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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 11842/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
agenzia
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede legale in Napoli (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla via Tasso n. 480/484, Parco Matarazzo, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Maria Angela Grilli (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova (GE) alla via I.
Frugoni n. 3/7, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
socio unico: società soggetta CP_1 Controparte_2
a direzione e coordinamento di (P.IVA. , con sede CP_3 P.IVA_2
legale in Carpi (MO) alla via della Chimica n. 21, in persona del consigliere di amministrazione e legale rappresentante elettivamente Controparte_4
domiciliata presso gli avv. Maria Gualdi (c.f. ) e C.F._2
Gianni Plessi (c.f. ) e dagli stessi rappresentata e C.F._3
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 17 difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha insistito nel contestare le risultanze della relazione tecnica d'ufficio; nel merito ha concluso per l'accoglimento delle domande proposte, modificando l'ammontare di talune provvigioni e indennità richieste e chiedendo la condanna di controparte ex art.96 c.p.c...
Parte convenuta ha reiterato le conclusioni per come già formulate nella comparsa di costituzione, altresì chiedendo di dichiararsi la tardività e inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dall'attrice con le memorie ex art. 183 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.05.2018, la e la stipulavano un Parte_1 CP_1
contratto di agenzia, con il quale la prima si impegnava a promuovere i marchi di abbigliamento “Blumarine” e “Blugirl”, commercializzati dalla seconda, nel territorio della regione Campania.
Asseriva l'attrice che dopo circa due anni dalla conclusione del contratto mentre la preponente tardava nel fornire i campionari per la stagione P/E
2021, nonostante i solleciti formulati dalla , con PEC del Parte_1
07.08.2020 la comunicava invece la risoluzione immediata del CP_1
rapporto di agenzia in base all'art.
7.3 del contratto, contestando all'agente uno scostamento superiore al consentito tra il fatturato effettivamente conseguito e il livello minimo richiesto per le stagioni P/E e A/I 2020.
Dunque, con atto di citazione del 04.05.2021, la adiva il Parte_1
presente Tribunale, onde far accertare l'illegittimità del recesso della
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 17 mandante, in primis evidenziando che nessun budget per le stagioni del 2020
era stato concordato tra le parti e comunque invocando la eccezionalità della situazione derivata dalla pandemia da Covid-19 come causa di forza maggiore ex art. 1256 c.c., che renderebbe l'inadempimento non imputabile,
infine opponendo ex art. 1460 c.c. che viceversa l'annullamento di diversi ordini da parte della preponente avrebbe determinato il mancato raggiungimento dei volumi minimi di fatturato. Conseguentemente, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni residue e delle indennità previste dagli artt. 1750 e 1751 c.c. e dall'AEC del
30.07.2014, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto integrale, rivendicando la legittimità
della risoluzione contrattuale, non solo alla luce del citato art. 7.3, ma altresì contestando all'agente l'inadempimento dell'obbligo di fornire clienti affidabili e solvibili (ai sensi dell'art. 5 del contratto di agenzia); inoltre, la negava che il fenomeno pandemico avesse influito sul CP_1
raggiungimento del fatturato minimo imposto all'agente, trattandosi di campagne promozionali iniziate e concluse prima delle misure di contenimento e prevenzione, imposte solo a partire dal mese di marzo 2020.
Esperito un tentativo (senza successo) di composizione bonaria della lite tramite negoziazione assistita, si procedeva all'istruzione del giudizio,
specificamente mediante l'espletamento di c.t.u., affidata al dott.
Persona_1
Dopo una prima assegnazione in decisione, la causa era rimessa sul ruolo onde favorire il contraddittorio in merito alle contestazioni di parte attrice
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 17 sulle risultanze della relazione tecnica d'ufficio; con la definitiva riassegnazione del giudizio all'odierno scrivente, la causa era nuovamente rimessa in decisione, con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Tribunale, visti gli atti di causa e gli scritti difensivi e preso atto delle risultanze della c.t.u., decide come segue, ritenendo doversi rigettare la domanda di parte attrice.
La questione verte sulla legittimità o meno del recesso esercitato dalla CP_1
in virtù della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) che le parti inserivano nell'art.
7.3 del contratto di agenzia, con la quale è stata attribuita alla preponente la facoltà di sciogliersi dal contratto con effetto immediato,
senza preavviso e senza obbligo di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, in caso di scostamento superiore al 30% tra il fatturato effettivo conseguito dall'agente e il livello minimo previsto da contratto (a partire dal secondo anno di vigenza dell'accordo).
La giurisprudenza si è pronunciata sull'inserimento di tale clausola all'interno del contratto di agenzia, chiarendo che la disciplina di cui agli artt.1742 e ss. c.c. “non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa … con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento,
facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso
rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa” (Cass.
17.09.2021, n. 25194); tuttavia, sempre la giurisprudenza di legittimità ha
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 17 statuito anche che la validità di tale clausola è tale “solo nei limiti in cui …
non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco” (Cass. 18.05.2011, n.
10934; in questo senso, anche Cass. 23.06.2023, n. 18030), non potendosi prescindere dal concetto di giusta causa per il recesso di cui all'art. 2119 c.c.,
ritenuto applicabile anche al contratto di agenzia.
Ciò premesso, bisogna analizzare le contestazioni mosse dalla parte attrice.
In primis, la contestava la legittimità dell'art. 7 del Parte_1
contratto, per violazione dei principi di buona fede e correttezza (ex artt. 1175
e 1375 c.c.) ed altresì ne invocava l'inapplicabilità nella controversia in esame, asserendo che le parti non avessero mai concordato i volumi minimi di affari per le stagioni del 2020, così non potendosi verificare alcuno scostamento con il fatturato conseguito dall'agente: ebbene, tali rilievi non possono essere accolti.
Come emerge con chiarezza dal testo dell'accordo, entrambe le parti accettavano e sottoscrivevano espressamente tutte le clausole contrattuali
(pag. 8 del contratto), specialmente quelle comportanti maggiori oneri per l'una o per l'altra, tra cui lo stesso art. 7 relativo ai volumi minimi d'affari,
sicché non vi è alcuno spazio per rivendicazioni di illegittimità della clausola, da ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. e liberamente inserita dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale e della lora attività professionale d'impresa.
Parimenti, non è condivisibile la contestazione sull'omessa definizione dei livelli minimi di fatturato per le stagioni P/E e A/I 2020: infatti, se è vero che l'art.
7.3 del contratto parla di scostamento rispetto ai volumi minimi di affari
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 17 “concordati”, tuttavia il precedente comma 2 statuisce che, in caso di mancato diverso accordo, i volumi minimi previsti per le stagioni P/E e A/I
2019 (di cui all'allegato E del contratto) avrebbero dovuto intendersi come tacitamente rinnovati, con una maggiorazione del 10% rispetto all'anno precedente: dunque, adottando i criteri codicistici di interpretazione del contratto, che impongono di indagare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.), nonchè di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), è chiaro che la clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.3 possa operare anche senza uno specifico accordo tra i contraenti sui volumi minimi d'affari, in quanto gli stessi erano comunque da determinarsi in base al criterio pattuito al precedente comma 2.
Chiarito ciò, è anche possibile accertare se sussista lo scostamento tra obiettivo di vendite e fatturato effettivo, invocato dalla per far valere CP_1
la clausola risolutiva espressa. Dall'analisi della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è possibile rispondere in senso affermativo: confrontando l'incasso ottenuto dalla
[...]
(ricavabile dal prospetto allegato alla comparsa di costituzione Parte_1
della convenuta) con i livelli minimi di fatturato da raggiungere nelle stagioni
P/E e A/I 2020 (da calcolare aumentando del 10% i volumi minimi pattuiti per le stagioni del 2019), emerge uno scostamento del 73,56%, ben più alto rispetto al massimo consentito del 30%.
In secondo luogo, parte attrice invocava il principio “inadimplenti non est adimplendum”, sostenendo che il mancato raggiungimento dei minimi di vendita fosse dipeso (anche) dalla mancata accettazione e/o
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 17 dall'annullamento di diversi ordini ad opera della convenuta, in violazione dei doveri che l'art. 1749 c.c. impone al preponente;
tuttavia, neppure tale contestazione coglie nel segno.
Com'è noto, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) permette al contraente di sospendere o rifiutarsi di eseguire la propria prestazione a fronte di un inadempimento di controparte che influisca sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni;
ebbene, nel caso di specie, il preteso inadempimento della preponente in realtà ha costituito l'esercizio di un suo diritto, previsto non solo dall'art.
6.1 del contratto di agenzia, ma altresì nella clausola di riservato dominio di cui alle condizioni generali di vendita delle proposte d'ordine (depositate in atti), laddove, in particolare, la CP_1
adduceva che la mancata accettazione di alcuni ordini fosse dipesa dall'insolvenza dei relativi clienti, addebitata dalla preponente proprio alla violazione del dovere dell'agente di proporre solo clienti affidabili (art. 5 del contratto).
Né emergono elementi per poter affermare una mancanza di buona fede e correttezza da parte della convenuta, dovendo viceversa considerarsi come fosse certamente non economicamente vantaggioso accertare ordinativi di merce provenienti da clienti affidabili e solvibili.
A questo punto occorre esaminare il più importante rilievo mosso dalla parte attrice, che invoca l'applicazione dell'art. 1256 c.c., asserendo che l'avvento della pandemia, con le conseguenti misure di contenimento della circolazione delle persone e delle attività commerciali imposte da marzo 2020, avrebbe rappresentato un'ipotesi di forza maggiore, tale da rendere l'inadempimento
(cioè la riduzione del fatturato oltre il limite previsto) non imputabile.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 17 In particolare, l'agente sosteneva che le fasi di consegna della merce per le campagne del 2020 si fossero svolte proprio nel clou del periodo pandemico, il che avrebbe determinato l'impossibilità per diversi clienti di confermare gli ordini o di onorare i pagamenti verso la casa mandante;
dunque, l'attrice non solo escludeva di aver proposto clienti insolventi, ma altresì asseriva che lo scostamento superiore al 30% tra fatturato incassato e relativo obiettivo minimo non fosse a lei imputabile, essendo stato determinato dalle conseguenze della pandemia sulle attività economiche, con conseguente illegittimità della risoluzione ai sensi dell'art.
7.3 del contratto, non essendovi un inadempimento comunque integrante giusta causa per il recesso.
Viceversa, la negava il ruolo del Covid-19, sostenendo che rilevasse il CP_1
momento in cui si erano svolte le campagne di vendita, entrambe terminate prima del lockdown e delle restrizioni per la pandemia.
Preliminarmente, è bene sottolineare che non ci si trova innanzi ad un contratto aleatorio, come, invece, sostenuto nella comparsa di costituzione dalla società convenuta, la quale affermava che l'inserimento nel contratto di una clausola come l'art. 7.3, che lega le sorti del rapporto al raggiungimento di un volume minimo di affari, attribuirebbe carattere di aleatorietà al contratto, con conseguente inapplicabilità dei rimedi codicistici per l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni.
Invero, tale affermazione non è condivisibile;
premesso che il contratto di agenzia non rientra tra i contratti ritenuti tipicamente aleatori, in ogni caso mancherebbe comunque una delle caratteristiche imprescindibili della cd. alea giuridica, ossia la sua bilateralità, laddove il “rischio” previsto dall'art. 7.3 è stato evidentemente posto a carico della sola parte attrice e certamente
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 17 non è controbilanciato dalle provvigioni (come asserito dalla convenuta), che rappresentano il corrispettivo per le prestazioni principali imposte all'agente; al contrario, l'art.
7.3 del contratto configura una vera e propria clausola risolutiva espressa, con cui le parti hanno riconosciuto la facoltà per la preponente di risolvere l'accordo in caso di mancato conseguimento di un livello minimo di fatturato, non entrando in gioco nessun rischio che possa alterare l'equilibrio delle prestazioni rendendone incerto l'an o il quantum.
In secondo luogo, bisogna precisare che non opera l'ipotesi di esclusione della responsabilità appositamente prevista dal legislatore con l'art. 3 co. 6
bis del d.l. 60/2020 (“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”): infatti, la norma in esame va applicata ai casi in cui il rispetto delle restrizioni per la pandemia abbia determinato direttamente l'inadempimento del debitore;
viceversa, nel caso di specie, il Covid-19 è stato invocato come causa di forza maggiore,
che avrebbe inciso sul mancato raggiungimento dei volumi minimi di affari solo indirettamente, cioè per il generale rallentamento dell'economia che è
derivato dal lungo periodo emergenziale, come evidenziato, del resto, anche dalla stessa parte attrice.
Tanto chiarito, dall'analisi degli atti di causa emerge l'irrilevanza del fenomeno pandemico sul raggiungimento dell'obiettivo di fatturato da parte dell'agente.
È opportuno partire da un dato pacifico, ossia che le campagne di vendita per
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 17 le stagioni 2020 si sono svolte prima delle restrizioni governative, perlomeno nella prima fase promozionale;
viceversa, ciò su cui le parti non concordano riguarda proprio il periodo successivo, laddove, mentre la convenuta asseriva che tali campagne avessero avuto conclusione prima di marzo 2020, invece l'attrice sosteneva che le fasi di vendita e/o consegna della merce avessero avuto luogo proprio sotto la vigenza delle misure di contenimento ed, a tal riguardo, allegava un prospetto di confronto tra “ordinato” e “fatturato”, che dimostrerebbe l'incidenza di una causa di forza maggiore (quale la pandemia)
sugli affari conclusi dall'agente (doc. 20 depositato da parte attrice).
Tuttavia, oltre ad essere di formazione unilaterale (e in quanto tale disconosciuto dalla convenuta) ed oltre a riportare dati di fatturato diversi da quelli basati sugli estratti conto provvigionali, inviati dalla preponente all'agente e depositati in giudizio da entrambe le parti, il predetto documento non è utilizzabile per dimostrare l'incidenza ex art. 1256 c.c. del fenomeno pandemico: infatti, l'art. 7 del contratto di agenzia (che, si rammenta, è stato accettato e sottoscritto specificamente da entrambi i contraenti) è chiaro nell'ancorare il raggiungimento degli obiettivi minimi di affari al “fatturato effettivo ed incassato” (in questo senso anche l'art. 13 del contratto, che lega il diritto dell'agente alle provvigioni al fatturato conseguito mediante la sua attività e “nella misura in cui la preponente abbia effettivamente incassato il corrispettivo”).
Dunque, è necessario guardare ai dati del fatturato effettivo e concretamente incassato dalla , che rivelano come l'agente abbia ottenuto un volume CP_1
d'affari sensibilmente inferiore all'obiettivo previsto e ciò non solo per le stagioni del 2020, ma anche per le stagioni del 2019: pur non essendo
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 17 integrata, in quest'ultimo caso, la condizione di operatività della clausola risolutiva espressa (così i commi 1 e 3 dell'art. 7), tuttavia ciò dimostra che, sin dall'inizio del rapporto di agenzia, la non ha ottenuto Parte_1
gli incassi richiesti dalla preponente, anche ben prima dell'avvento della pandemia e dunque a prescindere dai suoi effetti.
Al contrario, risulta invece provata la violazione del dovere dell'agente di
“entrare in relazione di affari con clienti che diano e continuino a dare affidamento di piena correttezza commerciale” (art. 5 del contratto). Infatti, dall'analisi delle schede contabili dei clienti insolventi (depositate in atti dalla convenuta) e dal loro confronto con l'allegato C del contratto (contenente i nomi dei clienti già acquisiti in capo alla ), emerge come sia stata CP_1
proprio l'odierna attrice a procurare alla preponente tali inaffidabili clienti.
Dunque, le considerazioni svolte permettono di affermare la legittimità del recesso esercitato dalla in base alla clausola risolutiva espressa CP_1
dell'art.
7.3 del contratto di agenzia, alla luce dell'inadempimento dell'agente
(senza l'intervento di alcuna causa di forza maggiore) nel raggiungere determinati livelli minimi di affari;
trattasi di inadempimento qualificabile come giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., in quanto il rapporto fiduciario con la preponente può dirsi essere stato leso non solo dall'incapacità dell'agente di raggiungere gli obiettivi di fatturato, manifestata durante più
campagne promozionali, ma altresì e soprattutto dalla sua violazione del dovere di cui all'art. 5 del contratto (come sottolineato anche dalla preponente stessa nella PEC di risoluzione contrattuale del 07.08.2020).
A seguito del rigetto della domanda attorea per l'accertamento dell'illegittimità del recesso contrattuale della controparte, è possibile
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 17 affrontare le restanti domande di parte attrice, volte ad ottenere il pagamento delle provvigioni rimanenti, delle indennità codicistiche e di settore, nonché il risarcimento dei danni.
Certamente, non possono essere riconosciute le indennità di preavviso e di cessazione del rapporto ex artt. 1750 e 1751 c.c., rispettivamente richieste per
€.7.354,71 e €.30.177,12 (come da comparsa conclusionale del 24.03.2025 dell'attrice). Infatti, poiché la preponente si è legittimamente avvalsa dell'art.
7.3 del contratto, è possibile richiamarsi direttamente a tale clausola, che attribuisce la facoltà di risoluzione contrattuale “senza preavviso e senza obbligo di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto”; inoltre,
anche volendo ritenere che la validità di tale clausola risolutiva espressa non escluda a priori la corresponsione delle indennità (tenendo conto anche dell'ultimo comma dell'art. 1751 c.c., che sancisce l'inderogabilità della propria disciplina a tutela dell'agente), le stesse comunque non sarebbero dovute in quanto, come accertato in precedenza, si è verificato un inadempimento dell'agente imputabile e costituente giusta causa di recesso.
Parte attrice chiedeva altresì la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato del contratto, quantificandoli, in via d'equità, in €.29.219,44, per condotte della preponente di denigrazione professionale e di induzione a spese.
Tuttavia, neppure questa domanda può essere accolta, in quanto, sempre premettendo l'accertata legittimità del recesso della (che di per sé CP_1
escluderebbe la sussistenza di danni risarcibili), è opportuno comunque sottolineare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi richiede il risarcimento.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 17 Per quanto attiene alla cd. induzione alle spese, parte attrice lamentava i costi sostenuti per la realizzazione di uno showroom per le collezioni della preponente, nonché evidenziava come il recesso fosse avvenuto proprio in corrispondenza del periodo in cui di regola ha inizio la campagna promozionale per la stagione P/E (a tal scopo allegando i DDT di giugno
2019 emessi per la stagione P/E 2020); tuttavia, se da un lato va richiamato l'art. 11 del contratto, che pone le spese di agenzia (in cui possono rientrare i costi per lo showroom) “in via definitiva” a carico “esclusivo” dell'agente, dall'altro si evidenzia che i DDT per le stagioni del 2020 non sono sufficienti a dimostrare alcuna risarcibile “induzione ad oneri”, considerando, del resto,
che le spese eventualmente sostenute dalla prima della Parte_1
risoluzione, comunque rientrerebbero in quelle spese attinenti all'incarico, in quanto tali non rimborsabili.
Il discorso è analogo rispetto ai (presunti) profili denigratori del recesso.
Si rammenta che l'equità ex art. 1226 c.c. può sopperire alle difficoltà nella dimostrazione del quantum risarcibile, ma non esime il danneggiato dal provare l'esistenza del danno stesso;
allora, nel caso di specie, il richiamo al criterio equitativo non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria, in quanto parte attrice si è limitata a richiamare i toni della PEC di risoluzione contrattuale, senza tuttavia provarne in alcun modo una diffusione pubblica
(che potesse danneggiarne l'immagine), né tantomeno ha potuto dimostrare i
“dubbi sull'operato e sulla correttezza” dell'agente (pag. 12 dell'atto di citazione) che i clienti avrebbero espresso, che potrebbero dimostrare la lesione della sua reputazione.
Ancora, l'attrice, pur prendendo atto dell'art. 14.2 del contratto, che esclude
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 13 di 17 espressamente l'applicazione della disciplina degli accordi economici collettivi (così anche l'art. 16.3), chiedeva il pagamento delle indennità di cui all'art. 10 dell'AEC del 30.07.2014; tale domanda può essere accolta solo in parte.
Preliminarmente, è bene sottolineare la contraddizione in cui è caduta parte attrice, la quale prima richiamava il criterio dell'applicazione della normativa più favorevole all'agente (per richiedere la maggior somma oggetto dell'indennità ex art. 1751 c.c.), per poi asserire che l'art. 14.2 del contratto di agenzia sarebbe stato abrogato implicitamente per effetto del versamento del FIRR all' da parte della mandante, così da far sorgere anche il CP_5
diritto dell'agente alle indennità di settore (ossia, indennità di risoluzione del rapporto, suppletiva di clientela e meritocratica).
In realtà, è lo stesso contratto ad escludere che il mero versamento del FIRR all' possa rilevare ai fini dell'applicazione degli AEC, in quanto CP_5
l'art. 16.2 prevede che le modifiche all'accordo “dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità”: è chiaro che la lista dei versamenti all' CP_5
(allegata in atti) non è sufficiente a tal scopo, essendo necessaria una nuova pattuizione scritta tra le parti. Inoltre, l'art. 10 n. 2 e 3 dell'AEC esclude espressamente la debenza dell'indennità suppletiva di clientela e di quella meritocratica quando il contratto si sciolga per fatto imputabile all'agente,
proprio come avvenuto nella controversia in esame.
Tuttavia, il discorso è leggermente diverso per quanto attiene al FIRR. Infatti,
è comunque dato pacifico e incontestato che la abbia versato delle CP_1
somme per il FIRR della trattasi non solo di un fatto Parte_1
documentato in atti, ma altresì mai negato dalla convenuta, la quale, al
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 14 di 17 contrario, chiariva che i versamenti fatti all' costituivano CP_5
l'assolvimento di un obbligo ex lege, in quanto istituto a iscrizione obbligatoria per gli agenti.
Dunque, sulla base della documentazione in atti e richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, si riconosce il diritto della parte attrice ad ottenere €.777,74 a titolo di FIRR (oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002), quale differenza tra €.1.317,41 di FIRR maturato e €.539,67 di importo già versato dalla preponente all' (come peraltro ammesso CP_5
anche dal consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa nelle Per_2
sue osservazioni al c.t.u.); nessuna compensazione può operare con un presunto debito della nei confronti della per Parte_1 CP_1
€.779,30 (pag. 2 delle osservazioni della dott.ssa , dal momento Per_2
che la semplice allegazione delle fatture non pagate non è sufficiente in assenza di esplicita domanda in tal senso (in base al principio di cui all'art. 112 c.p.c.).
Infine, va respinta anche l'ultima domanda della che Parte_1
chiedeva il pagamento delle provvigioni residue, quantificate in €.4.950,03
nella comparsa conclusionale del 24.03.2025 (asserendo che in corso di causa la società convenuta avesse provveduto a pagare parte dei corrispettivi richiesti in citazione), nonché chiedeva altresì ulteriori €.11.774,21, quali provvigioni sulla differenza tra l'ordinato e il fatturato effettivo (ricavabile dal doc. 20 depositato da parte attrice).
Sicuramente quest'ultima somma non può essere riconosciuta a favore dell'agente, che, a tal scopo, richiamava l'art. 1748 c.c., secondo cui “la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 15 di 17 ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Infatti, non solo si ripropongono le medesime considerazioni svolte in precedenza sull'inutilizzabilità del doc. 20 di parte attrice, ma soprattutto si evidenzia che lo stesso art. 1748 c.c. contiene una clausola di salvaguardia (“salvo che sia diversamente pattuito…”): ebbene,
come già evidenziato, in più punti del contratto di agenzia le parti hanno inteso riferirsi al fatturato effettivo e concretamente incassato dalla preponente, sicché nessun rilievo può assumere l'ammontare dell'ordinato ai fini di un preteso credito provvigionale insoddisfatto.
Per quanto attiene alle provvigioni maturate in corso di rapporto e non ancora liquidate, il c.t.u. le quantificava in €.4.908,66, affermando, tuttavia, che
“detto importo scaturirebbe da mancati incassi per insolvenze” (pag. 19 della relazione); dunque, richiamando l'art. 13.1 del contratto (che lega il diritto alle provvigioni ai corrispettivi effettivamente incassati dalla mandante),
anche questa domanda va rigettata, in quanto parte convenuta ha documentato il mancato incasso delle fatture da cui sarebbe scaturita tale residua provvigione.
Tenuto conto della prevalente soccombenza di parte attrice e del minimo accoglimento di un solo capo delle domande dalla stessa proposte, per un valore quasi trascurabile rispetto al valore complessivo della causa, parte attrice va condannata a rifondere alla convenuta le spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo, adottando i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
Si procede inoltre alla liquidazione delle spese di c.t.u., non eseguita in istruttoria, ponendone il pagamento secondo la prevalente soccombenza.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 16 di 17
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice ad Parte_1
eccezione di quella di cui al capo successivo, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso contrattuale posto in essere dalla convenuta e conseguentemente respinge le domande di parte attrice CP_1
di pagamento delle indennità, delle provvigioni residue e di risarcimento dei danni;
2. In parziale accoglimento della relativa domanda, condanna la CP_1
al pagamento a favore della di €.777,74 a
[...] Parte_1
titolo di FIRR maturato e non versato, oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 a far data dalla domanda fino al soddisfo;
3. Liquida le competenze spettanti al nominato c.t.u. Dott. Persona_1
in €.2.641,16 per onorari, oltre oneri accessori ed IVA, al
[...]
lordo dell'acconto già liquidato, ponendone il pagamento definitivamente a carico della e quindi Parte_1
condannando quest'ultima al rimborso in favore della convenuta delle somme eventualmente corrisposte al c.t.u.; CP_1
4. condanna la al rimborso delle spese processuali Parte_1
in favore della liquidandole in €.800,00 per spese esenti CP_1
ed €.12.200,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 12.05.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 11842/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
agenzia
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede legale in Napoli (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla via Tasso n. 480/484, Parco Matarazzo, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Maria Angela Grilli (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova (GE) alla via I.
Frugoni n. 3/7, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
socio unico: società soggetta CP_1 Controparte_2
a direzione e coordinamento di (P.IVA. , con sede CP_3 P.IVA_2
legale in Carpi (MO) alla via della Chimica n. 21, in persona del consigliere di amministrazione e legale rappresentante elettivamente Controparte_4
domiciliata presso gli avv. Maria Gualdi (c.f. ) e C.F._2
Gianni Plessi (c.f. ) e dagli stessi rappresentata e C.F._3
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 17 difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha insistito nel contestare le risultanze della relazione tecnica d'ufficio; nel merito ha concluso per l'accoglimento delle domande proposte, modificando l'ammontare di talune provvigioni e indennità richieste e chiedendo la condanna di controparte ex art.96 c.p.c...
Parte convenuta ha reiterato le conclusioni per come già formulate nella comparsa di costituzione, altresì chiedendo di dichiararsi la tardività e inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dall'attrice con le memorie ex art. 183 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.05.2018, la e la stipulavano un Parte_1 CP_1
contratto di agenzia, con il quale la prima si impegnava a promuovere i marchi di abbigliamento “Blumarine” e “Blugirl”, commercializzati dalla seconda, nel territorio della regione Campania.
Asseriva l'attrice che dopo circa due anni dalla conclusione del contratto mentre la preponente tardava nel fornire i campionari per la stagione P/E
2021, nonostante i solleciti formulati dalla , con PEC del Parte_1
07.08.2020 la comunicava invece la risoluzione immediata del CP_1
rapporto di agenzia in base all'art.
7.3 del contratto, contestando all'agente uno scostamento superiore al consentito tra il fatturato effettivamente conseguito e il livello minimo richiesto per le stagioni P/E e A/I 2020.
Dunque, con atto di citazione del 04.05.2021, la adiva il Parte_1
presente Tribunale, onde far accertare l'illegittimità del recesso della
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 17 mandante, in primis evidenziando che nessun budget per le stagioni del 2020
era stato concordato tra le parti e comunque invocando la eccezionalità della situazione derivata dalla pandemia da Covid-19 come causa di forza maggiore ex art. 1256 c.c., che renderebbe l'inadempimento non imputabile,
infine opponendo ex art. 1460 c.c. che viceversa l'annullamento di diversi ordini da parte della preponente avrebbe determinato il mancato raggiungimento dei volumi minimi di fatturato. Conseguentemente, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni residue e delle indennità previste dagli artt. 1750 e 1751 c.c. e dall'AEC del
30.07.2014, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto integrale, rivendicando la legittimità
della risoluzione contrattuale, non solo alla luce del citato art. 7.3, ma altresì contestando all'agente l'inadempimento dell'obbligo di fornire clienti affidabili e solvibili (ai sensi dell'art. 5 del contratto di agenzia); inoltre, la negava che il fenomeno pandemico avesse influito sul CP_1
raggiungimento del fatturato minimo imposto all'agente, trattandosi di campagne promozionali iniziate e concluse prima delle misure di contenimento e prevenzione, imposte solo a partire dal mese di marzo 2020.
Esperito un tentativo (senza successo) di composizione bonaria della lite tramite negoziazione assistita, si procedeva all'istruzione del giudizio,
specificamente mediante l'espletamento di c.t.u., affidata al dott.
Persona_1
Dopo una prima assegnazione in decisione, la causa era rimessa sul ruolo onde favorire il contraddittorio in merito alle contestazioni di parte attrice
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 17 sulle risultanze della relazione tecnica d'ufficio; con la definitiva riassegnazione del giudizio all'odierno scrivente, la causa era nuovamente rimessa in decisione, con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Il Tribunale, visti gli atti di causa e gli scritti difensivi e preso atto delle risultanze della c.t.u., decide come segue, ritenendo doversi rigettare la domanda di parte attrice.
La questione verte sulla legittimità o meno del recesso esercitato dalla CP_1
in virtù della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) che le parti inserivano nell'art.
7.3 del contratto di agenzia, con la quale è stata attribuita alla preponente la facoltà di sciogliersi dal contratto con effetto immediato,
senza preavviso e senza obbligo di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, in caso di scostamento superiore al 30% tra il fatturato effettivo conseguito dall'agente e il livello minimo previsto da contratto (a partire dal secondo anno di vigenza dell'accordo).
La giurisprudenza si è pronunciata sull'inserimento di tale clausola all'interno del contratto di agenzia, chiarendo che la disciplina di cui agli artt.1742 e ss. c.c. “non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa … con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento,
facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso
rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa” (Cass.
17.09.2021, n. 25194); tuttavia, sempre la giurisprudenza di legittimità ha
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 17 statuito anche che la validità di tale clausola è tale “solo nei limiti in cui …
non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco” (Cass. 18.05.2011, n.
10934; in questo senso, anche Cass. 23.06.2023, n. 18030), non potendosi prescindere dal concetto di giusta causa per il recesso di cui all'art. 2119 c.c.,
ritenuto applicabile anche al contratto di agenzia.
Ciò premesso, bisogna analizzare le contestazioni mosse dalla parte attrice.
In primis, la contestava la legittimità dell'art. 7 del Parte_1
contratto, per violazione dei principi di buona fede e correttezza (ex artt. 1175
e 1375 c.c.) ed altresì ne invocava l'inapplicabilità nella controversia in esame, asserendo che le parti non avessero mai concordato i volumi minimi di affari per le stagioni del 2020, così non potendosi verificare alcuno scostamento con il fatturato conseguito dall'agente: ebbene, tali rilievi non possono essere accolti.
Come emerge con chiarezza dal testo dell'accordo, entrambe le parti accettavano e sottoscrivevano espressamente tutte le clausole contrattuali
(pag. 8 del contratto), specialmente quelle comportanti maggiori oneri per l'una o per l'altra, tra cui lo stesso art. 7 relativo ai volumi minimi d'affari,
sicché non vi è alcuno spazio per rivendicazioni di illegittimità della clausola, da ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. e liberamente inserita dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale e della lora attività professionale d'impresa.
Parimenti, non è condivisibile la contestazione sull'omessa definizione dei livelli minimi di fatturato per le stagioni P/E e A/I 2020: infatti, se è vero che l'art.
7.3 del contratto parla di scostamento rispetto ai volumi minimi di affari
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 17 “concordati”, tuttavia il precedente comma 2 statuisce che, in caso di mancato diverso accordo, i volumi minimi previsti per le stagioni P/E e A/I
2019 (di cui all'allegato E del contratto) avrebbero dovuto intendersi come tacitamente rinnovati, con una maggiorazione del 10% rispetto all'anno precedente: dunque, adottando i criteri codicistici di interpretazione del contratto, che impongono di indagare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.), nonchè di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), è chiaro che la clausola risolutiva espressa di cui all'art.
7.3 possa operare anche senza uno specifico accordo tra i contraenti sui volumi minimi d'affari, in quanto gli stessi erano comunque da determinarsi in base al criterio pattuito al precedente comma 2.
Chiarito ciò, è anche possibile accertare se sussista lo scostamento tra obiettivo di vendite e fatturato effettivo, invocato dalla per far valere CP_1
la clausola risolutiva espressa. Dall'analisi della documentazione in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è possibile rispondere in senso affermativo: confrontando l'incasso ottenuto dalla
[...]
(ricavabile dal prospetto allegato alla comparsa di costituzione Parte_1
della convenuta) con i livelli minimi di fatturato da raggiungere nelle stagioni
P/E e A/I 2020 (da calcolare aumentando del 10% i volumi minimi pattuiti per le stagioni del 2019), emerge uno scostamento del 73,56%, ben più alto rispetto al massimo consentito del 30%.
In secondo luogo, parte attrice invocava il principio “inadimplenti non est adimplendum”, sostenendo che il mancato raggiungimento dei minimi di vendita fosse dipeso (anche) dalla mancata accettazione e/o
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 17 dall'annullamento di diversi ordini ad opera della convenuta, in violazione dei doveri che l'art. 1749 c.c. impone al preponente;
tuttavia, neppure tale contestazione coglie nel segno.
Com'è noto, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) permette al contraente di sospendere o rifiutarsi di eseguire la propria prestazione a fronte di un inadempimento di controparte che influisca sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni;
ebbene, nel caso di specie, il preteso inadempimento della preponente in realtà ha costituito l'esercizio di un suo diritto, previsto non solo dall'art.
6.1 del contratto di agenzia, ma altresì nella clausola di riservato dominio di cui alle condizioni generali di vendita delle proposte d'ordine (depositate in atti), laddove, in particolare, la CP_1
adduceva che la mancata accettazione di alcuni ordini fosse dipesa dall'insolvenza dei relativi clienti, addebitata dalla preponente proprio alla violazione del dovere dell'agente di proporre solo clienti affidabili (art. 5 del contratto).
Né emergono elementi per poter affermare una mancanza di buona fede e correttezza da parte della convenuta, dovendo viceversa considerarsi come fosse certamente non economicamente vantaggioso accertare ordinativi di merce provenienti da clienti affidabili e solvibili.
A questo punto occorre esaminare il più importante rilievo mosso dalla parte attrice, che invoca l'applicazione dell'art. 1256 c.c., asserendo che l'avvento della pandemia, con le conseguenti misure di contenimento della circolazione delle persone e delle attività commerciali imposte da marzo 2020, avrebbe rappresentato un'ipotesi di forza maggiore, tale da rendere l'inadempimento
(cioè la riduzione del fatturato oltre il limite previsto) non imputabile.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 17 In particolare, l'agente sosteneva che le fasi di consegna della merce per le campagne del 2020 si fossero svolte proprio nel clou del periodo pandemico, il che avrebbe determinato l'impossibilità per diversi clienti di confermare gli ordini o di onorare i pagamenti verso la casa mandante;
dunque, l'attrice non solo escludeva di aver proposto clienti insolventi, ma altresì asseriva che lo scostamento superiore al 30% tra fatturato incassato e relativo obiettivo minimo non fosse a lei imputabile, essendo stato determinato dalle conseguenze della pandemia sulle attività economiche, con conseguente illegittimità della risoluzione ai sensi dell'art.
7.3 del contratto, non essendovi un inadempimento comunque integrante giusta causa per il recesso.
Viceversa, la negava il ruolo del Covid-19, sostenendo che rilevasse il CP_1
momento in cui si erano svolte le campagne di vendita, entrambe terminate prima del lockdown e delle restrizioni per la pandemia.
Preliminarmente, è bene sottolineare che non ci si trova innanzi ad un contratto aleatorio, come, invece, sostenuto nella comparsa di costituzione dalla società convenuta, la quale affermava che l'inserimento nel contratto di una clausola come l'art. 7.3, che lega le sorti del rapporto al raggiungimento di un volume minimo di affari, attribuirebbe carattere di aleatorietà al contratto, con conseguente inapplicabilità dei rimedi codicistici per l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni.
Invero, tale affermazione non è condivisibile;
premesso che il contratto di agenzia non rientra tra i contratti ritenuti tipicamente aleatori, in ogni caso mancherebbe comunque una delle caratteristiche imprescindibili della cd. alea giuridica, ossia la sua bilateralità, laddove il “rischio” previsto dall'art. 7.3 è stato evidentemente posto a carico della sola parte attrice e certamente
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 17 non è controbilanciato dalle provvigioni (come asserito dalla convenuta), che rappresentano il corrispettivo per le prestazioni principali imposte all'agente; al contrario, l'art.
7.3 del contratto configura una vera e propria clausola risolutiva espressa, con cui le parti hanno riconosciuto la facoltà per la preponente di risolvere l'accordo in caso di mancato conseguimento di un livello minimo di fatturato, non entrando in gioco nessun rischio che possa alterare l'equilibrio delle prestazioni rendendone incerto l'an o il quantum.
In secondo luogo, bisogna precisare che non opera l'ipotesi di esclusione della responsabilità appositamente prevista dal legislatore con l'art. 3 co. 6
bis del d.l. 60/2020 (“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”): infatti, la norma in esame va applicata ai casi in cui il rispetto delle restrizioni per la pandemia abbia determinato direttamente l'inadempimento del debitore;
viceversa, nel caso di specie, il Covid-19 è stato invocato come causa di forza maggiore,
che avrebbe inciso sul mancato raggiungimento dei volumi minimi di affari solo indirettamente, cioè per il generale rallentamento dell'economia che è
derivato dal lungo periodo emergenziale, come evidenziato, del resto, anche dalla stessa parte attrice.
Tanto chiarito, dall'analisi degli atti di causa emerge l'irrilevanza del fenomeno pandemico sul raggiungimento dell'obiettivo di fatturato da parte dell'agente.
È opportuno partire da un dato pacifico, ossia che le campagne di vendita per
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 17 le stagioni 2020 si sono svolte prima delle restrizioni governative, perlomeno nella prima fase promozionale;
viceversa, ciò su cui le parti non concordano riguarda proprio il periodo successivo, laddove, mentre la convenuta asseriva che tali campagne avessero avuto conclusione prima di marzo 2020, invece l'attrice sosteneva che le fasi di vendita e/o consegna della merce avessero avuto luogo proprio sotto la vigenza delle misure di contenimento ed, a tal riguardo, allegava un prospetto di confronto tra “ordinato” e “fatturato”, che dimostrerebbe l'incidenza di una causa di forza maggiore (quale la pandemia)
sugli affari conclusi dall'agente (doc. 20 depositato da parte attrice).
Tuttavia, oltre ad essere di formazione unilaterale (e in quanto tale disconosciuto dalla convenuta) ed oltre a riportare dati di fatturato diversi da quelli basati sugli estratti conto provvigionali, inviati dalla preponente all'agente e depositati in giudizio da entrambe le parti, il predetto documento non è utilizzabile per dimostrare l'incidenza ex art. 1256 c.c. del fenomeno pandemico: infatti, l'art. 7 del contratto di agenzia (che, si rammenta, è stato accettato e sottoscritto specificamente da entrambi i contraenti) è chiaro nell'ancorare il raggiungimento degli obiettivi minimi di affari al “fatturato effettivo ed incassato” (in questo senso anche l'art. 13 del contratto, che lega il diritto dell'agente alle provvigioni al fatturato conseguito mediante la sua attività e “nella misura in cui la preponente abbia effettivamente incassato il corrispettivo”).
Dunque, è necessario guardare ai dati del fatturato effettivo e concretamente incassato dalla , che rivelano come l'agente abbia ottenuto un volume CP_1
d'affari sensibilmente inferiore all'obiettivo previsto e ciò non solo per le stagioni del 2020, ma anche per le stagioni del 2019: pur non essendo
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 17 integrata, in quest'ultimo caso, la condizione di operatività della clausola risolutiva espressa (così i commi 1 e 3 dell'art. 7), tuttavia ciò dimostra che, sin dall'inizio del rapporto di agenzia, la non ha ottenuto Parte_1
gli incassi richiesti dalla preponente, anche ben prima dell'avvento della pandemia e dunque a prescindere dai suoi effetti.
Al contrario, risulta invece provata la violazione del dovere dell'agente di
“entrare in relazione di affari con clienti che diano e continuino a dare affidamento di piena correttezza commerciale” (art. 5 del contratto). Infatti, dall'analisi delle schede contabili dei clienti insolventi (depositate in atti dalla convenuta) e dal loro confronto con l'allegato C del contratto (contenente i nomi dei clienti già acquisiti in capo alla ), emerge come sia stata CP_1
proprio l'odierna attrice a procurare alla preponente tali inaffidabili clienti.
Dunque, le considerazioni svolte permettono di affermare la legittimità del recesso esercitato dalla in base alla clausola risolutiva espressa CP_1
dell'art.
7.3 del contratto di agenzia, alla luce dell'inadempimento dell'agente
(senza l'intervento di alcuna causa di forza maggiore) nel raggiungere determinati livelli minimi di affari;
trattasi di inadempimento qualificabile come giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., in quanto il rapporto fiduciario con la preponente può dirsi essere stato leso non solo dall'incapacità dell'agente di raggiungere gli obiettivi di fatturato, manifestata durante più
campagne promozionali, ma altresì e soprattutto dalla sua violazione del dovere di cui all'art. 5 del contratto (come sottolineato anche dalla preponente stessa nella PEC di risoluzione contrattuale del 07.08.2020).
A seguito del rigetto della domanda attorea per l'accertamento dell'illegittimità del recesso contrattuale della controparte, è possibile
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 17 affrontare le restanti domande di parte attrice, volte ad ottenere il pagamento delle provvigioni rimanenti, delle indennità codicistiche e di settore, nonché il risarcimento dei danni.
Certamente, non possono essere riconosciute le indennità di preavviso e di cessazione del rapporto ex artt. 1750 e 1751 c.c., rispettivamente richieste per
€.7.354,71 e €.30.177,12 (come da comparsa conclusionale del 24.03.2025 dell'attrice). Infatti, poiché la preponente si è legittimamente avvalsa dell'art.
7.3 del contratto, è possibile richiamarsi direttamente a tale clausola, che attribuisce la facoltà di risoluzione contrattuale “senza preavviso e senza obbligo di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto”; inoltre,
anche volendo ritenere che la validità di tale clausola risolutiva espressa non escluda a priori la corresponsione delle indennità (tenendo conto anche dell'ultimo comma dell'art. 1751 c.c., che sancisce l'inderogabilità della propria disciplina a tutela dell'agente), le stesse comunque non sarebbero dovute in quanto, come accertato in precedenza, si è verificato un inadempimento dell'agente imputabile e costituente giusta causa di recesso.
Parte attrice chiedeva altresì la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato del contratto, quantificandoli, in via d'equità, in €.29.219,44, per condotte della preponente di denigrazione professionale e di induzione a spese.
Tuttavia, neppure questa domanda può essere accolta, in quanto, sempre premettendo l'accertata legittimità del recesso della (che di per sé CP_1
escluderebbe la sussistenza di danni risarcibili), è opportuno comunque sottolineare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi richiede il risarcimento.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 17 Per quanto attiene alla cd. induzione alle spese, parte attrice lamentava i costi sostenuti per la realizzazione di uno showroom per le collezioni della preponente, nonché evidenziava come il recesso fosse avvenuto proprio in corrispondenza del periodo in cui di regola ha inizio la campagna promozionale per la stagione P/E (a tal scopo allegando i DDT di giugno
2019 emessi per la stagione P/E 2020); tuttavia, se da un lato va richiamato l'art. 11 del contratto, che pone le spese di agenzia (in cui possono rientrare i costi per lo showroom) “in via definitiva” a carico “esclusivo” dell'agente, dall'altro si evidenzia che i DDT per le stagioni del 2020 non sono sufficienti a dimostrare alcuna risarcibile “induzione ad oneri”, considerando, del resto,
che le spese eventualmente sostenute dalla prima della Parte_1
risoluzione, comunque rientrerebbero in quelle spese attinenti all'incarico, in quanto tali non rimborsabili.
Il discorso è analogo rispetto ai (presunti) profili denigratori del recesso.
Si rammenta che l'equità ex art. 1226 c.c. può sopperire alle difficoltà nella dimostrazione del quantum risarcibile, ma non esime il danneggiato dal provare l'esistenza del danno stesso;
allora, nel caso di specie, il richiamo al criterio equitativo non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria, in quanto parte attrice si è limitata a richiamare i toni della PEC di risoluzione contrattuale, senza tuttavia provarne in alcun modo una diffusione pubblica
(che potesse danneggiarne l'immagine), né tantomeno ha potuto dimostrare i
“dubbi sull'operato e sulla correttezza” dell'agente (pag. 12 dell'atto di citazione) che i clienti avrebbero espresso, che potrebbero dimostrare la lesione della sua reputazione.
Ancora, l'attrice, pur prendendo atto dell'art. 14.2 del contratto, che esclude
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 13 di 17 espressamente l'applicazione della disciplina degli accordi economici collettivi (così anche l'art. 16.3), chiedeva il pagamento delle indennità di cui all'art. 10 dell'AEC del 30.07.2014; tale domanda può essere accolta solo in parte.
Preliminarmente, è bene sottolineare la contraddizione in cui è caduta parte attrice, la quale prima richiamava il criterio dell'applicazione della normativa più favorevole all'agente (per richiedere la maggior somma oggetto dell'indennità ex art. 1751 c.c.), per poi asserire che l'art. 14.2 del contratto di agenzia sarebbe stato abrogato implicitamente per effetto del versamento del FIRR all' da parte della mandante, così da far sorgere anche il CP_5
diritto dell'agente alle indennità di settore (ossia, indennità di risoluzione del rapporto, suppletiva di clientela e meritocratica).
In realtà, è lo stesso contratto ad escludere che il mero versamento del FIRR all' possa rilevare ai fini dell'applicazione degli AEC, in quanto CP_5
l'art. 16.2 prevede che le modifiche all'accordo “dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità”: è chiaro che la lista dei versamenti all' CP_5
(allegata in atti) non è sufficiente a tal scopo, essendo necessaria una nuova pattuizione scritta tra le parti. Inoltre, l'art. 10 n. 2 e 3 dell'AEC esclude espressamente la debenza dell'indennità suppletiva di clientela e di quella meritocratica quando il contratto si sciolga per fatto imputabile all'agente,
proprio come avvenuto nella controversia in esame.
Tuttavia, il discorso è leggermente diverso per quanto attiene al FIRR. Infatti,
è comunque dato pacifico e incontestato che la abbia versato delle CP_1
somme per il FIRR della trattasi non solo di un fatto Parte_1
documentato in atti, ma altresì mai negato dalla convenuta, la quale, al
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 14 di 17 contrario, chiariva che i versamenti fatti all' costituivano CP_5
l'assolvimento di un obbligo ex lege, in quanto istituto a iscrizione obbligatoria per gli agenti.
Dunque, sulla base della documentazione in atti e richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, si riconosce il diritto della parte attrice ad ottenere €.777,74 a titolo di FIRR (oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002), quale differenza tra €.1.317,41 di FIRR maturato e €.539,67 di importo già versato dalla preponente all' (come peraltro ammesso CP_5
anche dal consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa nelle Per_2
sue osservazioni al c.t.u.); nessuna compensazione può operare con un presunto debito della nei confronti della per Parte_1 CP_1
€.779,30 (pag. 2 delle osservazioni della dott.ssa , dal momento Per_2
che la semplice allegazione delle fatture non pagate non è sufficiente in assenza di esplicita domanda in tal senso (in base al principio di cui all'art. 112 c.p.c.).
Infine, va respinta anche l'ultima domanda della che Parte_1
chiedeva il pagamento delle provvigioni residue, quantificate in €.4.950,03
nella comparsa conclusionale del 24.03.2025 (asserendo che in corso di causa la società convenuta avesse provveduto a pagare parte dei corrispettivi richiesti in citazione), nonché chiedeva altresì ulteriori €.11.774,21, quali provvigioni sulla differenza tra l'ordinato e il fatturato effettivo (ricavabile dal doc. 20 depositato da parte attrice).
Sicuramente quest'ultima somma non può essere riconosciuta a favore dell'agente, che, a tal scopo, richiamava l'art. 1748 c.c., secondo cui “la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 15 di 17 ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Infatti, non solo si ripropongono le medesime considerazioni svolte in precedenza sull'inutilizzabilità del doc. 20 di parte attrice, ma soprattutto si evidenzia che lo stesso art. 1748 c.c. contiene una clausola di salvaguardia (“salvo che sia diversamente pattuito…”): ebbene,
come già evidenziato, in più punti del contratto di agenzia le parti hanno inteso riferirsi al fatturato effettivo e concretamente incassato dalla preponente, sicché nessun rilievo può assumere l'ammontare dell'ordinato ai fini di un preteso credito provvigionale insoddisfatto.
Per quanto attiene alle provvigioni maturate in corso di rapporto e non ancora liquidate, il c.t.u. le quantificava in €.4.908,66, affermando, tuttavia, che
“detto importo scaturirebbe da mancati incassi per insolvenze” (pag. 19 della relazione); dunque, richiamando l'art. 13.1 del contratto (che lega il diritto alle provvigioni ai corrispettivi effettivamente incassati dalla mandante),
anche questa domanda va rigettata, in quanto parte convenuta ha documentato il mancato incasso delle fatture da cui sarebbe scaturita tale residua provvigione.
Tenuto conto della prevalente soccombenza di parte attrice e del minimo accoglimento di un solo capo delle domande dalla stessa proposte, per un valore quasi trascurabile rispetto al valore complessivo della causa, parte attrice va condannata a rifondere alla convenuta le spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo, adottando i parametri previsti dalla normativa vigente in materia.
Si procede inoltre alla liquidazione delle spese di c.t.u., non eseguita in istruttoria, ponendone il pagamento secondo la prevalente soccombenza.
Proc. N. 11842/2021 R.G. – sentenza Pagina 16 di 17
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice ad Parte_1
eccezione di quella di cui al capo successivo, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso contrattuale posto in essere dalla convenuta e conseguentemente respinge le domande di parte attrice CP_1
di pagamento delle indennità, delle provvigioni residue e di risarcimento dei danni;
2. In parziale accoglimento della relativa domanda, condanna la CP_1
al pagamento a favore della di €.777,74 a
[...] Parte_1
titolo di FIRR maturato e non versato, oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 a far data dalla domanda fino al soddisfo;
3. Liquida le competenze spettanti al nominato c.t.u. Dott. Persona_1
in €.2.641,16 per onorari, oltre oneri accessori ed IVA, al
[...]
lordo dell'acconto già liquidato, ponendone il pagamento definitivamente a carico della e quindi Parte_1
condannando quest'ultima al rimborso in favore della convenuta delle somme eventualmente corrisposte al c.t.u.; CP_1
4. condanna la al rimborso delle spese processuali Parte_1
in favore della liquidandole in €.800,00 per spese esenti CP_1
ed €.12.200,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge.
Così deciso in Napoli il 12.05.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
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