla morte del marito, era nel possesso di un immobile ad uso deposito e del fondo sul quale insiste la strada privata carrozzabile che costituisce l'unico accesso alla sua abitazione, nonché di altri fondi che doveva attraversare per raggiungere i locali di cui è comproprietaria. osservava quindi come la convenuta, pur essendo nel possesso dei Parte_1 beni morendo relitti dal marito, avesse lasciato trascorrere il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. senza provvedere, come prescritto, né ad accettare con beneficio di inventario, né a rinunciare all'eredità. La rinuncia era stata infatti espressa, ormai inefficacemente, soltanto in data 7 maggio 2015, con la conseguenza che
[...]
chiamata per la quota di metà in concorso con il figlio, dev'essere Controparte_1 considerata erede pura e semplice del marito, per la predetta quota della metà del patrimonio ereditario. In ogni caso, la convenuta aveva revocato per facta concludentia la rinuncia all'eredità del marito, avendo deciso di realizzare un'attività di Bed & Breakfast in un immobile ereditario del quale si affermava proprietaria ed avendo conferito incarichi per la progettazione ed esecuzione delle relative opere. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi che
[...] era divenuta erede della metà del patrimonio morendo relitto da Controparte_1
essendo nel possesso dei beni ereditari e non avendo provveduto Persona_1 ad accettare con beneficio d'inventario né a rinunciare entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., con conseguente inefficacia della rinuncia tardiva. Chiedeva quindi accertarsi la titolarità in capo alla convenuta dei diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio relitto dal de cuius, nonché sui beni mobili ereditari (crediti, azioni ed obbligazioni). In subordine, chiedeva l'accertamento della tacita revoca della rinuncia all'eredità e, in ogni caso, la declaratoria del diritto di soddisfare i propri crediti procedendo esecutivamente sui beni immobili e mobili ereditati dalla convenuta. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, nonché la prescrizione e decadenza dell'azione instaurata da che aveva impugnato la sua Parte_1
6 rinuncia all'eredità dopo 7 anni dalla stessa, dunque oltre lo scadere del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 524 c.c.. Nel merito, la convenuta richiamava il disposto dell'art. 540 c.c., che riserva al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che lo corredano, se di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione. Negava quindi di avere avuto il possesso dei beni ereditari, avendo la disponibilità degli stessi non quale chiamata all'eredità, bensì in quanto titolare del diritto di abitazione sui beni di esclusiva proprietà del marito premorto. Negava inoltre sia di avere rinunciato all'eredità del marito per sottrarre beni ai propri creditori (non avendo ella alcun debito al momento della rinuncia), sia di avere posto in essere atti dispositivi del patrimonio ereditario (affermando di essere compossessore, piuttosto che possessore, con conseguente diritto di servirsi della cosa comune ex art. 1102 c.c..).
La convenuta passava successivamente ad esporre le richieste risarcitorie avanzate verso l'odierna attrice in altri procedimenti, nei quali mai la controparte aveva eccepito la carenza di legittimazione di evidenziando altresì il grave stato di CP_1 decozione di Parte_1
Contestava inoltre l'illegittima introduzione, da parte dell'odierna attrice, di una raffica di procedimenti esecutivi nei suoi confronti, con condotta integrante abuso del processo, che aveva causato (oltre alla lievitazione dei costi delle procedure) un grave stato di ansia e depressione nella convenuta, con conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Anche si costituiva in giudizio, spendendo difese Controparte_2 sostanzialmente analoghe a quelle della madre. In corso di causa interveniva sentenza di apertura di liquidazione giudiziale della società attrice, con conseguente interruzione del processo ex art. 143 comma 3 d.lgs. n. 14/2019. La causa veniva quindi riassunta dalla procedura di liquidazione giudiziale di che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni attoree. Parte_1
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Anzitutto, va respinta l'eccezione di prescrizione, sollevata dai resistenti sulla base del disposto dell'art. 524 c.c.. La norma in questione stabilisce che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”. È pacifico che la domanda dell'attrice è stata avanzata oltre il quinquennio dal momento della rinuncia all'eredità da parte della convenuta. Nondimeno, la disposizione invocata da quest'ultima non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, il meccanismo di cui all'art. 524 c.c. riguarda l'ipotesi in cui il creditore impugni una rinunzia valida, efficace e tempestiva, facendosi autorizzare ad accettare, in luogo del rinunziante, l'eredità al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari. 7 Diversamente, nella presente fattispecie parte attrice ha dedotto l'invalidità della rinuncia all'eredità effettuata da siccome operata dal Controparte_1 chiamato nel possesso dei beni ereditari allorché erano già decorsi i tre mesi dall'apertura della successione previsti dall'art. 485 c.c.. Essendo stato richiesto l'accertamento dell'invalidità della rinuncia (e non la diversa autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante), ne discende l'inoperatività del termine di prescrizione quinquennale invocato dai convenuti, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame, trovando applicazione il maggiore termine di prescrizione decennale del diritto di accettazione del chiamato. Deve inoltre essere confermata la legittimazione attiva dell'attrice, creditrice della chiamata all'eredità in forza di titoli divenuti definitivi, atteso che “Il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo
a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 01/03/2019). Nel merito, è pacifico e documentato che il de cuius è Persona_1 deceduto in data 12 gennaio 2015, mentre la coniuge superstite CP_1 ha rinunciato all'eredità con dichiarazione rilasciata il 7 maggio 2015,
[...] dunque oltre il termine di tre mesi dall'apertura della successione, richiamato dall'art. 485 c.c.. La disposizione in questione stabilisce che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”. Pacifico essendo che l'odierna convenuta non ha dato corso all'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, al fine di verificare la validità della successiva rinuncia è determinante accertare se la coniuge chiamata all'eredità fosse o meno nel possesso dei beni ereditari, atteso che, in caso positivo, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice e tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (v. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). A tale proposito, parte attrice sostiene che, al momento della morte del de cuius, fossero nella comproprietà e nel compossesso tra il defunto e la moglie alcuni cespiti (indicati nella dichiarazione di successione con i numeri da 1 a 3), che non costituivano 8 l'abitazione adibita a residenza familiare;
sostiene inoltre che la Parte_1 convenuta era nel possesso dell'unità (già di proprietà esclusiva del de cuius) indicata al numero 23) della dichiarazione di successione, per la cui ristrutturazione ella (unitamente al figlio) aveva conferito incarico ai tecnici ed alla stessa attrice, appaltatrice degli interventi di manutenzione straordinaria;
infine, sempre secondo la ricostruzione attorea, la chiamata sarebbe stata nel possesso di ulteriori beni ereditari, ossia un deposito indicato al n. 4) della denuncia di successione, un terreno (indicato al n. 22) sul quale insiste l'unica strada di accesso all'abitazione di residenza ed altri fondi (indicati ai nn. 5 e 16) che la predetta doveva necessariamente attraversare per raggiungere i cespiti in sua comproprietà. A fronte di dette specifiche allegazioni attoree, i convenuti si sono limitati ad affermare che non era in possesso dei beni ereditari quale chiamata CP_1 all'eredità, essendo piuttosto nella disponibilità dei medesimi beni quale titolare di diritto di abitazione, in quanto coniuge del proprietario premorto;
la resistente negava inoltre di avere posto in essere atti dispositivi delle proprietà del marito, delle quali godeva quale mero compossessore. Tali generiche contestazioni non appaiono idonee a smentire (ed anzi, in parte confermano) che la chiamata fosse nel possesso dei beni (o Controparte_1 quantomeno di alcuni tra i beni) morendo relitti dal coniuge Persona_1
In particolare:
- Quanto agli immobili (terreno, garage e deposito) censiti al catasto del Comune di Follo al foglio 19, part. 1507 e part. 1331, sub. 1 e sub. 2, di cui la convenuta era comproprietaria unitamente al marito, ella – come visto – ha allegato di essere rimasta nel compossesso degli stessi in forza del diritto dominicale vantato sulla propria quota. Senonché, la pacifica qualità di compossessore dei predetti beni in capo alla convenuta non esclude (ma anzi integra) la nozione di possesso rilevante ai fini di cui all'art. 485 c.c., nella quale è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, incluso il compossesso (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 01/03/2019; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 04/05/1983, per cui “La ricorrenza di un'accettazione presunta dell'eredità, secondo la previsione dell'art. 485 cod. civ., da parte del chiamato che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari, e non compia l'inventario o non emetta la dichiarazione di accettare
o rinunciare nel termine all'uopo stabilito, va riscontrata anche nel caso di compossesso del patrimonio ereditario indiviso, pure se non esercitato materialmente su tutti i singoli beni che lo compongono”).
- Quanto alla porzione di fabbricato di civile abitazione censita al Foglio 13, Particella 314, Subalterno 3, e Particella 654, già in piena proprietà del defunto in quanto caduta nella successione del di lui padre la Persona_2 convenuta non ha contestato di avere la disponibilità (espressamente allegata dall'attrice e comunque emergente dalla documentazione in atti) del predetto immobile, della cui ristrutturazione si era occupata unitamente al figlio e del
9 quale si era più volte affermata comproprietaria negli atti dei separati procedimenti introdotti contro Parte_1
Con riferimento all'immobile in questione, non può ritenersi che il possesso in capo alla convenuta discendesse dal diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., che ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale;
nella presente fattispecie, la casa adibita a residenza familiare dei coniugi era solamente quella (collegata con l'immobile in esame) censita con il subalterno 2, sulla quale la convenuta vantava e vanta un diritto di usufrutto, mentre la porzione censita al subalterno 3 era stata da poco ereditata dal de cuius a seguito del decesso del di lui padre, che l'aveva sino ad allora autonomamente abitata (a conferma della diversa precedente utilizzazione dei due appartamenti, si veda il computo metrico redatto dal geom. , in all. 41 att., nel quale gli CP_4 interventi vengono distinti tra “casa mamma” e “casa nonno”). Ad ogni buon conto, vertendosi in tema di successione ab intestato, vi è un'altra autonoma ragione che esclude l'estensione del diritto di abitazione della convenuta all'immobile collegato di cui al sub. 2 (quand'anche esso fosse considerato parte dell'originaria residenza familiare) e che conferma la sussistenza, con riferimento a detto cespite, di un possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., considerato che “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi
i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
- Infine, deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. (siccome specificamente allegato dall'attrice e non contestato con altrettanta specificità dai convenuti) anche il possesso, in capo a dei beni immobili indicati al Controparte_1 punto IX, lett. B), C), D) ed E) dell'atto di citazione (pagg. 23-25). Parte attrice ha quindi adempiuto all'onere di provare la verificazione di tutti gli elementi costitutivi dell'accettazione dell'eredità ope legis ai sensi dell'art. 485 c.c., ossia la delazione ereditaria, il possesso dei beni in capo alla chiamata e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. D'altronde, in assenza di redazione dell'inventario nei termini di legge, per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice sarebbe stato sufficiente provare il possesso di un solo bene ereditario, non dovendo tale relazione intercorrere necessariamente con l'intera eredità (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994). 10 Né possono assumere rilievo alcuno, al fine di escludere l'accettazione ex lege dell'eredità da parte della convenuta, questioni attinenti alla dedotta assenza di intenti frodatori dei creditori alla base della rinuncia, ovvero alla mancata esecuzione di atti dispositivi del patrimonio ereditario, atteso che, come visto, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della qualità di erede ex art. 485 c.c. è unicamente il possesso di almeno un bene ereditario e la mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi, a prescindere dalle ulteriori circostanze valorizzate dalla difesa dei resistenti. In conclusione, l'accertato possesso di beni ereditari da parte di CP_1
l'infruttuoso decorso del termine per il compimento dell'inventario fanno
[...] acquistare ipso jure la qualita di erede puro e semplice in capo alla predetta, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà in tal senso, con conseguente inefficacia nei confronti dei creditori (tra cui l'odierna attrice) della rinuncia fatta in epoca successiva. Accertato dunque che è erede ex art. 581 c.c. Controparte_1 unitamente al figlio del patrimonio mobiliare ed immobiliare Controparte_2 morendo relitto da la predetta convenuta viene dichiarata titolare Persona_1 dei diritti di proprietà sulla quota della metà degli immobili e crediti indicati nella dichiarazione di successione presentata il 23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248, ovvero sul ricavato di beni eventualmente alienati a terzi di buona fede. A seguito della presente pronuncia, i beni di cui alla quota ereditaria spettante alla coniuge del de cuius entrano a far parte della garanzia patrimoniale della debitrice ex art. 2740 c.c., senza necessità di ulteriori statuizioni relative alle modalità di soddisfacimento del credito dell'attrice (e per essa della procedura di liquidazione costituitasi dopo l'interruzione del giudizio), non essendo questa la sede per disquisire circa il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento della domanda attorea determina il rigetto della domanda, svolta dai convenuti, di condanna dell'attrice al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Quanto infine alla domanda risarcitoria riconvenzionale, essa, nella parte in cui si lamenta l'insorgenza di un danno non patrimoniale derivante da un preteso abuso del processo per l'introduzione di plurimi procedimenti esecutivi nei confronti dell'odierna convenuta, dovrebbe dichiararsi inammissibile in questa sede, difettando la necessaria relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio da parte attrice, richiesta dall'art. 36 c.p.c., e non sussistendo un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea della domanda risarcitoria con l'azione di accertamento della qualità di erede proposta da
Parte_1
Ad ogni buon conto, la domanda in esame è divenuta improcedibile a seguito della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale di avendo l'art. Parte_1
151 CCII dato continuità al principio, già dettato nel sistema delineato dal previgente art. 52 l.fall., per cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito dev'essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11 17035 del 05/08/2011; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, per cui “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio”). Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (scaglione sino ad euro 260.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'inefficacia della rinuncia all'eredità di Persona_1 espressa in data 7 maggio 2015 da nata a [...] Controparte_1
(RC) il 24.04.1953, Cod. Fisc. , residente a [...] in C.F._1
Via Brigate Partigiane 245, essendo la predetta convenuta nel possesso dei beni morendo relitti dal defunto marito deceduto in data Persona_1
12.01.2015, e non avendo provveduto ad accettare detta eredità con beneficio di inventario né a rinunziarvi nel termine perentorio di tre mesi prescritto dall'art. 485 c.c.;
- per l'effetto, accerta e dichiara che i conventi e Controparte_1 sono coeredi puri e semplici, ciascuno per la quota della Controparte_2 metà dell'intero, ex art. 581 c.c., del patrimonio ereditario relitto da
[...] come indicato nella dichiarazione di successione presentata il PE
23.07.2015 e trascritta nei Registri Immobiliari della Spezia in data 29.09.2015 con nota Reg. Gen. n. 7038 e Reg. Part. n. 5248;
- dichiara improcedibile la domanda risarcitoria riconvenzionale formulata dalla convenuta Controparte_1
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 812,41 per esborsi ed euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, IVA
e CPA;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari della
Spezia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. La Spezia, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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