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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007354275000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992, depositato telematicamente il 31.1.2024, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2021 00073542 75/000, emessa nei suoi confronti dall'ente della riscossione, notificatagli in data 4.7.2023, con la quale gli veniva intimato il pagamento complessivo di euro 630,60, spiegando opposizione limitatamente alle somme pretese (nella misura di euro 244,00) a titolo di omesso versamento della TARSU relativa all'anno di imposta 2012.
Il ricorrente, limitatamente all'asserito mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012, con ricorso notificato il 2.10.2023 chiedeva all'intestata Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare nulla, inefficace ed illegittima la cartella di pagamento n. 03420210007354275/000, di €. 630,06, relativa all'asserito mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012, per i seguenti motivi:
A) per l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento relativo al medesimo credito;
B) per violazione dell'art. 3 Legge 7.8.1990, n.241 ed dell'art. 7 L. 27.7.2000, n. 212, e mancanza assoluta della motivazione nonché della prova sull'esistenza del credito, per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.c.;
C) per intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decadenza per violazione dell'articolo 1, comma
163, della Legge Finanziaria per il 2007;
D) per illegittimità delle sanzioni pecuniarie applicate in difetto di violazione;
E) per inosservanza del termine triennale di notifica del titolo esecutivo.
Agenzia delle Entrate Riscossioni, costituendosi, ha resistito alla opposizione eccependo preliminarmente l'omessa notifica del ricorso al Comune di Cariati quale ente impositore e contraddittore necessario chiedendo, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ha comunque notificato il ricorso al Comune di Cariati agli effetti della litis denuntiatio. Ha inoltre richiesto la riunione del presente procedimento ad altri procedimenti pendenti, aventi ad oggetto altre cartelle di pagamento per diverse annualità del medesimo tributo.
Il Comune di Cariati non è volontariamente intervenuto, nonostante la notifica del ricorso a titolo di litis denuntiatio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di riunione, per come formulata, poiché, tra le ragioni dedotte, la nullità derivata del provvedimento impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, e comunque i motivi inerenti la regolarità formale della cartella, introducono questioni astrattamente idonee a definire il procedimento in via del tutto autonoma rispetto al merito della pretesa tributaria, ragion per cui esigenze di speditezza rendono opportuna la trattazione separata dei procedimenti.
Detto ciò, deve essere altresì disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'ente concessionario in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa tributaria.
Nelle liti avverso le cartelle di pagamento il ricorso, nel regime della disciplina applicabile al caso di specie
(ante riforma del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, il cui art. 14 ha introdotto una ipotesi di litisconsorzio necessario), anche ove riguardi vizi della notificazione dell'atto presupposto, può essere notificato sia all'ente della riscossione sia all'ente impositore, senza che ciò causi alcuna inammissibilità, con la conseguenza che ove Agenzia delle Entrate Riscossione sia stata indebitamente chiamata in causa, riguardando le contestazioni anche profili che investono la debenza del tributo, essa ha l'onere di citare in giudizio l'ente interessato, come prevede l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 poiché, in difetto, è chiamata a rispondere delle conseguenze della lite, non essendo tenuto il giudice a disporre l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., in termini, Cass. Civ. 13331/2013; Cass.
Civ. 1532/2012; Cass. Civ. SSUU. 5791/2008; Cass. Civ. SSUU. 16412/2007).
Si riporta per completezza il testo della citata norma, rubricata “chiamata in causa dell'ente creditore”: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Del resto, è il fatto stesso che l'atto da impugnare promani dal concessionario che ne determina la qualità di contraddittore.
In termini: “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 30777 del 6.11.2023).
Ciò posto, tra i motivi di opposizione articoati, la dedotta mancanza di prova in ordine alla avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto conduce all'accoglimento del relativo motivo di ricorso, derivandone la nullità della cartella impugnata.
Avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007354275000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992, depositato telematicamente il 31.1.2024, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2021 00073542 75/000, emessa nei suoi confronti dall'ente della riscossione, notificatagli in data 4.7.2023, con la quale gli veniva intimato il pagamento complessivo di euro 630,60, spiegando opposizione limitatamente alle somme pretese (nella misura di euro 244,00) a titolo di omesso versamento della TARSU relativa all'anno di imposta 2012.
Il ricorrente, limitatamente all'asserito mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012, con ricorso notificato il 2.10.2023 chiedeva all'intestata Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare nulla, inefficace ed illegittima la cartella di pagamento n. 03420210007354275/000, di €. 630,06, relativa all'asserito mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012, per i seguenti motivi:
A) per l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento relativo al medesimo credito;
B) per violazione dell'art. 3 Legge 7.8.1990, n.241 ed dell'art. 7 L. 27.7.2000, n. 212, e mancanza assoluta della motivazione nonché della prova sull'esistenza del credito, per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.c.;
C) per intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decadenza per violazione dell'articolo 1, comma
163, della Legge Finanziaria per il 2007;
D) per illegittimità delle sanzioni pecuniarie applicate in difetto di violazione;
E) per inosservanza del termine triennale di notifica del titolo esecutivo.
Agenzia delle Entrate Riscossioni, costituendosi, ha resistito alla opposizione eccependo preliminarmente l'omessa notifica del ricorso al Comune di Cariati quale ente impositore e contraddittore necessario chiedendo, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ha comunque notificato il ricorso al Comune di Cariati agli effetti della litis denuntiatio. Ha inoltre richiesto la riunione del presente procedimento ad altri procedimenti pendenti, aventi ad oggetto altre cartelle di pagamento per diverse annualità del medesimo tributo.
Il Comune di Cariati non è volontariamente intervenuto, nonostante la notifica del ricorso a titolo di litis denuntiatio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di riunione, per come formulata, poiché, tra le ragioni dedotte, la nullità derivata del provvedimento impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, e comunque i motivi inerenti la regolarità formale della cartella, introducono questioni astrattamente idonee a definire il procedimento in via del tutto autonoma rispetto al merito della pretesa tributaria, ragion per cui esigenze di speditezza rendono opportuna la trattazione separata dei procedimenti.
Detto ciò, deve essere altresì disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'ente concessionario in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa tributaria.
Nelle liti avverso le cartelle di pagamento il ricorso, nel regime della disciplina applicabile al caso di specie
(ante riforma del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, il cui art. 14 ha introdotto una ipotesi di litisconsorzio necessario), anche ove riguardi vizi della notificazione dell'atto presupposto, può essere notificato sia all'ente della riscossione sia all'ente impositore, senza che ciò causi alcuna inammissibilità, con la conseguenza che ove Agenzia delle Entrate Riscossione sia stata indebitamente chiamata in causa, riguardando le contestazioni anche profili che investono la debenza del tributo, essa ha l'onere di citare in giudizio l'ente interessato, come prevede l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 poiché, in difetto, è chiamata a rispondere delle conseguenze della lite, non essendo tenuto il giudice a disporre l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., in termini, Cass. Civ. 13331/2013; Cass.
Civ. 1532/2012; Cass. Civ. SSUU. 5791/2008; Cass. Civ. SSUU. 16412/2007).
Si riporta per completezza il testo della citata norma, rubricata “chiamata in causa dell'ente creditore”: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Del resto, è il fatto stesso che l'atto da impugnare promani dal concessionario che ne determina la qualità di contraddittore.
In termini: “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 30777 del 6.11.2023).
Ciò posto, tra i motivi di opposizione articoati, la dedotta mancanza di prova in ordine alla avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto conduce all'accoglimento del relativo motivo di ricorso, derivandone la nullità della cartella impugnata.
Avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata