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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/03/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 4071-2022, trattenuta in decisione alla udienza del
12/10/2023, scaduti in data 02/01/2024 i termini concessi alle parti ex artt. 352-190 c.p.c., e promossa da:
(cod. fisc. ), nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Natalia Boemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona Via Marsala n. 8, come da procura speciale autenticata dal Notaio in data
8.03.2012 allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 9.09.2022;
-appellante-
CONTRO
(c.f. – p.i. ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Netti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in
Macerata, via Carducci n. 63, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 30.01.2023;
-appellata-
pagina 1 di 14 CONTRO
(cod. fisc. , residente a [...] C.F._2
Candelora;
-appellato contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 54/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, dott. Vincenzo
Rattenni, in data 3/02/2022, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 07/02/2022, non notificata, nella
causa iscritta al n. 2104/2020 RG” avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/10/2023 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto, con concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite Ufficiale Giudiziario in data 27/08/2020, Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Ancona e Controparte_2 [...]
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di CP_3
Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta: - in via principale, nel merito, dichiarato che il
sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. per le causali di cui Controparte_3
in narrativa, e per l'effetto condannare quest'ultimo, in solido con la in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 9.680,98, a titolo di
risarcimento dei danni patiti, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli
interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Il tutto entro la competenza per valore del Giudice adito. In ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione;
le suddette conclusioni venivano confermate nelle note conclusionali depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2021, ove però il difensore di parte attrice chiedeva a titolo di risarcimento del danno la minor somma di € 6.881,76 alla luce della CTU espletata in corso di causa).
La difesa dell'attore esponeva, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
pagina 2 di 14 - in data 11.09.2011 si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà Controparte_1
Peugeot 206 targata CH164HK, con a bordo trasportati la moglie e i due figli, e percorreva la
S.S. 16 con direzione Jesi – Ancona, strada a doppia corsia di scorrimento per i veicoli diretti verso Ancona, occupando la corsia di destra;
- mentre l'attore percorreva la S.S. 16 sulla corsia di destra, veniva affiancato dall'autovettura
Volkswagen Golf targata AR564EF, condotta e di proprietà di assicurato con Controparte_3
la ora che si spostava improvvisamente Controparte_5 Controparte_2
dalla corsia di sinistra a quella di destra, chiudendo di fatto la strada e urtando l'autovettura condotta dall'attore, che veniva spinta contro il guard rail e poi carambolava e andava a finire nella opposta corsia di marcia ove collideva con altra vettura, Fiat Punto targata BD989KA, di proprietà di e condotta da;
Controparte_6 Controparte_7
- a seguito delle collisioni, la figlia riportava lesioni tali da provocarne Parte_1
il decesso;
- al fine di stabilire la responsabilità effettiva del sinistro per cui è causa era già stato instaurato un giudizio avanti al Giudice di Pace di Ancona dalla proprietaria della vettura Fiat Punto per il danno a cose, poi definito in sede di appello con sentenza n. 1271/2017 del 24.07.2017 del
Tribunale di Ancona, che attribuiva la responsabilità del sinistro a e a Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_3
- un secondo giudizio era stato instaurato avanti al Giudice di Pace di Ancona dal conducente della Fiat Punto per le lesioni personali, definito dal Giudice di Pace di Ancona con sentenza n.
783/2017 dell'8.11.2017, che aveva stabilito l'estraneità di nella causazione del sinistro, CP_1
imputabile solo a Controparte_3
- parallelamente ai giudizi civili, il giudizio penale per il reato di omicidio colposo si era concluso con una sentenza di assoluzione di e una sentenza di condanna Controparte_1
ex art. 444 c.p.p. di divenute irrevocabili;
CP_3
- a seguito dell'urto, l'autoveicolo dell'attore subiva danni che ne rendevano antieconomica la riparazione tanto che il veicolo veniva rottamato e l'attore riportava lesioni personali, dei quali chiedeva il risarcimento (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 4.11.2020 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la contestando le avverse pretese e chiedendo al Giudice di Pace di Controparte_2
accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pagina 3 di 14 preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni del sig.
per decorso dei termini di cui all'art. 2947 cod. civ.; Nel merito, in via principale, accertato che il CP_1
sinistro di cui narrativa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , rigettare in toto Controparte_1
la domanda spiegata ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, emergessero profili di responsabilità in capo alla
vettura assicurata , condotta e di proprietà del sig. nella Controparte_2 Controparte_3
causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, comma due, cod. civ., ritenere che i veicoli
coinvolti abbiano concorso in misura paritetica alla causazione dello scontro e, per l'effetto, condannare
a corrispondere, a favore del sig. il risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2 CP_1
e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro, così come compiutamente accertati all'esito
dell'istruttoria, esclusa comunque qualsiasi somma ulteriore a titolo di danno morale;
In via ulteriormente
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare
[...]
a corrispondere, a favore del sig. il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 CP_1
patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro de quo, così come compiutamente accertati all'esito
dell'istruttoria, esclusa comunque qualsiasi somma ulteriore a titolo di danno morale. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa” (conclusioni formulate a pag.
6-7 comparsa di costituzione e risposta).
La difesa di eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del Controparte_2
diritto al risarcimento del danno essendo inutilmente trascorso il periodo di due anni stabilito dall'art. 2947 secondo comma c.c. nell'ambito del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli;
nel merito contestava la pretesa attorea sia in ordine all'an - ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore, e comunque in subordine occorreva applicare l'art. 2054, comma 2, c.c. e ritenere che i due conducenti avessero concorso in maniera paritetica alla causazione del sinistro - sia in ordine alla quantificazione dei danni lamentati poiché comunque eccessiva (cfr. comparsa di cost. e risposta cit.).
Sempre alla prima udienza del 4.11.2020, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso. Controparte_3
La causa veniva -quindi- istruita mediante produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore. Il CTU nominato, dott. di Senigallia, accettato Persona_1
l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 19.05.2021, depositava l'elaborato definitivo in data 11.11.2021.
pagina 4 di 14 All'udienza del 15.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 54/2022 emessa il 3.02.2022, depositata il 7.02.2022 il Giudice di Pace – rigettata l'eccezione di prescrizione sulla base dell'applicazione al caso di specie dell'art. 2947 comma 3 c.c.-
dichiarava che il sinistro si era verificato per responsabilità concorsuale e paritaria di Controparte_1
e di dichiarava che il danno subito dall'attore era di euro 6.890,56; condannava
[...] Controparte_3
in solido con al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 Controparte_2
dell'importo di € 3.445,28 oltre rivalutazione ed interessi;
le spese legali venivano liquidate nella complessiva somma di € 1.783,00, comprensivi di € 578,00 a titolo di esborsi anche per ctu, oltre accessori di legge, e compensate per la metà, mentre il residuo 50% veniva posto a carico dei convenuti in solido tra loro e da corrispondere direttamente al difensore dell'attore quale procuratore antistatario.
In sintesi e per quanto ivi di interesse il Giudice di Pace, nella parte motiva delle sentenza, ha ritenuto che:
- L'eccezione di prescrizione del diritto formulata dalla compagnia assicurativa non era fondata,
in quanto al caso di specie era applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c.; in ogni caso il termine prescrizionale era stato interrotto con numerose richieste di risarcimento;
- Il giudizio veniva “deciso sulla base della sentenza di appello del Tribunale di Ancona del 24/07/2017
n. 1271, passata in giudicato, che, in riforma della sentenza del GdP di Ancona n. 219/14, ha statuito
che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità paritaria e concorsuale dei sigg.ri
e ; Controparte_3 Controparte_1
- relativamente al danno alla persona, il Giudice di Pace faceva propria la relazione del CTU e riconosceva all'attore un danno biologico permanente valutato in due punti percentuali oltre ad un danno biologico temporaneo, per un totale di € 3.096,56, oltre a € 794,00 per spese mediche documentate, per un totale di € 3.890,56;
- relativamente al danno all'autovettura, l'attore non aveva provveduto alla sua riparazione dopo il sinistro in quanto antieconomica, poiché le spese necessarie erano superiori al valore dell'auto; si trattava di una Peugeot 206 diesel, il cui valore ante sinistro all'epoca si aggirava attorno ai 2500,00 euro, ai quali andavano aggiunti 500,00 euro per spese necessarie alla ricerca ed immatricolazione di un altro veicolo, per un totale di € 3.000,00;
pagina 5 di 14 - aveva -quindi- subito nel sinistro danni complessivi per € 6.890,56, da Controparte_1
risarcire in solido da parte dei convenuti nella misura del 50% in virtù dell'accertata concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti e CP_1 CP_3
- Le spese di causa seguivano la soccombenza nella misura del 50%, restando compensata tra le parti la residua quota (cfr. motivazione pagg.
4-7 sentenza in atti).
Con atto di citazione notificato il 07.09.2022, proponeva tempestivo appello Controparte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Domandava, dunque, in via principale e nel merito, di dichiarare che responsabile del sinistro era esclusivamente e, per l'effetto, Controparte_3
condannarlo in solido con all'integrale risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti in conseguenza al sinistro pari ad € 6.680,98; in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità paritaria del sinistro nella misura del 50% tra e Controparte_3
chiedeva la condanna degli appellati in solido al pagamento integrale delle spese Controparte_1
di lite del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di lite del presente giudizio (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva i seguenti motivi:
I) la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione;
II) II) la erroneità della compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 30.01.2023 si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque Controparte_2
di rigettare l'appello, perché destituito di fondamento fattuale e giuridico, con conferma della sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La difesa dell'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e,
nel merito, la sua infondatezza.
Alla prima udienza del 23/02/2023, dato atto della ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dell'appellato e fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza Controparte_3
del 12/10/2023.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva all'udienza del 12/10/2023 ove i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e assegnati – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190-
352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (la difesa pagina 6 di 14 dell'appellata ha depositato solo la comparsa conclusionale, mentre la difesa dell'appellante CP_2
ha depositato solo la memoria di replica). Controparte_1
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione (cfr. relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello.
Si premette in primo luogo - in ordine alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente motivato sia sotto il profilo della individuazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si rammenta che la S.C. a S.U. ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. del 2022 n.
36481).
Passando - quindi - all'esame dei motivi di impugnazione, il Tribunale ritiene che l'appello avverso la sentenza n. 54/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ancona proposto da sia Controparte_1
infondato e come tale vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con il primo motivo di appello “sulla nullità per omessa motivazione”, la difesa di parte appellante censura la sentenza del Giudice di Pace per aver motivato la propria decisione invocando le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Ancona con la sentenza pronunciata in grado di appello n.
1271 del 24.07.2017.
Tale motivo è infondato.
La motivazione per relationem è ammissibile.
Viene in rilievo il costante principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “Il sindacato di
legittimità sulla motivazione, pur circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale
richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., è rubricabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si pagina 7 di 14 convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità
della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di
motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od
incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel
caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni
della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).
4. Analogamente, è ammissibile la motivazione per
relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del
giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con
richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento
impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3
febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di
appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)” (cfr. Cass. n. 21443 del
06/07/2022).
“In linea generale – come precisato dalle Sezioni unite - la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il
contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi,
non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in
modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di
redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone
su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Cass. s.u. 642/2015). In
particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non
ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli
oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da
consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,
possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass., n. 459 del 10/01/2022).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha richiamato le statuizioni contenute nella sentenza n. 1271 del
24.07.2017 pronunciata dal Tribunale di Ancona in grado di appello e passata in giudicato.
L'appellante non ha impugnato (ovvero sottoposto a critica) le statuizioni richiamate per relationem dal
Giudice di Pace che, essendo state fatte proprie dal Giudice di primo grado, dovevano essere a loro volta oggetto di specifica censura. pagina 8 di 14 Si riportano le chiare e motivate argomentazioni – che questo giudice condivide – che, lo si ripete- non sono state oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Con la sentenza n. 1271/2017 pubblicata il 24.07.2017, pronunciata in grado di appello e passata in giudicato, il Tribunale di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di
Ancona n. 219/2014, aveva statuito che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità
paritetica al 50% e concorsuale di e Controparte_3 Controparte_1
In particolare, il Tribunale di Ancona, nella sentenza richiamata, ha chiarito – sulla base di argomentazioni che si condividono integralmente- che:
- Per quanto riguarda al “valore da attribuire alle risultanze dei procedimenti penali espletati in
relazione al sinistro in esame”, “per quanto attiene alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. a carico del va sottolineato come questa non possa essere valutata, all'interno del CP_3
procedimento civile, alla stregua di una vera e propria ammissione di responsabilità da parte del soggetto
interessato, per cui, pur costituendo un elemento di prova che il giudice di merito è tenuto a valutare,
permane comunque la possibilità, da parte di quest'ultimo, di discostarsene. Nel caso di specie, tra
l'altro, la decisione del di optare per il patteggiamento, asseritamente dettata da motivazioni CP_3
personali, risulta del tutto compatibile con un'eventuale assenza di responsabilità da parte di questo
nella causazione del sinistro, sicché, in ogni caso, l'ammissione di colpevolezza, che si potrebbe
presumere in virtù della sentenza in questione, deve essere bilanciata con gli altri elementi emersi;
- “Parimenti non dirimenti nel senso di attribuzione certa della responsabilità all'uno o all'altro dei
soggetto coinvolti sono, poi, le dichiarazioni rilasciate dal in merito alla dinamica del sinistro. CP_3
Ed infatti, questi ha dichiarato alla Polizia Municipale, in occasione del sinistro (in data 11/09/2010) che
la sua autovettura si trovava a transitare sulla corsia di destra, per, poi, rendere spontaneamente (in
data 5/10/2010) alla stessa Polia Municipale una dichiarazione con la quale collocava il proprio veicolo
sulla corsia di sinistra, affermando, infine, nel giudizio penale di primo grado a carico del che CP_1
la sua autovettura transitava a destra. Pur rilevandosi la contraddittorietà delle suddette affermazioni, è
necessario sottolineare come queste non possano essere valutate alla stregua di una confessione
stragiudiziale resa ad un terzo, in quanto il pur invertendo la collocazione dei due veicoli, CP_3
non giunge ad affermare la propria responsabilità neppure nella seconda dichiarazione, ma afferma
piuttosto che “nella corsia di destra c'erano altri veicoli, all'improvviso un'autovettura voleva entrare in
corsia di sorpasso, io le ho dato una grossa suonata e mentre stava passando ho sentito un botto sulla
parte destra”…..”; pagina 9 di 14 - “… per quanto attiene al valore da attribuire in questa sede alla sentenza di assoluzione del ex CP_1
art. 530, comma 2, c.p.p., risulta condivisibile la tesi dell'appellato secondo il quale, essendo stata
l'assoluzione determinata dall'insufficienza di elementi di prova circa l'effettiva responsabilità
dell'imputato per la causazione del sinistro, tale accertamento non è di per sé idoneo a suffragare la
ricostruzione che vede quale responsabile il né puo' dirsi, come afferma l'appellante, che il CP_3
giudice penale abbia ritenuto maggiormente probabile la ricostruzione a lui favorevole, essendo questo, di
fatto, giunto all'assoluzione proprio in quanto gli elementi emersi “impediscono di ricostruire l'esatta
dinamica del sinistro e le relative responsabilità penali con lo standard probatorio imposto dall'art. 533
c.p.p.”. E' quindi evidente come la suddetta sentenza non possa costituire un concreto elemento a
sostegno dell'attribuzione della responsabilità ad alcuna delle parti”.
- “Allo stesso modo, non possono considerarsi dirimenti le valutazioni tecniche effettuate sia in sede
amministrativa dalla polizia municipale sia in sede giudiziaria penale, sia in sede giudiziaria civile, le
quali sono pervenute ad esiti discordanti in merito alla dinamica del sinistro, essendo stati gli elementi
rinvenuti sul luogo e i danni riportati dai veicoli coinvolti valutati dai periti in maniera diversa in
quanto compatibili con entrambe le ricostruzioni del sinistro sostenute dalle diverse parti in causa, per
cui risulta difficile attribuire alle suddette ricostruzioni un valore decisivo nell'attribuzione della
responsabilità per la causazione dell'evento.”;
- ”…a fronte di una pluralità di elementi contraddittori e di dichiarazioni contrastanti del CP_3
sulla dinamica del sinistro, si ritiene che la deposizione della non sia di per sé sola sufficiente CP_8
ad attribuire la responsabilità al solo Va, infatti, rilevato da un lato che, il colore dei due veicoli CP_1
era molto simile (come emerge sia dai rilievi dei consulenti nominati in sede penale e in sede civile sia
dalla dichiarazione di conducente della Fiat Punto di proprietà della riportata Controparte_7 CP_6
nella consulenza svolta nel procedimento n. 1835/2014 instaurato dinnanzi al Giudice di Pace) e
dall'altro che nella ricostruzione fornita da ultimo dal consulente nominato dal Giudice di Pace nella
causa introdotta dall' contro il e il i due veicoli si erano scambiati di corsia CP_7 CP_1 CP_3
durante il sinistro, il che poteva avere generato confusione nella ricostruzione dei fatti da parte della
testimone”;
- “…. D'altro canto, merita valorizzazione anche il comportamento delle parti, tenuto conto che il
ha sempre fornito la medesima versione del sinistro, mentre il avendo più volte CP_1 CP_3
cambiato versione senza plausibile giustificazione di ciò, con il suo comportamento, sia pure non
pagina 10 di 14 concludente per attribuirgli la piena responsabilità, fa ritenere insufficiente la deposizione della teste
per le ragioni sopra esposte al fine di attribuire la responsabilità del sinistro al solo . CP_8 CP_1
- “A fronte di tali elementi contradditori e in assenza di certezza circa la dinamica del sinistro, come si
evince anche dalle diverse ricostruzioni fornite dai periti nominati nei vari processi e dalla polizia
municipale intervenuta, si ritiene di dover fare applicazione della presunzione di cui all'art. 2055
c.c…..” (cfr. sentenza n. 1271/2017 pubblicata il 24.07.2017 dal Tribunale di Ancona: doc. n. 2
all.to atto citazione in appello).
L'appellante non ha formulato degli specifici motivi di appello sul contenuto della citata sentenza richiamato per relationem dal Giudice di Pace e sopra riportato;
l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata da parte appellante comportava la decisione sul merito da parte di codesto
Giudice e quindi vi era l'onere da parte dell'appellante di censurare il riconoscimento della responsabilità in misura concorrente e paritaria che nella specie non è stata fatta oggetto di appello e sulla quale pertanto si è formato il giudicato.
Occorre ora esaminare il secondo motivo di appello relativo alle spese di lite.
Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace abbia compensato le spese del giudizio nella misura della metà non tenendo conto del fatto che la abbia spiegato CP_2
l'eccezione di prescrizione del diritto, poi rivelatasi infondata e che, nonostante le richieste reiterate in sede stragiudiziale, l'assicurazione avesse negato in toto il diritto al risarcimento prima del giudizio.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Viene in rilievo il costante principio di questa Corte secondo cui «nel regime normativo posteriore alle
modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il
giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma
questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte,
poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda
in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del
24/10/2018; v. anche Cass. n. 14457 del 26/05/2021)” (Cass. n. 13.212 del 15.05.2023).
Con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022 le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte», vi hanno dato risposta pagina 11 di 14 negativa, enunciando il principio di diritto secondo cui: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in
misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (CC SEz. Unite, n. 32061 del 31.10.2022).
Al di là dell'argomento cui è specificamente riferito l'arresto delle S.U., nella motivazione del richiamato arresto si osserva incisivamente ai fini della risoluzione della questione in questa sede posta, che l'accoglimento parziale della domanda può giustificare la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Inoltre privo di pregio è l'assunto formulato da parte appellante secondo cui la nonostante CP_2
le richieste reiterate in sede stragiudiziale, ha negato in toto il diritto al risarcimento, nonostante la sentenza del Tribunale di Ancona che riconosceva il concorso nella causazione del sinistro nella misura del 50%.
Al di là della contraddittorietà insita nel ragionamento formulato dall'appellante, in quanto è lo stesso a dolersi in primis con il primo motivo di appello del richiamo operato da parte del Giudice di primo grado alla sentenza del Tribunale di Ancona del 2017, ciò che rileva ai fini della compensazione è il comportamento assunto nel giudizio dalla parte – nella fattispecie dalla compagnia assicuratrice –,
mentre il comportamento tenuto dall'assicurazione precedentemente alla causa non è rilevante.
Infine “È principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della regolazione delle
spese la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio. "Esito complessivo" del
giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma
al risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale
della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare
l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -,
Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01). La regola per cui la soccombenza deve essere valutata in
base all'esito complessivo della lite vale, ovviamente, anche per il giudizio di appello. Pertanto nel caso in cui la
domanda attorea, integralmente accolta in primo grado, venga in grado di appello non già rigettata, ma solo
ridotta, la parte vittoriosa in base "all'esito complessivo" del giudizio resta pur sempre l'attore, con la
conseguenza che il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello (e, se vi pagina 12 di 14 sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado), ma non anche porle anche in parte a
carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015)”
(fattispecie nella quale la Corte d'appello era chiamata a regolare le spese di un giudizio all'esito del quale la domanda attorea risultò fondata, sia pure in misura inferiore a quella pretesa dall'attore) (cfr.
Cass. n. 26043/2020).
La violazione dell'art. 92 c.p.c. può quindi essere eccepita solo se non vi è reciproca soccombenza e la reciproca soccombenza va valutata – alla luce di pacifica giurisprudenza – all'esito complessivo della controversia.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Giudice di Pace, le spese della causa seguivano la soccombenza nella misura del 50%, in virtù dell'accertata concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti e nella causazione del sinistro per cui è causa. Controparte_1 Controparte_3
La sentenza del Giudice di primo grado va -quindi- confermata alla luce delle motivazioni sopra esposte.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello che va fino ad E. 5.200,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 4071/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto avverso la sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona, Controparte_1
perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto
CONFERMA
la sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona ivi appellata;
CONDANNA
l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1701,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge. pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
Ancona, 14/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 4071-2022, trattenuta in decisione alla udienza del
12/10/2023, scaduti in data 02/01/2024 i termini concessi alle parti ex artt. 352-190 c.p.c., e promossa da:
(cod. fisc. ), nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Natalia Boemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ancona Via Marsala n. 8, come da procura speciale autenticata dal Notaio in data
8.03.2012 allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 9.09.2022;
-appellante-
CONTRO
(c.f. – p.i. ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Netti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in
Macerata, via Carducci n. 63, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 30.01.2023;
-appellata-
pagina 1 di 14 CONTRO
(cod. fisc. , residente a [...] C.F._2
Candelora;
-appellato contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 54/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, dott. Vincenzo
Rattenni, in data 3/02/2022, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 07/02/2022, non notificata, nella
causa iscritta al n. 2104/2020 RG” avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/10/2023 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto, con concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite Ufficiale Giudiziario in data 27/08/2020, Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Ancona e Controparte_2 [...]
per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di CP_3
Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta: - in via principale, nel merito, dichiarato che il
sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. per le causali di cui Controparte_3
in narrativa, e per l'effetto condannare quest'ultimo, in solido con la in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 9.680,98, a titolo di
risarcimento dei danni patiti, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli
interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Il tutto entro la competenza per valore del Giudice adito. In ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione;
le suddette conclusioni venivano confermate nelle note conclusionali depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2021, ove però il difensore di parte attrice chiedeva a titolo di risarcimento del danno la minor somma di € 6.881,76 alla luce della CTU espletata in corso di causa).
La difesa dell'attore esponeva, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
pagina 2 di 14 - in data 11.09.2011 si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà Controparte_1
Peugeot 206 targata CH164HK, con a bordo trasportati la moglie e i due figli, e percorreva la
S.S. 16 con direzione Jesi – Ancona, strada a doppia corsia di scorrimento per i veicoli diretti verso Ancona, occupando la corsia di destra;
- mentre l'attore percorreva la S.S. 16 sulla corsia di destra, veniva affiancato dall'autovettura
Volkswagen Golf targata AR564EF, condotta e di proprietà di assicurato con Controparte_3
la ora che si spostava improvvisamente Controparte_5 Controparte_2
dalla corsia di sinistra a quella di destra, chiudendo di fatto la strada e urtando l'autovettura condotta dall'attore, che veniva spinta contro il guard rail e poi carambolava e andava a finire nella opposta corsia di marcia ove collideva con altra vettura, Fiat Punto targata BD989KA, di proprietà di e condotta da;
Controparte_6 Controparte_7
- a seguito delle collisioni, la figlia riportava lesioni tali da provocarne Parte_1
il decesso;
- al fine di stabilire la responsabilità effettiva del sinistro per cui è causa era già stato instaurato un giudizio avanti al Giudice di Pace di Ancona dalla proprietaria della vettura Fiat Punto per il danno a cose, poi definito in sede di appello con sentenza n. 1271/2017 del 24.07.2017 del
Tribunale di Ancona, che attribuiva la responsabilità del sinistro a e a Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_3
- un secondo giudizio era stato instaurato avanti al Giudice di Pace di Ancona dal conducente della Fiat Punto per le lesioni personali, definito dal Giudice di Pace di Ancona con sentenza n.
783/2017 dell'8.11.2017, che aveva stabilito l'estraneità di nella causazione del sinistro, CP_1
imputabile solo a Controparte_3
- parallelamente ai giudizi civili, il giudizio penale per il reato di omicidio colposo si era concluso con una sentenza di assoluzione di e una sentenza di condanna Controparte_1
ex art. 444 c.p.p. di divenute irrevocabili;
CP_3
- a seguito dell'urto, l'autoveicolo dell'attore subiva danni che ne rendevano antieconomica la riparazione tanto che il veicolo veniva rottamato e l'attore riportava lesioni personali, dei quali chiedeva il risarcimento (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 4.11.2020 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la contestando le avverse pretese e chiedendo al Giudice di Pace di Controparte_2
accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pagina 3 di 14 preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni del sig.
per decorso dei termini di cui all'art. 2947 cod. civ.; Nel merito, in via principale, accertato che il CP_1
sinistro di cui narrativa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , rigettare in toto Controparte_1
la domanda spiegata ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, emergessero profili di responsabilità in capo alla
vettura assicurata , condotta e di proprietà del sig. nella Controparte_2 Controparte_3
causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, comma due, cod. civ., ritenere che i veicoli
coinvolti abbiano concorso in misura paritetica alla causazione dello scontro e, per l'effetto, condannare
a corrispondere, a favore del sig. il risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_2 CP_1
e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro, così come compiutamente accertati all'esito
dell'istruttoria, esclusa comunque qualsiasi somma ulteriore a titolo di danno morale;
In via ulteriormente
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare
[...]
a corrispondere, a favore del sig. il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 CP_1
patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro de quo, così come compiutamente accertati all'esito
dell'istruttoria, esclusa comunque qualsiasi somma ulteriore a titolo di danno morale. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa” (conclusioni formulate a pag.
6-7 comparsa di costituzione e risposta).
La difesa di eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del Controparte_2
diritto al risarcimento del danno essendo inutilmente trascorso il periodo di due anni stabilito dall'art. 2947 secondo comma c.c. nell'ambito del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli;
nel merito contestava la pretesa attorea sia in ordine all'an - ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore, e comunque in subordine occorreva applicare l'art. 2054, comma 2, c.c. e ritenere che i due conducenti avessero concorso in maniera paritetica alla causazione del sinistro - sia in ordine alla quantificazione dei danni lamentati poiché comunque eccessiva (cfr. comparsa di cost. e risposta cit.).
Sempre alla prima udienza del 4.11.2020, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso. Controparte_3
La causa veniva -quindi- istruita mediante produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore. Il CTU nominato, dott. di Senigallia, accettato Persona_1
l'incarico e prestato il giuramento di rito all'udienza del 19.05.2021, depositava l'elaborato definitivo in data 11.11.2021.
pagina 4 di 14 All'udienza del 15.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 54/2022 emessa il 3.02.2022, depositata il 7.02.2022 il Giudice di Pace – rigettata l'eccezione di prescrizione sulla base dell'applicazione al caso di specie dell'art. 2947 comma 3 c.c.-
dichiarava che il sinistro si era verificato per responsabilità concorsuale e paritaria di Controparte_1
e di dichiarava che il danno subito dall'attore era di euro 6.890,56; condannava
[...] Controparte_3
in solido con al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 Controparte_2
dell'importo di € 3.445,28 oltre rivalutazione ed interessi;
le spese legali venivano liquidate nella complessiva somma di € 1.783,00, comprensivi di € 578,00 a titolo di esborsi anche per ctu, oltre accessori di legge, e compensate per la metà, mentre il residuo 50% veniva posto a carico dei convenuti in solido tra loro e da corrispondere direttamente al difensore dell'attore quale procuratore antistatario.
In sintesi e per quanto ivi di interesse il Giudice di Pace, nella parte motiva delle sentenza, ha ritenuto che:
- L'eccezione di prescrizione del diritto formulata dalla compagnia assicurativa non era fondata,
in quanto al caso di specie era applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c.; in ogni caso il termine prescrizionale era stato interrotto con numerose richieste di risarcimento;
- Il giudizio veniva “deciso sulla base della sentenza di appello del Tribunale di Ancona del 24/07/2017
n. 1271, passata in giudicato, che, in riforma della sentenza del GdP di Ancona n. 219/14, ha statuito
che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità paritaria e concorsuale dei sigg.ri
e ; Controparte_3 Controparte_1
- relativamente al danno alla persona, il Giudice di Pace faceva propria la relazione del CTU e riconosceva all'attore un danno biologico permanente valutato in due punti percentuali oltre ad un danno biologico temporaneo, per un totale di € 3.096,56, oltre a € 794,00 per spese mediche documentate, per un totale di € 3.890,56;
- relativamente al danno all'autovettura, l'attore non aveva provveduto alla sua riparazione dopo il sinistro in quanto antieconomica, poiché le spese necessarie erano superiori al valore dell'auto; si trattava di una Peugeot 206 diesel, il cui valore ante sinistro all'epoca si aggirava attorno ai 2500,00 euro, ai quali andavano aggiunti 500,00 euro per spese necessarie alla ricerca ed immatricolazione di un altro veicolo, per un totale di € 3.000,00;
pagina 5 di 14 - aveva -quindi- subito nel sinistro danni complessivi per € 6.890,56, da Controparte_1
risarcire in solido da parte dei convenuti nella misura del 50% in virtù dell'accertata concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti e CP_1 CP_3
- Le spese di causa seguivano la soccombenza nella misura del 50%, restando compensata tra le parti la residua quota (cfr. motivazione pagg.
4-7 sentenza in atti).
Con atto di citazione notificato il 07.09.2022, proponeva tempestivo appello Controparte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Domandava, dunque, in via principale e nel merito, di dichiarare che responsabile del sinistro era esclusivamente e, per l'effetto, Controparte_3
condannarlo in solido con all'integrale risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti in conseguenza al sinistro pari ad € 6.680,98; in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità paritaria del sinistro nella misura del 50% tra e Controparte_3
chiedeva la condanna degli appellati in solido al pagamento integrale delle spese Controparte_1
di lite del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di lite del presente giudizio (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva i seguenti motivi:
I) la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione;
II) II) la erroneità della compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 30.01.2023 si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque Controparte_2
di rigettare l'appello, perché destituito di fondamento fattuale e giuridico, con conferma della sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La difesa dell'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e,
nel merito, la sua infondatezza.
Alla prima udienza del 23/02/2023, dato atto della ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dell'appellato e fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza Controparte_3
del 12/10/2023.
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva all'udienza del 12/10/2023 ove i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e assegnati – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190-
352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (la difesa pagina 6 di 14 dell'appellata ha depositato solo la comparsa conclusionale, mentre la difesa dell'appellante CP_2
ha depositato solo la memoria di replica). Controparte_1
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione (cfr. relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre passare all'esame dell'appello.
Si premette in primo luogo - in ordine alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente motivato sia sotto il profilo della individuazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si rammenta che la S.C. a S.U. ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. del 2022 n.
36481).
Passando - quindi - all'esame dei motivi di impugnazione, il Tribunale ritiene che l'appello avverso la sentenza n. 54/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ancona proposto da sia Controparte_1
infondato e come tale vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con il primo motivo di appello “sulla nullità per omessa motivazione”, la difesa di parte appellante censura la sentenza del Giudice di Pace per aver motivato la propria decisione invocando le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Ancona con la sentenza pronunciata in grado di appello n.
1271 del 24.07.2017.
Tale motivo è infondato.
La motivazione per relationem è ammissibile.
Viene in rilievo il costante principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “Il sindacato di
legittimità sulla motivazione, pur circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale
richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., è rubricabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si pagina 7 di 14 convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità
della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di
motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od
incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel
caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni
della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).
4. Analogamente, è ammissibile la motivazione per
relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del
giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con
richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento
impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3
febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di
appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)” (cfr. Cass. n. 21443 del
06/07/2022).
“In linea generale – come precisato dalle Sezioni unite - la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il
contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi,
non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in
modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di
redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone
su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Cass. s.u. 642/2015). In
particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non
ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli
oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da
consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,
possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass., n. 459 del 10/01/2022).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha richiamato le statuizioni contenute nella sentenza n. 1271 del
24.07.2017 pronunciata dal Tribunale di Ancona in grado di appello e passata in giudicato.
L'appellante non ha impugnato (ovvero sottoposto a critica) le statuizioni richiamate per relationem dal
Giudice di Pace che, essendo state fatte proprie dal Giudice di primo grado, dovevano essere a loro volta oggetto di specifica censura. pagina 8 di 14 Si riportano le chiare e motivate argomentazioni – che questo giudice condivide – che, lo si ripete- non sono state oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Con la sentenza n. 1271/2017 pubblicata il 24.07.2017, pronunciata in grado di appello e passata in giudicato, il Tribunale di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di
Ancona n. 219/2014, aveva statuito che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità
paritetica al 50% e concorsuale di e Controparte_3 Controparte_1
In particolare, il Tribunale di Ancona, nella sentenza richiamata, ha chiarito – sulla base di argomentazioni che si condividono integralmente- che:
- Per quanto riguarda al “valore da attribuire alle risultanze dei procedimenti penali espletati in
relazione al sinistro in esame”, “per quanto attiene alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. a carico del va sottolineato come questa non possa essere valutata, all'interno del CP_3
procedimento civile, alla stregua di una vera e propria ammissione di responsabilità da parte del soggetto
interessato, per cui, pur costituendo un elemento di prova che il giudice di merito è tenuto a valutare,
permane comunque la possibilità, da parte di quest'ultimo, di discostarsene. Nel caso di specie, tra
l'altro, la decisione del di optare per il patteggiamento, asseritamente dettata da motivazioni CP_3
personali, risulta del tutto compatibile con un'eventuale assenza di responsabilità da parte di questo
nella causazione del sinistro, sicché, in ogni caso, l'ammissione di colpevolezza, che si potrebbe
presumere in virtù della sentenza in questione, deve essere bilanciata con gli altri elementi emersi;
- “Parimenti non dirimenti nel senso di attribuzione certa della responsabilità all'uno o all'altro dei
soggetto coinvolti sono, poi, le dichiarazioni rilasciate dal in merito alla dinamica del sinistro. CP_3
Ed infatti, questi ha dichiarato alla Polizia Municipale, in occasione del sinistro (in data 11/09/2010) che
la sua autovettura si trovava a transitare sulla corsia di destra, per, poi, rendere spontaneamente (in
data 5/10/2010) alla stessa Polia Municipale una dichiarazione con la quale collocava il proprio veicolo
sulla corsia di sinistra, affermando, infine, nel giudizio penale di primo grado a carico del che CP_1
la sua autovettura transitava a destra. Pur rilevandosi la contraddittorietà delle suddette affermazioni, è
necessario sottolineare come queste non possano essere valutate alla stregua di una confessione
stragiudiziale resa ad un terzo, in quanto il pur invertendo la collocazione dei due veicoli, CP_3
non giunge ad affermare la propria responsabilità neppure nella seconda dichiarazione, ma afferma
piuttosto che “nella corsia di destra c'erano altri veicoli, all'improvviso un'autovettura voleva entrare in
corsia di sorpasso, io le ho dato una grossa suonata e mentre stava passando ho sentito un botto sulla
parte destra”…..”; pagina 9 di 14 - “… per quanto attiene al valore da attribuire in questa sede alla sentenza di assoluzione del ex CP_1
art. 530, comma 2, c.p.p., risulta condivisibile la tesi dell'appellato secondo il quale, essendo stata
l'assoluzione determinata dall'insufficienza di elementi di prova circa l'effettiva responsabilità
dell'imputato per la causazione del sinistro, tale accertamento non è di per sé idoneo a suffragare la
ricostruzione che vede quale responsabile il né puo' dirsi, come afferma l'appellante, che il CP_3
giudice penale abbia ritenuto maggiormente probabile la ricostruzione a lui favorevole, essendo questo, di
fatto, giunto all'assoluzione proprio in quanto gli elementi emersi “impediscono di ricostruire l'esatta
dinamica del sinistro e le relative responsabilità penali con lo standard probatorio imposto dall'art. 533
c.p.p.”. E' quindi evidente come la suddetta sentenza non possa costituire un concreto elemento a
sostegno dell'attribuzione della responsabilità ad alcuna delle parti”.
- “Allo stesso modo, non possono considerarsi dirimenti le valutazioni tecniche effettuate sia in sede
amministrativa dalla polizia municipale sia in sede giudiziaria penale, sia in sede giudiziaria civile, le
quali sono pervenute ad esiti discordanti in merito alla dinamica del sinistro, essendo stati gli elementi
rinvenuti sul luogo e i danni riportati dai veicoli coinvolti valutati dai periti in maniera diversa in
quanto compatibili con entrambe le ricostruzioni del sinistro sostenute dalle diverse parti in causa, per
cui risulta difficile attribuire alle suddette ricostruzioni un valore decisivo nell'attribuzione della
responsabilità per la causazione dell'evento.”;
- ”…a fronte di una pluralità di elementi contraddittori e di dichiarazioni contrastanti del CP_3
sulla dinamica del sinistro, si ritiene che la deposizione della non sia di per sé sola sufficiente CP_8
ad attribuire la responsabilità al solo Va, infatti, rilevato da un lato che, il colore dei due veicoli CP_1
era molto simile (come emerge sia dai rilievi dei consulenti nominati in sede penale e in sede civile sia
dalla dichiarazione di conducente della Fiat Punto di proprietà della riportata Controparte_7 CP_6
nella consulenza svolta nel procedimento n. 1835/2014 instaurato dinnanzi al Giudice di Pace) e
dall'altro che nella ricostruzione fornita da ultimo dal consulente nominato dal Giudice di Pace nella
causa introdotta dall' contro il e il i due veicoli si erano scambiati di corsia CP_7 CP_1 CP_3
durante il sinistro, il che poteva avere generato confusione nella ricostruzione dei fatti da parte della
testimone”;
- “…. D'altro canto, merita valorizzazione anche il comportamento delle parti, tenuto conto che il
ha sempre fornito la medesima versione del sinistro, mentre il avendo più volte CP_1 CP_3
cambiato versione senza plausibile giustificazione di ciò, con il suo comportamento, sia pure non
pagina 10 di 14 concludente per attribuirgli la piena responsabilità, fa ritenere insufficiente la deposizione della teste
per le ragioni sopra esposte al fine di attribuire la responsabilità del sinistro al solo . CP_8 CP_1
- “A fronte di tali elementi contradditori e in assenza di certezza circa la dinamica del sinistro, come si
evince anche dalle diverse ricostruzioni fornite dai periti nominati nei vari processi e dalla polizia
municipale intervenuta, si ritiene di dover fare applicazione della presunzione di cui all'art. 2055
c.c…..” (cfr. sentenza n. 1271/2017 pubblicata il 24.07.2017 dal Tribunale di Ancona: doc. n. 2
all.to atto citazione in appello).
L'appellante non ha formulato degli specifici motivi di appello sul contenuto della citata sentenza richiamato per relationem dal Giudice di Pace e sopra riportato;
l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata da parte appellante comportava la decisione sul merito da parte di codesto
Giudice e quindi vi era l'onere da parte dell'appellante di censurare il riconoscimento della responsabilità in misura concorrente e paritaria che nella specie non è stata fatta oggetto di appello e sulla quale pertanto si è formato il giudicato.
Occorre ora esaminare il secondo motivo di appello relativo alle spese di lite.
Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace abbia compensato le spese del giudizio nella misura della metà non tenendo conto del fatto che la abbia spiegato CP_2
l'eccezione di prescrizione del diritto, poi rivelatasi infondata e che, nonostante le richieste reiterate in sede stragiudiziale, l'assicurazione avesse negato in toto il diritto al risarcimento prima del giudizio.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Viene in rilievo il costante principio di questa Corte secondo cui «nel regime normativo posteriore alle
modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il
giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma
questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte,
poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda
in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del
24/10/2018; v. anche Cass. n. 14457 del 26/05/2021)” (Cass. n. 13.212 del 15.05.2023).
Con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022 le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte», vi hanno dato risposta pagina 11 di 14 negativa, enunciando il principio di diritto secondo cui: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in
misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della
parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (CC SEz. Unite, n. 32061 del 31.10.2022).
Al di là dell'argomento cui è specificamente riferito l'arresto delle S.U., nella motivazione del richiamato arresto si osserva incisivamente ai fini della risoluzione della questione in questa sede posta, che l'accoglimento parziale della domanda può giustificare la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Inoltre privo di pregio è l'assunto formulato da parte appellante secondo cui la nonostante CP_2
le richieste reiterate in sede stragiudiziale, ha negato in toto il diritto al risarcimento, nonostante la sentenza del Tribunale di Ancona che riconosceva il concorso nella causazione del sinistro nella misura del 50%.
Al di là della contraddittorietà insita nel ragionamento formulato dall'appellante, in quanto è lo stesso a dolersi in primis con il primo motivo di appello del richiamo operato da parte del Giudice di primo grado alla sentenza del Tribunale di Ancona del 2017, ciò che rileva ai fini della compensazione è il comportamento assunto nel giudizio dalla parte – nella fattispecie dalla compagnia assicuratrice –,
mentre il comportamento tenuto dall'assicurazione precedentemente alla causa non è rilevante.
Infine “È principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della regolazione delle
spese la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio. "Esito complessivo" del
giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma
al risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale
della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare
l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -,
Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01). La regola per cui la soccombenza deve essere valutata in
base all'esito complessivo della lite vale, ovviamente, anche per il giudizio di appello. Pertanto nel caso in cui la
domanda attorea, integralmente accolta in primo grado, venga in grado di appello non già rigettata, ma solo
ridotta, la parte vittoriosa in base "all'esito complessivo" del giudizio resta pur sempre l'attore, con la
conseguenza che il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello (e, se vi pagina 12 di 14 sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado), ma non anche porle anche in parte a
carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015)”
(fattispecie nella quale la Corte d'appello era chiamata a regolare le spese di un giudizio all'esito del quale la domanda attorea risultò fondata, sia pure in misura inferiore a quella pretesa dall'attore) (cfr.
Cass. n. 26043/2020).
La violazione dell'art. 92 c.p.c. può quindi essere eccepita solo se non vi è reciproca soccombenza e la reciproca soccombenza va valutata – alla luce di pacifica giurisprudenza – all'esito complessivo della controversia.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Giudice di Pace, le spese della causa seguivano la soccombenza nella misura del 50%, in virtù dell'accertata concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti e nella causazione del sinistro per cui è causa. Controparte_1 Controparte_3
La sentenza del Giudice di primo grado va -quindi- confermata alla luce delle motivazioni sopra esposte.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello che va fino ad E. 5.200,00) e delle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 4071/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto avverso la sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona, Controparte_1
perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto
CONFERMA
la sentenza n. 54/2022 del Giudice di Pace di Ancona ivi appellata;
CONDANNA
l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1701,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge. pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
Ancona, 14/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14