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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6260 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38193/2021 promossa da:
- VIA CASCINA GAGGIOLO 2/4, (C.F. Controparte_1 CP_2 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. AL IO TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA P.IVA_1
( ) VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE C.F._1
CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO presso il difensore avv. AL IO TO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTAMARIA BRUNO, CP_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MONCENISIO, 4 20900 MONZA presso il difensore avv. SANTAMARIA BRUNO
CONVENUTO/I
C.F. ) CP_4 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. LAUSDEI AGNESE Controparte_5 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in VIA CECCARONI 1 62019 RECANATI presso il difensore avv. LAUSDEI AGNESE
Terzi chiamati
e
, con il patrocinio dell'avv. AL Controparte_6 Controparte_7 CP_8
IO TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE CAMPANIA, 26/A C.F._1
20133 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO presso il difensore avv.
AL IO TO
Terzi chiamati
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAUSDEI AGNESE Controparte_9 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIA CECCARONI 1 62019 RECANATI presso il difensore avv. LAUSDEI AGNESE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla pagina 2 di 13 decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal con atto Parte_2
di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio per sentire accogliere CP_3
le seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiarare illegittima e contraria alle disposizioni regolamentari ed
alle disposizioni di legge evocate in narrativa la condotta descritta sopra e consistita nell'abbandono da alcuni
anni della roulotte targata 34036 MI nel cortile comune;
ordinare al convenuto di fare cessare immediatamente
la denunciata utilizzazione delle parti comuni quindi ordinare l'immediata rimozione del citato relitto-roulotte; -
condannare i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio;
- a norma dell'art. 614 bis
cpc determinare la somma di denaro che sarà dovuta dal convenuto per l'eventualità che non provvedano
spontaneamente ad ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni
giudiziarie emanande.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via principale:
rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per motivi
dedotti nel presente atto;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, incluso il rimborso
forfettario, contributo unificato e tutte le spese ed i costi sostenuti per il procedimento di mediazione;
in via
riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto apertamente e pacificamente CP_3
da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno meglio identificato nelle planimetrie allegate ed ivi evidenziate in
colore verde ed in ogni caso quelle adiacenti alla sua abitazione ed occupate e recintate sino alla roulotte;
conseguentemente per l'effetto ritenere e dichiarare che è maturata l'usucapione immobiliare di tale
appezzamento di terreno in capo al dichiarante e dichiarare – per le causali in fatto e in diritto prima indicare –
che l'attore ha acquistato ad usucapionem la proprietà delle aree occupate e risultanti dalle piantine allegate ed
evidenziate in verde nelle planimetrie;
in via istruttoria: con espressa riserva di ogni altro produrre e dedurre, si
chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi, sulle circostanze di cui alla narrativa con
riserva di formulare capitoli di prova nelle memorie ex art. 183, VI c. c.p.c di cui si chiede sin d'ora concedersi i
relativi termini, con riserva di nominare e citare testi. pagina 3 di 13 Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, all'esito venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie, all'udienza del 14.07.22, ritenuta la causa matura per la decisione non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.12.22 e la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.05.23 con termine al 02.05.23 per il deposito di note conclusive. All'udienza del 20.07.23 in esito alla discussione ed a seguito di scioglimento di riserva in pari data, il Giudice- rilevato che il convenuto aveva chiesto -con domanda riconvenzionale- di accertare l'usucapione del posto auto e considerata la necessità di accertare la situazione di fatto, posto che il giudicato di cui alla Cass 30.01.21 (verbale 01.02.22) era intervenuto limitativamente alla natura del bene e non all'usucapione, ordinava che fosse esteso il contraddittorio anche nei confronti dei condomini tutti considerati litisconsorti necessari. Integrato il contraddittorio nei confronti dei condomini del
Condominio attore, si costituivano in giudizio i condomini chiamati in causa , Controparte_6 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'On. Giudice adito, dato CP_10 CP_8
atto delle eccezioni di estinzione del giudizio ai sensi dell'art 307 cpc, dato atto delle ulteriori eccezioni
preliminari e di merito spiegate dai deducenti, dato atto che i deducenti aderiscono pienamente alle difese ed
alle istanze spiegate dal , respingere l'avversaria domanda perché inammissibile ed improcedibile CP_1
anche per la preclusione conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello nel contraddittorio tra il Signor , il ed i condomini uti singuli. Con Vittoria di CP_3 CP_1
spese e di competenza di lite. Si costituivano in giudizio, altresì, i terzi chiamati CP_4 CP_5
i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale rigettare integralmente le
[...]
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per motivi dedotti dal presente atto. in via
istruttoria con espressa riserva di ogni altro produrre e dedurre, si chiede di essere ammessi alla prova per
interrogatorio formale dei testi, sulle circostanze di cui alla narrativa con riserva di formulare capitoli di prova
nelle memorie di cui si chiede son d'ora concedersi i relativi termini, con riserva di citare testi;
in ogni caso con
vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Nelle more interveniva nel giudizio in via adesiva, mediante comparsa di intervento volontario, il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_9 pagina 4 di 13 conclusioni: in via principale: rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in
fatto e in diritto, per motivi dedotti nel presente atto;
in via istruttoria con espressa riserva di ogni altro produrre
e dedurre, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi, sulle circostanze di cui alla
narrativa con riserva di formulare capitoli di prova nelle memorie di cui si chiede sin d'ora concedersi i relativi
temini, con riserva di nominare e citare testi;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.24 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Depositate le memorie, all'esito dell'udienza del 04.03.25 ritenuta la causa matura per la decisione non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.04.25. Parte
attrice depositava le conclusioni nei seguenti temini: “respinta l'avversaria domanda riconvenzionale perché
inammissibile ed improcedibile vuoi per la carenza di legittimazione passiva del , vuoi per la CP_1
preclusione conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello nel contraddittorio tra il Signor il ed i condomini uti singuli, vuoi per l'estinzione da CP_3 CP_1
pronunciarsi ai sensi dell'art. 307 cpc, respinta ogni avversaria istanza o domanda: dichiarare illegittima e
contraria alle disposizioni regolamentari ed alle disposizioni di legge evocate in narrativa la condotta descritta
nella narrativa dell'atto di citazione e consistita nell'abbandono da alcuni anni della roulotte ormai distrutta nel
cortile comune;
dato atto che nelle more del giudizio la roulotte è stata distrutta e che il relitto è stato rimosso,
ordinare al convenuto non occupare in via permanente il cortile comune con veicoli o altro;
condannare il
convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio;
a norma dell'art. 614 bis cpc determinare
la somma di denaro che sarà dovuta dal convenuto per l'eventualità che non provvedano spontaneamente ad
ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni giudiziarie emanande;
Con
vittoria di spese e di competenze di lite.”
Il convenuto precisava le conclusioni come da foglio telematico depositato nei seguenti termini: In via
principale, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi dedotti in atti. rigettare integralmente le domande formulate dal e dai terzi Controparte_1
chiamati , e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_6 Controparte_7 CP_8 pagina 5 di 13 motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, incluso il rimborso
forfettario, contributo unificato e tutte le spese ed i costi sostenuti per il procedimento di mediazione. In via
riconvenzionale, 1) Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto apertamente e CP_3
pacificamente da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno meglio identificato nelle planimetrie allegate ed ivi
evidenziate in colore verde ed in ogni caso quelle adiacenti la sua abitazione ed occupate e recintate sino alla
roulotte; 2) conseguentemente per l'effetto ritenere e dichiarare che è maturata l'usucapione immobiliare di tale
appezzamento di terreno in capo al convenuto ed accertare e dichiarare che -per le causali in fatto e diritto
prima indicate - l'attore ha acquistato ad usucapionem la proprietà delle aree occupate e risultanti dalle piantine
allegate ed evidenziate in verde nelle planimetrie allegate in atti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. 3)
ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano di trascrivere
l'emananda sentenza di usucapione in favore del convenuto;
In via istruttoria. Sulla prova per testi e per
interrogatorio formale. Senza inversione dell'onere della prova, si chiede, ove il Giudice dovesse ritenerlo
necessario, di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario
, rassegnavano le proprie conclusioni nei seguenti termini: Controparte_6 CP_10 CP_8
“dato atto delle ulteriori eccezioni preliminari e di merito spiegate dai deducenti, dato atto che i deducenti
aderiscono pienamente alle difese ed alle istanze spiegate dal , respinta ogni avversaria istanza o CP_1
domanda: respingere l'avversaria domanda perché inammissibile ed improcedibile anche per la preclusione
conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nel
contraddittorio tra il Signor , il ed i condomini uti singuli e comunque perché infondata in fatto e CP_3 CP_1
in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di lite. Si chiede ammettersi, occorrendo, prova per testimoni
e precisavano le conclusioni nei seguenti termini: Nel merito, in via CP_4 Controparte_5
principale: rigettare integralmente le domande formulate dal e dai terzi chiamati Controparte_1
, e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi Controparte_6 Controparte_7 CP_8
dedotti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Ogni istanza istruttoria
non ammessa, richiamata. pagina 6 di 13 L'intervenuto precisava le conclusioni come da foglio telematico depositato “Nel merito, in Controparte_9
via principale: rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto,
per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Ogni istanza
istruttoria non ammessa, richiamata.”
La causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.25 con termine al
27.06.25 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 01.07.25, in esito alla discussione la causa veniva trattenuta in decisione ed oggi viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comma IV.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
In via pregiudiziale l'attore eccepisce la tardività dell'integrazione del contradditorio essendo il privo CP_1
di legittimazione passiva e avendo dovuto invece il convenuto chiedere l'integrazione del contraddittorio al momento della costituzione.
Come noto il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (Cass 15521\18)
Inoltre “qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva,
senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al . (Cass 27957\23). CP_1
Poiché nel caso in esame parte convenuta ha svolto specifica domanda riconvenzionale è stato disposto ex art. 102 cpc atteso che il Condominio, privo di personalità giuridica, rappresenta per il tramite dell'amministratore, i diritti della collettività dei singoli partecipanti al condominio.
L'eccezione quindi va disattesa. pagina 7 di 13 Quanto alla dedotta eccezione di estinzione ex art 307 cpc svolta dai terzi intervenuti e dedotta anche dal attore inerente la domanda riconvenzionale di parte convenuta come si rileva quanto segue. CP_1
, ed il condominio lamentano che il Convenuto non ha Controparte_6 CP_10 CP_8 CP_3
integrato il contraddittorio nel termine perentorio disposto dal Giudice con ordinanza del 20.7.2023.
Deve darsi atto che:
- in data 17.11.2023 il Condominio attore ha depositato istanza con cui chiedeva la revoca dell'ordinanza che ordinava l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
- con ordinanza del 14.02.2024 il Giudice rigettava la predetta istanza.
- con istanza del 21.2.2024, il convenuto chiedeva di essere rimesso in termini per poter integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del Parte_3
sebbene il termine concesso alla parte convenuta (30.12.2023) fosse decorso nelle more della
[...]
decisione del Giudice a seguito dell'istanza depositata da parte attrice in data 17.11.2023, il giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio, ritenuta la non imputabilità della causa di decadenza - stante il lasso di tempo trascorso tra il deposito dell'istanza di parte attrice (17.11.23) e il provvedimento di rigetto (14.2.2024)- posto che la istanza veniva depositata (21.2.204) prima che venisse dichiarata la estinzione con ordinanza -
scongiurando quindi ulteriore attività ex art 308 cpc ovvero la proposizione di azione autonoma e distinta sulla medesima domanda, quindi per economicità di giudizio
L'eccezione quindi va disattesa.
Nel merito parte attrice lamenta l'illegittimo uso dell'area cortilizia comune per uso improprio di porzione dell'area a parcheggio, contesta quindi la violazione delle norme regolamentari nonché l'art. 1102 c.c. da parte del convenuto per abbandono all'interno del cortile nella zona antistante la sua porzione abitativa di CP_11
roulotte, circostanza questa che aveva determinato una situazione di incuria e di pregiudizio per l'igiene.
Il convenuto contesta l'assunto di parte attrice deducendo di aver acquistato la proprietà dell'area CP_1
per usucapione -di cui fa domanda di accertamento in via riconvenzionale- avendo utilizzato per oltre 35 anni la porzione di cortile in modo esclusivo escludendo gli altri condomini dall'accesso all'area, compresa tra la propria abitazione e la roulotte, delimitandola con vasi di legno, panchine, piante, tavoli con sedie escludendo di fatto pagina 8 di 13 l'accesso a tutti gli altri condomini (doc. n. 3, n.4, n.6 convenuto).
I terzi chiamati , aderiscono alle difese del condominio Controparte_6 CP_10 CP_8
I terzi chiamati e nonché l'intervenuto aderiscono alle CP_3 Persona_1 Controparte_9
difese del Convenuto
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non contestato che :
- Il condominio attore è dotato di cortile avente natura condominiale (sentenza Tribunale Milano 7915\17
confermata da Corte d'appello 2271\20)
- Il convenuto occupa porzione del cortile condominiale antistante la propria abitazione con una CP_3
roulotte di sua proprietà targata 34036 MI, delimitando l'area con vasi di legno, panchine, piante, tavoli.
- Il è dotato di regolamento condominiale non contestato quindi valido ed efficace tra le parti CP_1
ed opponibile.
- Il regolamento condominiale statuisce all'art .3.3: Negli spazi comuni e nella corte sarà consentito il
parcheggio temporaneo secondo criteri (spazi e turnazione, vedi planimetria) che l'assemblea si riserva
di indicare con separata delibera. E' invece vietato depositare automezzi in via permanente o per lunghi
periodi tali da impedire il medesimo utilizzo anche agli altri comproprietari. Per le medesime ragioni è
altresì vietata la posa di installazioni fisse e non di qualsiasi tipo, eccezion fatta per la parte
immediatamente prospiciente le singole abitazioni al pian terreno ove potranno essere poste piccole
installazioni (a titolo di esempio: tavolini, vasi di fiori ecc.) sempre in conformità ai generali principi di
decoro di cui all'art. 1122 c.c.”
- Il regolamento condominiale statuisce all'art.5.4: I condomini non potranno ostruire passaggi utili a tutti o
ad altri proprietari né esporre al di fuori delle loro abitazioni, ancorché in aree di pertinenza esclusiva,
oggetti ingombranti, rottami, rifiuti e quant'altro nuoccia al decoro degli ambienti visibili esternamente e/o
dalla Corte.
Fermo che in tema di usucapione tra le parti non è intervenuta alcuna statuizione con rischio di ne bis in idem atteso che le sentenze Tribunale Milano 7915\17 e Corte d'Appello 2271\20 hanno confermato la natura condominiale del cortile a fronte della eccezione, rigettata, dell'odierno convenuto di essere proprietario pagina 9 di 13 esclusivo dell'area de quo, deve darsi atto che Il convenuto non ha contestato la condominialità del cortile opponendo invece di aver usucapito la proprietà del posto auto da lui creato attraverso una restrizione dell'area,
apponendovi roulotte vasi e comunque elementi identificativi degli stessi.
Le difese del convenuto e dei terzi chiamati e nonché dell'intervenuto CP_4 Controparte_5 [...]
, hanno sostenuto l'uso esclusivo dell'area ai fini della usucapione. CP_9
Come noto “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé,
idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”
“e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore,
risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da
parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta
usucapione del bene.(Cass n. 30765\23) ed ancora «Per usucapire un lastrico solare non ci si può limitare a
provare il semplice non uso di esso da parte degli altri condomini, perché il diritto di comproprietà non si
prescrive. Occorre invece dimostrare di averlo sottratto all'uso comune per almeno venti anni, con una condotta
diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita
da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di
possedere il bene come unico proprietario». (Cass n. 9380\20)
L'aver parcheggiato la roulotte e delimitato l'area nel cortile adiacente la propria abitazione è un comportamento che non implica necessariamente che ciò sia stato fatto con l'animus necessario per usucapire ovvero con una manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Questo Tribunale condivide l'affermazione più volte ribadita in giurisprudenza secondo cui non può ravvisarsi usucapione relativamente al parcheggio di autovetture nell'ipotesi in cui ci si limiti all'uso di una striscia di terreno con parcheggio e spazio di manovra non avendo tale condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile all'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene. pagina 10 di 13 D'altra parte l'utilizzo di un'area a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza del proprietario fondiario pertanto onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come suo proprietario per esempio delimitando il posto auto con sbarramenti catene cancelli e altre opere di perimetrazione o recinzioni idonee a impedire l'uso al proprietario del fondo.
Nella fattispecie nulla di tutto ciò è stato compiuto dal convenuto posto che non può ritenersi che la delimitazione dell'area con vasi di legno, panchine, piante, tavoli con sedie possano implicare dominio sulla res né addirittura tolleranza da parte del atteso che per lo meno dal 19.9.2014 -allorquando l'assemblea ha approvato CP_1
il regolamento condominiale (delibera confermata con sentenza Tribunale Milano n.7915\17)- il CP_1
attore sta cercando di inibire l'uso illegittimo dell'area cortilizia in questione.
Consegue che la domanda riconvenzionale di parte convenuta va rigettata e conseguentemente va accolta la domanda di parte attrice: la mancanza di qualsiasi titolo che legittimi l'uso esclusivo ed indisturbato da parte del
Convenuto comporta la violazione delle norme regolamentari di cui all'art.
3.3. e 5.4. nonché l'art. 1102 c.c.
Infatti su tale ultimo aspetto è noto che (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purché sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente,
invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo di parte del cortile in esame quale parcheggio della roulotte CP_11
del convenuto e di posizionamento di suppellettili di vario genere del convenuto mentre non è provato il pari uso per gli altri condomini (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n. 15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639), a nulla valendo sul punto la dedotta circostanza che qualche altro condomino abbia in uso altre porzioni di cortile atteso che non vi è prova che tutti i partecipanti al condominio possano farne pari uso .
Ciò posto e considerato accertato l'uso illegittimo da parte del Convenuto dell'area cortilizia condominiale;
pagina 11 di 13 condanna il convenuto a cessare immediatamente la detta illegittima utilizzazione dell'area CP_3
cortilizia condominiale e conseguentemente ordina al convenuto la immediata rimozione di tutti i beni e CP_3
suppellettili di sua proprietà posti nella detta area cortilizia compresa la roulotte targata 34036 MI
Il convenuto va poi condannato, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore dell'attore di una penale, che viene equitativamente determinata in €.100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'area cortilizia per cui è causa, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Non può trovare accoglimento poi la domanda di condanna al risarcimento del danno come formulata da parte attrice in danno al convenuto posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno lamentato.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo
91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuto ed a favore dell'attore e dei terzi chiamati , Controparte_6
e vengono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della CP_10 CP_8
domanda. Si ritiene equo compensare le spese di lite tra il convenuto , i terzi chiamati e CP_4 CP_5
e l'intervenuto attesa la sostanziale adesione alle domande svolte dal convenuto.
[...] Controparte_9
Senteza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- accertato l'uso illegittimo da parte del Convenuto dell'area cortilizia condominiale;
CP_3
- condanna il convenuto a cessare immediatamente la illegittima utilizzazione dell'area cortilizia CP_3
e conseguentemente CP_11
- Condanna il convenuto alla immediata rimozione di tutti i beni e suppellettili di sua proprietà CP_3
posti nella detta area cortilizia compresa la roulotte targata 34036 MI pagina 12 di 13 - condanna, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., il convenuto al pagamento a favore dell'attore di una CP_3
penale, che viene equitativamente determinata in €.100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella rimozione suddetta, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
-rigetta ogni altra domanda
- Condanna il convenuto a corrispondere in favore del Attore le spese e CP_3 CP_1
competenze di mediazione e di lite che liquida in €.698,42 per spese vive ed €.5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna il convenuto a corrispondere in favore dei terzi chiamati , CP_3 CP_6 CP_10
le competenze di lite che liquida in €.5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui CP_8
compensi ed a cpa e Iva di legge.
- compensa le spese di lite dei terzi chiamati e e dell'intervenuto CP_4 Controparte_5 CP_9
come in motivazione.
[...]
Sentenza esecutiva
Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38193/2021 promossa da:
- VIA CASCINA GAGGIOLO 2/4, (C.F. Controparte_1 CP_2 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. AL IO TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA P.IVA_1
( ) VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE C.F._1
CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO presso il difensore avv. AL IO TO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTAMARIA BRUNO, CP_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MONCENISIO, 4 20900 MONZA presso il difensore avv. SANTAMARIA BRUNO
CONVENUTO/I
C.F. ) CP_4 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. LAUSDEI AGNESE Controparte_5 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in VIA CECCARONI 1 62019 RECANATI presso il difensore avv. LAUSDEI AGNESE
Terzi chiamati
e
, con il patrocinio dell'avv. AL Controparte_6 Controparte_7 CP_8
IO TO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE CAMPANIA, 26/A C.F._1
20133 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO presso il difensore avv.
AL IO TO
Terzi chiamati
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAUSDEI AGNESE Controparte_9 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIA CECCARONI 1 62019 RECANATI presso il difensore avv. LAUSDEI AGNESE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla pagina 2 di 13 decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal con atto Parte_2
di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio per sentire accogliere CP_3
le seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiarare illegittima e contraria alle disposizioni regolamentari ed
alle disposizioni di legge evocate in narrativa la condotta descritta sopra e consistita nell'abbandono da alcuni
anni della roulotte targata 34036 MI nel cortile comune;
ordinare al convenuto di fare cessare immediatamente
la denunciata utilizzazione delle parti comuni quindi ordinare l'immediata rimozione del citato relitto-roulotte; -
condannare i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio;
- a norma dell'art. 614 bis
cpc determinare la somma di denaro che sarà dovuta dal convenuto per l'eventualità che non provvedano
spontaneamente ad ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni
giudiziarie emanande.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via principale:
rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per motivi
dedotti nel presente atto;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, incluso il rimborso
forfettario, contributo unificato e tutte le spese ed i costi sostenuti per il procedimento di mediazione;
in via
riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto apertamente e pacificamente CP_3
da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno meglio identificato nelle planimetrie allegate ed ivi evidenziate in
colore verde ed in ogni caso quelle adiacenti alla sua abitazione ed occupate e recintate sino alla roulotte;
conseguentemente per l'effetto ritenere e dichiarare che è maturata l'usucapione immobiliare di tale
appezzamento di terreno in capo al dichiarante e dichiarare – per le causali in fatto e in diritto prima indicare –
che l'attore ha acquistato ad usucapionem la proprietà delle aree occupate e risultanti dalle piantine allegate ed
evidenziate in verde nelle planimetrie;
in via istruttoria: con espressa riserva di ogni altro produrre e dedurre, si
chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi, sulle circostanze di cui alla narrativa con
riserva di formulare capitoli di prova nelle memorie ex art. 183, VI c. c.p.c di cui si chiede sin d'ora concedersi i
relativi termini, con riserva di nominare e citare testi. pagina 3 di 13 Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, all'esito venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie, all'udienza del 14.07.22, ritenuta la causa matura per la decisione non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.12.22 e la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.05.23 con termine al 02.05.23 per il deposito di note conclusive. All'udienza del 20.07.23 in esito alla discussione ed a seguito di scioglimento di riserva in pari data, il Giudice- rilevato che il convenuto aveva chiesto -con domanda riconvenzionale- di accertare l'usucapione del posto auto e considerata la necessità di accertare la situazione di fatto, posto che il giudicato di cui alla Cass 30.01.21 (verbale 01.02.22) era intervenuto limitativamente alla natura del bene e non all'usucapione, ordinava che fosse esteso il contraddittorio anche nei confronti dei condomini tutti considerati litisconsorti necessari. Integrato il contraddittorio nei confronti dei condomini del
Condominio attore, si costituivano in giudizio i condomini chiamati in causa , Controparte_6 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'On. Giudice adito, dato CP_10 CP_8
atto delle eccezioni di estinzione del giudizio ai sensi dell'art 307 cpc, dato atto delle ulteriori eccezioni
preliminari e di merito spiegate dai deducenti, dato atto che i deducenti aderiscono pienamente alle difese ed
alle istanze spiegate dal , respingere l'avversaria domanda perché inammissibile ed improcedibile CP_1
anche per la preclusione conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello nel contraddittorio tra il Signor , il ed i condomini uti singuli. Con Vittoria di CP_3 CP_1
spese e di competenza di lite. Si costituivano in giudizio, altresì, i terzi chiamati CP_4 CP_5
i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale rigettare integralmente le
[...]
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per motivi dedotti dal presente atto. in via
istruttoria con espressa riserva di ogni altro produrre e dedurre, si chiede di essere ammessi alla prova per
interrogatorio formale dei testi, sulle circostanze di cui alla narrativa con riserva di formulare capitoli di prova
nelle memorie di cui si chiede son d'ora concedersi i relativi termini, con riserva di citare testi;
in ogni caso con
vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Nelle more interveniva nel giudizio in via adesiva, mediante comparsa di intervento volontario, il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_9 pagina 4 di 13 conclusioni: in via principale: rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in
fatto e in diritto, per motivi dedotti nel presente atto;
in via istruttoria con espressa riserva di ogni altro produrre
e dedurre, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi, sulle circostanze di cui alla
narrativa con riserva di formulare capitoli di prova nelle memorie di cui si chiede sin d'ora concedersi i relativi
temini, con riserva di nominare e citare testi;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.24 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Depositate le memorie, all'esito dell'udienza del 04.03.25 ritenuta la causa matura per la decisione non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.04.25. Parte
attrice depositava le conclusioni nei seguenti temini: “respinta l'avversaria domanda riconvenzionale perché
inammissibile ed improcedibile vuoi per la carenza di legittimazione passiva del , vuoi per la CP_1
preclusione conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello nel contraddittorio tra il Signor il ed i condomini uti singuli, vuoi per l'estinzione da CP_3 CP_1
pronunciarsi ai sensi dell'art. 307 cpc, respinta ogni avversaria istanza o domanda: dichiarare illegittima e
contraria alle disposizioni regolamentari ed alle disposizioni di legge evocate in narrativa la condotta descritta
nella narrativa dell'atto di citazione e consistita nell'abbandono da alcuni anni della roulotte ormai distrutta nel
cortile comune;
dato atto che nelle more del giudizio la roulotte è stata distrutta e che il relitto è stato rimosso,
ordinare al convenuto non occupare in via permanente il cortile comune con veicoli o altro;
condannare il
convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio;
a norma dell'art. 614 bis cpc determinare
la somma di denaro che sarà dovuta dal convenuto per l'eventualità che non provvedano spontaneamente ad
ottemperare agli obblighi di fare ed agli obblighi di non fare, secondo le statuizioni giudiziarie emanande;
Con
vittoria di spese e di competenze di lite.”
Il convenuto precisava le conclusioni come da foglio telematico depositato nei seguenti termini: In via
principale, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi dedotti in atti. rigettare integralmente le domande formulate dal e dai terzi Controparte_1
chiamati , e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_6 Controparte_7 CP_8 pagina 5 di 13 motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, incluso il rimborso
forfettario, contributo unificato e tutte le spese ed i costi sostenuti per il procedimento di mediazione. In via
riconvenzionale, 1) Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto apertamente e CP_3
pacificamente da oltre 20 anni l'appezzamento di terreno meglio identificato nelle planimetrie allegate ed ivi
evidenziate in colore verde ed in ogni caso quelle adiacenti la sua abitazione ed occupate e recintate sino alla
roulotte; 2) conseguentemente per l'effetto ritenere e dichiarare che è maturata l'usucapione immobiliare di tale
appezzamento di terreno in capo al convenuto ed accertare e dichiarare che -per le causali in fatto e diritto
prima indicate - l'attore ha acquistato ad usucapionem la proprietà delle aree occupate e risultanti dalle piantine
allegate ed evidenziate in verde nelle planimetrie allegate in atti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. 3)
ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano di trascrivere
l'emananda sentenza di usucapione in favore del convenuto;
In via istruttoria. Sulla prova per testi e per
interrogatorio formale. Senza inversione dell'onere della prova, si chiede, ove il Giudice dovesse ritenerlo
necessario, di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di lite, ivi compreso il rimborso forfettario
, rassegnavano le proprie conclusioni nei seguenti termini: Controparte_6 CP_10 CP_8
“dato atto delle ulteriori eccezioni preliminari e di merito spiegate dai deducenti, dato atto che i deducenti
aderiscono pienamente alle difese ed alle istanze spiegate dal , respinta ogni avversaria istanza o CP_1
domanda: respingere l'avversaria domanda perché inammissibile ed improcedibile anche per la preclusione
conseguente al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nel
contraddittorio tra il Signor , il ed i condomini uti singuli e comunque perché infondata in fatto e CP_3 CP_1
in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di lite. Si chiede ammettersi, occorrendo, prova per testimoni
e precisavano le conclusioni nei seguenti termini: Nel merito, in via CP_4 Controparte_5
principale: rigettare integralmente le domande formulate dal e dai terzi chiamati Controparte_1
, e , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi Controparte_6 Controparte_7 CP_8
dedotti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Ogni istanza istruttoria
non ammessa, richiamata. pagina 6 di 13 L'intervenuto precisava le conclusioni come da foglio telematico depositato “Nel merito, in Controparte_9
via principale: rigettare integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto,
per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Ogni istanza
istruttoria non ammessa, richiamata.”
La causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.25 con termine al
27.06.25 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 01.07.25, in esito alla discussione la causa veniva trattenuta in decisione ed oggi viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comma IV.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
In via pregiudiziale l'attore eccepisce la tardività dell'integrazione del contradditorio essendo il privo CP_1
di legittimazione passiva e avendo dovuto invece il convenuto chiedere l'integrazione del contraddittorio al momento della costituzione.
Come noto il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (Cass 15521\18)
Inoltre “qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva,
senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al . (Cass 27957\23). CP_1
Poiché nel caso in esame parte convenuta ha svolto specifica domanda riconvenzionale è stato disposto ex art. 102 cpc atteso che il Condominio, privo di personalità giuridica, rappresenta per il tramite dell'amministratore, i diritti della collettività dei singoli partecipanti al condominio.
L'eccezione quindi va disattesa. pagina 7 di 13 Quanto alla dedotta eccezione di estinzione ex art 307 cpc svolta dai terzi intervenuti e dedotta anche dal attore inerente la domanda riconvenzionale di parte convenuta come si rileva quanto segue. CP_1
, ed il condominio lamentano che il Convenuto non ha Controparte_6 CP_10 CP_8 CP_3
integrato il contraddittorio nel termine perentorio disposto dal Giudice con ordinanza del 20.7.2023.
Deve darsi atto che:
- in data 17.11.2023 il Condominio attore ha depositato istanza con cui chiedeva la revoca dell'ordinanza che ordinava l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
- con ordinanza del 14.02.2024 il Giudice rigettava la predetta istanza.
- con istanza del 21.2.2024, il convenuto chiedeva di essere rimesso in termini per poter integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del Parte_3
sebbene il termine concesso alla parte convenuta (30.12.2023) fosse decorso nelle more della
[...]
decisione del Giudice a seguito dell'istanza depositata da parte attrice in data 17.11.2023, il giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio, ritenuta la non imputabilità della causa di decadenza - stante il lasso di tempo trascorso tra il deposito dell'istanza di parte attrice (17.11.23) e il provvedimento di rigetto (14.2.2024)- posto che la istanza veniva depositata (21.2.204) prima che venisse dichiarata la estinzione con ordinanza -
scongiurando quindi ulteriore attività ex art 308 cpc ovvero la proposizione di azione autonoma e distinta sulla medesima domanda, quindi per economicità di giudizio
L'eccezione quindi va disattesa.
Nel merito parte attrice lamenta l'illegittimo uso dell'area cortilizia comune per uso improprio di porzione dell'area a parcheggio, contesta quindi la violazione delle norme regolamentari nonché l'art. 1102 c.c. da parte del convenuto per abbandono all'interno del cortile nella zona antistante la sua porzione abitativa di CP_11
roulotte, circostanza questa che aveva determinato una situazione di incuria e di pregiudizio per l'igiene.
Il convenuto contesta l'assunto di parte attrice deducendo di aver acquistato la proprietà dell'area CP_1
per usucapione -di cui fa domanda di accertamento in via riconvenzionale- avendo utilizzato per oltre 35 anni la porzione di cortile in modo esclusivo escludendo gli altri condomini dall'accesso all'area, compresa tra la propria abitazione e la roulotte, delimitandola con vasi di legno, panchine, piante, tavoli con sedie escludendo di fatto pagina 8 di 13 l'accesso a tutti gli altri condomini (doc. n. 3, n.4, n.6 convenuto).
I terzi chiamati , aderiscono alle difese del condominio Controparte_6 CP_10 CP_8
I terzi chiamati e nonché l'intervenuto aderiscono alle CP_3 Persona_1 Controparte_9
difese del Convenuto
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non contestato che :
- Il condominio attore è dotato di cortile avente natura condominiale (sentenza Tribunale Milano 7915\17
confermata da Corte d'appello 2271\20)
- Il convenuto occupa porzione del cortile condominiale antistante la propria abitazione con una CP_3
roulotte di sua proprietà targata 34036 MI, delimitando l'area con vasi di legno, panchine, piante, tavoli.
- Il è dotato di regolamento condominiale non contestato quindi valido ed efficace tra le parti CP_1
ed opponibile.
- Il regolamento condominiale statuisce all'art .3.3: Negli spazi comuni e nella corte sarà consentito il
parcheggio temporaneo secondo criteri (spazi e turnazione, vedi planimetria) che l'assemblea si riserva
di indicare con separata delibera. E' invece vietato depositare automezzi in via permanente o per lunghi
periodi tali da impedire il medesimo utilizzo anche agli altri comproprietari. Per le medesime ragioni è
altresì vietata la posa di installazioni fisse e non di qualsiasi tipo, eccezion fatta per la parte
immediatamente prospiciente le singole abitazioni al pian terreno ove potranno essere poste piccole
installazioni (a titolo di esempio: tavolini, vasi di fiori ecc.) sempre in conformità ai generali principi di
decoro di cui all'art. 1122 c.c.”
- Il regolamento condominiale statuisce all'art.5.4: I condomini non potranno ostruire passaggi utili a tutti o
ad altri proprietari né esporre al di fuori delle loro abitazioni, ancorché in aree di pertinenza esclusiva,
oggetti ingombranti, rottami, rifiuti e quant'altro nuoccia al decoro degli ambienti visibili esternamente e/o
dalla Corte.
Fermo che in tema di usucapione tra le parti non è intervenuta alcuna statuizione con rischio di ne bis in idem atteso che le sentenze Tribunale Milano 7915\17 e Corte d'Appello 2271\20 hanno confermato la natura condominiale del cortile a fronte della eccezione, rigettata, dell'odierno convenuto di essere proprietario pagina 9 di 13 esclusivo dell'area de quo, deve darsi atto che Il convenuto non ha contestato la condominialità del cortile opponendo invece di aver usucapito la proprietà del posto auto da lui creato attraverso una restrizione dell'area,
apponendovi roulotte vasi e comunque elementi identificativi degli stessi.
Le difese del convenuto e dei terzi chiamati e nonché dell'intervenuto CP_4 Controparte_5 [...]
, hanno sostenuto l'uso esclusivo dell'area ai fini della usucapione. CP_9
Come noto “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé,
idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”
“e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore,
risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da
parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta
usucapione del bene.(Cass n. 30765\23) ed ancora «Per usucapire un lastrico solare non ci si può limitare a
provare il semplice non uso di esso da parte degli altri condomini, perché il diritto di comproprietà non si
prescrive. Occorre invece dimostrare di averlo sottratto all'uso comune per almeno venti anni, con una condotta
diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita
da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di
possedere il bene come unico proprietario». (Cass n. 9380\20)
L'aver parcheggiato la roulotte e delimitato l'area nel cortile adiacente la propria abitazione è un comportamento che non implica necessariamente che ciò sia stato fatto con l'animus necessario per usucapire ovvero con una manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Questo Tribunale condivide l'affermazione più volte ribadita in giurisprudenza secondo cui non può ravvisarsi usucapione relativamente al parcheggio di autovetture nell'ipotesi in cui ci si limiti all'uso di una striscia di terreno con parcheggio e spazio di manovra non avendo tale condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile all'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene. pagina 10 di 13 D'altra parte l'utilizzo di un'area a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza del proprietario fondiario pertanto onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come suo proprietario per esempio delimitando il posto auto con sbarramenti catene cancelli e altre opere di perimetrazione o recinzioni idonee a impedire l'uso al proprietario del fondo.
Nella fattispecie nulla di tutto ciò è stato compiuto dal convenuto posto che non può ritenersi che la delimitazione dell'area con vasi di legno, panchine, piante, tavoli con sedie possano implicare dominio sulla res né addirittura tolleranza da parte del atteso che per lo meno dal 19.9.2014 -allorquando l'assemblea ha approvato CP_1
il regolamento condominiale (delibera confermata con sentenza Tribunale Milano n.7915\17)- il CP_1
attore sta cercando di inibire l'uso illegittimo dell'area cortilizia in questione.
Consegue che la domanda riconvenzionale di parte convenuta va rigettata e conseguentemente va accolta la domanda di parte attrice: la mancanza di qualsiasi titolo che legittimi l'uso esclusivo ed indisturbato da parte del
Convenuto comporta la violazione delle norme regolamentari di cui all'art.
3.3. e 5.4. nonché l'art. 1102 c.c.
Infatti su tale ultimo aspetto è noto che (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purché sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente,
invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo di parte del cortile in esame quale parcheggio della roulotte CP_11
del convenuto e di posizionamento di suppellettili di vario genere del convenuto mentre non è provato il pari uso per gli altri condomini (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n. 15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639), a nulla valendo sul punto la dedotta circostanza che qualche altro condomino abbia in uso altre porzioni di cortile atteso che non vi è prova che tutti i partecipanti al condominio possano farne pari uso .
Ciò posto e considerato accertato l'uso illegittimo da parte del Convenuto dell'area cortilizia condominiale;
pagina 11 di 13 condanna il convenuto a cessare immediatamente la detta illegittima utilizzazione dell'area CP_3
cortilizia condominiale e conseguentemente ordina al convenuto la immediata rimozione di tutti i beni e CP_3
suppellettili di sua proprietà posti nella detta area cortilizia compresa la roulotte targata 34036 MI
Il convenuto va poi condannato, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore dell'attore di una penale, che viene equitativamente determinata in €.100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'area cortilizia per cui è causa, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Non può trovare accoglimento poi la domanda di condanna al risarcimento del danno come formulata da parte attrice in danno al convenuto posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno lamentato.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo
91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuto ed a favore dell'attore e dei terzi chiamati , Controparte_6
e vengono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della CP_10 CP_8
domanda. Si ritiene equo compensare le spese di lite tra il convenuto , i terzi chiamati e CP_4 CP_5
e l'intervenuto attesa la sostanziale adesione alle domande svolte dal convenuto.
[...] Controparte_9
Senteza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- accertato l'uso illegittimo da parte del Convenuto dell'area cortilizia condominiale;
CP_3
- condanna il convenuto a cessare immediatamente la illegittima utilizzazione dell'area cortilizia CP_3
e conseguentemente CP_11
- Condanna il convenuto alla immediata rimozione di tutti i beni e suppellettili di sua proprietà CP_3
posti nella detta area cortilizia compresa la roulotte targata 34036 MI pagina 12 di 13 - condanna, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., il convenuto al pagamento a favore dell'attore di una CP_3
penale, che viene equitativamente determinata in €.100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella rimozione suddetta, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
-rigetta ogni altra domanda
- Condanna il convenuto a corrispondere in favore del Attore le spese e CP_3 CP_1
competenze di mediazione e di lite che liquida in €.698,42 per spese vive ed €.5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna il convenuto a corrispondere in favore dei terzi chiamati , CP_3 CP_6 CP_10
le competenze di lite che liquida in €.5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui CP_8
compensi ed a cpa e Iva di legge.
- compensa le spese di lite dei terzi chiamati e e dell'intervenuto CP_4 Controparte_5 CP_9
come in motivazione.
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Sentenza esecutiva
Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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