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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Iannone ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Olevano n. 20; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Galera ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno alla piazza XXIV Maggio n. 26; parte resistente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 07.06.2003 e che, Controparte_1 dall'unione coniugale, erano nati due figli, e rispettivamente in data Per_1 Per_2
23.02.2007 e in data 26.06.2011. Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge , con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso Controparte_1 introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.10.2024, _1
si costituiva in giudizio e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse
[...] addebitata al coniuge ricorrente ed, inoltre, chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 21.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 07.11.2024 e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 07.11.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.:
“autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la prole in forma condivisa con collocamento privilegiato presso la madre;
assegna la casa coniugale a in quanto Parte_2 genitore collocatario della prole;
dispone che potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 la prole, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e nelle festività natalizie in modo alternato (dalle ore 10.00 alle ore 20.00). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della prole;
dispone che corrisponda la somma mensile di €.
350,00 a titolo di mantenimento della prole, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT; dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno”. Nel contempo, con la medesima ordinanza, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “separazione dei coniugi;
rinuncia alle domande di addebito;
conferma dei provvedimenti provvisori;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Successivamente, con ordinanza depositata in data 12.12.2024, la predetta ordinanza del
07.11.2024 veniva modificata con la seguente previsione: ”il padre potrà vedere i figli (oltre che nei giorni già indicati in tale provvedimento) anche per due weekend al mese (dalle ore
18.00 del venerdi' alle ore 20.00 della domenica) nonché per quindici giorni (anche non consecutivi) nel mese di agosto, da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno, fatti salvi i diversi accordi delle parti”.
Le parti hanno accettato la suddetta proposta conciliativa con riguardo alla rinuncia alle domande di addebito, all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento in favore della prole;
con riguardo al diritto di visita, le parti concordano nella possibilità per il padre di vedere il figlio per due fine settimana al mese (dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica) così come concordano per l'esercizio del diritto di visita per tre pomeriggi alla settimana nonché per quindici giorni durante il periodo estivo e durante le festività natalizie e pasquali in modo alternato (v. atti depositati rispettivamente in data 16.05.2025
e in data 17.05.2025).
Tuttavia, avendo il Tribunale omesso di indicare specificamente i giorni in cui il genitore non collocatario potrà vedere il figlio durante le festività natalizie (avendo di contro solo stabilito il criterio dell'alternanza), si reputa necessario precisare che tale diritto verrà esercitato dal padre, ad anni alterni, dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 11,00 del primo giorno alle ore 20,00).
Pertanto, il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data
07.11.2024 (come modificata con l'ordinanza depositata in data 12.12.2024) e con le precisazioni sopra indicate quanto al periodo natalizio.
E' chiaro tuttavia che le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita andranno riferite solo al figlio poiché il figlio è divenuto maggiorenne Per_2 Per_1 nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, coniugi per matrimonio celebrato in Mercato San Severino in data
[...]
07.06.2003 (atto n. 33, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2003);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 07.11.2024 (e come successivamente modificata con ordinanza depositata in data 12.12.2024), da intendersi qui integralmente richiamata per relationem, con le precisazioni relative alle festività natalizie e con specificazioni indicate in parte motiva riguardo al figlio Per_1
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire