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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4736/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4736/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Domenico Carotenuto, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Regionale p.t. rapp.to
[...] CP_2
e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.to Rossella Del Sarto
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato in favore ed alle dipendenze della “ dal 21/04/2005, con qualifica di Controparte_3 operaio edile, esponeva che a causa del tipo di lavoro prestato nel corso degli anni, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi (sacchi di gesso, di intonaco, blocchi, tavelle, secchi di pittura) nonché per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, aveva presentato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che, in particolare, era affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che ritenendo tale patologia di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' sede competente, al fine di CP_1 vedersi riconoscere una rendita vitalizia, o in via gradata l'indennizzo del danno biologico;
che l' , aveva identificato la M.P. con il n° 519197809, ed in seguito all'istruttoria della domanda CP_1 aveva quantificato il grado di menomazione in misura pari al 04%; che avverso il suddetto provvedimento aveva presentato formale opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65, che non sortiva alcun esito.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente la patologia denunciata ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a far data di denuncia di M.P. O dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le
Giudicante, 2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico riportato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' , costituitosi in giudizio chiedeva nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente e pari almeno al 6%.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 8.05.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “Il Ricorrente, attesa l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, risulta affetto dalle seguenti malattie professionali elencate nella tabella per CP_1 le malattie professionali con i codici di seguito riportati: • Codice 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Le suddette Malattie professionali determinano nell'assicurato una lesione all'integrità psicofisica quantificabile, applicato il criterio riduzionistico salomonico e di relatività in relazione all'entità delle menomazioni obiettivate, in un danno biologico complessivo in misura del 6.0%. Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data della denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori, alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi cinque quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca. Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta risulta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del DM 12.07.2000) è pari a 6.0 (sei) punti percentuali a decorrere dal mese di Gennaio 2023”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo nella misura del 6% a partire dal mese di gennaio 2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 conto capitale nella misura del 6% a partire dal mese di gennaio 2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4736/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Domenico Carotenuto, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Regionale p.t. rapp.to
[...] CP_2
e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.to Rossella Del Sarto
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato in favore ed alle dipendenze della “ dal 21/04/2005, con qualifica di Controparte_3 operaio edile, esponeva che a causa del tipo di lavoro prestato nel corso degli anni, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi (sacchi di gesso, di intonaco, blocchi, tavelle, secchi di pittura) nonché per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, aveva presentato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che, in particolare, era affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che ritenendo tale patologia di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' sede competente, al fine di CP_1 vedersi riconoscere una rendita vitalizia, o in via gradata l'indennizzo del danno biologico;
che l' , aveva identificato la M.P. con il n° 519197809, ed in seguito all'istruttoria della domanda CP_1 aveva quantificato il grado di menomazione in misura pari al 04%; che avverso il suddetto provvedimento aveva presentato formale opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65, che non sortiva alcun esito.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente la patologia denunciata ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a far data di denuncia di M.P. O dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le
Giudicante, 2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico riportato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' , costituitosi in giudizio chiedeva nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Tanto premesso in via generale, nella fattispecie in esame parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia contratta “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori” con riconoscimento di un grado di inabilità permanente e pari almeno al 6%.
Orbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non tabellata e di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004 n. 11128). Pertanto, grava sul lavoratore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio, nonché il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'infermità denunciata.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata (cfr. Ctu dott. del 8.05.2025) è Persona_1 risultato che il ricorrente è affetto da “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, in ordine al nesso di causalità tra le infermità riscontrate e l'attività lavorativa svolta, ha ritenuto che “Il Ricorrente, attesa l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, risulta affetto dalle seguenti malattie professionali elencate nella tabella per CP_1 le malattie professionali con i codici di seguito riportati: • Codice 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Le suddette Malattie professionali determinano nell'assicurato una lesione all'integrità psicofisica quantificabile, applicato il criterio riduzionistico salomonico e di relatività in relazione all'entità delle menomazioni obiettivate, in un danno biologico complessivo in misura del 6.0%. Le infermità riscontrate risultano correlabili causalmente in maniera preponderante con l'attività lavorativa dichiarata e sono avvinte da certo nesso di causalità con la malattia professionale reclamata dalla parte ricorrente. Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla data della denuncia della malattia professionale identificata con questi lavori, alla quale andrà attribuita una retrodatazione di mesi cinque quale presumibile data d'insorgenza delle menomazioni testé obiettivate in quanto sicuramente non insorse ex abrupto al momento della denuncia espletata all'epoca. Pertanto, il grado di inabilità permanente da cui è affetto il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e riconducibili alla malattia professionale predetta risulta (ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23 febbraio 2000 n 38 e del DM 12.07.2000) è pari a 6.0 (sei) punti percentuali a decorrere dal mese di Gennaio 2023”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, deve accogliersi la domanda di indennizzo in capitale del solo danno biologico, con conseguente condanna dell' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo nella misura del 6% a partire dal mese di gennaio 2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 conto capitale nella misura del 6% a partire dal mese di gennaio 2023, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano