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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 20 febbraio 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 20 febbraio 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2823/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, Via Anna Magnani n. 14, presso lo studio dell'Avv. Federica Manzo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale De Filippis n. 85, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Costa, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 276/2021, emesso in data 19 aprile 2024 e notificato in data 22 aprile 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 276/2021, datato 19.04.2024, ha ingiunto alla
[..
[...] [...] somma capitale di € 20.848,94, somma da Parte_2
maggiorarsi con interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, essendo competente il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 16 del contratto di mandato di agenzia del 17.02.2017 stipulato tra le parti;
in subordine e nel merito, ha eccepito l'inesistenza del diritto di credito preteso, chiedendo, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ha, poi, svolto domanda riconvenzionale, chiedendo di “accertare e dichiarare la correttezza della compensazione eseguita da e dichiarare che tenuta al pagamento Parte_1 Controparte_1 della residua somma di € 3.561,72, di cui alla Ft n. 271/2019. In via subordinata, qualora non dovesse ritenersi legittima la compensazione effettuata da , accertare la minor somma Parte_1
dovuta da alla a titolo di residuo importo dovuto per provvigioni e Parte_1 Controparte_1
per il patto di non concorrenza ex art. 13 del mandato di agenzia sottoscritto, ove effettivamente dovuto, e in via riconvenzionale accertare e condannare la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 9.915,25 a titolo di Indennità Sostitutiva di mancato Parte_1
Preavviso, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata di giustizia, e conseguentemente dichiarare la compensazione tra la somma che dovesse essere accertata come dovuta da Pt_1
a con il credito vantato da condannando altresì comunque la
[...] Controparte_1 Parte_1
società al pagamento della differenza dovuta alla nella misura Controparte_1 Parte_1 accertata dal Giudice”.
Infine, ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede ovvero colpa grave.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta opposta, resistendo all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte, deducendo che il foro convenzionale eletto nell'art. 16 del contratto di mandato di agenzia si riferisse unicamente ad affari determinati, tra cui non sarebbe ricompreso il procedimento monitorio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
2 Sciolta la riserva assunta all'udienza del 04.02.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
2. Deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro adito, a favore di quella del Tribunale di Firenze, la cui competenza è fissata in via pattizia nel contratto stipulato inter partes.
In primo luogo, tale eccezione è pienamente ammissibile atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge” (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 15958/2018). Inoltre, spetterà al giudice ex officio il compito di individuare correttamente la competenza, qualora ritenga di escludere l'operatività esclusiva del foro convenzionale (cfr. Cass., n. 8030/2004)
Va, poi, rilevato che il contratto di mandato di agenzia in essere tra le parti contiene, all'art. 16.2, una clausola avente il seguente tenore letterale: “Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte opponente). Inoltre, risulta apposta anche la firma del legale rappresentante p.t. della
[...]
(“l'Agente”) per espressa accettazione delle clausole di cui all'art. 1341, c. 2 c.c. Controparte_1
Risulta ictu oculi, pertanto, che le parti abbiano previsto ed indicato quello di Firenze quale foro esclusivo, indicando anche le ipotesi in cui opera la predetta competenza esclusiva. Infatti, una clausola siffatta e accettata con queste modalità è senz'altro valida ed efficace tra le parti. Infatti, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, c. 2 c.p.c., un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Trib. Milano, 21.07.2016); ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come “esclusivo”, poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori “ordinari” (cfr. Trib. Roma 23.05.2011 e Trib. Monza 04.09.2006).
Tanto chiarito, risulta priva di pregio quanto affermato da parte opposta, ovvero che il ricorso per decreto ingiuntivo non rientri nelle esplicite ipotesi per cui le parti hanno contrattualmente
3 convenuto quale foro esclusivo quello di Firenze. A ben vedere, in realtà, l'ingiunzione di pagamento rientra nelle ipotesi di esecuzione del contratto e inadempimento del medesimo, a nulla rilevando il tipo di rito prescelto per l'esercizio dell'azione.
Ne discende, dunque, che debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro a favore di quello di Firenze.
Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza prevalente – e ormai consolidata - sostiene infatti che, nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr., ex multis, Cass., n. 16744/2009; Cass., n.
14825/2009; Cass., n. 11748/2007; Cass., Cass., n. 15720/2006; Cass., n. 15694/2006; Cass., n.
13353/2005; Cass., n. 21297/2004; Cass., n. 23491/2004; Cass., n. 10981/2003; Cass., n.
5310/2003).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente.
Deve osservarsi, poi, che nel caso di specie non può darsi applicazione all'art. 38, c. 2 c.p.c. e, dunque, procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, non vi è stata adesione all'indicazione del giudice competente per territorio. Poi, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non può trovare applicazione il disposto del summenzionato art. 38 c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Di tale avviso è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui
4 all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (cfr. Cass., n.
14594/2012).
Infine, da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass., n. 1372/2016).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Firenze;
- per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che deve, conseguentemente, essere revocato;
- infine, deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti effettuati.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta sia da parte opponente, sia da parte opposta, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
5 Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Firenze e, per l'effetto:
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 276/2021, datato
19.04.2024, che è conseguentemente revocato;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
147,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge.
Catanzaro, lì 20.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
6
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. svoltasi all'udienza del 20 febbraio 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2823/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, Via Anna Magnani n. 14, presso lo studio dell'Avv. Federica Manzo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale De Filippis n. 85, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Costa, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 276/2021, emesso in data 19 aprile 2024 e notificato in data 22 aprile 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 276/2021, datato 19.04.2024, ha ingiunto alla
[..
[...] [...] somma capitale di € 20.848,94, somma da Parte_2
maggiorarsi con interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via pregiudiziale e preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, essendo competente il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 16 del contratto di mandato di agenzia del 17.02.2017 stipulato tra le parti;
in subordine e nel merito, ha eccepito l'inesistenza del diritto di credito preteso, chiedendo, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ha, poi, svolto domanda riconvenzionale, chiedendo di “accertare e dichiarare la correttezza della compensazione eseguita da e dichiarare che tenuta al pagamento Parte_1 Controparte_1 della residua somma di € 3.561,72, di cui alla Ft n. 271/2019. In via subordinata, qualora non dovesse ritenersi legittima la compensazione effettuata da , accertare la minor somma Parte_1
dovuta da alla a titolo di residuo importo dovuto per provvigioni e Parte_1 Controparte_1
per il patto di non concorrenza ex art. 13 del mandato di agenzia sottoscritto, ove effettivamente dovuto, e in via riconvenzionale accertare e condannare la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 9.915,25 a titolo di Indennità Sostitutiva di mancato Parte_1
Preavviso, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata di giustizia, e conseguentemente dichiarare la compensazione tra la somma che dovesse essere accertata come dovuta da Pt_1
a con il credito vantato da condannando altresì comunque la
[...] Controparte_1 Parte_1
società al pagamento della differenza dovuta alla nella misura Controparte_1 Parte_1 accertata dal Giudice”.
Infine, ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede ovvero colpa grave.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta opposta, resistendo all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte, deducendo che il foro convenzionale eletto nell'art. 16 del contratto di mandato di agenzia si riferisse unicamente ad affari determinati, tra cui non sarebbe ricompreso il procedimento monitorio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
2 Sciolta la riserva assunta all'udienza del 04.02.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
2. Deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro adito, a favore di quella del Tribunale di Firenze, la cui competenza è fissata in via pattizia nel contratto stipulato inter partes.
In primo luogo, tale eccezione è pienamente ammissibile atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge” (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 15958/2018). Inoltre, spetterà al giudice ex officio il compito di individuare correttamente la competenza, qualora ritenga di escludere l'operatività esclusiva del foro convenzionale (cfr. Cass., n. 8030/2004)
Va, poi, rilevato che il contratto di mandato di agenzia in essere tra le parti contiene, all'art. 16.2, una clausola avente il seguente tenore letterale: “Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte opponente). Inoltre, risulta apposta anche la firma del legale rappresentante p.t. della
[...]
(“l'Agente”) per espressa accettazione delle clausole di cui all'art. 1341, c. 2 c.c. Controparte_1
Risulta ictu oculi, pertanto, che le parti abbiano previsto ed indicato quello di Firenze quale foro esclusivo, indicando anche le ipotesi in cui opera la predetta competenza esclusiva. Infatti, una clausola siffatta e accettata con queste modalità è senz'altro valida ed efficace tra le parti. Infatti, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, c. 2 c.p.c., un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Trib. Milano, 21.07.2016); ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come “esclusivo”, poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori “ordinari” (cfr. Trib. Roma 23.05.2011 e Trib. Monza 04.09.2006).
Tanto chiarito, risulta priva di pregio quanto affermato da parte opposta, ovvero che il ricorso per decreto ingiuntivo non rientri nelle esplicite ipotesi per cui le parti hanno contrattualmente
3 convenuto quale foro esclusivo quello di Firenze. A ben vedere, in realtà, l'ingiunzione di pagamento rientra nelle ipotesi di esecuzione del contratto e inadempimento del medesimo, a nulla rilevando il tipo di rito prescelto per l'esercizio dell'azione.
Ne discende, dunque, che debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro a favore di quello di Firenze.
Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza prevalente – e ormai consolidata - sostiene infatti che, nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr., ex multis, Cass., n. 16744/2009; Cass., n.
14825/2009; Cass., n. 11748/2007; Cass., Cass., n. 15720/2006; Cass., n. 15694/2006; Cass., n.
13353/2005; Cass., n. 21297/2004; Cass., n. 23491/2004; Cass., n. 10981/2003; Cass., n.
5310/2003).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente.
Deve osservarsi, poi, che nel caso di specie non può darsi applicazione all'art. 38, c. 2 c.p.c. e, dunque, procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, non vi è stata adesione all'indicazione del giudice competente per territorio. Poi, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, non può trovare applicazione il disposto del summenzionato art. 38 c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Di tale avviso è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui
4 all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (cfr. Cass., n.
14594/2012).
Infine, da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass., n. 1372/2016).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Firenze;
- per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che deve, conseguentemente, essere revocato;
- infine, deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti effettuati.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta sia da parte opponente, sia da parte opposta, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
5 Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Firenze e, per l'effetto:
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 276/2021, datato
19.04.2024, che è conseguentemente revocato;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Firenze;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
147,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, come per legge.
Catanzaro, lì 20.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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