2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta';
b) diritti civili o di filiazione.
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971 .