Articolo 107 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 106Articolo 108
Versione
15 marzo 1974
Art. 107.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 , e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1974, come segue:


Esercito L. 7.450.000.000
Marina " 7.500.000.000
Aeronautica " 4.650.000.000
Arma dei carabinieri " 4.400.000.000



Entrata in vigore il 15 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente