Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 709
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza notifica avviso di accertamento presupposto

    Il giudice ritiene fondata la dedotta mancanza di prova in ordine alla avvenuta rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto, con conseguente nullità della cartella impugnata.

  • Accolto
    Mancanza motivazione e prova del credito

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione relativa alla notifica dell'atto presupposto, che ha determinato l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella.

  • Accolto
    Estinzione pretesa creditoria per decadenza

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla mancata notifica dell'atto presupposto, rendendo superflua l'analisi di questo motivo nel merito.

  • Accolto
    Illegittimità sanzioni pecuniarie

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla mancata notifica dell'atto presupposto, rendendo superflua l'analisi di questo motivo nel merito.

  • Accolto
    Inosservanza termine triennale notifica titolo esecutivo

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla mancata notifica dell'atto presupposto, rendendo superflua l'analisi di questo motivo nel merito.

  • Rigettato
    Litisconsorzio necessario con Comune di Cariati

    Il giudice disattende l'eccezione, affermando che, nel regime applicabile, il ricorso può essere notificato sia all'ente della riscossione sia all'ente impositore, e che l'Agenzia ha l'onere di citare in giudizio l'ente interessato in mancanza di litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 709
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 709
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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