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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 18.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 2054/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla CP_1
Attanasio, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1434/2024 pubblicata il
7.2.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2023, e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
, premesso che, con decreto del 30.11.2023, il Tribunale di Roma aveva omologato Persona_1
la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore della Scardilla dell'indennità di accompagnamento, dall'1.6.2021 al 16.6.2022, che il decreto era stato notificato CP_ all' il 25.1.2023, unitamente al modello AP70, debitamente compilato, che, ciononostante,
l' aveva omesso di porre in pagamento la prestazione e di liquidare i ratei arretrati, CP_2
1 chiedevano la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre interessi legali CP_2
dalle singole scadenze fino al saldo. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che la prestazione era stata liquidata in data 23.11.2023, con valuta al 21.12.2023, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
CP_ Il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 597,00 (limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa), oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Hanno proposto appello e n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo gli appellanti, senza liquidare il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione e senza prevedere l'aumento ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014.
Al riguardo hanno osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, tenuto conto
CP_ dell'importo liquidato dall' a titolo di ratei arretrati (€ 6.799,66), si debba fare riferimento allo scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e che, pertanto, il compenso previsto sarebbe stato di €
3.504,15 (€ 2.695,00 + 30%). CP_ Hanno concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi nella somma di € 3.504,15, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi, oltre accessori.
CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendone il rigetto del gravame e comunque rimettendosi alla
Corte nella corretta liquidazione delle spese del giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedeva di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
All'udienza del 18.3.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Cass. n. 14036/2024), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
CP_ Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte soccombente nell' che ha, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate € 597,00, oltre accessori.
2 La parte appellante lamenta che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado è inferiore ai minimi tariffari.
2.2. Ebbene, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia, €
464,50; fase introduttiva del giudizio, € 388,50; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, € 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
3 La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi
4 sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare CP_ contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha resistito alle avverse pretese, costituendosi al solo fine di rappresentare che i ratei in favore di parte ricorrente erano stati liquidati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente ad € 1.863,50 (per la fase di studio della controversia: € 464,50; per la fase introduttiva del giudizio: € 388,50; per la fase decisoria: euro 1.010,50), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
5 A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Cass. n. 26520/2023)
e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito. Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui
CP_ richieste. Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della altrui pretesa e alla rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata. Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
CP_ che per il resto si conferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado
6 nella misura di € 1.863,50, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Damaso
Pattumelli e Daniele Di Bella, che si sono dichiarati antistatari.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 597,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.863,50 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.863,50 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 965,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 18.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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