Articolo 1940 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1940. Ricorsi amministrativi e giurisdizionali 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e' ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199 , alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) . E' salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta';
b) diritti civili o di filiazione.
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971 .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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