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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.3.2025, 7.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 835/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – POSSESSO IN PERCENTUALE DI IMMOBILI (PERTINENZE) – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere presentato domanda per assegno sociale che non era stata accolta in quanto proprietaria di una percentuale di sei immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione. Allega che gli immobili presi in considerazione erano, invero, le pertinenze degli appartamenti del condominio in cui si trovava
1 l'abitazione di residenza e che non erano stati divisi tra i condomini per ragioni economiche, pur risultando di fatto destinati nell'uso ciascuno ad uno specifico appartamento. Sussistendo, pertanto, il requisito reddituale necessario per fruire del diritto vantato, ne chiede il riconoscimento in giudizio. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, nto la proprietà di immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione escludeva la sussistenza del requisito reddituale. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, istruita con l'escussione di vari testimoni, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.
3. Del requisito reddituale. L' ha negato in sede amministrativa il CP_1 beneficio ritenendo rilevante la p tà di una quota di 6 immobili ulteriori rispetto alla causa di abitazione. Sostiene la rilevanza di tale circostanza anche in sede giudiziale, nonostante sin dal ricorso introduttivo sia stato allegato che i suddetti immobili erano invero garage e cantine di pertinenza degli appartamenti del condominio e che per accordo tra i condomini, pur non essendo state divise al catasto per evitare i costi di tale operazione, di fatto venivano usati distintamente dai proprietari degli appartamenti, ognuno dei quali aveva la propria cantina e il proprio garage. Le circostanze allegate in ricorso hanno trovato pieno riscontro nell'istruttoria svolta, in quanto entrambi i testimoni sentiti hanno confermato l'accordo tra i condomini volto ad evitare le spese di divisione di garage e cantine, nonostante l'uso distinto di essi da parte di ciascun proprietario. Ne deriva che nessun reddito può invero produrre la proprietà rilevata dall' convenuto, trattandosi di fatto di una pertinenza CP_2 dell'appartamento di proprietà, in cui la ricorrente abita assieme alla figlia.
2 Quanto agli altri requisiti, diversamente da quanto eccepito dall' CP_1 invero essi sono stati debitamente allegati sin dal ricorso introduttiv specificamente contestati e provati anche dai documenti in atti, corroborati anche da certificazioni (come quella dell'Agenzia delle Entrate sulla mancata presentazione di redditi negli ultimi tre anni da parte dell'interessata) depositate in corso di causa in quanto la parte ne ha avuto la disponibilità dopo l'introduzione del giudizio.
4. Del regolamento delle spese di lite. Per le motivazioni esposte deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale sin dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, con pagamento degli arretrati e degli accessori come per legge. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere CP_1
l'assegno sociale a dal 1.4.2024, pr iorno del mese Parte_1 successivo alla prese omanda amministrativa, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 2.7 titolo di com nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025 a seguito di scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza con termine sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.3.2025, 7.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 835/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – POSSESSO IN PERCENTUALE DI IMMOBILI (PERTINENZE) – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere presentato domanda per assegno sociale che non era stata accolta in quanto proprietaria di una percentuale di sei immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione. Allega che gli immobili presi in considerazione erano, invero, le pertinenze degli appartamenti del condominio in cui si trovava
1 l'abitazione di residenza e che non erano stati divisi tra i condomini per ragioni economiche, pur risultando di fatto destinati nell'uso ciascuno ad uno specifico appartamento. Sussistendo, pertanto, il requisito reddituale necessario per fruire del diritto vantato, ne chiede il riconoscimento in giudizio. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, nto la proprietà di immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione escludeva la sussistenza del requisito reddituale. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, istruita con l'escussione di vari testimoni, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.
3. Del requisito reddituale. L' ha negato in sede amministrativa il CP_1 beneficio ritenendo rilevante la p tà di una quota di 6 immobili ulteriori rispetto alla causa di abitazione. Sostiene la rilevanza di tale circostanza anche in sede giudiziale, nonostante sin dal ricorso introduttivo sia stato allegato che i suddetti immobili erano invero garage e cantine di pertinenza degli appartamenti del condominio e che per accordo tra i condomini, pur non essendo state divise al catasto per evitare i costi di tale operazione, di fatto venivano usati distintamente dai proprietari degli appartamenti, ognuno dei quali aveva la propria cantina e il proprio garage. Le circostanze allegate in ricorso hanno trovato pieno riscontro nell'istruttoria svolta, in quanto entrambi i testimoni sentiti hanno confermato l'accordo tra i condomini volto ad evitare le spese di divisione di garage e cantine, nonostante l'uso distinto di essi da parte di ciascun proprietario. Ne deriva che nessun reddito può invero produrre la proprietà rilevata dall' convenuto, trattandosi di fatto di una pertinenza CP_2 dell'appartamento di proprietà, in cui la ricorrente abita assieme alla figlia.
2 Quanto agli altri requisiti, diversamente da quanto eccepito dall' CP_1 invero essi sono stati debitamente allegati sin dal ricorso introduttiv specificamente contestati e provati anche dai documenti in atti, corroborati anche da certificazioni (come quella dell'Agenzia delle Entrate sulla mancata presentazione di redditi negli ultimi tre anni da parte dell'interessata) depositate in corso di causa in quanto la parte ne ha avuto la disponibilità dopo l'introduzione del giudizio.
4. Del regolamento delle spese di lite. Per le motivazioni esposte deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale sin dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, con pagamento degli arretrati e degli accessori come per legge. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere CP_1
l'assegno sociale a dal 1.4.2024, pr iorno del mese Parte_1 successivo alla prese omanda amministrativa, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 2.7 titolo di com nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025 a seguito di scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza con termine sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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