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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14573/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14573/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1984;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.11.2024 le parti, premesso che in data
27.09.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati Per_ i figli (Roma, 29.11.2011) e , (Roma, 04.12.2015) e che in data Per_1
04.06.2021 il Tribunale di Roma, con decreto di omologazione n. 12742/21, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano
1 l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La già casa coniugale, sita in Roma (RM), in via del Podere Fiume n.55, con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora , la quale ne è piena proprietaria. 2) I figli Controparte_1
Per_ minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. 3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito. 4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati: - nella settimana in cui i minori staranno con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- nella settimana in cui i minori staranno con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 15 del venerdì sino alle ore 17 della domenica. In ogni caso, tenuto conto della
2 capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé i minori nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con i figli o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con i figli in tale periodo. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con le minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie. 6) I genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della loro identità adulta. 7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del
3 passaporto e dei documenti di espatrio delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario. 8) Ritenendo la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bi- genitorialità, considerate le migliori condizioni reddituali della signora CP_1 rispetto a quelle del signor , essi genitori continueranno a provvedere Parte_1 alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- alloggio: ciascun genitore provvederà a quelle della propria abitazione, anche tenuto conto del fatto che la madre non ha spese per l'alloggio essendo proprietaria di casa e godendo del bonus energia elettrica e bonus gas;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori,
4 compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 9) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 9.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal
Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per
5 l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal
SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
9.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione
6 economico/patrimoniale di essi genitori. 9.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc..) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 10) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori. 11) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale è stata sostenuta la spesa. 12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% 13) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 14) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e separazione legale, ad eccezione degli obblighi in parola, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che risultano conformi all'interesse delle stesse e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14573/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 27.09.2014; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 178,
Parte II, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14573/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1984;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.11.2024 le parti, premesso che in data
27.09.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati Per_ i figli (Roma, 29.11.2011) e , (Roma, 04.12.2015) e che in data Per_1
04.06.2021 il Tribunale di Roma, con decreto di omologazione n. 12742/21, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano
1 l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La già casa coniugale, sita in Roma (RM), in via del Podere Fiume n.55, con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora , la quale ne è piena proprietaria. 2) I figli Controparte_1
Per_ minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. 3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito. 4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati: - nella settimana in cui i minori staranno con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- nella settimana in cui i minori staranno con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 15 del venerdì sino alle ore 17 della domenica. In ogni caso, tenuto conto della
2 capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé i minori nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con i figli o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con i figli in tale periodo. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con le minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie. 6) I genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della loro identità adulta. 7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del
3 passaporto e dei documenti di espatrio delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario. 8) Ritenendo la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bi- genitorialità, considerate le migliori condizioni reddituali della signora CP_1 rispetto a quelle del signor , essi genitori continueranno a provvedere Parte_1 alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- alloggio: ciascun genitore provvederà a quelle della propria abitazione, anche tenuto conto del fatto che la madre non ha spese per l'alloggio essendo proprietaria di casa e godendo del bonus energia elettrica e bonus gas;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori,
4 compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 9) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 9.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal
Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per
5 l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal
SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
9.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione
6 economico/patrimoniale di essi genitori. 9.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc..) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 10) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori. 11) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale è stata sostenuta la spesa. 12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% 13) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 14) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e separazione legale, ad eccezione degli obblighi in parola, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che risultano conformi all'interesse delle stesse e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14573/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 27.09.2014; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 178,
Parte II, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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