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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1121/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Parte_1 C.F._1
FOSFORO (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe POLITANO (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
C.F./P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- terza chiamata, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 7.10.2020, Parte_1
ha convenuto la al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €
[...] CP_1
20.348,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorsole in data 9.8.2018, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ..
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che:
- in data 9.8.2018, si era recata con i propri familiari presso la struttura Acqua Park
Laguna Blu, sita in Fuscaldo, gestita dalla società convenuta;
- in tale occasione era stata collocata, dal bagnino in servizio, in una zona sovraffollata, bagnata, scivolosa, infangata e priva di erba, senza la possibilità di spostare i lettini e le sdraio che aveva ricevuto;
- alle ore 13:00 circa, mentre stava per sdraiarsi su un lettino, era scivolata rovinosamente ed era stata, dunque, immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso di Paola, ove le veniva diagnosticato “trauma distorsivo bicipite – femorale destro”, “lieve tumefazione tessuti molli del ginocchio” ed “Emisacralizzazione sx di L5. Lieve rotoscoliosi dorso - lombarre destra convessa”;
- dopo varie visite e terapie, era guarita con postumi, come da CTP medico legale allegata,
riportando danni biologici (permanente e temporaneo) e le spese per complessivi €
20.348,86.
1.2. – Si è costituita la – conduttrice dell'Acqua Park Laguna Blu in forza CP_1
di contratto di fitto di ramo di azienda del 22.7.2017 –, la quale ha sostenuto che la caduta fosse addebitabile esclusivamente all'incauto comportamento dell'attrice.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare la domanda dell'attrice ovvero di accoglierla nei limiti della prova che sarebbe stata raggiunta, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato;
in subordine, di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice,
[...]
, previa sua chiamata in causa. Controparte_2
1.3. – non si è costituita nonostante la rituale chiamata in causa da parte della CP_2
convenuta, sicché deve essere dichiarata contumace.
1.4. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In particolare, con la prima memoria, l'attrice ha precisato che: la struttura era sovraffollata ed il regolamento non
2 consentiva di spostare i lettini;
il bagnino si era occupato personalmente del posizionamento dei lettini e delle sdraio;
in ragione dell'assenza di posti liberi sul prato, il lettino dell'attrice e quello dei suoi familiari era stato posizionato ai margini dell'area solarium erbosa, in un'area non curata, quasi del tutto priva di erba, ombreggiata da un albero di grandi dimensioni e distante circa 15 metri dalle piscine;
nel luogo ove veniva posizionato il lettino non cresceva l'erba ed il terreno era bagnato ed infangato;
l'attrice non era caduta mentre camminava a bordo piscina, bensì nell'atto dello sdraiarsi sul lettino mentre indossava delle scarpette antiscivolo;
l'attrice non era un'abituale frequentatrice dell'Acqua Park Laguna Blu, vivendo in Piemonte. Pertanto, la caduta si era verificata esclusivamente a causa della scivolosità del terreno su cui il lettino era stato posizionato e, dunque, per la negligente gestione della struttura da parte della convenuta.
1.5. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di e (udienza del 25.11.2022) e nell'espletamento di CP_3 Controparte_4
CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. ). Persona_1
2.1. – La domanda è infondata.
Per consolidata giurisprudenza, l'art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che pone a carico del danneggiato la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, gravando il danneggiante della prova liberatoria del caso fortuito (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, S.U.,
Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022). Quanto, più specificamente, al nesso di causalità, inoltre, la
Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Sez. 3, Ordinanza n. 20986 del 18/7/2023) e, analogamente, che: “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 9/5/2024).
3 Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la struttura di cui era custode parte convenuta in forza del contratto di affitto summenzionato e l'evento dannoso.
I coniugi e rispettivamente fratello e Controparte_4 CP_3 cognato dell'attrice, hanno riferito che costei è scivolata su terreno fangoso in prossimità dei lettini ivi posizionati per il sovraffollamento della struttura, a circa 10 metri dalla piscina (distanza indicata dalla sola ). CP_3
Tuttavia nell'unica fotografia in atti, che riprende dall'alto la struttura, la parte indicata dai testi come luogo della caduta appare verde e, quindi, sembra ricoperta da erba, come riconosciuto dalla medesima teste . CP_3
Ciò induce a ritenere che le predette deposizioni – rese da testi legati da stretti rapporti familiari tra loro e rispetto all'attrice – abbiamo enfatizzato la rappresentazione del fango e della conseguente scivolosità del terreno.
Peraltro, al di là di eccessi (come detto) indimostrati, la possibile presenza di tratti di fango e la relativa scivolosità del terreno nell'area piscina era non solo prevedibile ma nota ai testi ed alla stessa attrice, i quali, quindi, erano tenuti a muoversi con particolare cautelare ai sensi degli artt. 2
Cost. e 1227, 1° comma, c.c.
In questo quadro, la descrizione dello scivolamento dell'attrice nei pressi dei lettini non fornisce una sufficiente dimostrazione dell'effettiva dinamica del fatto, non potendosi escludere che la caduta sia stata determinata dall'incauto comportamento della danneggiata, la quale, come detto, era ben consapevole della scivolosità di un terreno, la cui scivolosità non è dimostrato essere di entità superiore a quella fisiologicamente presente nell'area piscina.
2.2. – Il difetto di prova sul nesso di causalità osta anche al riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 cod. civ..
2.3. – La peculiare complessità della vicenda e le persistenti oscillazioni giurisprudenziali in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
4
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Parte_1 C.F._1
FOSFORO (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe POLITANO (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
C.F./P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- terza chiamata, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 7.10.2020, Parte_1
ha convenuto la al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €
[...] CP_1
20.348,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorsole in data 9.8.2018, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ..
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che:
- in data 9.8.2018, si era recata con i propri familiari presso la struttura Acqua Park
Laguna Blu, sita in Fuscaldo, gestita dalla società convenuta;
- in tale occasione era stata collocata, dal bagnino in servizio, in una zona sovraffollata, bagnata, scivolosa, infangata e priva di erba, senza la possibilità di spostare i lettini e le sdraio che aveva ricevuto;
- alle ore 13:00 circa, mentre stava per sdraiarsi su un lettino, era scivolata rovinosamente ed era stata, dunque, immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso di Paola, ove le veniva diagnosticato “trauma distorsivo bicipite – femorale destro”, “lieve tumefazione tessuti molli del ginocchio” ed “Emisacralizzazione sx di L5. Lieve rotoscoliosi dorso - lombarre destra convessa”;
- dopo varie visite e terapie, era guarita con postumi, come da CTP medico legale allegata,
riportando danni biologici (permanente e temporaneo) e le spese per complessivi €
20.348,86.
1.2. – Si è costituita la – conduttrice dell'Acqua Park Laguna Blu in forza CP_1
di contratto di fitto di ramo di azienda del 22.7.2017 –, la quale ha sostenuto che la caduta fosse addebitabile esclusivamente all'incauto comportamento dell'attrice.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare la domanda dell'attrice ovvero di accoglierla nei limiti della prova che sarebbe stata raggiunta, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato;
in subordine, di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice,
[...]
, previa sua chiamata in causa. Controparte_2
1.3. – non si è costituita nonostante la rituale chiamata in causa da parte della CP_2
convenuta, sicché deve essere dichiarata contumace.
1.4. – Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In particolare, con la prima memoria, l'attrice ha precisato che: la struttura era sovraffollata ed il regolamento non
2 consentiva di spostare i lettini;
il bagnino si era occupato personalmente del posizionamento dei lettini e delle sdraio;
in ragione dell'assenza di posti liberi sul prato, il lettino dell'attrice e quello dei suoi familiari era stato posizionato ai margini dell'area solarium erbosa, in un'area non curata, quasi del tutto priva di erba, ombreggiata da un albero di grandi dimensioni e distante circa 15 metri dalle piscine;
nel luogo ove veniva posizionato il lettino non cresceva l'erba ed il terreno era bagnato ed infangato;
l'attrice non era caduta mentre camminava a bordo piscina, bensì nell'atto dello sdraiarsi sul lettino mentre indossava delle scarpette antiscivolo;
l'attrice non era un'abituale frequentatrice dell'Acqua Park Laguna Blu, vivendo in Piemonte. Pertanto, la caduta si era verificata esclusivamente a causa della scivolosità del terreno su cui il lettino era stato posizionato e, dunque, per la negligente gestione della struttura da parte della convenuta.
1.5. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di e (udienza del 25.11.2022) e nell'espletamento di CP_3 Controparte_4
CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. ). Persona_1
2.1. – La domanda è infondata.
Per consolidata giurisprudenza, l'art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva che pone a carico del danneggiato la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, gravando il danneggiante della prova liberatoria del caso fortuito (ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, S.U.,
Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022). Quanto, più specificamente, al nesso di causalità, inoltre, la
Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Sez. 3, Ordinanza n. 20986 del 18/7/2023) e, analogamente, che: “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 9/5/2024).
3 Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la struttura di cui era custode parte convenuta in forza del contratto di affitto summenzionato e l'evento dannoso.
I coniugi e rispettivamente fratello e Controparte_4 CP_3 cognato dell'attrice, hanno riferito che costei è scivolata su terreno fangoso in prossimità dei lettini ivi posizionati per il sovraffollamento della struttura, a circa 10 metri dalla piscina (distanza indicata dalla sola ). CP_3
Tuttavia nell'unica fotografia in atti, che riprende dall'alto la struttura, la parte indicata dai testi come luogo della caduta appare verde e, quindi, sembra ricoperta da erba, come riconosciuto dalla medesima teste . CP_3
Ciò induce a ritenere che le predette deposizioni – rese da testi legati da stretti rapporti familiari tra loro e rispetto all'attrice – abbiamo enfatizzato la rappresentazione del fango e della conseguente scivolosità del terreno.
Peraltro, al di là di eccessi (come detto) indimostrati, la possibile presenza di tratti di fango e la relativa scivolosità del terreno nell'area piscina era non solo prevedibile ma nota ai testi ed alla stessa attrice, i quali, quindi, erano tenuti a muoversi con particolare cautelare ai sensi degli artt. 2
Cost. e 1227, 1° comma, c.c.
In questo quadro, la descrizione dello scivolamento dell'attrice nei pressi dei lettini non fornisce una sufficiente dimostrazione dell'effettiva dinamica del fatto, non potendosi escludere che la caduta sia stata determinata dall'incauto comportamento della danneggiata, la quale, come detto, era ben consapevole della scivolosità di un terreno, la cui scivolosità non è dimostrato essere di entità superiore a quella fisiologicamente presente nell'area piscina.
2.2. – Il difetto di prova sul nesso di causalità osta anche al riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 cod. civ..
2.3. – La peculiare complessità della vicenda e le persistenti oscillazioni giurisprudenziali in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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