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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3566/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Parte_1 C.F._1
Pirovano, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Marini, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/01/2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti conclusioni: “Le parti dichiarano di concordare sull'affido condiviso e sul collocamento prevalente presso la madre e sul calendario proposto da parte ricorrente ai punti 3, 4 (le settimane di competenza di ciascun genitore verranno concordate entro fine maggio), 5, 6.
Co Le parti concordano che da ottobre 2024 l' verrà percepito al 50% dai genitori e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al
50%. Il padre verserà entro il 15 di ogni mese alla madre € 150 a titolo di contributo al mantenimento della minore, con rivalutazione annuale.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio in Parabiago in data 10/04/2019, scegliendo il Pt_1 CP_1 regime della comunione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte I, anno 2019).
Dall'unione nasceva , il 05/01/2019, in Ingolstad (Germania). Persona_1
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale,
l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso di sé e un contributo a carico Persona_1 del per il mantenimento della minore di importo pari “ad Euro 200,00 fino ad agosto 2025; CP_1
da settembre 2025 ad agosto 2030 l'importo di Euro 300,00; da settembre 2030 e fino all'indipendenza economica di l'importo di Euro 400,00”. Per_1
Con decreto recante data 04/10/2024 il Giudice relatore Dott.ssa Ardito, letto il ricorso, assegnava a parte ricorrente 60 giorni per la notifica del ricorso e del decreto e fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'08/01/2025 alle ore 9.30.
In data 07/01/2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, tanto che i coniugi già vivono separati.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole. La particolare regolamentazione dei rapporti padre/figlia tiene poi conto dei turni lavorativi dei genitori.
Pag. 2 di 4 Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in Parabiago in data 10/04/2019 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al n. 6, parte I, anno 2019);
2) affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre;
3) frequenterà il padre con le seguenti modalità: per due settimane al mese, da concordarsi tra Per_1
i genitori, il SI. prenderà nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì alle ore 7.00 presso CP_1 Per_1
l'abitazione materna, provvederà a farle fare colazione e ad accompagnarla a scuola;
nelle altre due settimane del mese, il SI. prenderà nella mattinata di venerdì alle ore 7.00 presso CP_1 Per_1
l'abitazione materna, provvederà a farle fare colazione e ad accompagnarla a scuola;
il SI. CP_1
poi prenderà a scuola il lunedì (tenendola a dormire presso di sé e riaccompagnandola a Per_1
scuola il martedì mattina), il martedì ed il giovedì (in questi ultimi due casi, accompagnandola poi presso l'abitazione materna quando deve recarsi al lavoro); il venerdì sera il SI. prenderà CP_1
dalla casa materna alle ore 22.30 e la terrà con sé a dormire, per poi riaccompagnarla presso la Per_1
casa materna sabato prima di iniziare a lavorare;
4) starà col padre, nel corso delle vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive da Per_1
concordare entro fine maggio di ogni anno;
5) nel corso delle vacanze scolastiche, starà coi genitori con lo stesso calendario ordinario, Per_1
solo aggiungendo alcuni pernotti presso il padre, in base ad accordi da prendere tra genitori;
6) trascorrerà le festività principali (Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) Per_1
seguendo il principio degli anni alterni e dell'alternanza delle festività con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori;
7) a far data da ottobre 2024, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento di , entro il 15 di ogni mese, l'importo di Euro 150,00, oltre rivalutazione Per_1
annua;
8) da ottobre 2024 le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9) da ottobre 2024 l'assegno Unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
Pag. 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3566/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Parte_1 C.F._1
Pirovano, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Marini, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/01/2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti conclusioni: “Le parti dichiarano di concordare sull'affido condiviso e sul collocamento prevalente presso la madre e sul calendario proposto da parte ricorrente ai punti 3, 4 (le settimane di competenza di ciascun genitore verranno concordate entro fine maggio), 5, 6.
Co Le parti concordano che da ottobre 2024 l' verrà percepito al 50% dai genitori e le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al
50%. Il padre verserà entro il 15 di ogni mese alla madre € 150 a titolo di contributo al mantenimento della minore, con rivalutazione annuale.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio in Parabiago in data 10/04/2019, scegliendo il Pt_1 CP_1 regime della comunione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte I, anno 2019).
Dall'unione nasceva , il 05/01/2019, in Ingolstad (Germania). Persona_1
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale,
l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso di sé e un contributo a carico Persona_1 del per il mantenimento della minore di importo pari “ad Euro 200,00 fino ad agosto 2025; CP_1
da settembre 2025 ad agosto 2030 l'importo di Euro 300,00; da settembre 2030 e fino all'indipendenza economica di l'importo di Euro 400,00”. Per_1
Con decreto recante data 04/10/2024 il Giudice relatore Dott.ssa Ardito, letto il ricorso, assegnava a parte ricorrente 60 giorni per la notifica del ricorso e del decreto e fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'08/01/2025 alle ore 9.30.
In data 07/01/2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, tanto che i coniugi già vivono separati.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole. La particolare regolamentazione dei rapporti padre/figlia tiene poi conto dei turni lavorativi dei genitori.
Pag. 2 di 4 Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in Parabiago in data 10/04/2019 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al n. 6, parte I, anno 2019);
2) affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre;
3) frequenterà il padre con le seguenti modalità: per due settimane al mese, da concordarsi tra Per_1
i genitori, il SI. prenderà nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì alle ore 7.00 presso CP_1 Per_1
l'abitazione materna, provvederà a farle fare colazione e ad accompagnarla a scuola;
nelle altre due settimane del mese, il SI. prenderà nella mattinata di venerdì alle ore 7.00 presso CP_1 Per_1
l'abitazione materna, provvederà a farle fare colazione e ad accompagnarla a scuola;
il SI. CP_1
poi prenderà a scuola il lunedì (tenendola a dormire presso di sé e riaccompagnandola a Per_1
scuola il martedì mattina), il martedì ed il giovedì (in questi ultimi due casi, accompagnandola poi presso l'abitazione materna quando deve recarsi al lavoro); il venerdì sera il SI. prenderà CP_1
dalla casa materna alle ore 22.30 e la terrà con sé a dormire, per poi riaccompagnarla presso la Per_1
casa materna sabato prima di iniziare a lavorare;
4) starà col padre, nel corso delle vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive da Per_1
concordare entro fine maggio di ogni anno;
5) nel corso delle vacanze scolastiche, starà coi genitori con lo stesso calendario ordinario, Per_1
solo aggiungendo alcuni pernotti presso il padre, in base ad accordi da prendere tra genitori;
6) trascorrerà le festività principali (Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) Per_1
seguendo il principio degli anni alterni e dell'alternanza delle festività con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori;
7) a far data da ottobre 2024, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento di , entro il 15 di ogni mese, l'importo di Euro 150,00, oltre rivalutazione Per_1
annua;
8) da ottobre 2024 le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo il
Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9) da ottobre 2024 l'assegno Unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
Pag. 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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