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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1674/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Moscarino
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RD De Sanctis CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale delle figlie nata il [...] e nata il [...], Persona_1 Persona_2 con affidamento condiviso, collocamento presso di sé delle minori, contributo al mantenimento, da porsi a carico del padre, di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie Con comparsa depositata in data 3.10.2025, si è costituito in giudizio il quale ha CP_1 sostanzialmente aderito alle domande della ricorrente chiedendo, tuttavia, che l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia sia determinato in euro 312,50 mensili (e quindi, in complessivi euro 625,00) oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato le memorie integrative ex art. 417 bis 17 c.p.c. e 473 bis 19 c.p.c. recanti modificazioni della domanda in ordine al maggior importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento per le figlie (quantificato in complessivi euro 1.100,00 mensili), nonché istanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e istanza di disposizione di indagini economico-patrimoniali per l'accertamento della capacità reddituale del resistente.
Nelle memorie ex art. 417 bis c.p.c., depositate il 24.10.2025, il resistente ha contestato la memoria avversaria ed ha chiesto il rigetto della domanda relativa al maggior importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento per le minori.
All'udienza del 5.11.2025, sentite le parti, il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa e le parti, dopo ampia discussione, hanno deciso di accordarsi alle seguenti condizioni: “affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
diritto di frequentazione padre – figlie, salvo diverso accordo, quando il weekend è di spettanza del padre un pomeriggio a settimana (in caso di mancato accordo, il mercoledì) dalle ore 17.30 sino alle ore
20.30,; quando il weekend è di spettanza dalla madre, due pomeriggi a settimana (salvo mancato accordo, il mercoledì e il venerdì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30; nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00; festività natalizie almeno sette giorni anche non consecutivi con il padre alternando di anno in anno le seguenti giornate: il 24, il 25 e il 31 dicembre, nonché l'1 e 6 gennaio;
alternando altresì il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
il giorno del compleanno del genitore o del minore con entrambi genitori per metà giornata salvo diverso accordo;
durante il mese di agosto fino a venti anche giorni non consecutivi per il primo anno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di Euro 850,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo”
Il Giudice delegato ha, quindi, adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti come da accordo ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR RD MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1674/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Moscarino
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RD De Sanctis CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, ha chiesto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale delle figlie nata il [...] e nata il [...], Persona_1 Persona_2 con affidamento condiviso, collocamento presso di sé delle minori, contributo al mantenimento, da porsi a carico del padre, di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie Con comparsa depositata in data 3.10.2025, si è costituito in giudizio il quale ha CP_1 sostanzialmente aderito alle domande della ricorrente chiedendo, tuttavia, che l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia sia determinato in euro 312,50 mensili (e quindi, in complessivi euro 625,00) oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
In data 17.10.2025 parte ricorrente ha depositato le memorie integrative ex art. 417 bis 17 c.p.c. e 473 bis 19 c.p.c. recanti modificazioni della domanda in ordine al maggior importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento per le figlie (quantificato in complessivi euro 1.100,00 mensili), nonché istanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e istanza di disposizione di indagini economico-patrimoniali per l'accertamento della capacità reddituale del resistente.
Nelle memorie ex art. 417 bis c.p.c., depositate il 24.10.2025, il resistente ha contestato la memoria avversaria ed ha chiesto il rigetto della domanda relativa al maggior importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento per le minori.
All'udienza del 5.11.2025, sentite le parti, il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa e le parti, dopo ampia discussione, hanno deciso di accordarsi alle seguenti condizioni: “affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
diritto di frequentazione padre – figlie, salvo diverso accordo, quando il weekend è di spettanza del padre un pomeriggio a settimana (in caso di mancato accordo, il mercoledì) dalle ore 17.30 sino alle ore
20.30,; quando il weekend è di spettanza dalla madre, due pomeriggi a settimana (salvo mancato accordo, il mercoledì e il venerdì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30; nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00; festività natalizie almeno sette giorni anche non consecutivi con il padre alternando di anno in anno le seguenti giornate: il 24, il 25 e il 31 dicembre, nonché l'1 e 6 gennaio;
alternando altresì il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
il giorno del compleanno del genitore o del minore con entrambi genitori per metà giornata salvo diverso accordo;
durante il mese di agosto fino a venti anche giorni non consecutivi per il primo anno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di Euro 850,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo”
Il Giudice delegato ha, quindi, adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti come da accordo ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR RD MA