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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1979/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RANZA FRANCESCA e dell'avv.
ET UD che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 09/09/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/10/2006 e il 03/02/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto collocazione e diritto di visita della figlia stante la maggiore età Per_1 della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente, in modo paritetico e di comune accordo, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale si trovi il minore al momento dell'assunzione della decisione.
DÀ ATTO che è maggiorenne. Per_1
DISPONE che le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con impegno dei genitori ad avvertire appena possibile l'altro genitore, se possibile prima di assumere la decisione stessa.
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a rispondere sempre, telefonicamente o via messaggi, all'altro genitore quando si tratta di questioni relative ai figli.
DISPONE che l'abitazione coniugale e il box siti in Coazze, via Giaveno, descritti e documentati in atti, di titolarità del signor , vengono assegnati a quest'ultimo, che continuerà a risiedervi e Parte_1 dimorarvi con il figlio , che qui avrà la sua collocazione abitativa prevalente. Per_2
DÀ ATTO che la signora si è trasferita il 9.2.2025 dalla propria madre in Coazze, via Parte_2 Magri n. 13/1, portando con sé i propri effetti e beni personali presenti nell'abitazione coniugale, ed ivi ha già provveduto a trasferire la propria residenza.
DISPONE che la madre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, accordandosi direttamente con lui e compatibilmente con gli impegni e la sua volontà.
In ogni caso, entrambi i genitori terranno nella dovuta considerazione gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e le sue scelte personali.
Relativamente alle vacanze estive, il figlio minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno tra i genitori, compatibilmente con il periodo di ferie di ciascuno di essi.
pagina 2 di 4 I coniugi si daranno notizia, entro il 30 aprile di ogni anno, dei rispettivi periodi feriali. Resta inteso che ogni genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera eventualmente prescelta.
Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé, ad anni alterni, dal 24.12 dalle 11,00 del Per_2 mattino fino alle 19,00 del 31.12, o dalle 19,00 del 31.12 alle 20,00 del 06.01.
Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé , ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Per_2 lunedì dell'Angelo.
Anche le altre festività infrascolastiche verranno gestite ad anni alterni con accordo tra i genitori.
DISPONE che i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli quando li avranno con sé, senza dunque alcun obbligo in capo a ciascuno di essi di versare all'altro mensilmente un contributo in favore del mantenimento dei figli.
DÀ ATTO che restano salvi, per quanto riguarda il diritto di visita, diversi accordi tra i coniugi.
DISPONE che il signor verserà a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 Parte_2 per il suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese consecutivo a partire da quello di allontanamento della predetta dall'abitazione coniugale, ovvero dal mese di febbraio 2025, un importo di euro 500,00 al mese aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, esclusivamente fino a quando ella avrà reperito un'occupazione ma comunque non oltre 31.12.2025
DÀ ATTO che la signora si impegna seriamente a reperire un'occupazione e ad iscriversi alle Pt_2 liste di collocamento/agenzie interinali.
DÀ ATTO che tale assegno non sarà più dovuto neppure se la signora beneficerà di altra fonte Pt_2 di reddito e/o rendita e/o mantenimento e/o sostentamento, anche proveniente da altra stabile relazione.
DISPONE che le spese per i figli scolastiche, sportive, ludiche e ricreative così come tutte quelle straordinarie necessarie o previamente concordate, e comunque sempre documentate, saranno a carico al 100% del signor fino a che la signora non avrà reperito un'occupazione o non avrà Pt_1 Pt_2 comunque una fonte di reddito e/o rendita.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a rivedere l'imputazione pro quota delle predette spese quando la signora potrà parteciparvi. Pt_2
DÀ ATTO che l'assegno unico INPS per i figli spetterà interamente al signor e da questi verrà Pt_1 interamente percepito ed incamerato. Anche le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno integralmente al signor . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevolmente assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario, al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (passaporto e/o carta d'identità) per sé e per i figli minori.
Spese di lite come da accordi fra le parti a carico del signor . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1979/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RANZA FRANCESCA e dell'avv.
ET UD che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 09/09/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/10/2006 e il 03/02/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto collocazione e diritto di visita della figlia stante la maggiore età Per_1 della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del signor . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente, in modo paritetico e di comune accordo, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale si trovi il minore al momento dell'assunzione della decisione.
DÀ ATTO che è maggiorenne. Per_1
DISPONE che le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con impegno dei genitori ad avvertire appena possibile l'altro genitore, se possibile prima di assumere la decisione stessa.
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano a rispondere sempre, telefonicamente o via messaggi, all'altro genitore quando si tratta di questioni relative ai figli.
DISPONE che l'abitazione coniugale e il box siti in Coazze, via Giaveno, descritti e documentati in atti, di titolarità del signor , vengono assegnati a quest'ultimo, che continuerà a risiedervi e Parte_1 dimorarvi con il figlio , che qui avrà la sua collocazione abitativa prevalente. Per_2
DÀ ATTO che la signora si è trasferita il 9.2.2025 dalla propria madre in Coazze, via Parte_2 Magri n. 13/1, portando con sé i propri effetti e beni personali presenti nell'abitazione coniugale, ed ivi ha già provveduto a trasferire la propria residenza.
DISPONE che la madre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, accordandosi direttamente con lui e compatibilmente con gli impegni e la sua volontà.
In ogni caso, entrambi i genitori terranno nella dovuta considerazione gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e le sue scelte personali.
Relativamente alle vacanze estive, il figlio minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno tra i genitori, compatibilmente con il periodo di ferie di ciascuno di essi.
pagina 2 di 4 I coniugi si daranno notizia, entro il 30 aprile di ogni anno, dei rispettivi periodi feriali. Resta inteso che ogni genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera eventualmente prescelta.
Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé, ad anni alterni, dal 24.12 dalle 11,00 del Per_2 mattino fino alle 19,00 del 31.12, o dalle 19,00 del 31.12 alle 20,00 del 06.01.
Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé , ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Per_2 lunedì dell'Angelo.
Anche le altre festività infrascolastiche verranno gestite ad anni alterni con accordo tra i genitori.
DISPONE che i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli quando li avranno con sé, senza dunque alcun obbligo in capo a ciascuno di essi di versare all'altro mensilmente un contributo in favore del mantenimento dei figli.
DÀ ATTO che restano salvi, per quanto riguarda il diritto di visita, diversi accordi tra i coniugi.
DISPONE che il signor verserà a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 Parte_2 per il suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese consecutivo a partire da quello di allontanamento della predetta dall'abitazione coniugale, ovvero dal mese di febbraio 2025, un importo di euro 500,00 al mese aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, esclusivamente fino a quando ella avrà reperito un'occupazione ma comunque non oltre 31.12.2025
DÀ ATTO che la signora si impegna seriamente a reperire un'occupazione e ad iscriversi alle Pt_2 liste di collocamento/agenzie interinali.
DÀ ATTO che tale assegno non sarà più dovuto neppure se la signora beneficerà di altra fonte Pt_2 di reddito e/o rendita e/o mantenimento e/o sostentamento, anche proveniente da altra stabile relazione.
DISPONE che le spese per i figli scolastiche, sportive, ludiche e ricreative così come tutte quelle straordinarie necessarie o previamente concordate, e comunque sempre documentate, saranno a carico al 100% del signor fino a che la signora non avrà reperito un'occupazione o non avrà Pt_1 Pt_2 comunque una fonte di reddito e/o rendita.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a rivedere l'imputazione pro quota delle predette spese quando la signora potrà parteciparvi. Pt_2
DÀ ATTO che l'assegno unico INPS per i figli spetterà interamente al signor e da questi verrà Pt_1 interamente percepito ed incamerato. Anche le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno integralmente al signor . Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevolmente assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario, al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (passaporto e/o carta d'identità) per sé e per i figli minori.
Spese di lite come da accordi fra le parti a carico del signor . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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