Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 456/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 456/2022 RGL, promossa da:
titolare dell'impresa individuale PIERO RACING AUTORIPARAZIONI DI Parte_1
REGHITTO PIER LUIGI, assistito dall'avv. PORTA ELISA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare dell'impresa individuale PIERO RACING AUTORIPARAZIONI DI Parte_1
REGHITTO PIER LUIGI, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI –
000053704, OI – 000098523, OI – 0000232274 e OI – 0000232283, con le quali l
[...]
ordinava di pagare, rispettivamente, le somme di € 18.500,00, € Parte_2
19.500,00, € 19.500,00 ed € 19.500,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento dal mese di febbraio 2013 al mese di novembre 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre spese.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati dall e comunque la CP_1 sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“* nel merito in via principale:. - in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'intervenuta
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prescrizione del diritto dell'ente creditore di procedere alla riscossione delle somme dovute per le violazioni contestate, in forza del disposto dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dei provvedimenti di seguito indicati:
CP_ ordinanza – ingiunzione n. OI – 000053704 Protocollo 0200.28/02/2022.0050498, ordinanza –
CP_ ingiunzione n. OI – 000098523 Protocollo 0200.28/02/2022.0050509, ordinanza – ingiunzione
CP_ n. OI – 0000232274 Protocollo 0200.28/02/2022.0050515, ordinanza – ingiunzione n. OI –
CP_ 0000232283 Protocollo 0200.28/02/2022.0050516, tutti adottati dall nei confronti CP_1 dell'esponente; * nel merito in subordine: - nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda spiegata in via principale, ai sensi dell'art. 8 Legge 689/1981, considerata l'unicità della condotta, effettuare il cumulo delle sanzioni irrogate e per l'effetto, applicare la sanzione minima prevista per la prima annualità aumentata sino al triplo, pari ad € 30.000,00; * nel merito in ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande precedenti, rideterminare le sanzioni irrogate contenendole nel minimo edittale pari ad € 10.000,00 ciascuna.
* In ogni caso si chiede che il ricorrente venga rimesso in termini per il pagamento delle sanzioni nella misura ritenuta di giustizia e/o in quella stabilita dalle ordinanze ingiunzione e nei termini per la richiesta di rateizzazione stanti le disagiate condizioni economiche. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate, precisando che, con riguardo alle ordinanze ingiunzione nn. OI – 000053704, OI
– 000098523 e OI – 0000232283, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 2/4/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
16/12/2024 e il 8/1/2025 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della udienza di trattazione celebrata il 18/11/2024), al pagamento degli importi rideterminati, laddove consentito in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
2 RGL n. 456/2022
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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