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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2024 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...], (c.f.: Parte_1
), avv. Mario Mangiapane C.F._1
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), avv. Claudia Blù C.F._2
resistente
E
, con sede a Palermo, in Controparte_2
via Laurana n. 59,
resistente contumace avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibili- tà.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10 febbraio
2025, alle quali si invia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2 febbraio 2024, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo tra l'altro: di aver contratto matri- Controparte_1
monio il 12.01.2007 con deceduto il 12.11.2022; Persona_1
che dalla coppia erano nati due figli e;
che con Per_2 Persona_3
decreto del Tribunale di Palermo del 27.05.2022 veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
di aver, nonostante il prov- vedimento, continuato a convivere con il fino alla sua Per_1
morte; di avere, quindi, diritto alla pensione di reversibilità al me- desimo spettante per aver lavorato a partire dal 2.01.2009 presso la
CP_3
Allegava inoltre: che la resistente, , ex coniuge Controparte_1
del al contrario, non aveva diritto alla quota di pensione Per_1
di reversibilità, spettante al coniuge divorziato, in quanto priva di uno dei requisiti, dal momento che la pronuncia di divorzio del
9.02.2006 era anteriore alla costituzione del rapporto di lavoro da cui aveva origine il trattamento pensionistico.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse ritenuta esclusiva aven- te diritto all'erogazione della pensione di reversibilità di Per_1
in subordine, che si procedesse a determinare, in concorso
[...]
- 2 -
con l'ex coniuge, la quota di spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità, riconoscendo in favore della resistente una percen- tuale del 75%, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituitasi , deduceva tra l'altro: di essere stata Controparte_1
coniugata dal 06.03.1982 al 09.02.2006, data della pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con di essere stata titolare di un assegno dell'importo Persona_1
di € 220,00 per il proprio mantenimento e per quello del figlio, al tempo minore, ; di avere diritto, insieme al figlio, Persona_4
riconosciuto inabile al lavoro in quanto affetto da gravi disturbi del comportamento, alla pensione di reversibilità, in concorso con l'altro coniuge del defunto ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 898/1970.
Concludeva, quindi, chiedendo che si procedesse alla quantificazio- ne delle quote di spettanza del trattamento pensionistico di reversi- bilità, tenendo conto di quanto esposto.
L' , pur regolarmente Controparte_2
evocato in giudizio, non si costituiva.
Il giudizio è stato istruito con le produzioni documentali ed è stato, infine, trattenuto in decisione.
Nel merito, occorre dare atto che solo parte ricorrente è in possesso dei requisiti per l'attribuzione della pensione di reversibilità, calco- lata in percentuale sulla pensione che sarebbe stata erogata dall' Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale a in Persona_1
quanto coniuge di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della
L. n. 903/65.
- 3 -
La circostanza che in data 27.05.2022 il Tribunale abbia omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi non rileva, in quanto secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazio- ne: “in tema di pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Cor- te costituzionale n. 286 del 1987 - la quale ha dichiarato l'illegittimità co- stituzionale della l. n. 153/1969, art. 24 e della l. n. 1357/1962, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dalla erogazione del- la pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza pas- sata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite
(separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza
a carico del lavoratore al momento della morte. L'art. 22, l. n. 903/1965 è comunque applicabile al caso del coniuge separato, posto che la norma non richiede quale requisito la vivenza a carico al momento del decesso e lo sta- to di bisogno, ma solo l'esistenza del rapporto coniugale con il defunto pen- sionato o assicurato” (cfr. Cass. Sentenza del 15/03/2019 n. 7464).
Al contrario, l'odierna parte resistente, ex coniuge divorziata di seppur non abbia contratto nuove nozze e sia ti- Persona_1
tolare di un assegno divorzile, attribuitole con sentenza di divorzio, difetta del terzo requisito per l'attribuzione della pensione di rever- sibilità, ovvero quello dell'anteriorità del rapporto, da cui trae ori- gine il trattamento pensionistico, rispetto alla sentenza di divorzio, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 2, L. 898/1970 (Sentenza divorzio n. 606/06 del 9.02.2006-11.02.2006 - all.10, ricorso introdut- tivo).
- 4 -
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, infatti, il rapporto di
Contr lavoro tra il e la è sorto il 2.01.2009, ben tre anni dopo Per_1
la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contrat- to tra e circostanza questa Controparte_1 Persona_1
che esclude che l'odierna resistente possa pretendere per sé una quota della pensione di reversibilità, in conseguenza della morte dell'ex coniuge (documenti RAP- all.4, ricorso introduttivo).
Nessun rilievo poi possono avere le dichiarazioni dell'odierna resi- stente circa l'esistenza di un diverso rapporto di lavoro prima della sentenza di divorzio, deducibile, a suo dire, dall'affermazione del in sede di divorzio, “di percepire € 700,00 al mese, al netto Per_1
dell'assegno divorzile”, perché risultano prive di idoneo supporto probatorio.
Invero, era onere della resistente fornire prova della esistenza del rapporto di lavoro in un periodo antecedente alla data del divorzio.
Quanto poi alla domanda avanzata dalla resistente nella comparsa di costituzione di riconoscere anche ad , figlio Persona_4
maggiorenne ma riconosciuto inabile al lavoro, una percentuale del- la pensione che sarebbe spettata al padre essa va Persona_1
dichiarata inammissibile in quanto il procuratore della resistente, come da mandato alle liti allegato, ha il potere di rappresentare esclusivamente e non il figlio, estraneo Controparte_1
all'odierno processo (mandato alle liti- all. alla comparsa di costitu- zione).
In definitiva, appare conforme a giustizia attribuire esclusivamente
- 5 -
alla ricorrente la pensione di reversibilità, in misura pari al 100%, della pensione che sarebbe spettata a fermi re- Persona_1
stando comunque eventuali diritti del figlio da fare valere in separa- ta sede.
La ricorrente è, inoltre, autorizzata a richiedere le somme a lei spet- tanti a decorrere dal giorno della effettiva corresponsione dell'emolumento, ivi compresi gli arretrati sin qui non erogati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu- stizia), data l'ammissione di al patrocinio a spese del- Parte_1
lo Stato [cfr. doc. 12 allegato al ricorso].
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, nella contumacia dell' CP_4
visto l'art. 9 L.
1.12.1970 n. 898 e l'art. 22 L. n. 903/65;
a) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
nei riguardi di attribuisce esclusiva- Controparte_1
mente alla prima la pensione di reversibilità del defunto
Persona_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere a CP_4 [...]
la quota disponibile della pensione di reversibili- Parte_2
tà del defunto con decorrenza dal giorno Persona_1
di effettiva corresponsione dell'emolumento;
- 6 -
c) condanna parte resistente al pagamen- Controparte_1
to delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi 2.324,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do- vuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 7 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2024 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...], (c.f.: Parte_1
), avv. Mario Mangiapane C.F._1
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), avv. Claudia Blù C.F._2
resistente
E
, con sede a Palermo, in Controparte_2
via Laurana n. 59,
resistente contumace avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibili- tà.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10 febbraio
2025, alle quali si invia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2 febbraio 2024, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo tra l'altro: di aver contratto matri- Controparte_1
monio il 12.01.2007 con deceduto il 12.11.2022; Persona_1
che dalla coppia erano nati due figli e;
che con Per_2 Persona_3
decreto del Tribunale di Palermo del 27.05.2022 veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
di aver, nonostante il prov- vedimento, continuato a convivere con il fino alla sua Per_1
morte; di avere, quindi, diritto alla pensione di reversibilità al me- desimo spettante per aver lavorato a partire dal 2.01.2009 presso la
CP_3
Allegava inoltre: che la resistente, , ex coniuge Controparte_1
del al contrario, non aveva diritto alla quota di pensione Per_1
di reversibilità, spettante al coniuge divorziato, in quanto priva di uno dei requisiti, dal momento che la pronuncia di divorzio del
9.02.2006 era anteriore alla costituzione del rapporto di lavoro da cui aveva origine il trattamento pensionistico.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse ritenuta esclusiva aven- te diritto all'erogazione della pensione di reversibilità di Per_1
in subordine, che si procedesse a determinare, in concorso
[...]
- 2 -
con l'ex coniuge, la quota di spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità, riconoscendo in favore della resistente una percen- tuale del 75%, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituitasi , deduceva tra l'altro: di essere stata Controparte_1
coniugata dal 06.03.1982 al 09.02.2006, data della pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con di essere stata titolare di un assegno dell'importo Persona_1
di € 220,00 per il proprio mantenimento e per quello del figlio, al tempo minore, ; di avere diritto, insieme al figlio, Persona_4
riconosciuto inabile al lavoro in quanto affetto da gravi disturbi del comportamento, alla pensione di reversibilità, in concorso con l'altro coniuge del defunto ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 898/1970.
Concludeva, quindi, chiedendo che si procedesse alla quantificazio- ne delle quote di spettanza del trattamento pensionistico di reversi- bilità, tenendo conto di quanto esposto.
L' , pur regolarmente Controparte_2
evocato in giudizio, non si costituiva.
Il giudizio è stato istruito con le produzioni documentali ed è stato, infine, trattenuto in decisione.
Nel merito, occorre dare atto che solo parte ricorrente è in possesso dei requisiti per l'attribuzione della pensione di reversibilità, calco- lata in percentuale sulla pensione che sarebbe stata erogata dall' Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale a in Persona_1
quanto coniuge di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della
L. n. 903/65.
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La circostanza che in data 27.05.2022 il Tribunale abbia omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi non rileva, in quanto secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazio- ne: “in tema di pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Cor- te costituzionale n. 286 del 1987 - la quale ha dichiarato l'illegittimità co- stituzionale della l. n. 153/1969, art. 24 e della l. n. 1357/1962, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dalla erogazione del- la pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza pas- sata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite
(separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza
a carico del lavoratore al momento della morte. L'art. 22, l. n. 903/1965 è comunque applicabile al caso del coniuge separato, posto che la norma non richiede quale requisito la vivenza a carico al momento del decesso e lo sta- to di bisogno, ma solo l'esistenza del rapporto coniugale con il defunto pen- sionato o assicurato” (cfr. Cass. Sentenza del 15/03/2019 n. 7464).
Al contrario, l'odierna parte resistente, ex coniuge divorziata di seppur non abbia contratto nuove nozze e sia ti- Persona_1
tolare di un assegno divorzile, attribuitole con sentenza di divorzio, difetta del terzo requisito per l'attribuzione della pensione di rever- sibilità, ovvero quello dell'anteriorità del rapporto, da cui trae ori- gine il trattamento pensionistico, rispetto alla sentenza di divorzio, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 2, L. 898/1970 (Sentenza divorzio n. 606/06 del 9.02.2006-11.02.2006 - all.10, ricorso introdut- tivo).
- 4 -
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, infatti, il rapporto di
Contr lavoro tra il e la è sorto il 2.01.2009, ben tre anni dopo Per_1
la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contrat- to tra e circostanza questa Controparte_1 Persona_1
che esclude che l'odierna resistente possa pretendere per sé una quota della pensione di reversibilità, in conseguenza della morte dell'ex coniuge (documenti RAP- all.4, ricorso introduttivo).
Nessun rilievo poi possono avere le dichiarazioni dell'odierna resi- stente circa l'esistenza di un diverso rapporto di lavoro prima della sentenza di divorzio, deducibile, a suo dire, dall'affermazione del in sede di divorzio, “di percepire € 700,00 al mese, al netto Per_1
dell'assegno divorzile”, perché risultano prive di idoneo supporto probatorio.
Invero, era onere della resistente fornire prova della esistenza del rapporto di lavoro in un periodo antecedente alla data del divorzio.
Quanto poi alla domanda avanzata dalla resistente nella comparsa di costituzione di riconoscere anche ad , figlio Persona_4
maggiorenne ma riconosciuto inabile al lavoro, una percentuale del- la pensione che sarebbe spettata al padre essa va Persona_1
dichiarata inammissibile in quanto il procuratore della resistente, come da mandato alle liti allegato, ha il potere di rappresentare esclusivamente e non il figlio, estraneo Controparte_1
all'odierno processo (mandato alle liti- all. alla comparsa di costitu- zione).
In definitiva, appare conforme a giustizia attribuire esclusivamente
- 5 -
alla ricorrente la pensione di reversibilità, in misura pari al 100%, della pensione che sarebbe spettata a fermi re- Persona_1
stando comunque eventuali diritti del figlio da fare valere in separa- ta sede.
La ricorrente è, inoltre, autorizzata a richiedere le somme a lei spet- tanti a decorrere dal giorno della effettiva corresponsione dell'emolumento, ivi compresi gli arretrati sin qui non erogati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu- stizia), data l'ammissione di al patrocinio a spese del- Parte_1
lo Stato [cfr. doc. 12 allegato al ricorso].
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, nella contumacia dell' CP_4
visto l'art. 9 L.
1.12.1970 n. 898 e l'art. 22 L. n. 903/65;
a) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
nei riguardi di attribuisce esclusiva- Controparte_1
mente alla prima la pensione di reversibilità del defunto
Persona_1
b) ordina, di conseguenza, all' di corrispondere a CP_4 [...]
la quota disponibile della pensione di reversibili- Parte_2
tà del defunto con decorrenza dal giorno Persona_1
di effettiva corresponsione dell'emolumento;
- 6 -
c) condanna parte resistente al pagamen- Controparte_1
to delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi 2.324,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do- vuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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