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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1518/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to LOMBARDI BARBARA;
RICORRENTE
E
, nato il 12/06/1963 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VISCOVO LUCIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 02.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024, ricorreva in riassunzione, a seguito della Parte_1 dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Nola, onde far dichiarare la separazione personale con addebito al marito , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Napoli in data 29.09.1988, assegnare la casa coniugale alla e disporre Pt_1
a carico del coniuge un assegno pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento per la stessa.
2. Ritualmente citato, si costituiva in giudizio e, impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte ricorrente, si associava alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di assegnazione della casa coniugale e si rimetteva al Tribunale in ordine all'ammontare del mantenimento.
3. A seguito della comparizione delle parti, il Giudice relatore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava la causa per la decisione. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri
3 coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n. 3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche e vaghe, fondate sull'asserito carattere autoritario e aggressivo del ma non vi è alcun CP_1 riscontro probatorio in merito. Tanto basta per rigettare la domanda di addebito.
C) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Va rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale in mancanza dei presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., dal momento che è incontestato tra le parti che i figli della coppia sono pacificamente maggiorenni ed autosufficienti.
D) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha richiesto di disporre il mantenimento per sé stessa, confermando le statuizioni adottate Pt_1 dal Giudice delegato dal Collegio nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ.
8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della 4 prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, è emerso che la ha 64 anni, non è occupata (pur avendo in Pt_1 passato lavorato), ha lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale ed è ospite di parenti. Il CP_1 viceversa, vive nella ex casa coniugale di sua proprietà esclusiva e percepisce una pensione (cfr. cedolino in atti) pari ad € 1.500,00 circa.
Alla luce di quanto previsto, tenuto conto dell'età della ricorrente, della mancanza di redditi propri e della necessità della stessa di trovare una nuova collocazione, il Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già assunte in via provvisoria ed urgente e prevedere in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario la somma di €
500,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT.
E) SPESE
Tenuto conto del rigetto della domanda di addebito, per cui la rottura del rapporto coniugale è ascrivibile ad entrambe le parti, si rinvengono gravi motivi (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 29.09.1988 in Napoli, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli (atto n. 437, parte II, s. A, Sez. D, anno 1988 );
b) rigetta la domanda di addebito spiegata dalla Pt_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale della Pt_1
d) dispone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a mezzo Controparte_1 di bonifico bancario la somma di € 500,00 (oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
5 ISTAT) a Parte_1
e) compensa integralmente le spese di lite;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del
3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1518/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to LOMBARDI BARBARA;
RICORRENTE
E
, nato il 12/06/1963 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VISCOVO LUCIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 02.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2024, ricorreva in riassunzione, a seguito della Parte_1 dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Nola, onde far dichiarare la separazione personale con addebito al marito , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Napoli in data 29.09.1988, assegnare la casa coniugale alla e disporre Pt_1
a carico del coniuge un assegno pari ad € 500,00 a titolo di mantenimento per la stessa.
2. Ritualmente citato, si costituiva in giudizio e, impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte ricorrente, si associava alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di assegnazione della casa coniugale e si rimetteva al Tribunale in ordine all'ammontare del mantenimento.
3. A seguito della comparizione delle parti, il Giudice relatore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava la causa per la decisione. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri
3 coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n. 3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche e vaghe, fondate sull'asserito carattere autoritario e aggressivo del ma non vi è alcun CP_1 riscontro probatorio in merito. Tanto basta per rigettare la domanda di addebito.
C) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Va rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale in mancanza dei presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., dal momento che è incontestato tra le parti che i figli della coppia sono pacificamente maggiorenni ed autosufficienti.
D) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha richiesto di disporre il mantenimento per sé stessa, confermando le statuizioni adottate Pt_1 dal Giudice delegato dal Collegio nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ.
8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della 4 prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, è emerso che la ha 64 anni, non è occupata (pur avendo in Pt_1 passato lavorato), ha lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale ed è ospite di parenti. Il CP_1 viceversa, vive nella ex casa coniugale di sua proprietà esclusiva e percepisce una pensione (cfr. cedolino in atti) pari ad € 1.500,00 circa.
Alla luce di quanto previsto, tenuto conto dell'età della ricorrente, della mancanza di redditi propri e della necessità della stessa di trovare una nuova collocazione, il Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già assunte in via provvisoria ed urgente e prevedere in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario la somma di €
500,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT.
E) SPESE
Tenuto conto del rigetto della domanda di addebito, per cui la rottura del rapporto coniugale è ascrivibile ad entrambe le parti, si rinvengono gravi motivi (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 29.09.1988 in Napoli, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli (atto n. 437, parte II, s. A, Sez. D, anno 1988 );
b) rigetta la domanda di addebito spiegata dalla Pt_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale della Pt_1
d) dispone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a mezzo Controparte_1 di bonifico bancario la somma di € 500,00 (oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
5 ISTAT) a Parte_1
e) compensa integralmente le spese di lite;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del
3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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