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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTINO GARZELLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Geminiani n. 65, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascun coniuge, avendo adeguati redditi propri provvederà al suo mantenimento personale.
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza Persona_1 relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, impegnandosi i genitori a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti on entrambe le linee parentali.
4. La figlia risiederà in via prevalente presso la madre, nell'abitazione posta in Villa Persona_1
1 Collemandina (LU), frazione Massa Sassorosso, Via Chiesa n. 4 di proprietà di e Parte_2 della famiglia di quest'ultima, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche extrascolastiche della figlia. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati nonché durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta;
per il compleanno della figlia ad anni alterni.
Il figlio , studente non ancora economicamente autosufficiente, risiederà in via Persona_2 prevalente presso il padre nella casa coniugale.
5. Il Sig. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 350,00=(€250,00= per ed € 100,00= per ), Persona_1 Persona_2 somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di settembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio fino ad estinzione dei debiti per finanziamenti presso Banca Mediolanum e Mobilize Financial Services di cui in premessa che Pt_1 si è impegnato ad estinguerli.
[...]
Non appena estinti tali finanziamenti il Sig. verserà a , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 550,00 = (€350,00=per ed Persona_1
€ 200,00= per ), somma che sarà versata a anticipatamente entro Persona_2 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio.
6. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. Le somme necessarie per le spese straordinarie relative ai figli da intendersi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca del 7/10/2020 a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni.
Spese per attività sportive, artistiche, ricreative. Spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
7. percepirà al 100% tutti i contributi a sostegno della genitorialità (es: assegno Parte_2 unico figli) che dovessero percepire dallo Stato e/o da enti pubblici e privati.
8. il Signor al momento potrà abitare e detenere l'immobile costituente abitazione Parte_1 coniugale sita in Villa Collemandina (LU), Via San Rocco frazione Massa Sassorosso n. 7, di proprietà dei coniugi, sostenendo lo stesso per intero tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie derivanti dall'utilizzo di tale bene.
9. Le autovetture rimarranno in utilizzo dei rispettivi intestatari, i quali provvederanno al pagamento delle spese di bollo, di assicurazione nonché tutte le spese di ordinaria gestione e manutenzione della
2 stessa per la propria autovettura.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Collemandina (LU) il 15/5/1999, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e R_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia R_ di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Villa Collemandina (LU) in data 15/5/1999, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Collemandina (LU) all'Atto
Numero 1, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa Collemandina (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTINO GARZELLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Geminiani n. 65, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascun coniuge, avendo adeguati redditi propri provvederà al suo mantenimento personale.
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza Persona_1 relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, impegnandosi i genitori a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti on entrambe le linee parentali.
4. La figlia risiederà in via prevalente presso la madre, nell'abitazione posta in Villa Persona_1
1 Collemandina (LU), frazione Massa Sassorosso, Via Chiesa n. 4 di proprietà di e Parte_2 della famiglia di quest'ultima, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche extrascolastiche della figlia. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati nonché durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta;
per il compleanno della figlia ad anni alterni.
Il figlio , studente non ancora economicamente autosufficiente, risiederà in via Persona_2 prevalente presso il padre nella casa coniugale.
5. Il Sig. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 350,00=(€250,00= per ed € 100,00= per ), Persona_1 Persona_2 somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di settembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio fino ad estinzione dei debiti per finanziamenti presso Banca Mediolanum e Mobilize Financial Services di cui in premessa che Pt_1 si è impegnato ad estinguerli.
[...]
Non appena estinti tali finanziamenti il Sig. verserà a , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 550,00 = (€350,00=per ed Persona_1
€ 200,00= per ), somma che sarà versata a anticipatamente entro Persona_2 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI prendendo come parametro di riferimento il mese di maggio.
6. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. Le somme necessarie per le spese straordinarie relative ai figli da intendersi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca del 7/10/2020 a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni.
Spese per attività sportive, artistiche, ricreative. Spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
7. percepirà al 100% tutti i contributi a sostegno della genitorialità (es: assegno Parte_2 unico figli) che dovessero percepire dallo Stato e/o da enti pubblici e privati.
8. il Signor al momento potrà abitare e detenere l'immobile costituente abitazione Parte_1 coniugale sita in Villa Collemandina (LU), Via San Rocco frazione Massa Sassorosso n. 7, di proprietà dei coniugi, sostenendo lo stesso per intero tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie derivanti dall'utilizzo di tale bene.
9. Le autovetture rimarranno in utilizzo dei rispettivi intestatari, i quali provvederanno al pagamento delle spese di bollo, di assicurazione nonché tutte le spese di ordinaria gestione e manutenzione della
2 stessa per la propria autovettura.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Collemandina (LU) il 15/5/1999, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e R_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia R_ di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Villa Collemandina (LU) in data 15/5/1999, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Collemandina (LU) all'Atto
Numero 1, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa Collemandina (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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